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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 06/03/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 124 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2018, e vertente tra
- , in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante Parte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Robetta Ventrici in virtù di procura generale alle liti in atti, elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura
Regionale, sita in Catanzaro, Viale Europa, loc. Germaneto;
- appellante contro
- rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele D'Ottavio in virtù di CP_1 procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Reggio Calabria,
Via Zecca n. 7;
- appellata sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare fondata l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 975/2009 proposta dall' Parte_2
e, per l'effetto, annullare e/o revocare il d.i. opposto e in ogni caso accertare e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente, dichiarando la non tenutezza della al pagamento delle somme ingiunte. Pronunciare ogni statuizione Parte_1 consequenziale, anche in ordine alla condanna della controparte al pagamento delle spese e competenze difensive di entrambi i gradi di giudizio, comprese le spese della ctu.
- Per l'appellata: Conclude per la declaratoria di inammissibilità dell'appello e, in subordine, per il rigetto dello stesso, con vittoria di spese e competenze difensive. SVOLGIMENTO DELPROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado venivano così esposti nella sentenza impugnata: “La ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 975/2009 con cui le è stato intimato il pagamento della somma di €uro 524.800,00 oltre interessi, nonché spese e competenze del monitorio.
A fondamento dell'opposizione ha dedotto che la , titolare dell'omonima CP_1 ditta individuale, è risultata beneficiaria di un contributo POR anni 2000/2006 pari ad €uro 2.154.000,00, nella misura del 40% dell'investimento riconosciuto ammissibile pari ad €uro 5.385.000,00, per la ristrutturazione e l'arredamento di un albergo, con annessi impianti sportivi, nel Comune di Nicotera in località La Corte.
Ha dedotto che in favore della beneficiaria del contributo è stata erogata una prima anticipazione pari ad €uro 430.800,00 in data 16-6-2005 ed una seconda anticipazione pari ad €uro 524.800,00 in data 2-12-2005, nonché un ulteriore importo pari ad €uro 394.991,53 al momento del collaudo.
Il verbale di collaudo, redatto dalla Commissione di collaudo in data 10-6-2008, al fine della concessione del contributo residuo ha invitato la a fornire la CP_1 rendicontazione della restante spesa, ovvero la fatturazione totale della spesa sostenuta debitamente quietanzata e tracciata, senonchè con decreto n. 7035 del 30-
4-2009 è stata liquidata all'opposta la somma di €uro 45.744,00 senza liquidare l'importo stabilito per la categoria lavori in quanto non tracciato.
L'opponente ha ulteriormente dedotto che nei confronti del predetto decreto la Ditta non ha sollevato alcuna obiezione, ma in due momenti successivi ovvero in data 28-
4-2009 e 4-8-2009 ha chiesto alla Regione Calabria – Dipartimento Turismo, la liquidazione dell'ulteriore somma pari ad €uro 524.800,00 a titolo di erogazione finale per la voce di spesa “Lavori”, che non le è stata liquidata in quanto non giustificata da fatture regolarmente quietanzate e tracciate, conseguentemente la ha chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo per l'importo CP_1 summenzionato.
Ha dedotto di non potere corrispondere la somma per cui è causa in quanto ai fini della liquidazione finale non può ritenersi sufficiente la sola esibizione dei registri di contabilità, in mancanza della produzione della tracciabilità dei pagamenti e delle fatture quietanzate.
Pertanto ha chiesto, in accoglimento della proposta opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Si è costituita l'opposta eccependo che la tracciabilità dei pagamenti richiesta dalla non è prevista dal Bando di Gara. Parte_1 In particolare ha evidenziato che il bando ed il relativo decreto dirigenziale hanno previsto il finanziamento di terreni, fabbricati ed impianti, arredi ed attrezzature, progettazione e studi, stabilendo che la giustificazione delle spese effettuate per arredi e attrezzature va fornita per mezzo di fatture quietanzate, mentre per i lavori murari il ed il decreto non hanno previsto ai fini dell'erogazione del Pt_3 finanziamento la presentazione delle fatture quietanzate, ma solo la presentazione del libretto delle misure e del registro di contabilità.
Ha dedotto che l'atto con il quale la ha introdotto l'obbligo per il Pt_1 concessionario del beneficio finanziario di dimostrare la tracciabilità bancaria delle spese ammesse al beneficio non è idoneo a modificare i precetti e le disposizioni del precedente bando di gara, per di più allorché le spese ammesse a finanziamento risultano ultimate.
Pertanto ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna della al risarcimento dei danni da Parte_1 ritardato pagamento, secondo gli indici Istat, oltre gli interessi sulle somme via via rivalutate, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
La causa è stata trattenuta una prima volta in decisione dal mutato giudice istruttore all'udienza del 25-2-2014 e rimessa sul ruolo con ordinanza del 27-2-2015, poiché il giudice predetto ha ritenuto di doverla istruire, disponendo apposita Ctu.
Senonchè questo giudicante l'ha trattenuta in decisione all'udienza dell'8-6-2017 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica…”.
Con sentenza depositata in data 2-11-2017 n. 1673, il Tribunale di Catanzaro,
Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandone la definitiva esecutività, e condannava l'opponente alla rifusione in favore della controparte delle spese del giudizio, nonché di quelle relative alla espletata CTU.
Avverso la predetta decisione proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello, con atto di citazione notificato in data 18-1-2018, la , in Parte_1 persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione notificato in data 19-1-2018, censurandone le statuizioni con essa adottate sotto tre distinti profili di seguito esposti.
