Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 14/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 207/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona dei Consiglieri:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra:
rappresentato e difeso dagli Parte_1 avv.ti. Stefano e Giulia De Ferrari e Paolo Signani, come da mandato allegato alla citazione di appello
APPELLANTI
CONTRO
e CP_1 Controparte_2 CP_3
, e , CP_4 CP_5 Controparte_6 [...]
, e , CP_7 CP_8 CP_9 [...]
rappresentato e difeso CP_10 dall'avv. Giovanna Crespi Mariotti, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PER PARTE APPELLANTE: “Piaccia alla Ecc.ma
Corte di Appello di Genova, giusta applicazione di quanto affermato dalla Suprema Corte con ordinanza n. 17886/19, ogni avversaria istanza disattesa, in parziale modifica della sentenza n.
- in ogni caso condannare i convenuti a restituire (ex art. 389 cpc) a la somma di € Parte_1
15.331,16, oltre gli interessi calcolati dai singoli esborsi fino al saldo e rivalutazione monetaria
- Nel merito si chiede l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto di citazione introduttivo del giudizio e segnatamente: dichiarare l'inesistenza sulla corte avente superfice catastale di mq 332, censita al NCEU della Spezia, Foglio 40, particella 166 e subalterno
15 di proprietà esclusiva dell'attore, di un diritto di servitù di un passo carrabile in favore dei convenuti e/o terzi e/o di chiunque altro in futuro che si estrinsechi nell'accesso e nel transito con autoveicoli, motoveicoli, motocicli e altro mezzo meccanico all'interno della corte e di comportamento delle operazioni di carico e scarico sempre all'interno della corte.
- Ordinare conseguentemente, la cessazione delle turbative e delle molestie costituite da comportamenti sopra descritti;
- Condannare i convenuti in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, appello e Cassazione e del presente giudizio di rinvio oltre iva cnap e spese generali da distrarsi a favore degli Avvocati Stefano De Ferrari, Giulia De
Ferrari, Signani antistatari”. Pt_1
PER PARTE APPELLATA: Piaccia all'Ecc.ma Corte di
Appello di Genova, contrariis reiectis, previa revoca della domanda di emissione di ordinanza di ingiunzione provvisoriamente esecutiva ex art. 186 ter c.p.c. per la somma di Euro 15.331,16 oltre interessi ed accessori a titolo di restituzione ex art. 389 c.p.c. non sussistendone i presupposti, accertato e dichiarato il difetto di contraddittorio in capo ai Signori TI AN, , CP_11
(proprietari della cantina A), CP_12
(proprietaria della cantina B) e CP_13
e proprietari Controparte_14 Controparte_15 dell'interno 1, con ogni conseguenziale pronuncia sul punto ed accertato e accertato e dichiarato il difetto di legittimazione attiva in capo al sig.
per i motivi tutti di cui alle Parte_1 premesse da intendersi qui richiamate, respingere le domande tutte proposte nei confronti degli esponenti. Rigettare, comunque, le domande ed eccezioni tutte proposte ex adverso in quanto inammissibili ed infondate , per i motivi di cui alle premesse. Ai sensi dell'art. 346 c.p.c., in via subordinata e riconvenzionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1062 c.c., accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, che la servitù di passo pedonale e veicolare sull'area de qua è stata creata per destinazione del padre di famiglia. In via ulteriormente subordinata e riconvenzionale, accertare che, comunque, gli appellati e i loro danti causa hanno esercitato il possesso sulla corte de qua in modo pacific o, ininterrotto ed incontestato per oltre venti anni, e per l'effetto dichiarare in loro favore l'avvenuta acquisizione per usucapione della servitù di uso e di passaggio anche veicolare sulla stessa”.
MOTIVI
1 I precedenti gradi di giudizio
Lo svolgimento del presente giudizio è stato così riassunto nell'ordinanza 1905/23 della Corte di Cassazione:
“ ha proposto, innanzi al Parte_1 tribunale di La Spezia, domanda di negatoria servitutis nei confronti di , Controparte_16 [...]
