2. Ai fini dell'acquisizione dei pareri richiesti si applica la procedura di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 4, con i termini ridotti di un terzo.
3. Il Ministero puo' concludere accordi con le amministrazioni e gli enti interessati per la definizione comune di fasi del procedimento istruttorio, secondo quanto stabilito dall' art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
4. Il Ministero emana il decreto di autorizzazione, salvo il caso di indisponibilita' del suolo previsto dal comma 8 dell'art. 4, entro sette mesi dalla data di ricevimento della domanda o della documentazione integrativa richiesta ai sensi del comma 1.
Nota all'art. 6:
- Per il testo dell' art. 15 della legge n. 241 del 1990 si vedano le precedenti note all'art. 4.