Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 03/02/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 2966/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 2966/2024 V.G. promosso da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
rappresentati, difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia,
In punto: scioglimento del matrimonio
Il Giudice delegato all'udienza del 19/12/2024 si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni:
per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e “atto traslativo di quota immobiliare” e confermate come da verbale dell'udienza del 19/12/2024 che di seguito si riproducono:
- dal mercoledi pomeriggio (uscita da scuola) al giovedi mattina (entrata a scuola)
- 1 week-end lungo: dal venerdi pomeriggio (uscita da scuola) sino alla domenica pomeriggio ( indicativamente fino alle ore
15:00)
- 2 week-end corti: da sabato pomeriggio ( indicativamente dalle 14:00) alla domenica sera (indicativamente fino alle 20:00)
- una domenica dalle 10.00 fino al lunedì mattina seguente incluso l'accompagnamento a scuola;
- festività: il diritto del padre a tenere con sè il figlio per 4 giorni consecutivi durante le festività natalizie, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Natale o il giorno di Capodanno, nonché tre giorni durante le festività
Pasquali, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo.
- vacanze: i genitori terranno presso di sé il figlio durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni consecutivi, alternativamente, nel mese di luglio o nel mese di agosto.
Tale periodo dovrà essere preventivamente concordato con l'altro genitore entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio, nonché data di partenza e ritorno. In tale periodo, il diritto di visita dell'altro genitore è da considerarsi sospeso;
qualora nel periodo di ferie/vacanze uno dei due non si allontani materialmente dalla propria residenza, l'altro potrà chiedere di vedere il figlio con moderazione e previo accordo, rispettando comunque le vacanze dell'altro.
Qualora, per esigenze lavorative, risultasse impossibile per uno dei genitori usufruire di tale periodo durante le vacanze estive, potrà recuperarlo nel resto dell'anno.
- Entrambe le parti concedono ai nonni, con i quali il minore ha diritto di mantenere rapporti significativi, la facoltà di trascorrere del tempo con il bambino all'interno del l'anzidetto programma, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori ed il benessere del piccolo.
- Con riguardo alla responsabilità genitoriale: ciascun genitore ha facoltà di assumere in autonomia le decsioni quotidiane per il tempo in cui ha presso di sé il figlio, mentre le decisioni di maggior importanza ( edicazione, istruzione, salute) sono rimesse all'accordo di entrambi
- Con riguardo alla contribuzione al mantenimento del minore: il padre versa in favore del minore la somma di € 250,00/ mensili tramite bonifico bancario nel conto intestato alla signora entro e non oltre il 15 di ogni mese rivalutato Pt_1 annualmente ai sensi dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
- Quanto alle spese extra assegno le parti contribuiscono nella misura del 50% ciascuno avvalendosi di quanto stabilito con le Linee Guida del Protocollo del Tribunale di Venezia del 20/09/2019 e quindi:
a) senza preventivo accordo:
- spese scolastiche: libri scolastici, spese per dotazione informatica di base (pc/tablet) imposte dalla scuola ovvero connesse al programma di studio differenziato (per queste ultime varrà il limite di spesa di € 400,00), spese per la frequentazione di corsi scolastici pubblici o privati già concordati prima della separazione/divorzio.
- spese medico-sanitarie: tickets sanitari, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco
(rientranti tra le spese ordinarie), spese per interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private), spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche.
- spese di natura ludica e parascolastica: spese relative ad un'unica attività sportiva o ricreativa extrascolastica comprensiva di abbigliamento e attrezzatura, per l'esborso che non superi il tetto annuo di Euro 400,00.
- spese di custodia di prole minorenne ( baby-sitting), laddove l'esigenza nasca con la separazione o divorzio e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che vi fa ricorso e non sia possibile, l'ausilio dell'altro non collocatario o non in turno di responsabilità o in caso di malattia del minore infra quattordicenne.
