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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/05/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI PATTI sezione civile
Il Tribunale di PATTI, sezione civile, riunito in camera di consiglio, composto dai sigg.ri Magistrati: dott. AR PE presidente dott.ssa Rossella Busacca giudice dott.ssa Serena Andaloro giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. n. 395/2024 R.G.A.C., promossa da
(C.F.: ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giovanni Di Leonardo (P.E.C.: – FAX: Email_1
0828.951533), elettivamente domicilio in Buccino, via Vittime del
16.09.1943 n. 100, ricorrente, contro
(C.F.: ) elettivamente domiciliata CP_1 CodiceFiscale_2 in Patti, c.so G. Matteotti n. 63, presso lo studio dell'avv. Giacomo Prinzi che la rappresenta e difende, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni al recapito pec Email_2 resistente, Con l'intervento del p.m. presso il Tribunale di Patti;
oggetto: modifica assegno mantenimento figli;
conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritte depositate in data 23 aprile 2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8 aprile 2024, ha chiesto la Parte_1 modifica dell'ordinanza n. 5558 del 4 giugno 2018, che aveva previsto l'obbligo a suo carico di corrispondere per il mantenimento della figlia
[...]
, nata dalla relazione intrattenuta con , l'importo CP_2 CP_1 mensile pari ad euro 500,00 rivalutabile annualmente in base agli indici Istat oltre al pagamento delle spese straordinarie. In particolare, il ricorrente ha allegato un peggioramento delle proprie condizioni economiche chiedendo la riduzione dell'assegno a suo carico all'importo di euro 200,00 al mese. Con comparsa di risposta depositata in data 17 luglio 2024, si è costituita deducendo che il ricorrente non aveva mai corrisposto il CP_1 mantenimento per la figlia e che era titolare in San Gregorio Magno di una florida attività di autosalone per la vendita e l'acquisto di automobili nuove ed usate e che la sola esposizione debitoria allegata non poteva ritenersi elemento valido ai fini della riduzione dell'importo di mantenimento. Ha chiesto il rigetto della domanda del ricorrente, con vittoria di spese e compensi.
La domanda del ricorrente va rigettata.
Va preliminarmente osservato che, con riferimento alle statuizioni concernenti il contributo al mantenimento del figlio minore, è orientamento consolidato della Suprema Corte che tali pronunce passano in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo, cioè, suscettibili di modifica, quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli, in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti passati e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile (cfr. Cass., n. 2953/2017, richiamata, in motivazione, dalle più recenti Cass., n. 4768/2018 e Cass., n. 11177/2019). Il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti postula, quindi, non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche del genitore richiedente, ma anche la sua idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti, con la conseguenza che il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti valutate al momento della pronuncia del precedente provvedimento, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano, effettivamente, alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale (Cass., n.
18608/2021; Cass., n. 32529/2018; Cass., n. 214/2016, Cass., n.
14143/2014). Nella specie, il ricorrente ha chiesto la riduzione dell'assegno senza allegare alcuna sostanziale modifica delle condizioni economiche della madre ovvero alcuna contrazione dei propri redditi d'impresa percepiti, ma deducendo, unicamente, l'esistenza di un'esposizione debitoria derivante dalla procedura esecutiva avviata proprio su iniziativa della resistente per il pagamento del mantenimento pregresso della figlia mai corrisposto dal ricorrente. Nell'ambito di tale procedura, risultano avere effettuato interventi un Istituto Bancario e l' . Controparte_3
Tuttavia, in mancanza delle dichiarazioni reddituali aggiornate, deve presumersi che l'attività di libero professionista di rivenditore di auto con capacità reddituale media di euro 2.000,00 al mese, già considerata nel precedente giudizio, sia condizione immutata.
La sola esposizione debitoria, di per sé, non può avere alcuna rilevanza per verificare la contrazione della capacità reddituale del ricorrente, ben potendo l'esposizione debitoria dipendere dalla volontà del ricorrente di rimanere inadempiente, in maniera volontaria, ai propri obblighi assunti precedentemente, non risultando che la stessa dipenda da un'effettiva contrazione dei propri redditi imprenditoriali e patrimoniali, né è possibile valutare la misura di incidenza e di eventuale riduzione.