Pt_2 Controparte_2 CP_3
, , , CP_4 Parte_3 Controparte_6
, Controparte_7 Parte_4 [...]
, e CP_9 Controparte_10 CP_17 chiedendo l'accertamento dell'inesistenza del diritto di servitù di passo carrabile in capo agli stessi sulla porzione di corte, della quale l'attore ha dichiarato di essere l'esclusivo proprietario, distinta nel catasto del Comune di La Spezia al f.
40, p.lla 166/15 e di superficie pari a 332 mq. 1.2.
Il tribunale, con sentenza del 2013, ha rigettato la domanda proposta dall'attore ritenendo la fondatezza dell'eccezione tempestivamente sollevata dai convenuti (tutti proprietari di appartamenti e/o cantine ubicate nel caseggiato di
La Spezia, via del Canaletto 32) sin dalla comparsa di risposta, e cioè l'invalidità del titolo di acquisto prodotto dall'attore.
1.3. Il titolo prodotto dall'attore, infatti, ha osservato il tribunale, è costituito dalla scrittura privata autenticata con la quale, in data 14/5/1991, Parte_5 nonché , , , , e Pt_6 Per_1 Per_2 CP_14 Per_3
avevano ceduto allo stesso la Persona_4 suindicata corte, oltre ad altri immobili, nella quale, però, i venditori non hanno indicato il loro titolo di provenienza, affermando di essere divenuti proprietari della corte in questione per averne comunque avuto, “loro e prima di loro i giusti loro danti causa”, “anche e fra l'altro il possesso pubblico pacifico, continuo e ininterrotto per oltre 20 anni”.
1.4. Il tribunale, quindi, ha ritenuto che tale titolo non fosse idoneo a trasferire la proprietà della corte in questione evidenziando che il diritto vantato dai danti causa dell'attore, acquistato per usucapione, non era ancora stato giudizialm ente accertato.
2.1. ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza del tribunale lamentando, innanzitutto, che il primo giudice aveva erroneamente negato la sua legittimazione attiva ritenendo che il titolo di acquisto della proprietà della corte, da lui prodotto, non fosse valido benché i convenuti non avessero proposto tale eccezione, ed, in secondo luogo, che il tribunale non aveva considerato che la vendita di un immobile non è affetta da nullità per il fatto che il diritto vantato non è stato giudizialmente accertato, come, nel caso in esame, l'acquisto per usucapione della corte in questione da parte dei danti causa dell'attore.
2.2. Controparte_16
Parte_2 Controparte_2 CP_3
, ,
[...] CP_4 Parte_3 CP_6
, , ,
[...] Controparte_7 Parte_4
, hanno CP_9 Controparte_10 resistito all'appello chiedendone il rigetto. 2.3.
è rimasta contumace.
2.4. La corte CP_17
d'appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l'appello.
2.5. La corte, in particolare, dopo aver rilevato che i convenuti, sin dal loro primo atto difensivo in primo grado, avevano contestato la proprietà del bene in capo all'attore assumendo la natura condominiale dello stesso, ha ritenuto che il titolo negoziale prodotto dall'attore, e cioè la scrittura privata autenticata con la quale, in data 14/5/1991, nonché Parte_5
, , , , e Pt_6 Per_1 Per_2 CP_14 Per_3 Per_4
avevano venduto al il fondo in
[...] Pt_1 questione, non era idoneo a dimostrare il diritto di proprietà, in capo a quest'ultimo, sulla corte in questione.
2.6. In tale scrittura, infatti, ha osservato la corte, i venditori, senza indicare il loro titolo di provenienza, hanno affermato di essere divenuti proprietari della corte in questione per averne comunque avuto, “loro e prima di loro i giusti loro danti causa”, “anche e fra l'altro il possesso pubblico pacifico, continuo e ininterrotto per oltre 20 anni”.
2.7. Tale titolo, tuttavia, ha proseguito la corte, non è idoneo, come condivisibilmente affermato dal tribunale, a dimostrare il diritto di proprietà dell'attore sul fondo in questione.
2.8. Nell'azione negatoria, infatti, ha osservato la corte, la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva per cui, se è contestata, la parte che agisce, se non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà, deve comunque dare la dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, dell'esistenza di un valido titolo di proprietà del bene.