- Altre spese: spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori, spese per il trasporto pubblico urbano/extraurbano se necessarie per la frequenza scolastica. Contributi, tassazione anche relativa alla frequenza scolastica e spese amministrative varie.
b) con preventivo accordo:
- spese scolastiche: spese per asilo nido e scuola infanzia in quanto non obbligatorie;
iscrizioni e rette di scuole private, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento;
frequenza del conservatorio o scuole di formazione;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi, acquisto di libri, dispense, eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
- spese di natura ludica e parascolastica: corsi per attività artistiche (musica, disegno, pittura, teatro etc); corsi di informatica con acquisto della relativa strumentazione;
corsi sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, ciclismo, scherma, nautica, vela, golf, subacquea, paracadutismo, surf, windsurf, kitesurf;
corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti non potrà sottrarsi, a meno di una ragionevole giustificazione economica, dal partecipare a tutte le raltive attività accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico dell'attrezzatura e strumenti musicali, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione allo studio;
centri ricreativi estivi (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) quando comportino una spesa complessiva settimanale superiore ad Euro 60,00 oltre ad eventuali spese di vitto;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni), nonché di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto).
- spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici ai fini meramente estetici;
spese per apparecchi ortodontici che comportino una spese superiore ad € 500 annui;
spese per occhiali e/o lenti a contatto quando comportino una spese superiore ad € 300,00 annua salvo diverso accordo dei genitori); spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il
SSN; spese mediche e di degenza per interventi presso strutture private non convenzionate;
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, cure fisioterapiche, termali e simili presso strutture private
2) La casa familiare: al padre rimane in godimento l'abitazione di Via Salina 37 a Jesolo (Ve), per la quale, in esecuzione degli accordi di separazione, è intervenuta da parte della moglie l' attribuzione del 50% del diritto di proprietà, avente efficacia esclusivamente obbligatoria, ma che ora si intende dotare di efficacia reale attraverso apposita trascrizione ai sensi dell'art. 2657 c.c. nei registri immobiliari come da pronuncia Cass. SS.UU. 21761/2021 Con riguardo al trasferimento della predetta quota corrispondente al 50% del diritto immobiliare:
Le parti preliminarmente danno atto di essere a conoscenza che, trattandosi di udienza in procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Giudice si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà, nonché di essere a conoscenza che restano fermi i poteri e le funzioni attribuite in materia di trascrizione al
Conservatore dei registri immobiliari.
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, convengono di far rientrare nelle condizioni di divorzio la seguente attribuzione patrimoniale con relativo riconoscimento in favore del signor della proprietà Parte_2 esclusiva dell'immobile sito in via La Slina 37 in Jesolo, e la liberazione della signora quale co-intestataria Parte_1 del contratto di mutuo in virtù di delibera del 01/07/2021 da parte della Banca mutuante.
A fronte della cessione della quota immobiliare la signora dichiara di non aver percepito alcuna somma di Parte_1 denaro, riconoscendo di non aver mai contribuito al pagamento di alcuna delle rate del mutuo corrispondente a detta quota, avendovi sempre provveduto per l'intero il coniuge.
Le parti richiamano l'allegato documento (DOC. 6) denominato “atto traslativo di quota immobiliare”, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente accordo, ed attestante la conformità del trasferimento alla normativa urbanistica, alla normativa in materia di prestazione energetica e alla normativa catastale e le ulteriori disposizioni in materia fiscale, pubblicitaria ed economica.
Nel caso in cui il Conservatore rifiutasse la trascrizione, le parti si impegnano ad effettuare la stipula davanti al Notaio. Le parti si impegnano a curare la trascrizione dell'atto presso il competente ufficio – Agenzia del territorio Ufficio della
Pubblicità Immobiliare, esonenerando il Cancelliere dalla relativa responsabilità, obbligandosi a depositare in Cancelleria la copia della nota di trascrizione rilasciata dall'Agenzia del Territorio competente.”
Per il P.M. intervenuto: “Voglia il Tribunale accogliere il ricorso.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver in data 12/10/2013 contratto matrimonio in Jesolo, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento all'udienza del 19/12/2024 fissata per la comparizione avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed
è altresì rispondente all'interesse del figlio , non potrà che andare accolta con le conseguenti Per_1 annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 12/10/2013 tra e Parte_1
, matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Jesolo, al n. Parte_2
30, parte II, serie A, dell'anno 2013; - ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da intendersi qui integralmente riprodotte;
- compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 28/01/2025
Il Presidente estensore
Dott. Alessandro Cabianca