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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/02/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 7061/2020
All'udienza collegiale del giorno 18/02/2025 ore 12:15
Presidente Dott. Antonio Perinelli Relatore
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
CP_1
Avv. LONGO MAURO avv. Monti sost.
Appellato/i
Controparte_2
Avv. TRINCIA LINA CAROLA pres.
AVV. PICCA DANTE
BENEDETTI CP_3
Avv. TRINCIA LINA CAROLA
AVV. PICCA DANTE
***
E' PRESENTE PER LA PRATICA FORENSE IL DOTT. PESARESI ALLEGRA
TESSERA NR P79498 ORDINE AVVOCATI DI ROMA
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR Antonio Perinelli
Raffaella Andreani
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 18 febbraio 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7061 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(cod. fisc.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore arch. CP_1 P.IVA_1 [...]
, con domicilio eletto in Roma, Via Pompeo Magno 94, presso CP_4 Controparte_5 che, con l'avv. Mauro Longo (cod. fisc: ), la rappresenta
[...] C.F._1
e difende in virtù di procura allegata,
- APPELLANTE -
e
(nata a [...] il [...] -C.F.: ) residente in [...]C.F._2
Roma, Via Cassia Antica n.15, ed (nata a [...] il [...] -C.F.: Controparte_2
), residente in [...], informate ai sensi dell'art.4 C.F._3
D.Lgt.28/10 e s.m.i., entrambe elettivamente domiciliate in Roma, Via G. Avezzana n.6, presso lo studio degli avvocati Dante PICCA (C.F.: -Pec: C.F._4
-Fax 06.36000377) e L.Carola TRINCIA (C.F.: Email_1
–Pec: –Fax 06.36000377) che le C.F._5 Email_2 rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente in virtù di mandato steso a margine della comparsa di costituzione e risposta, - APPELLATE -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 29/12/2020 ha proposto appello CP_1
avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Roma n. 8327/20, pubblicata in data 09/06/2020, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 72447/2018, promosso dall' odierna appellante nei confronti di ed Controparte_2 Controparte_6
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione ritualmente notificato il 03.11.2018 conveniva in giudizio CP_1 ed rispettivamente usufruttuaria e nuda proprietaria Controparte_6 Controparte_2 dell'immobile con accesso da via del Melone nn.
2-4 Roma, posto in parte sopra il locale commerciale cui si accede dal civico 7 di Largo del Teatro Valle Roma, detenuto dall'attore a titolo di locazione.
La società attrice lamentava di aver subito danni riconducibili ad episodi di infiltrazioni, verificatisi a partire dal 2006, provocati da perdite provenienti dall'impianto idraulico della proprietà sovrastante.
Allegava, inoltre, di aver esperito ricorso cautelare con RG. 58538/06 nell'ambito del quale veniva accertata tramite CTU la responsabilità risarcitoria delle odierne convenute e della relativa conduttrice alle quali con ordinanza del maggio 2007 il Tribunale di Roma intimava Parte_1
l'esecuzione di interventi per eliminare il fenomeno. Lavori che, per quanto effettivamente eseguiti, non avevano impedito il reiterarsi del problema, che si era ripresentato nel 2010 e poi ancora nel
2013, danneggiando ulteriori parti del locale che erano state oggetto di estesi interventi di ristrutturazione e di insonorizzazione, tanto da costringere la a sospendere la propria CP_1 attività commerciale per ripristinare lo stato delle porzioni immobiliari locate.
Alla luce di queste premesse la società attrice chiedeva in via principale che le convenute fossero dichiarate responsabili di tutti i danni, materiali e non, subiti nell'arco temporale dal 2006 al 2013 e per l'effetto condannare le stesse all'integrale risarcimento di tutti i danni materiali e patrimoniali, diretti ed indiretti, indicati, anche sulla base della perizia di parte prodotta in giudizio, in complessivi € 123.900,00; in via subordinata chiedeva poi di accertare e dichiarare, oltre al danno morale conseguente alla sofferta e prolungata sospensione dell'attività commerciale, anche il danno economico per mancato guadagno, da quantificarsi in via equitativa, conseguente al ritardo nell'avviare l'attività commerciale causato dai reiterati periodi di sospensione per la riparazione dei danni indicati;
chiedeva, infine, l'attribuzione integrale delle spese di giudizio.
