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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 09/12/2025, n. 1376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1376 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4503/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice dott. Paolo
Marescalco, esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione,ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 4503/2024 R.G.
Promossa da nato a [...] il [...], residente in [...]
Giuliano n. 39, C.F. , in proprio e nella qualità di legale rappresentante della C.F._1 società “ (c.f. , elettivamente domiciliato in Partinico (PA), Parte_2 P.IVA_1 via Principe Umberto n. 48, presso lo studio dell'Avv. Gaspare Sollena, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Ricorrente
Contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_2
P. IVA ), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_3 centrale in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
Pagina 1 NO ED, elettivamente domiciliato in Siracusa, Corso Gelone n. 90, presso l'Ufficio CP_ legale
Resistente
Avente ad oggetto: Opposizione a ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981, in materia di lavoro e di previdenza o assistenza obbligatorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.11.2024 parte ricorrente conveniva in giudizio innanzi all'intestato
Tribunale l' , previa richiesta di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, per ivi CP_1 sentire dichiarare l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. OI-002908536, notificata il
12.11.2024, con cui si intimava il pagamento della complessiva somma di Euro 3.185,93 a titolo di sanzioni per omesso versamento ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2022.
A fondamento della domanda deduceva anzitutto la nullità dell'atto impugnato per omessa o irrituale notifica dell'atto presupposto (l'avviso di accertamento). Deduceva, inoltre, l'applicabilità CP_ al caso di specie dell'art. 14 della Legge n. 689/81, e, per l'effetto, la decadenza dell' dalla potestà sanzionatoria atteso che le contestazioni delle presunte omissioni sarebbero avvenute ben oltre il prescritto termine di 90 giorni. E ciò, a maggior ragione ove si consideri che, nel caso di specie, nessun particolare o complesso accertamento sarebbe stato necessario all' al fine di CP_1 contestare la (postulata) omissione del versamento delle ritenute previdenziali. Deduceva, infine, la nullità dell'atto impugnato anche sotto il profilo della mancata indicazione dei criteri di calcolo della sanzione con riferimento ai parametri fissati dal D.L. n. 48/2023, come conv. in Legge n.
85/2023. Chiedeva, dunque, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta, con condanna CP_ dell al pagamento delle spese di giudizio. CP_ Si costituiva in giudizio l' il quale, pur eccependo la rituale notifica dell'atto di accertamento prodromico dell'ordinanza ingiunzione opposta e l'infondatezza di tutte le eccezioni ex adverso proposte, deduceva tuttavia di avere provveduto ad annullare in autotutela l'ordinanza ingiunzione opposta. Chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite.
All'udienza del 9.12.2025 la causa veniva posta in decisione. CP_ Assorbente su ogni prospettazione, stante l'annullamento in autotutela da parte dell' dell'ordinanza ingiunzione impugnata, è la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Pagina 2 L'intervenuto annullamento in autotutela dell'atto impugnato giustifica la compensazione delle spese di lite, atteso il breve termine intercorso ( rispetto ad altri casi dove i tempi sono più lunghi) tra la notifica dell'atto ed il suo annullamento frutto dei riscontri non potuti effettuare nell'immediatezza dall' resistente.. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, uditi i procuratori delle parti costituite, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente decidendo
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Siracusa, 9 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Paolo Marescalco
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice dott. Paolo
Marescalco, esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione,ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 4503/2024 R.G.
Promossa da nato a [...] il [...], residente in [...]
Giuliano n. 39, C.F. , in proprio e nella qualità di legale rappresentante della C.F._1 società “ (c.f. , elettivamente domiciliato in Partinico (PA), Parte_2 P.IVA_1 via Principe Umberto n. 48, presso lo studio dell'Avv. Gaspare Sollena, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Ricorrente
Contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_2
P. IVA ), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_3 centrale in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
Pagina 1 NO ED, elettivamente domiciliato in Siracusa, Corso Gelone n. 90, presso l'Ufficio CP_ legale
Resistente
Avente ad oggetto: Opposizione a ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981, in materia di lavoro e di previdenza o assistenza obbligatorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.11.2024 parte ricorrente conveniva in giudizio innanzi all'intestato
Tribunale l' , previa richiesta di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, per ivi CP_1 sentire dichiarare l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. OI-002908536, notificata il
12.11.2024, con cui si intimava il pagamento della complessiva somma di Euro 3.185,93 a titolo di sanzioni per omesso versamento ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2022.
A fondamento della domanda deduceva anzitutto la nullità dell'atto impugnato per omessa o irrituale notifica dell'atto presupposto (l'avviso di accertamento). Deduceva, inoltre, l'applicabilità CP_ al caso di specie dell'art. 14 della Legge n. 689/81, e, per l'effetto, la decadenza dell' dalla potestà sanzionatoria atteso che le contestazioni delle presunte omissioni sarebbero avvenute ben oltre il prescritto termine di 90 giorni. E ciò, a maggior ragione ove si consideri che, nel caso di specie, nessun particolare o complesso accertamento sarebbe stato necessario all' al fine di CP_1 contestare la (postulata) omissione del versamento delle ritenute previdenziali. Deduceva, infine, la nullità dell'atto impugnato anche sotto il profilo della mancata indicazione dei criteri di calcolo della sanzione con riferimento ai parametri fissati dal D.L. n. 48/2023, come conv. in Legge n.
85/2023. Chiedeva, dunque, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta, con condanna CP_ dell al pagamento delle spese di giudizio. CP_ Si costituiva in giudizio l' il quale, pur eccependo la rituale notifica dell'atto di accertamento prodromico dell'ordinanza ingiunzione opposta e l'infondatezza di tutte le eccezioni ex adverso proposte, deduceva tuttavia di avere provveduto ad annullare in autotutela l'ordinanza ingiunzione opposta. Chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite.
All'udienza del 9.12.2025 la causa veniva posta in decisione. CP_ Assorbente su ogni prospettazione, stante l'annullamento in autotutela da parte dell' dell'ordinanza ingiunzione impugnata, è la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Pagina 2 L'intervenuto annullamento in autotutela dell'atto impugnato giustifica la compensazione delle spese di lite, atteso il breve termine intercorso ( rispetto ad altri casi dove i tempi sono più lunghi) tra la notifica dell'atto ed il suo annullamento frutto dei riscontri non potuti effettuare nell'immediatezza dall' resistente.. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, uditi i procuratori delle parti costituite, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente decidendo
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Siracusa, 9 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Paolo Marescalco
Pagina 3