2.9. Nel caso in esame, al contrario, il ha prodotto in giudi zio la Pt_1 scrittura privata autenticata ma non ha dimostrato l'idoneità del titolo dei suoi danti causa a mezzo della produzione in giudizio della trascrizione della sentenza declaratoria dell'acquisto a titolo originario del bene in contesa da parte degli st essi.
L'acquisto della proprietà di un immobile per effetto di usucapione, infatti, per essere fatto valere e formare oggetto di un contratto di vendita, dev'essere dapprima accertato e dichiarato nei modi di legge.
2.10. D'altra parte, ha proseguito la corte, la verifica della validità del titolo di chi, come il agisce in negatoria servitutis, Pt_1 involge anche l'idoneità del titolo dei suoi danti causa poiché, se tale titolo è inidoneo, la sua invalidità implica di conseguenza anche quella dell'attore, specie quando, come nel caso in esame, la stessa sia stata contestata in ragione dell'affermata natura condominiale del bene sin dalla data di costruzione dell'edificio, la quale peraltro si presume a norma dell'art. 1117 c.c., e l'invalidità dell'atto di provenienza emerga dallo stesso atto sul quale l'attore abbia fondato il suo diritto di proprietà sul bene.
2.11. Né, peraltro, ha concluso il giudice distrettuale, può rilevare il fatto che la corte in questione sia risultata, alla luce degli accertamenti svolti dal consulente tecnico d'ufficio, intestata catastalmente anche al Pt_1 poiché, in realtà, le risultanze catastali hanno valenza esclusivamente indiziaria.
3.1. Parte_1
con ricorso notificato il 24/2/2017, ha
[...] chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza.
3.2. Controparte_18
Controparte_2 CP_3 CP_4
, , ,
[...] Parte_3 Controparte_6 [...]
, , , CP_7 Parte_4 CP_9 hanno resistito con Controparte_10 controricorso”.
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo proposto dai ricorrenti, così riassunto: “il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 949, 1158 ss, 1350, 2697
e 2727 e ss c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello, dopo aver correttamente affermato che l'onere di dimostrare la proprietà del bene da parte di agisce in negatoria servitutis può essere assolto in caso di contestazione del convenuto anche in via presuntiva, ha omesso di considerare che, nel caso in esame, la scrittura privata autenticata prodotta in giudizio era certamente idonea a dimostrare la proprietà del fondo in capo all'attore e che a tal fine non era affatto necessaria, a fronte della sua natura meramente dichiarativa, la sentenza di accertamento dell'acquisto per usucapione del predetto bene da parte dei danti causa dell'attore.
5.6. Ed infatti, ha osservato il ricorrente, il contratto di compravendita nel quale il venditore dichiari di essere proprietario per usucapione non
è nullo anche se tale diritto non è stato ancora giudizialmente accertato”.
La Suprema Corte ha così argomentato l'accoglimento:
“Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v'è ragione di discostarsi, infatti, il contratto di compravendita con cui viene trasferito il diritto di proprietà di un immobile sul quale il venditore abbia esercitato il possesso per un tempo sufficiente al compimento dell'usucapione non è viziato dalla nullità ancorché l'acquisto della proprietà da parte sua non sia stato giudizialmente accertato in contraddittorio con il precedente proprietario (Cass. n. 2485 del 2007; Cass. n. 7853 del 2018; Cass. n. 4106 del 2019, in motiv.; Cass.
n. 8626 del 2022): e ciò in quanto l'acquisto per usucapione avviene ipso jure per il semplice fatto del possesso protratto per venti anni e la sentenza con cui viene pronunciato l'acquisto per usucapione del diritto di servitù ha natura meramente dichiarativa e non costitutiva del diritto stesso
(Cass. n. 2717 del 1982; Cass, n. 8650 del 1994).