Si costituivano in giudizio ed contestando diffusamente Controparte_6 Controparte_2 la ricostruzione di controparte e chiedendo il rigetto delle pretese risarcitorie avanzate, con integrale rifusione delle spese di giudizio.
In particolare, nelle proprie difese le convenute eccepivano, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva di in quanto la qualità di nuda proprietaria avrebbe escluso Controparte_2 qualsivoglia obbligo di custodia sull'immobile di Largo del Teatro Valle;
sempre in via preliminare sollevavano eccezione di intervenuta prescrizione in merito al diritto al risarcimento danni avanzato dalla società attrice, in considerazione del tempo trascorso dall'ultimo episodio di infiltrazioni e della inesistenza di validi atti interruttivi della prescrizione da parte della in via CP_1 subordinata contestavano poi la fondatezza della pretesa risarcitoria di controparte, per inesistenza del nesso causale e per mancato assolvimento dell'onere probatorio, tanto in ordine all'evento dannoso quanto alla risarcibilità del danno, che dopo l'ordinanza emessa nel 2007 dal Tribunale di
Roma non era stato oggetto di ulteriori e necessari accertamenti, tali non potendo assumersi né la perizia prodotta unilateralmente dalla né le fatture dei lavori da questa commissionati CP_1 in fase di ripristino, posto che oltretutto alcune voci riportate in detta documentazione apparivano incompatibili con le lamentate infiltrazioni;
da ultimo invocavano la responsabilità esclusiva della società nei cui confronti veniva pertanto chiesto l'estensione del contraddittorio Parte_1 nel presente giudizio, per aver occasionato l'origine delle infiltrazioni in oggetto modificando nel
2006 l'impianto idraulico dei locali detenuti in locazione.
Rigettata, con ordinanza del 07.03.2019, l'istanza di chiamata in causa del terzo Parte_1
in assenza di attività istruttoria la causa, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
[...]
27.11.2019, con la concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “- Rigetta la domanda;
Condanna
a rifondere le spese di giudizio, che liquida in € 4.500,00 in favore di CP_1 Controparte_6
e , oltre iva, spese generali e cpa”.
[...] Controparte_2
§ 4. — Con l'atto di appello l' appellante ha chiesto di accogliersi le seguenti CP_1
conclusioni:
“Voglia la Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa:
(i) riformare la sentenza n. 8327/2020 del 9 giugno 2020, pronunciata dal Tribunale di Roma, nella persona del Giudice dott. Silvio Cinque, nell'ambito del giudizio contrassegnato con il n.r.g.
72447/2020 per i motivi esposti nel presente atto di appello e per l'effetto, previo espletamento di
CTU;
(ii) condannare le convenute in solido o nelle rispettive misure che saranno ritenute di ragione, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi per le causali meglio descritte in narrativa, nella misura di euro 123.900,00 o in quella che sarà ritenuta provata o di giustizia, con gli interessi e la rivalutazione monetaria;
(iii) in via subordinata, riformare la sentenza nella parte in cui ha erroneamente condannato l'appellante alla rifusione delle spese di lite, disponendone la compensazione
(iv) condannare la sig.ra e la sig.ra a restituire a Controparte_6 Controparte_2 [...]
CP_ tutto quanto da questa versato in esecuzione della sentenza qui impugnata”.