Con un primo motivo di censura l'Ente appellante si doleva dell'erronea valutazione delle circostanze di fatto e di diritto inerenti alla ravvisata assenza di giustificazione della mancata erogazione in favore di controparte delle somme da quest'ultima pretese in via monitoria, rilevando come il Giudice di prime cure avrebbe dovuto attenersi alle disposizioni di cui all'art. 11 del bando di gara in questione, il quale, a suo dire, poneva come condizione imprescindibile per l'erogazione della rata di saldo la presentazione delle fatture quietanzate inerenti l'esecuzione dei lavori, con relativa tracciabilità bancaria dei pagamenti, evidenziando altresì come di tale circostanza la ditta appellata fosse stata edotta attraverso il verbale di collaudo con cui la commissione aveva ad essa comunicato che l'erogazione del contributo richiesto in data 28.04.2009 e 04.08.2009 (relativo alla voce “Lavori e Impianti sportivi e complementare”) sarebbe avvenuta in presenza dei requisiti sopra descritti.
Conseguentemente si rilevava a mezzo del proposto gravame come la decisione impugnata fosse meritevole di riforma non solo per non avere il Giudice di prime cure valutato che la ditta ricorrente in sede monitoria fosse perfettamente consapevole dei requisiti necessari e delle ragioni che ne avevano determinato l'esclusione dalla liquidazione delle somme, ma anche per avere riconosciuto ingiustificatamente a favore della medesima la tutela di un legittimo affidamento in ordine alla possibilità di ottenere dalla un parere di validità ed ammissibilità Pt_1 delle spese per cui è causa, sul presupposto di avere fatto riferimento in merito alle condizioni di documentazione delle spese sostenute richieste ai fini dell'erogazione del saldo finale del finanziamento alle indicazioni contenute sul punto nel decreto dirigenziale n. 4421 del 2004 di concessione del contributo, anziché alle disposizioni dettate dal bando di gara.
Con un ulteriore motivo di gravame, l'appellante censurava l'erronea applicazione operata a fondamento della decisione di primo grado del principio generale di gerarchia delle fonti che viene in considerazione in sede di risoluzione di contrasti interni tra le singole disposizioni, opponendo sul punto lo specifico rilievo secondo cui il Giudice di prime cure, in stretta conformità con l'inquadramento affermato in via interpretativa dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato del bando di gara quale lex specialis rispetto al decreto di concessione del beneficio finanziario de quo, non avrebbe dovuto riconoscere l'esistenza del credito in capo alla ditta appellata, dovendo ritenersi per converso nella fattispecie la corretta applicazione da parte dell'ente regionale delle previsioni legislative e dei principi generali dettati in materia sia dalla normativa nazionale, che dal diritto comunitario.
Con un ultimo motivo di gravame parte appellante impugnava le statuizioni di primo grado adottate in merito alla condanna disposta a suo carico al pagamento anche delle spese relative alla espletata Ctu, invocandone la riforma per l'erroneità e infondatezza della relazione peritale e per l'illegittima ammissione di tale mezzo istruttorio. Concludeva, pertanto, rassegnando le richieste finali meglio specificate in epigrafe.
Costituitasi in giudizio come da comparsa di risposta depositata in atti, CP_1 resisteva al gravame, chiedendone la declaratoria di inammissibilità o
[...] comunque il rigetto nel merito, con conseguente conferma integrale della sentenza di primo grado.
Tenutasi la prima udienza di comparizione delle parti e provvedutosi in ordine alle richieste preliminari formulate dalle parti come da ordinanza in atti, all'esito la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Quindi, dopo vari rinvii per i medesimi incombenti, all'udienza collegiale del 26-3-
2024, della quale era disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte, la Corte, viste le richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate dai procuratori delle parti, assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere disattesa, innanzi tutto, l'eccezione preliminare di parte appellata di inammissibilità in rito del proposto appello sotto il profilo del difetto di specificità dei motivi, posto che alla luce dei principi stabiliti in materia dalla Suprema Corte
(cfr. Cass., SSUU Civili, n. 27199/2017; Cass. Civ. n. 13535/2018 e da ultimo, ancora, Cass. Civ. n. 8999/2022) l'Ente appellante appare avere adeguatamente assolto nella specie all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dall'organo giudicante di prime cure, con chiara e puntuale esplicitazione delle ragioni di confutazione contrapposte agli elementi di fatto e di diritto che sorreggono il percorso logico-argomentativo posto a base della decisione gravata.
Quanto al merito, a giudizio della Corte, il proposto appello è da ritenersi comunque infondato e, come tale, senz'altro meritevole di rigetto.
La complessa ed articolata ricostruzione della vicenda di causa e il correlativo inquadramento operatone ai fini valutativi e decisori, sulla cui scorta il primo giudice ha ritenuto fondata la pretesa creditoria azionata dalla in sede CP_1 monitoria nei confronti della con riferimento all'importo dovuto Parte_1 quale saldo finale del finanziamento erogatole per la realizzazione di una struttura alberghiera, con annessi impianti sportivi, sulla base della intervenuta produzione a giustificazione della entità della spesa sostenuta della documentazione relativa al libretto delle misure e al registro di contabilità dei lavori, si sottraggono alle censure addotte con l'appello in disamina, in quanto aderenti al contenuto dei pertinenti provvedimenti e atti amministrativi costituenti la fonte regolatrice del rapporto sottostante all'avvenuta ammissione della ditta della precitata appellata al contributo in questione e allo svolgimento di esso in concreto accertato in merito ai vari stati di avanzamento, nonché al definitivo completamento dei lavori e, quindi, alle operazioni di collaudo effettuate dall'ente appellante.