Al fine di trarre elementi di convincimento ex art. 116 cod. proc. civ., la mancata produzione, da parte del ricorrente onerato, delle dichiarazioni dei redditi aggiornate, costituisce elemento da valutare per ritenere non sufficientemente dimostrata la contrazione reddituale richiesta per la domanda svolta dal ricorrente (in senso analogo, v. Cass., n. 3709/2018).
La capacità reddituale derivante dall'attività imprenditoriale del ricorrente di rivenditore di auto (il persistente svolgimento di tale attività da parte del ricorrente è stata allegata dalla resistente e non contestata dal ) appare Pt_1 idonea a produrre un reddito adeguato a sostenere il contributo al mantenimento della figlia quantificato in 500,00 euro mensili.
Ancora, si ribadisce che la condizione di esposizione debitoria del ricorrente non risulta provare l'azzeramento ovvero la riduzione delle capacità reddituali contributive dell'obbligato derivanti dalla sua attività professionale (in un caso analogo, v. Cass., n. 19107/2015).
Ciò in linea con quanto già statuito in ordine alla necessità che l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche del genitore richiedente non è sufficiente per la revisione dell'assegno già disposto, occorrendo anche verificare la sua idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno (Cass., n. 18608/2021, cit.). Per quanto esposto, non risultano adeguatamente allegate e provate le condizioni per l'accoglimento della domanda del ricorrente, la quale va, pertanto, rigettata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/22
(giudizio ordinario, valore indeterminato, complessità bassa, senza istruttoria, parametri minimi attesa la semplicità delle questioni trattate,), vanno poste a carico del ricorrente con distrazione in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 TUSG. Si precisa che, in base alla sentenza della Corte Costituzione n. 64/2024, non è più necessario ridurre i compensi da liquidare in sentenza, in favore dello Stato, provvedendo a tale decurtazione solo nel decreto di liquidazione in favore del procuratore.
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 395/2024 R.G.A.C.:
- rigetta la domanda del ricorrente;
- condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese di lite che liquida in euro 2.906,00, per compensi, oltre iva e c.p.a. se dovute e rimborso delle spese generali in misura del 15%, disponendo la distrazione in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 TUSG. Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Patti, il 7 maggio
2025
Il giudice rel. Il presidente
(Serena Andaloro) (AR PE)
TRIBUNALE DI PATTI sezione civile
Il Tribunale di PATTI, sezione civile, riunito in camera di consiglio, composto dai sigg.ri Magistrati: dott. AR PE presidente dott.ssa Rossella Busacca giudice dott.ssa Serena Andaloro giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. n. 395/2024 R.G.A.C., promossa da
(C.F.: ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giovanni Di Leonardo (P.E.C.: – FAX: Email_1
0828.951533), elettivamente domicilio in Buccino, via Vittime del
16.09.1943 n. 100, ricorrente, contro
(C.F.: ) elettivamente domiciliata CP_1 CodiceFiscale_2 in Patti, c.so G. Matteotti n. 63, presso lo studio dell'avv. Giacomo Prinzi che la rappresenta e difende, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni al recapito pec Email_2 resistente, Con l'intervento del p.m. presso il Tribunale di Patti;
oggetto: modifica assegno mantenimento figli;
conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritte depositate in data 23 aprile 2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8 aprile 2024, ha chiesto la Parte_1 modifica dell'ordinanza n. 5558 del 4 giugno 2018, che aveva previsto l'obbligo a suo carico di corrispondere per il mantenimento della figlia
[...]
, nata dalla relazione intrattenuta con , l'importo CP_2 CP_1 mensile pari ad euro 500,00 rivalutabile annualmente in base agli indici Istat oltre al pagamento delle spese straordinarie. In particolare, il ricorrente ha allegato un peggioramento delle proprie condizioni economiche chiedendo la riduzione dell'assegno a suo carico all'importo di euro 200,00 al mese. Con comparsa di risposta depositata in data 17 luglio 2024, si è costituita deducendo che il ricorrente non aveva mai corrisposto il CP_1 mantenimento per la figlia e che era titolare in San Gregorio Magno di una florida attività di autosalone per la vendita e l'acquisto di automobili nuove ed usate e che la sola esposizione debitoria allegata non poteva ritenersi elemento valido ai fini della riduzione dell'importo di mantenimento. Ha chiesto il rigetto della domanda del ricorrente, con vittoria di spese e compensi.
La domanda del ricorrente va rigettata.