5.10. La corte d'appello, lì dove ha ritenuto che la scrittura privata prodotta in giudizio dall'attore non era idonea a dimostrarne la proprietà sull'area in questione in ragione del solo rilievo che l'acquisto della proprietà di un immobile per effetto di usucapione può formare oggetto di un contratto di compravendita solo a condizione che sia stato preliminarmente accertato e dichiarato nei modi di legge, si è, pertanto, posta in contrasto con l'indicato principio e si espone, in definitiva, alle censure formulate dal ricorrente.
5.11. Resta ferma, naturalmente, a fronte della contestazione dei convenuti, la necessità che l'attore dimostri in giudizio di aver effettivamente acquistato la proprietà dell'area in questione. Nell'actio negatoria servitutis, infatti, l a parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza dell'altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di essere il proprietario non ha l'onere di fornire, come nell'azione di revindica (e cioè dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario), la prova rigorosa della proprietà del fondo servente (Cass. n. 2838 del 1999; Cass. n. 10149 del 2004; Cass. n. 21851 del 2014). Tuttavia, nel caso, come quello in esame, in cui il convenuto lo contesti, l'attore ha l'onere di fornire la prova del titolo di acquisto del fondo servente anche se può fornire la relativa dimostrazione con ogni mezzo, comprese le presunzioni (Cass. n. 803 del 2022; Cass. n. 472 del 2017; Cass. n. 21851 del 2014; Cass. n. 10149 del 2004; Cass. n. 2838 del 1999). 5.12.
Nell'azione negatoria, in effetti, la titolarit à del bene (che, pertanto, il giudice, specie se contestata, come nella specie, deve sempre accertare, sia pur in via incidentale, anche se la relativa domanda non è stata espressamente proposta) si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia sicché la parte che agisce in giudizio non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà, essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido e ciò sul presupposto che l'azione non mira necessariamente all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva, spettando, per contro, al convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto a lui spettante, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore (Cass. n. 24183 del 2021, in motivazione).
In conclusione, “La Corte così provvede: accoglie il secondo motivo e rigetta il primo, assorbito il terzo;
cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d'appello di Genova che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio”.
2 Il presente giudizio
Il sig. ha, quindi, riassunto il giudizio ex Pt_1 art. 392 c.p.c. innanzi alla Corte di Appello di
Genova, insistendo nella domanda ex art. 949 c.c.
I condomini si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto della domanda ed in via subordinata hanno proposto domanda riconvenzionale volta ad accertare l'esistenza del diritto di servitù di passo a favore dei propri appartamenti.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 18 dicembre 2024, sulle conclusioni delle parti.
3 l'integrazione del contraddittorio
In via preliminare, i condomini di via del Canaletto
32 hanno eccepito la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei sig.ri
[...]
e Per_5 CP_11 CP_12 CP_13
e anche loro
[...] CP_14 Controparte_15 condomini dell'edificio di via del Canaletto 32, che non avevano partecipato ai precedenti gradi di giudizio.
Nessuno di questi ultimi ha partecipato al giudizio per Cassazione.
Secondo la giurisprudenza, “nel giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione, non può essere eccepita o rilevata di ufficio la non integrità del contraddittorio a causa di un'esigenza originaria di litisconsorzio (art. 102 c.p.c.) quando tale questione non sia stata dedotta con il r icorso per cassazione e rilevata dal giudice di legittimità, dovendosi presumere che il contraddittorio sia stato ritenuto integro in quella sede, con la conseguenza che nel giudizio di rinvio e nel successivo giudizio di legittimità possono e devono partecipare, in veste di litisconsorti necessari, soltanto coloro che furono parti nel primo giudizio davanti alla Corte di cassazione”. (Cass.
21096/17).
Ne discende che, stante l'identità processuale soggettiva che deve sussistere tra il giudizio di
Cassazione ed il giudizio di rinvio, l'eccezione proposta deve essere respinta.
4 la prova della proprietà del cortile
Si deve, in primo luogo, valutare se il sig. Pt_1 ha dato prova della sua legittimazione attiva, attraverso la produzione del contratto di acquisto della corte del 14 maggio 1991.