Ed invero, giova in primo luogo evidenziare come abbia trovato piena conferma alla stregua delle acquisite emergenze di causa e, segnatamente, delle risultanze ricavabili dalla documentazione prodotta in atti, la ricognizione del tenore della regolamentazione dettata in materia di richiesti presupposti e prescritte modalità di erogazione del finanziamento sulla cui base è stata fondata la pronuncia gravata, con precipuo riguardo alla previsione nel bando di finanziamento approvato con delibera della Giunta Regionale del 14-5-2002 n. 398 delle condizioni di detta erogazione alle quali il soggetto beneficiario si sarebbe dovuto attenere, ivi compresa la presentazione di adeguate situazioni contabili e tecniche in relazione allo stato di avanzamento dei lavori e fine lavori, ovvero l'effettuazione di essa sulla base di tre stati avanzamento della spesa riconosciuta ammissibile previa apposita richiesta e presentazione della contabilità dei lavori e fatture quietanzate, con l'ulteriore disposizione che quella relativa alla rata di saldo sarebbe avvenuta, previo collaudo delle opere e forniture realizzate, dietro presentazione nei termini previsti della contabilità finale unitamente a tutti quei documenti la cui individuazione era stata rimessa dal bando al successivo provvedimento di concessione del finanziamento adottato con decreto del Dirigente del Dipartimento della Regione Calabria Attività
Produttive, Settore Ricettività Turistica, n. 4421 del 20-4-2004, che per l'appunto, nel contemplare le voci di spesa ammissibili al contributo relative a “lavori”e ad
“arredi e attrezzature”, aveva differenziato le modalità di determinazione di esso siccome basate esclusivamente per la seconda sulla produzione delle fatture quietanzate e non anche per la prima, con riferimento alla quale l'erogazione del finanziamento veniva in esso espressamente subordinata all'allegazione della domanda solo della contabilità dei lavori, costituita dal libretto delle misure e dal registro di contabilità regolarmente sottoscritti dal direttore dei lavori e dalla ditta beneficiaria.
Tanto precisato, osserva la Corte che, laddove all'art. 11 del bando di gara in questione risulta l'esplicito richiamo al successivo provvedimento di concessione che sarebbe stato emesso dalla di regolamentazione Parte_1 dell'erogazione del contributo e destinato, come tale, a prevedere, oltre alla specifica dell'investimento ammesso in termini qualitativi e di costo, anche le prescrizioni alle quali il soggetto beneficiario si sarebbe dovuto attenere, alla stregua di ciò si lasci apprezzare con evidenza la natura del rapporto intercorrente tra i suddetti atti amministrativi che, lungi da porsi in termini di contrasto sul punto in esame, si atteggia per contro come di integrazione e completamento reciproci nella parte in cui l'emanato decreto dirigenziale di concessione del finanziamento provvedeva a dettare in conformità del compito espressamente demandatogli dal bando la regolamentazione puntuale in ordine alla specifica documentazione richiesta al fine di giustificare la spesa da ammettere a contributo a seconda della diversa tipologia di interventi ed opere realizzate.
Ne consegue, dunque, l'irrilevanza delle doglianze di parte appellante di errata applicazione nella fattispecie che qui occupa delle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione del finanziamento sul presupposto di trattarsi di atto amministrativo gerarchicamente inferiore rispetto al bando di gara e che, pertanto, non avrebbe neppure potuto legittimamente dettare previsioni modificative e/o derogative rispetto a quelle di quest'ultimo, atteso che la specifica distinzione della necessaria documentazione da esibire ai fini della erogazione del contributo contemplata dal provvedimento dirigenziale di rango subordinato, con riferimento alla previsione delle fatture solo per gli arredi e le attrezzature e, diversamente, della sola contabilità dei lavori per le opere costruttive, non collide con il tenore del bando sul punto che, da un lato, si limita ad una enunciazione in termini generici e indistinti della contabilità dei lavori e delle fatture quietanzate da presentare ai fini della erogazione del contributo, per poi coerentemente, dall'altro, devolvere al decreto dirigenziale di successiva adozione la specifica disciplina in tema di indicazione per ciascuna categoria di interventi della pertinente documentazione ritenuta necessaria al fine di giustificare l'ammontare della spesa sostenuta da ammettere a rimborso.
Per quel che concerne, inoltre, lo svolgimento dell'iter amministrativo che condusse nel corso del tempo alla liquidazione del contributo dovuto in relazione dei vari stati di avanzamento dei lavori in favore della ditta della odierna appellata, risulta incontrovertibilmente comprovato in atti che quest'ultima, dopo avere richiesto ed ottenuto sulla scorta dell'esito positivo dei collaudi effettuati sui lavori dalla commissione incaricata come da correlativi verbali versati all'incarto di causa l'erogazione del contributo per i primi due SAL, al netto di precedenti anticipazioni ed acconti vari già percepiti, indirizzava alla istanza in data 30-4- Parte_1
2007, una volta avvenuta l'ultimazione delle opere, per il riconoscimento del saldo finale relativo al programma di investimento oggetto del finanziamento concessole con il più volte menzionato decreto dirigenziale n. 4421 del 20-4-2004 in ragione dell'importo in essa meglio specificato. Seguiva, quindi, nuova visita di collaudo in data 10-6-2008 che accertava la regolare esecuzione dei lavori e la corretta contabilizzazione di essi, malgrado la quale, tuttavia, con successiva nota dirigenziale del competente Dipartimento n. 7035 del 30-4-2009 veniva erogata alla beneficiaria per la causale a tale titolo invocata solo la minor somma di €uro
45.744,00, per poi giustificarsi da parte dell'ente regionale il mancato riconoscimento della residua somma contabilizzata con riferimento alla voce di spesa per “lavori”e costituente oggetto della proposta di liquidazione sul punto formulata dalla commissione di collaudo sul rilievo che quest'ultima non era risultata supportata dalla produzione di fatture regolarmente quietanzate e da tracciabilità dei relativi pagamenti.