§ 5. — Le appellate e , costituitesi con comparsa di Controparte_6 Controparte_2 risposta depositata in data 07/06/2021, hanno resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
-Accertare e dichiarare l'assoluta infondatezza in fatto ed in diritto delle domande risarcitorie formulate dall'attrice nei confronti delle signore ed e per Controparte_6 Controparte_2
l'effetto rigettare integralmente le stesse in quanto radicalmente infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate con riferimento agli elementi costitutivi dell'evento dannoso, del danno risarcibile e del nesso eziologico, per i motivi di cui in premessa;
-Rigettare ogni altra domanda formulata dall'appellante in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata, per i motivi di cui in premessa.
Il tutto con vittoria di rimborso spese forfettario nella misura del 15%, nonché di spese e compensi del procedimento”.
§ 6. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 7. — L'appello si articola in quattro motivi.
§ 7.1. — Con il primo motivo di appello la sentenza impugnata viene censurata nella parte in cui “ha accolto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della sig.ra . Controparte_2
Si legge sul punto nella sentenza impugnata : “L'eccezione appare dunque meritevole di accoglimento, considerato che nel caso in esame l'attore non ha assolto al suddetto onere probatorio e che le convenute hanno, sin dalle prime difese, contestato la legittimazione passiva in capo ad
, nei cui confronti deve pertanto essere dichiarata l'assenza di legittimazione Controparte_2 passiva nel presente giudizio”.
Deduce l'appellante che “il Giudice di primo grado ha errato innanzitutto nel dichiarare la carenza di legittimazione passiva, giacché la domanda di individuava con chiarezza le CP_1 convenute come titolari dell'obbligo di risarcimento del danno lamentato”.
Il motivo è infondato.
Invero se è pacifico che la legittimazione passiva va individuata in base alla prospettazione dell'attrice che, nel caso di specie, aveva individuato come responsabile del danno Controparte_2
nondimeno il Tribunale ha ritenuto l'insussistenza dei fatti costitutivi della pretesa fatta valere dall'attrice (la cui prova era a suo carico ex articolo 2697 c.c.) e ha quindi rigettato la domanda proposta nei suoi confronti affermando che “la titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, così che grava sull'attore l'onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi, salvo che il convenuto li riconosca o svolga difese incompatibili con la loro negazione, ovvero li contesti oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito”.
Dunque, il Tribunale ha esaminato il merito della domanda (che infatti è oggetto del secondo motivo di gravame) talché il riferimento alla carenza di legittimazione passiva costituisce un mero refuso.
Così corretta la motivazione della sentenza di primo grado il motivo deve essere respinto.
§ 7.2. — Con il secondo motivo di appello la sentenza impugnata viene censurata nella parte in cui ha ritenuto che “la sig.ra in quanto nuda proprietaria dell'Immobile Contiguo, non CP_2 dovrebbe rispondere dei danni lamentati da . CP_1
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che “Le convenute nelle proprie difese hanno allegato, nonché adeguatamente documentato, producendo copia conforme dell'atto pubblico a rogito del notaio l'esistenza di due diritti reali, incompatibili tra loro in ordine Persona_1 alla configurabilità di una responsabilità congiunta ai sensi dell'art. 2051 c.c. invocato dall'attore, che induce ad escludere che sia dotata di legittimazione passiva nel presente Controparte_2
giudizio.
Si intende infatti aderire a quanto affermato dalla Suprema Corte (Cass. Sez. 3^, sentenza 31 ottobre 2017, n. 25819) nella misura in cui, potendo escludere la configurabilità di una proprietà piena, non limitata, in capo ad una parte, essendo il primo diritto reale incompatibile con quello di usufrutto, ciò debba comportare significative ripercussioni sul riparto della responsabilità.
La conseguenza di quanto sopra detto è che l'articolo 2051 c.c. non può applicarsi ad entrambi i soggetti, in quanto non è ipotizzabile un eguale potere fisico sulla cosa da parte di persone aventi ipoteticamente titoli diversi, perché l'obbligo di vigilanza presuppone un potere fisico sulla cosa e quindi l'esercizio esclusivo di tale potere da parte dell'uno esclude che l'altro possa esercitare lo stesso potere. Tale principio si applica, evidentemente, anche nel rapporto proprietario – usufruttuario”.
