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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 09/10/2025, n. 1510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1510 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. DR MA Presidente
- dott.ssa AN MA Giudice rel.
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1483 del R.G.A.C. dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 6 ottobre 2025, vertente
TRA
nata a [...] – Burundi il 15.05.1985, residente Parte_1
in Rende (CS), alla Via Cecco Angiolieri, n. 25/B (C.F. ), C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana Cadavero,
RICORRENTE
E
, nato a [...] - Burundi il 14.12.1978, residente in [...]Controparte_1
(CS), alla Via Cecco Angiolieri, n. 25/B (C.F. ), rappresentato e difeso C.F._2 dall'Avv. Luigi De Seta,
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
chiedeva dichiararsi la separazione da , con Parte_1 Controparte_1
il quale aveva contratto matrimonio registrato nel comune di Bujumbura (n. 57 – Volume 02/2016) e registrato in Italia presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Rende (CS), unione dalla quale nascevano in data 27.12.2016 e in data 21.02.2023 Persona_1
Parte_2
La ricorrente ha dedotto che la convivenza è divenuta intollerabile ed ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi per causa addebitabile al resistente e l'adozione dei provvedimenti accessori relativi all'affido, al collocamento e al mantenimento dei figli minori.
Costituitosi in giudizio, il resistente ha aderito alla domanda principale di separazione, chiedendo che la stessa venga addebitata esclusivamente alla ricorrente, opponendosi alla richiesta di collocamento dei minori presso la madre e chiedendo il collocamento presso di sé.
All'udienza del 6 ottobre 2025, le parti chiedevano emettersi sentenza parziale di separazione e all'esito rimettersi la causa sul ruolo per le ulteriori domande.
La comune volontà manifestata dai coniugi di addivenire alla separazione e le reciproche accuse che essi si sono rivolti in merito alle ragioni della crisi coniugale consentono di ritenere che la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile.
Deve essere, pertanto, dichiarata la separazione personale dei coniugi.
La causa deve essere rimessa sul ruolo per il prosieguo istruttorio sulle questioni accessorie, come da separata ordinanza.
Alla sentenza definitiva è riservata anche la regolamentazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile del Comune di Rende (CS);
- dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio dell' 08.10.2025.
Il giudice est. Il Presidente
AN MA DR MA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. DR MA Presidente
- dott.ssa AN MA Giudice rel.
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1483 del R.G.A.C. dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 6 ottobre 2025, vertente
TRA
nata a [...] – Burundi il 15.05.1985, residente Parte_1
in Rende (CS), alla Via Cecco Angiolieri, n. 25/B (C.F. ), C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana Cadavero,
RICORRENTE
E
, nato a [...] - Burundi il 14.12.1978, residente in [...]Controparte_1
(CS), alla Via Cecco Angiolieri, n. 25/B (C.F. ), rappresentato e difeso C.F._2 dall'Avv. Luigi De Seta,
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
chiedeva dichiararsi la separazione da , con Parte_1 Controparte_1
il quale aveva contratto matrimonio registrato nel comune di Bujumbura (n. 57 – Volume 02/2016) e registrato in Italia presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Rende (CS), unione dalla quale nascevano in data 27.12.2016 e in data 21.02.2023 Persona_1
Parte_2
La ricorrente ha dedotto che la convivenza è divenuta intollerabile ed ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi per causa addebitabile al resistente e l'adozione dei provvedimenti accessori relativi all'affido, al collocamento e al mantenimento dei figli minori.
Costituitosi in giudizio, il resistente ha aderito alla domanda principale di separazione, chiedendo che la stessa venga addebitata esclusivamente alla ricorrente, opponendosi alla richiesta di collocamento dei minori presso la madre e chiedendo il collocamento presso di sé.
All'udienza del 6 ottobre 2025, le parti chiedevano emettersi sentenza parziale di separazione e all'esito rimettersi la causa sul ruolo per le ulteriori domande.
La comune volontà manifestata dai coniugi di addivenire alla separazione e le reciproche accuse che essi si sono rivolti in merito alle ragioni della crisi coniugale consentono di ritenere che la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile.
Deve essere, pertanto, dichiarata la separazione personale dei coniugi.
La causa deve essere rimessa sul ruolo per il prosieguo istruttorio sulle questioni accessorie, come da separata ordinanza.
Alla sentenza definitiva è riservata anche la regolamentazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile del Comune di Rende (CS);
- dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio dell' 08.10.2025.
Il giudice est. Il Presidente
AN MA DR MA