Orbene, appare di tutta evidenza alla stregua dell'excursus sopra richiamato, contrariamente a quanto sostenuto con il proposto gravame, come all'erogazione del contributo in discussione in favore del soggetto beneficiario si fosse sempre proceduto nel corso dell'intero rapporto sulla base della sola pertinente documentazione giustificativa di cui alle specifiche prescrizioni dettate in tema dall'ente (libretto misure e registro contabilità redatti da tecnico abilitato), quale la ditta esecutrice dei lavori, per un verso, aveva in occasione delle richieste di liquidazione degli stati di avanzamento di volta in volta formulate provveduto a predisporre a corredo delle stesse, e di cui, l'ente citato, per l'altro, aveva sempre ritenuto la piena sufficienza e regolarità ai fini della erogazione del contributo, essendosi poi in sede di liquidazione dello stato finale improvvisamente mutata ad opera di questo la precedente regolamentazione dell'aspetto in questione mediante l'imposta necessità di produzione anche per la categoria “lavori”di fatture quietanzate, così da essersi opposta la mancata ottemperanza a quest'ultima a fondamento del diniego di corresponsione del residuo importo di finanziamento dovuto a saldo.
A tale ultimo proposito, non può avere pregio alcuno il richiamo effettuato da parte della appellante al fine di ritenere legittimo e giustificato detto Parte_1 diniego al contenuto delle note dipartimentali n. 10713 del 26-10-2007 e n. 1187 del
27-11-2007 e, da reputarsi, a dire della stessa, legittimamente emesse dall'amministrazione nell'esercizio dei suoi poteri di autotutela, oltre che essere state portate a perfetta conoscenza della laddove menzionate anche nel testo del CP_1 verbale relativo alle operazioni di collaudo effettuate in data 10-6-2008, posto che le suddette disposizioni modificative delle modalità di giustificazione della spesa ai fini dell'ammissione a rimborso erano state adottate comunque in un momento successivo a quello in cui la ditta beneficiaria del finanziamento aveva ultimato le opere e avanzato sin dal 30-4-2007 correlativa richiesta di collaudo, così da non potersene esigere da questa il rispetto in via retroattiva, a fronte di un rapporto da considerarsi all'epoca ormai esaurito e della connessa già avvenuta maturazione in capo ad essa del credito sulla base della documentazione giustificativa predisposta ed esibita dall'interessata, da un lato, e accettata dall'ente, dall'altro, in conformità dei termini previsti nell'originario decreto di concessione del finanziamento del 2004 per come rimasto permanentemente vigente in costanza di esso.
Né, d'altra parte, in ordine alla tesi sostenuta dall'ente appellante in merito ad una pretesa tracciabilità dei pagamenti prospettata quale condizione necessaria per l'ottenimento ad opera della controparte della liquidazione del saldo richiesto in relazione allo stato finale dei lavori può ravvisarsi agli atti di causa alcun valido e fondato sostegno, sia perchè di detto requisito manca qualsivoglia specifico e puntuale richiamo nel testo dello stesso bando di finanziamento, sia per difetto all'epoca della vicenda che qui occupa di una disciplina normativa dettata in materia, per come a siffatto proposito rettamente osservato dal giudice di prime cure nella pronuncia appellata e senza che avverso ciò sia stata specificamente sollevata nessuna censura nella proposta impugnazione, allorquando ha segnalato la circostanza della entrata in vigore della Legge n. 136 del 2010, prevista in tema di obbligatorietà di tracciamento dei flussi finanziari, in epoca successiva alla conclusione del rapporto dedotto in controversia e che, dunque, giammai avrebbe potuto legittimarne l'adeguamento ad essa dei relativi termini.
Così come neppure alcun argomento contrario alle valutazioni appena espresse può trarsi, ad avviso del Collegio giudicante, dalle pronunzie di condanna adottate dalla magistratura contabile a carico dell'odierna appellata, di cui alla produzione effettuata da parte della nell'ambito del presente giudizio in Parte_1 maniera del tutto tardiva solo in sede di seconda comparsa conclusionale depositata in esito all'assegnazione della causa in decisione nuovamente disposta dopo essere stata rimessa sul ruolo e, dunque, inammissibile, oltre che da ritenersi comunque irrilevante in questa sede, per essersi nelle suddette, in conformità peraltro di quanto in queste risulta in tema puntualmente argomentato, affermata la responsabilità dell'appellata predetta solo con riguardo alla quota di finanziamento già erogatale e sulla base dell'accertata indebita percezione di parte di essa sulla base di condotte illegittime ontologicamente diverse da quelle che nell'ambito della presente controversia l'ente appellante ha preteso di addebitare alla medesima per negare la propria tenutezza alla corresponsione in suo favore del saldo finale non ancora pagato.