Deduce l'appellante che “il nudo proprietario è sempre tenuto alla manutenzione straordinaria del bene. Pertanto, venendo al caso di specie, la sig.ra avrebbe potuto (ed anzi era tenta a) CP_2 vigilare sullo stato dell'impianto idrico dell'Immobile Contiguo”.
Richiama in proposito l'appellante l'obbligo del nudo proprietario della manutenzione straordinaria. Il motivo è infondato.
Invero, in ordine alle posizioni del proprietario ed usufruttario relativamente alla responsabilità ex articolo 2051 c.c., la Cassazione ha affermato che “ l'art. 2051 c.c. non può applicarsi ad entrambi in quanto non è ipotizzabile un eguale potere fisico sulla cosa da parte di persone aventi ipoteticamente titoli diversi, perché l'obbligo di vigilanza presuppone un potere fisico sulla cosa e quindi l'esercizio esclusivo di tale potere da parte dell'uno esclude che l'altro possa esercitare lo stesso potere. Tale principio si applica anche nel rapporto proprietario usufruttuario” (Cass., Sez. 3
- , Sentenza n. 25819 del 31/10/2017 - Rv. 646844 - 01).
Dunque, ai fini della responsabilità presunta per cose in custodia ai sensi all'art. 2051 cod. civ.,
l'usufruttuario, avendo il possesso della cosa, è parificato al proprietario (Cass., Sez. 3, Sentenza n.
12280 del 05/07/2004, Rv. 574130 - 01).
Inconferente è il richiamo alla ripartizione delle spese di conservazione dell'immobile tra proprietario e usufruttuario che riguardano i rapporti interni tra gli stessi e non può avere riflessi in tema di responsabilità extra contrattuale.
Inoltre, nel caso di specie, come si vedrà meglio in seguito, non è provato che la causa delle infiltrazioni sia dovuta ad una carente manutenzione straordinaria.
Deduce ancora l'appellante che “il principio enunciato nella sentenza impugnata è errato poiché il Giudice di primo grado non ha tenuto conto del fatto che la sig.ra rimane comunque Pt_2 responsabile verso secondo il disposto dell'art. 2053 cod. civ., il cui contenuto avvalora, CP_1
se si vuole, le conclusioni in tema di potere di intervento e di vigilanza che il nudo proprietario ha l'obbligo di esercitare sul bene oggetto di usufrutto a cui sopra si è fatto cenno (poteri che giustificano l'applicazione, anche per egli, della responsabilità ex art. 2051 cod. civ.)”.
La doglianza è inammissibile trattandosi di una domanda nuova.
Ad ogni modo il richiamo all'articolo 2053 c.c. è inconferente in quanto, nel caso in esame, non vi è stata alcuna rovina di edificio bensì semplici infiltrazioni.
Deve osservarsi al riguardo che il potere di intervento della nuda proprietaria era ulteriormente ridotto in quanto l'immobile da cui provenivano le infiltrazioni era stato locato a terzi.
Dunque non può configurarsi alcuna responsabilità in capo alla nuda proprietaria.
§ 7.3. — Con il terzo motivo di appello l'appellante censura la sentenza impugnata “nella parte in cui ha dichiarato l'insufficienza degli elementi probatori posti a corredo della domanda risarcitoria, sia rispetto all'effettivo accadimento del fatto dannoso (an), sia rispetto alla quantificazione del danno (quantum)”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che “Passando ora all'esame della domanda di parte attrice, che può essere analizzata unitariamente stante l'omogeneità delle richieste avanzate in relazione alla medesima fonte di danno, va detto subito che essa appare infondata.