Va preliminarmente osservato che, con riferimento alle statuizioni concernenti il contributo al mantenimento del figlio minore, è orientamento consolidato della Suprema Corte che tali pronunce passano in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo, cioè, suscettibili di modifica, quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli, in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti passati e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile (cfr. Cass., n. 2953/2017, richiamata, in motivazione, dalle più recenti Cass., n. 4768/2018 e Cass., n. 11177/2019). Il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti postula, quindi, non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche del genitore richiedente, ma anche la sua idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti, con la conseguenza che il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti valutate al momento della pronuncia del precedente provvedimento, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano, effettivamente, alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale (Cass., n.
18608/2021; Cass., n. 32529/2018; Cass., n. 214/2016, Cass., n.
14143/2014). Nella specie, il ricorrente ha chiesto la riduzione dell'assegno senza allegare alcuna sostanziale modifica delle condizioni economiche della madre ovvero alcuna contrazione dei propri redditi d'impresa percepiti, ma deducendo, unicamente, l'esistenza di un'esposizione debitoria derivante dalla procedura esecutiva avviata proprio su iniziativa della resistente per il pagamento del mantenimento pregresso della figlia mai corrisposto dal ricorrente. Nell'ambito di tale procedura, risultano avere effettuato interventi un Istituto Bancario e l' . Controparte_3
Tuttavia, in mancanza delle dichiarazioni reddituali aggiornate, deve presumersi che l'attività di libero professionista di rivenditore di auto con capacità reddituale media di euro 2.000,00 al mese, già considerata nel precedente giudizio, sia condizione immutata.
La sola esposizione debitoria, di per sé, non può avere alcuna rilevanza per verificare la contrazione della capacità reddituale del ricorrente, ben potendo l'esposizione debitoria dipendere dalla volontà del ricorrente di rimanere inadempiente, in maniera volontaria, ai propri obblighi assunti precedentemente, non risultando che la stessa dipenda da un'effettiva contrazione dei propri redditi imprenditoriali e patrimoniali, né è possibile valutare la misura di incidenza e di eventuale riduzione.
Al fine di trarre elementi di convincimento ex art. 116 cod. proc. civ., la mancata produzione, da parte del ricorrente onerato, delle dichiarazioni dei redditi aggiornate, costituisce elemento da valutare per ritenere non sufficientemente dimostrata la contrazione reddituale richiesta per la domanda svolta dal ricorrente (in senso analogo, v. Cass., n. 3709/2018).
La capacità reddituale derivante dall'attività imprenditoriale del ricorrente di rivenditore di auto (il persistente svolgimento di tale attività da parte del ricorrente è stata allegata dalla resistente e non contestata dal ) appare Pt_1 idonea a produrre un reddito adeguato a sostenere il contributo al mantenimento della figlia quantificato in 500,00 euro mensili.
Ancora, si ribadisce che la condizione di esposizione debitoria del ricorrente non risulta provare l'azzeramento ovvero la riduzione delle capacità reddituali contributive dell'obbligato derivanti dalla sua attività professionale (in un caso analogo, v. Cass., n. 19107/2015).
Ciò in linea con quanto già statuito in ordine alla necessità che l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche del genitore richiedente non è sufficiente per la revisione dell'assegno già disposto, occorrendo anche verificare la sua idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno (Cass., n. 18608/2021, cit.). Per quanto esposto, non risultano adeguatamente allegate e provate le condizioni per l'accoglimento della domanda del ricorrente, la quale va, pertanto, rigettata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/22
(giudizio ordinario, valore indeterminato, complessità bassa, senza istruttoria, parametri minimi attesa la semplicità delle questioni trattate,), vanno poste a carico del ricorrente con distrazione in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 TUSG. Si precisa che, in base alla sentenza della Corte Costituzione n. 64/2024, non è più necessario ridurre i compensi da liquidare in sentenza, in favore dello Stato, provvedendo a tale decurtazione solo nel decreto di liquidazione in favore del procuratore.
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 395/2024 R.G.A.C.:
- rigetta la domanda del ricorrente;
- condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese di lite che liquida in euro 2.906,00, per compensi, oltre iva e c.p.a. se dovute e rimborso delle spese generali in misura del 15%, disponendo la distrazione in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 TUSG. Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Patti, il 7 maggio
2025
Il giudice rel. Il presidente
(Serena Andaloro) (AR PE)