In definitiva, sulla scorta del complesso delle osservazioni che precedono, s'impone l'adozione di statuizioni conclusive di rigetto dell'appello in disamina, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata, mentre in applicazione dell'ordinario criterio della soccombenza, parte appellante deve essere condannata alla rifusione in favore dell'appellata delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in persona del Parte_1
Presidente della Giunta e legale rappresentante pro tempore, nei confronti di con atto di citazione notificato il 19-1-2018, avverso la sentenza CP_1 del Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata il 2-11-2017 n. 1673, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida per compensi ex D.M. n. 55/2014 e succ. mod. in complessivi €uro 5.450,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del
15% e accessori come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, per porre a carico di parte appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 26 novembre 2024.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 124 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2018, e vertente tra
- , in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante Parte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Robetta Ventrici in virtù di procura generale alle liti in atti, elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura
Regionale, sita in Catanzaro, Viale Europa, loc. Germaneto;
- appellante contro
- rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele D'Ottavio in virtù di CP_1 procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Reggio Calabria,
Via Zecca n. 7;
- appellata sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare fondata l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 975/2009 proposta dall' Parte_2
e, per l'effetto, annullare e/o revocare il d.i. opposto e in ogni caso accertare e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente, dichiarando la non tenutezza della al pagamento delle somme ingiunte. Pronunciare ogni statuizione Parte_1 consequenziale, anche in ordine alla condanna della controparte al pagamento delle spese e competenze difensive di entrambi i gradi di giudizio, comprese le spese della ctu.
- Per l'appellata: Conclude per la declaratoria di inammissibilità dell'appello e, in subordine, per il rigetto dello stesso, con vittoria di spese e competenze difensive. SVOLGIMENTO DELPROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado venivano così esposti nella sentenza impugnata: “La ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 975/2009 con cui le è stato intimato il pagamento della somma di €uro 524.800,00 oltre interessi, nonché spese e competenze del monitorio.
A fondamento dell'opposizione ha dedotto che la , titolare dell'omonima CP_1 ditta individuale, è risultata beneficiaria di un contributo POR anni 2000/2006 pari ad €uro 2.154.000,00, nella misura del 40% dell'investimento riconosciuto ammissibile pari ad €uro 5.385.000,00, per la ristrutturazione e l'arredamento di un albergo, con annessi impianti sportivi, nel Comune di Nicotera in località La Corte.
Ha dedotto che in favore della beneficiaria del contributo è stata erogata una prima anticipazione pari ad €uro 430.800,00 in data 16-6-2005 ed una seconda anticipazione pari ad €uro 524.800,00 in data 2-12-2005, nonché un ulteriore importo pari ad €uro 394.991,53 al momento del collaudo.
Il verbale di collaudo, redatto dalla Commissione di collaudo in data 10-6-2008, al fine della concessione del contributo residuo ha invitato la a fornire la CP_1 rendicontazione della restante spesa, ovvero la fatturazione totale della spesa sostenuta debitamente quietanzata e tracciata, senonchè con decreto n. 7035 del 30-
4-2009 è stata liquidata all'opposta la somma di €uro 45.744,00 senza liquidare l'importo stabilito per la categoria lavori in quanto non tracciato.
L'opponente ha ulteriormente dedotto che nei confronti del predetto decreto la Ditta non ha sollevato alcuna obiezione, ma in due momenti successivi ovvero in data 28-
4-2009 e 4-8-2009 ha chiesto alla Regione Calabria – Dipartimento Turismo, la liquidazione dell'ulteriore somma pari ad €uro 524.800,00 a titolo di erogazione finale per la voce di spesa “Lavori”, che non le è stata liquidata in quanto non giustificata da fatture regolarmente quietanzate e tracciate, conseguentemente la ha chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo per l'importo CP_1 summenzionato.
Ha dedotto di non potere corrispondere la somma per cui è causa in quanto ai fini della liquidazione finale non può ritenersi sufficiente la sola esibizione dei registri di contabilità, in mancanza della produzione della tracciabilità dei pagamenti e delle fatture quietanzate.
Pertanto ha chiesto, in accoglimento della proposta opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Si è costituita l'opposta eccependo che la tracciabilità dei pagamenti richiesta dalla non è prevista dal Bando di Gara. Parte_1 In particolare ha evidenziato che il bando ed il relativo decreto dirigenziale hanno previsto il finanziamento di terreni, fabbricati ed impianti, arredi ed attrezzature, progettazione e studi, stabilendo che la giustificazione delle spese effettuate per arredi e attrezzature va fornita per mezzo di fatture quietanzate, mentre per i lavori murari il ed il decreto non hanno previsto ai fini dell'erogazione del Pt_3 finanziamento la presentazione delle fatture quietanzate, ma solo la presentazione del libretto delle misure e del registro di contabilità.
Ha dedotto che l'atto con il quale la ha introdotto l'obbligo per il Pt_1 concessionario del beneficio finanziario di dimostrare la tracciabilità bancaria delle spese ammesse al beneficio non è idoneo a modificare i precetti e le disposizioni del precedente bando di gara, per di più allorché le spese ammesse a finanziamento risultano ultimate.
Pertanto ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna della al risarcimento dei danni da Parte_1 ritardato pagamento, secondo gli indici Istat, oltre gli interessi sulle somme via via rivalutate, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
La causa è stata trattenuta una prima volta in decisione dal mutato giudice istruttore all'udienza del 25-2-2014 e rimessa sul ruolo con ordinanza del 27-2-2015, poiché il giudice predetto ha ritenuto di doverla istruire, disponendo apposita Ctu.
Senonchè questo giudicante l'ha trattenuta in decisione all'udienza dell'8-6-2017 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica…”.
Con sentenza depositata in data 2-11-2017 n. 1673, il Tribunale di Catanzaro,
Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandone la definitiva esecutività, e condannava l'opponente alla rifusione in favore della controparte delle spese del giudizio, nonché di quelle relative alla espletata CTU.
Avverso la predetta decisione proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello, con atto di citazione notificato in data 18-1-2018, la , in Parte_1 persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione notificato in data 19-1-2018, censurandone le statuizioni con essa adottate sotto tre distinti profili di seguito esposti.