Dagli atti di causa emerge infatti che l'unico episodio accertato di percolamento liquami che ha dato origine al fenomeno lamentato dalla società attrice risale al 2006, quando venne interpellato un c.t.u. per determinare l'origine delle infiltrazioni. Sulla base delle conclusioni del tecnico nominato in quella sede il Tribunale di Roma ordinò di intervenire per eliminare la fonte del problema. E tale intervento risulta avvenuto per esplicita dichiarazione dell'attore, sul punto non contestato dalla controparte. Per quanto attiene al successivo episodio del 2010, invece, non vi è prova diversa dalla perizia di parte (all. 7 della citazione) prodotta dalla e dalle foto CP_1 allegate agli scritti difensivi;
mentre per l'ultimo evento di infiltrazione del 2013 vi è solo il verbale di primo sopralluogo del perito inviato dalla compagnia assicurativa della (all. 8 Parte_1
della citazione) e ulteriore materiale fotografico sempre allegato agli scritti di parte.
A corredo di tale documentazione parte attrice ha prodotto anche le fatture delle ditte che si sono occupate dei lavori nell'immobile di via del Melone. Tuttavia, come correttamente rilevato dalla controparte, questi documenti si riferiscono in parte ad opere che, secondo la comune esperienza, non possono trovare connessione a fenomeni infiltrativi in un locale interrato, posto che fanno riferimento anche ad interventi realizzati al piano soprastante rispetto a quello asseritamente interessato dal percolamento e, in ogni caso, non forniscono elementi utili per individuare con apprezzabile precisione l'origine dei danni lamentati dall'attore.
Dunque, in adesione agli insegnamenti della Cassazione, da un lato si ritiene che la perizia stragiudiziale non abbia valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto (Cass. Sez. 5 ordinanza n. 33503 del
27/12/2018); dall'altro lato, parimenti, si deve affermare che il materiale fotografico e l'ulteriore documentazione prodotta possono essere apprezzati alla stregua di meri argomenti di prova e, come tali, idonei a formare il convincimento del giudice soltanto se posti in relazione ad altri elementi avvinti dalle note qualità di gravità, precisione e concordanza.
Nel caso in esame tali caratteristiche difettano e la documentazione allegata dall'attore, considerata nel suo complesso, non è sufficiente ad individuare in modo univoco la fonte del danno lamentato, non potendo evidentemente estendersi il contenuto dell'accertamento del 2006 ai successivi episodi, in considerazione del lasso temporale intercorso tra i medesimi che non autorizza ad inferire l'identità del fenomeno in assenza di ulteriori approfondimenti.
L'esistenza dell'evento dannoso, in ragione del quale si invoca il risarcimento in questa sede, non può pertanto ritenersi accertata, in difetto di adeguato sostegno probatorio e la domanda avanzata va conseguentemente rigettata.
Alla luce delle considerazioni esposte gli ulteriori profili risarcitori, relativi al lucro cessante e al danno morale patito in conseguenza del lamentato fatto illecito, devono considerarsi integralmente assorbiti dal rigetto della domanda principale per mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine all'esistenza stessa dell'evento dannoso”.
Deduce l'appellante che le infiltrazioni in relazione a cui si chiede il risarcimento del danno sarebbero correlate all'evento dannoso verificatosi nel 2006 con instaurazione di un procedimento d'urgenza che, a seguito di CTU, ordinava l'esecuzione di lavori relativamente all'impianto idraulico.
Secondo l'appellante tali lavori sarebbero stati inadeguati perché : “dopo che aveva CP_1
eseguito una serie di interventi utili a ripristinare lo stato del locale in modo da poter nuovamente aprirlo al pubblico, nel 2010 si verificarono aggiuntivi episodi di infiltrazioni, sempre provenienti dal pavimento dell'Immobile Contiguo” come avvalorato dalla perizia giurata dell'ing. (doc. Per_2
11 allegata al fascicolo di primo grado).
Ulteriori fenomeni infiltrativi si sarebbero avuti nel 2013.
Tuttavia, tali infiltrazioni non paiono univocamente riconducibili agli interventi eseguiti nel
2007 a seguito dell'ordinanza cautelare del Tribunale di Roma se non altro per il tempo trascorso.
