Sentenza breve 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 30/12/2025, n. 24111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 24111 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 24111/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14938/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14938 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Iacopo Casini Ropa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento emesso in data 25/07/2025 notificato al ricorrente in data 02/10/2025 con il quale la Questura di Roma ha decretato il rifiuto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro o attesa occupazione, con implicita mancata attivazione del procedimento di valutazione della domanda di riconoscimento della protezione speciale formulata altresì dall’interessato (doc. A);
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 il dott. CO GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che alla camera di consiglio odierna il Collegio ha dato avviso alle parti di possibile definizione del giudizio con sentenza assunta ex art. 60 cpa;
ritenuto in fatto:
-il ricorrente aveva avviato in data 16.06.2020 istanza di emersione ex art. 103 dl 34/2020 convertito in legge 77/2020, sulla quale la Prefettura di Roma comunicava un parere negativo al richiedente;
- impugna il rifiuto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o attesa occupazione, presentata alla Questura di Roma;
- l’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto e depositando memoria;
la causa è stata discussa alla camera di consiglio del 22 dicembre 2025;
considerato che il ricorso non merita accoglimento;
considerato, in particolare, che:
-a fronte della carenza del contratto di soggiorno stipulato presso l’UTG competente la decisione di rigetto del permesso di soggiorno assunta dalla Questura di Roma costituisce atto dovuto e vincolato;
-contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la predetta Amministrazione ha fatto corretta applicazione di quanto previsto dagli artt. 22 co. 5 ter e 6 D. Lgs. 286/1998 e artt. 35 e 36 D.P.R. 394/1999;
-in primo luogo, l’istanza di permesso di soggiorno proposta, è stata avanzata in deroga alla normativa vigente, senza aver rispettato l’iter amministrativo previsto dalle norme anzidette, che avrebbe richiesto la preliminare firma del contratto di soggiorno presso il SUI;
-inoltre, a fronte di una eventuale inerzia della Prefettura, lo strumento da attivare è rappresentato dal rito del silenzio (artt. 31 co. 1 e 2 e 117 c.p.a.), e non dalla diretta formalizzazione dell’istanza presso la Questura di Roma, in ragione anche dei controlli spettanti per competenza alla Prefettura competente per territorio ai sensi dell’art. 35 D.P.R. n. 394/1999 (TAR Lazio-Roma, Sezione Prima Ter, sent. n.33650 /2025);
-in secondo luogo, rileva il Collegio che in data 20.09.2023 la Questura di Roma ha notificato al ricorrente il preavviso di rigetto, cui sono seguite memorie difensive;
-la Prefettura aveva già espresso infatti parere negativo per difetto di un pregresso rapporto di lavoro;
- a fronte delle carenze riscontrate la decisione della Questura di Roma è quindi legittima ed esente dalle censure dedotte dal ricorrente, atteso il mancato rispetto del procedimento delineato dalla legge;
- con riferimento alla ulteriore richiesta formulata dal ricorrente di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, si tratta di questione rimessa alla giurisdizione del giudice ordinario ( ex artt. 32 e 35 del d.lgs n. 25 del 2008), in relazione alla quale non è quindi consentito a questo giudice di pronunciarsi con riferimento ad un’eventuale condotta inerte sul punto da parte della Questura di Roma (cfr, Cons. Stato, sez. V, 20 febbraio 2025, n. 1850);
considerato in conclusione che le censure dedotte sono infondate e il ricorso va respinto;
ritenuto di compensare le spese per giusti motivi;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN OV, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
CO GI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO GI | AN OV |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.