Con un primo motivo di censura l'Ente appellante si doleva dell'erronea valutazione delle circostanze di fatto e di diritto inerenti alla ravvisata assenza di giustificazione della mancata erogazione in favore di controparte delle somme da quest'ultima pretese in via monitoria, rilevando come il Giudice di prime cure avrebbe dovuto attenersi alle disposizioni di cui all'art. 11 del bando di gara in questione, il quale, a suo dire, poneva come condizione imprescindibile per l'erogazione della rata di saldo la presentazione delle fatture quietanzate inerenti l'esecuzione dei lavori, con relativa tracciabilità bancaria dei pagamenti, evidenziando altresì come di tale circostanza la ditta appellata fosse stata edotta attraverso il verbale di collaudo con cui la commissione aveva ad essa comunicato che l'erogazione del contributo richiesto in data 28.04.2009 e 04.08.2009 (relativo alla voce “Lavori e Impianti sportivi e complementare”) sarebbe avvenuta in presenza dei requisiti sopra descritti.
Conseguentemente si rilevava a mezzo del proposto gravame come la decisione impugnata fosse meritevole di riforma non solo per non avere il Giudice di prime cure valutato che la ditta ricorrente in sede monitoria fosse perfettamente consapevole dei requisiti necessari e delle ragioni che ne avevano determinato l'esclusione dalla liquidazione delle somme, ma anche per avere riconosciuto ingiustificatamente a favore della medesima la tutela di un legittimo affidamento in ordine alla possibilità di ottenere dalla un parere di validità ed ammissibilità Pt_1 delle spese per cui è causa, sul presupposto di avere fatto riferimento in merito alle condizioni di documentazione delle spese sostenute richieste ai fini dell'erogazione del saldo finale del finanziamento alle indicazioni contenute sul punto nel decreto dirigenziale n. 4421 del 2004 di concessione del contributo, anziché alle disposizioni dettate dal bando di gara.
Con un ulteriore motivo di gravame, l'appellante censurava l'erronea applicazione operata a fondamento della decisione di primo grado del principio generale di gerarchia delle fonti che viene in considerazione in sede di risoluzione di contrasti interni tra le singole disposizioni, opponendo sul punto lo specifico rilievo secondo cui il Giudice di prime cure, in stretta conformità con l'inquadramento affermato in via interpretativa dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato del bando di gara quale lex specialis rispetto al decreto di concessione del beneficio finanziario de quo, non avrebbe dovuto riconoscere l'esistenza del credito in capo alla ditta appellata, dovendo ritenersi per converso nella fattispecie la corretta applicazione da parte dell'ente regionale delle previsioni legislative e dei principi generali dettati in materia sia dalla normativa nazionale, che dal diritto comunitario.
Con un ultimo motivo di gravame parte appellante impugnava le statuizioni di primo grado adottate in merito alla condanna disposta a suo carico al pagamento anche delle spese relative alla espletata Ctu, invocandone la riforma per l'erroneità e infondatezza della relazione peritale e per l'illegittima ammissione di tale mezzo istruttorio. Concludeva, pertanto, rassegnando le richieste finali meglio specificate in epigrafe.
Costituitasi in giudizio come da comparsa di risposta depositata in atti, CP_1 resisteva al gravame, chiedendone la declaratoria di inammissibilità o
[...] comunque il rigetto nel merito, con conseguente conferma integrale della sentenza di primo grado.
Tenutasi la prima udienza di comparizione delle parti e provvedutosi in ordine alle richieste preliminari formulate dalle parti come da ordinanza in atti, all'esito la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Quindi, dopo vari rinvii per i medesimi incombenti, all'udienza collegiale del 26-3-
2024, della quale era disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte, la Corte, viste le richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate dai procuratori delle parti, assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere disattesa, innanzi tutto, l'eccezione preliminare di parte appellata di inammissibilità in rito del proposto appello sotto il profilo del difetto di specificità dei motivi, posto che alla luce dei principi stabiliti in materia dalla Suprema Corte
(cfr. Cass., SSUU Civili, n. 27199/2017; Cass. Civ. n. 13535/2018 e da ultimo, ancora, Cass. Civ. n. 8999/2022) l'Ente appellante appare avere adeguatamente assolto nella specie all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dall'organo giudicante di prime cure, con chiara e puntuale esplicitazione delle ragioni di confutazione contrapposte agli elementi di fatto e di diritto che sorreggono il percorso logico-argomentativo posto a base della decisione gravata.
Quanto al merito, a giudizio della Corte, il proposto appello è da ritenersi comunque infondato e, come tale, senz'altro meritevole di rigetto.
La complessa ed articolata ricostruzione della vicenda di causa e il correlativo inquadramento operatone ai fini valutativi e decisori, sulla cui scorta il primo giudice ha ritenuto fondata la pretesa creditoria azionata dalla in sede CP_1 monitoria nei confronti della con riferimento all'importo dovuto Parte_1 quale saldo finale del finanziamento erogatole per la realizzazione di una struttura alberghiera, con annessi impianti sportivi, sulla base della intervenuta produzione a giustificazione della entità della spesa sostenuta della documentazione relativa al libretto delle misure e al registro di contabilità dei lavori, si sottraggono alle censure addotte con l'appello in disamina, in quanto aderenti al contenuto dei pertinenti provvedimenti e atti amministrativi costituenti la fonte regolatrice del rapporto sottostante all'avvenuta ammissione della ditta della precitata appellata al contributo in questione e allo svolgimento di esso in concreto accertato in merito ai vari stati di avanzamento, nonché al definitivo completamento dei lavori e, quindi, alle operazioni di collaudo effettuate dall'ente appellante.