Deve osservarsi al riguardo come la CTP costituisca una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio e pertanto inidonea a provare i fatti costitutivi della domanda attorea.
Lamenta ancora l'appellante, in ordine al quantum del risarcimento, “a parte quella di euro
37.884,00 che si desume dalla perizia giurata, vi sono gli esborsi per complessivi euro 78.000,00 ed euro 45.900,00 (docc. 4, 5, 6, 7 ed 8 allegati al fascicolo di primo grado: si tratta delle fatture di e Si tratta di quanto aveva speso tra il 2007 ed il 2008 confidando Pt_3 Pt_4 Parte_5
(purtroppo, invano) in un efficiente intervento delle appellate in esecuzione della ordinanza del
Tribunale di Roma di cui si è detto sopra”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che: “A corredo di tale documentazione parte attrice ha prodotto anche le fatture delle ditte che si sono occupate dei lavori nell'immobile di via del Melone. Tuttavia, come correttamente rilevato dalla controparte, questi documenti si riferiscono in parte ad opere che, secondo la comune esperienza, non possono trovare connessione a fenomeni infiltrativi in un locale interrato, posto che fanno riferimento anche ad interventi realizzati al piano soprastante rispetto a quello asseritamente interessato dal percolamento e, in ogni caso, non forniscono elementi utili per individuare con apprezzabile precisione l'origine dei danni lamentati dall'attore”.
La doglianza è infondata.
Invero le sopra menzionate fatture fanno genericamente riferimento ad “opere di manutenzione all'interno del Vs. locale sito in Largo del Teatro Valle, 7 – Roma” (fattura ) ovvero ad opere Pt_3
ignifughe, fonoassorbenti, illuminotecniche ed audio (fattura DANI).
Esse, pertanto non sono riferibili univocamente agli eventi verificatisi nel 2006 tantomeno vi è prova dell'effettiva corresponsione delle somme ivi indicate.
L'appellante non ha quindi fornito, come era suo onere ex articolo 2697 c.c., la prova di aver subito dei danni derivanti da infiltrazioni provenienti dall'immobile delle appellate.
§ 7.4. — Con il quinto motivo la sentenza viene censurata “nella parte in cui ha omesso di compensare le spese di lite”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che “Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, in applicazione del D.M. 55/14, con riferimento ai valori medi dello scaglione fino ad € 260.000,00 previsti per le fasi di studio, introduttiva e di decisione”.
Deduce l'appellante che “a prescindere dall'esito del giudizio, sussistevano ampie e giustificate ragioni che avrebbero dovuto condurre ad una decisione di compensazione delle spese di lite.
Ragioni che possono essere ravvisate nella particolarità delle questioni trattate e negli elementi istruttori acquisiti, che rendevano certamente non temeraria la posizione dell'odierna ricorrente”.
Il motivo è fondato.
Invero l'appellata, subendo nuovamente delle infiltrazioni nel suo immobile, raffigurate nelle foto in atti ha ritenuto verosimilmente che le stesse fossero riconducibili, come avvenuto in passato, all'immobile delle appellate confortata in questa opinione da una perizia giurata.
Sussistono pertanto gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese.
§ 8. — In conclusione l'appello può essere accolto limitatamente alla statuizione delle spese e, pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata che per il resto si conferma le spese di lite del giudizio di primo grado possono essere compensate interamente tra le parti.
§ 9. — Per le stesse ragioni ed anche in considerazione della soccombenza reciproca possono compensarsi le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da appellante nei confronti di CP_1 ed avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale Controparte_2 Controparte_6 ordinario di Roma n. 8327/20, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata che per il resto si conferma compensa interamente tra le parti le spese di lite del giudizio di primo grado;
2. Spese del grado compensate.
Così deciso in Roma il 18 febbraio 2025. Il Presidente estensore
Antonio Perinelli