Ed invero, giova in primo luogo evidenziare come abbia trovato piena conferma alla stregua delle acquisite emergenze di causa e, segnatamente, delle risultanze ricavabili dalla documentazione prodotta in atti, la ricognizione del tenore della regolamentazione dettata in materia di richiesti presupposti e prescritte modalità di erogazione del finanziamento sulla cui base è stata fondata la pronuncia gravata, con precipuo riguardo alla previsione nel bando di finanziamento approvato con delibera della Giunta Regionale del 14-5-2002 n. 398 delle condizioni di detta erogazione alle quali il soggetto beneficiario si sarebbe dovuto attenere, ivi compresa la presentazione di adeguate situazioni contabili e tecniche in relazione allo stato di avanzamento dei lavori e fine lavori, ovvero l'effettuazione di essa sulla base di tre stati avanzamento della spesa riconosciuta ammissibile previa apposita richiesta e presentazione della contabilità dei lavori e fatture quietanzate, con l'ulteriore disposizione che quella relativa alla rata di saldo sarebbe avvenuta, previo collaudo delle opere e forniture realizzate, dietro presentazione nei termini previsti della contabilità finale unitamente a tutti quei documenti la cui individuazione era stata rimessa dal bando al successivo provvedimento di concessione del finanziamento adottato con decreto del Dirigente del Dipartimento della Regione Calabria Attività
Produttive, Settore Ricettività Turistica, n. 4421 del 20-4-2004, che per l'appunto, nel contemplare le voci di spesa ammissibili al contributo relative a “lavori”e ad
“arredi e attrezzature”, aveva differenziato le modalità di determinazione di esso siccome basate esclusivamente per la seconda sulla produzione delle fatture quietanzate e non anche per la prima, con riferimento alla quale l'erogazione del finanziamento veniva in esso espressamente subordinata all'allegazione della domanda solo della contabilità dei lavori, costituita dal libretto delle misure e dal registro di contabilità regolarmente sottoscritti dal direttore dei lavori e dalla ditta beneficiaria.
Tanto precisato, osserva la Corte che, laddove all'art. 11 del bando di gara in questione risulta l'esplicito richiamo al successivo provvedimento di concessione che sarebbe stato emesso dalla di regolamentazione Parte_1 dell'erogazione del contributo e destinato, come tale, a prevedere, oltre alla specifica dell'investimento ammesso in termini qualitativi e di costo, anche le prescrizioni alle quali il soggetto beneficiario si sarebbe dovuto attenere, alla stregua di ciò si lasci apprezzare con evidenza la natura del rapporto intercorrente tra i suddetti atti amministrativi che, lungi da porsi in termini di contrasto sul punto in esame, si atteggia per contro come di integrazione e completamento reciproci nella parte in cui l'emanato decreto dirigenziale di concessione del finanziamento provvedeva a dettare in conformità del compito espressamente demandatogli dal bando la regolamentazione puntuale in ordine alla specifica documentazione richiesta al fine di giustificare la spesa da ammettere a contributo a seconda della diversa tipologia di interventi ed opere realizzate.
Ne consegue, dunque, l'irrilevanza delle doglianze di parte appellante di errata applicazione nella fattispecie che qui occupa delle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione del finanziamento sul presupposto di trattarsi di atto amministrativo gerarchicamente inferiore rispetto al bando di gara e che, pertanto, non avrebbe neppure potuto legittimamente dettare previsioni modificative e/o derogative rispetto a quelle di quest'ultimo, atteso che la specifica distinzione della necessaria documentazione da esibire ai fini della erogazione del contributo contemplata dal provvedimento dirigenziale di rango subordinato, con riferimento alla previsione delle fatture solo per gli arredi e le attrezzature e, diversamente, della sola contabilità dei lavori per le opere costruttive, non collide con il tenore del bando sul punto che, da un lato, si limita ad una enunciazione in termini generici e indistinti della contabilità dei lavori e delle fatture quietanzate da presentare ai fini della erogazione del contributo, per poi coerentemente, dall'altro, devolvere al decreto dirigenziale di successiva adozione la specifica disciplina in tema di indicazione per ciascuna categoria di interventi della pertinente documentazione ritenuta necessaria al fine di giustificare l'ammontare della spesa sostenuta da ammettere a rimborso.
Per quel che concerne, inoltre, lo svolgimento dell'iter amministrativo che condusse nel corso del tempo alla liquidazione del contributo dovuto in relazione dei vari stati di avanzamento dei lavori in favore della ditta della odierna appellata, risulta incontrovertibilmente comprovato in atti che quest'ultima, dopo avere richiesto ed ottenuto sulla scorta dell'esito positivo dei collaudi effettuati sui lavori dalla commissione incaricata come da correlativi verbali versati all'incarto di causa l'erogazione del contributo per i primi due SAL, al netto di precedenti anticipazioni ed acconti vari già percepiti, indirizzava alla istanza in data 30-4- Parte_1
2007, una volta avvenuta l'ultimazione delle opere, per il riconoscimento del saldo finale relativo al programma di investimento oggetto del finanziamento concessole con il più volte menzionato decreto dirigenziale n. 4421 del 20-4-2004 in ragione dell'importo in essa meglio specificato. Seguiva, quindi, nuova visita di collaudo in data 10-6-2008 che accertava la regolare esecuzione dei lavori e la corretta contabilizzazione di essi, malgrado la quale, tuttavia, con successiva nota dirigenziale del competente Dipartimento n. 7035 del 30-4-2009 veniva erogata alla beneficiaria per la causale a tale titolo invocata solo la minor somma di €uro
45.744,00, per poi giustificarsi da parte dell'ente regionale il mancato riconoscimento della residua somma contabilizzata con riferimento alla voce di spesa per “lavori”e costituente oggetto della proposta di liquidazione sul punto formulata dalla commissione di collaudo sul rilievo che quest'ultima non era risultata supportata dalla produzione di fatture regolarmente quietanzate e da tracciabilità dei relativi pagamenti.
Orbene, appare di tutta evidenza alla stregua dell'excursus sopra richiamato, contrariamente a quanto sostenuto con il proposto gravame, come all'erogazione del contributo in discussione in favore del soggetto beneficiario si fosse sempre proceduto nel corso dell'intero rapporto sulla base della sola pertinente documentazione giustificativa di cui alle specifiche prescrizioni dettate in tema dall'ente (libretto misure e registro contabilità redatti da tecnico abilitato), quale la ditta esecutrice dei lavori, per un verso, aveva in occasione delle richieste di liquidazione degli stati di avanzamento di volta in volta formulate provveduto a predisporre a corredo delle stesse, e di cui, l'ente citato, per l'altro, aveva sempre ritenuto la piena sufficienza e regolarità ai fini della erogazione del contributo, essendosi poi in sede di liquidazione dello stato finale improvvisamente mutata ad opera di questo la precedente regolamentazione dell'aspetto in questione mediante l'imposta necessità di produzione anche per la categoria “lavori”di fatture quietanzate, così da essersi opposta la mancata ottemperanza a quest'ultima a fondamento del diniego di corresponsione del residuo importo di finanziamento dovuto a saldo.
A tale ultimo proposito, non può avere pregio alcuno il richiamo effettuato da parte della appellante al fine di ritenere legittimo e giustificato detto Parte_1 diniego al contenuto delle note dipartimentali n. 10713 del 26-10-2007 e n. 1187 del
27-11-2007 e, da reputarsi, a dire della stessa, legittimamente emesse dall'amministrazione nell'esercizio dei suoi poteri di autotutela, oltre che essere state portate a perfetta conoscenza della laddove menzionate anche nel testo del CP_1 verbale relativo alle operazioni di collaudo effettuate in data 10-6-2008, posto che le suddette disposizioni modificative delle modalità di giustificazione della spesa ai fini dell'ammissione a rimborso erano state adottate comunque in un momento successivo a quello in cui la ditta beneficiaria del finanziamento aveva ultimato le opere e avanzato sin dal 30-4-2007 correlativa richiesta di collaudo, così da non potersene esigere da questa il rispetto in via retroattiva, a fronte di un rapporto da considerarsi all'epoca ormai esaurito e della connessa già avvenuta maturazione in capo ad essa del credito sulla base della documentazione giustificativa predisposta ed esibita dall'interessata, da un lato, e accettata dall'ente, dall'altro, in conformità dei termini previsti nell'originario decreto di concessione del finanziamento del 2004 per come rimasto permanentemente vigente in costanza di esso.
Né, d'altra parte, in ordine alla tesi sostenuta dall'ente appellante in merito ad una pretesa tracciabilità dei pagamenti prospettata quale condizione necessaria per l'ottenimento ad opera della controparte della liquidazione del saldo richiesto in relazione allo stato finale dei lavori può ravvisarsi agli atti di causa alcun valido e fondato sostegno, sia perchè di detto requisito manca qualsivoglia specifico e puntuale richiamo nel testo dello stesso bando di finanziamento, sia per difetto all'epoca della vicenda che qui occupa di una disciplina normativa dettata in materia, per come a siffatto proposito rettamente osservato dal giudice di prime cure nella pronuncia appellata e senza che avverso ciò sia stata specificamente sollevata nessuna censura nella proposta impugnazione, allorquando ha segnalato la circostanza della entrata in vigore della Legge n. 136 del 2010, prevista in tema di obbligatorietà di tracciamento dei flussi finanziari, in epoca successiva alla conclusione del rapporto dedotto in controversia e che, dunque, giammai avrebbe potuto legittimarne l'adeguamento ad essa dei relativi termini.
Così come neppure alcun argomento contrario alle valutazioni appena espresse può trarsi, ad avviso del Collegio giudicante, dalle pronunzie di condanna adottate dalla magistratura contabile a carico dell'odierna appellata, di cui alla produzione effettuata da parte della nell'ambito del presente giudizio in Parte_1 maniera del tutto tardiva solo in sede di seconda comparsa conclusionale depositata in esito all'assegnazione della causa in decisione nuovamente disposta dopo essere stata rimessa sul ruolo e, dunque, inammissibile, oltre che da ritenersi comunque irrilevante in questa sede, per essersi nelle suddette, in conformità peraltro di quanto in queste risulta in tema puntualmente argomentato, affermata la responsabilità dell'appellata predetta solo con riguardo alla quota di finanziamento già erogatale e sulla base dell'accertata indebita percezione di parte di essa sulla base di condotte illegittime ontologicamente diverse da quelle che nell'ambito della presente controversia l'ente appellante ha preteso di addebitare alla medesima per negare la propria tenutezza alla corresponsione in suo favore del saldo finale non ancora pagato.
In definitiva, sulla scorta del complesso delle osservazioni che precedono, s'impone l'adozione di statuizioni conclusive di rigetto dell'appello in disamina, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata, mentre in applicazione dell'ordinario criterio della soccombenza, parte appellante deve essere condannata alla rifusione in favore dell'appellata delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in persona del Parte_1
Presidente della Giunta e legale rappresentante pro tempore, nei confronti di con atto di citazione notificato il 19-1-2018, avverso la sentenza CP_1 del Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata il 2-11-2017 n. 1673, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida per compensi ex D.M. n. 55/2014 e succ. mod. in complessivi €uro 5.450,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del
15% e accessori come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, per porre a carico di parte appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 26 novembre 2024.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)