Al riguardo, si evidenzia che l'errore imputato alla
Corte di Appello nella sentenza n. 843/16 è consistito nell'aver “ritenuto che la scrittura privata prodotta in giudizio dall'attore non era idonea a dimostrarne la proprietà sull'area in questione in ragione del solo rilievo che l'acquisto della proprietà di un immobile per effetto di usucapione può formare oggetto di u n contratto di compravendita solo a condizione che sia stato preliminarmente accertato e dichiarato nei modi di legge”, a fronte di un diverso orientamento giurisprudenziale consolidato nell'affermare che un simile contratto è valido.
Tale contratto, però, in presenza di contestazioni, non è sufficiente a provare la legittimazione dell'attore nell'azione negatoria servitutis, in quanto l'acquirente potrebbe avere acquistato a non domino. In questo caso il contratto sarebbe valido, ma non idoneo a trasferire la proprietà del bene.
Da ciò ne discende che la produzione del solo atto di compravendita del 1991, a fronte delle contestazioni dei condomini, non è sufficiente a soddisfare l'onere probatorio incombente sull'attore, in quanto, come precisato dalla
Suprema Corte, nel caso, “come quello in esame, in cui il convenuto lo contesti, l'attore ha l'onere di fornire la prova del titolo di acquisto del fondo servente”, dovendo dimostrare “con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido”.
Nella specie, non c'è alcuna prova del fatto che i danti causa di parte attrice, affermatisi titolari del diritto di proprietà trasferito sull'area in questione, lo fossero realmente.
Detto in altri termini, il sig. non ha Pt_1 provato di aver acquistato la corte da chi ne era proprietario e non a non domino.
Infatti:
• la corte dà aria e luce a diversi immobili (alcuni di proprietà dello stesso che si affacciano su Pt_1 di esso, di cui, quindi, costituisce cortile;
in applicazione dell'art. 1117 c.c., si presume che il cortile sia di proprietà condominiale (o supercondominiale) e, quindi, di tutti gli edifici che si affacciano sulla corte;
• tale presunzione è rafforzata dal fatto che sulla corte in esame si trovano alcuni beni del condominio di via del Canaletto 32, e, cioè, sia il basamento della fossa biologica sia i pozzetti di ispezione e la caditoia delle acque bianche del condominio (sul punto, si rimanda all'estratto di mappa allegato alla ctu);
• nei contratti di acquisto delle diverse u.i. presenti nell'edificio condominiale, non vi è alcuna deroga all'acquisto in comproprietà della corte tra le parti comuni;
• non c'è prova dell'esistenza di alcun titolo contrario, contestuale alla costituzione del all'acquisto della corte da parte dei CP_19 condomini (l'unico titolo contrario è appunto la compravendita del maggio 1991, quando il condominio era comunque gi à stato costituito);
• l'attività istruttoria ha fornito argomenti contrari all'acquisto della corte da parte dei sig.ri Pt_5 danti causa del sig. per usucapione. Pt_1
Infatti, le prove testimoniali hanno dimostrato che l'area in questione era utilizzata in modo promiscuo, anche dai condomini, sin dagli anni
70' (si vedano le dichiarazioni dei testi e Tes_1
nonché, per i tempi più recenti, Tes_2 Tes_3
l'esito del procedimento possessorio: doc. 16 e 17 dei convenuti). Non risulta che l'area in questione fu mai recintata o, comunque, chiusa, né furono realizzate opere stabili volte ad inibire l'uso a chi non era autorizzato dai danti causa dell'attore.
Ciò esclude un possesso in capo ai danti causa degli originari attori tale da consentire l'acquisto per usucapione. Secondo la giurisprudenza, non è sufficiente, per usucapire, il compimento di atti di esercizio del diritto di proprietà, essendo, invece, necessario il compimento di atti idonei ad esprimere, in modo inequivoco, l'esercizio della signoria uti dominus sul bene, e, in particolare, considerato che una delle prerogative tipiche della proprietà è lo ius excludendi alios, è necessario, nel caso di beni immobili, il compimento di atti idonei ad escludere i terzi dal godimento del bene, ad es. tramite la chiusura del fondo (Cass.
18528/23; Cass. 1796/2022; Cass. 6123/2020;
Cass. 25498/14); • Le risultanze catastali determinano sì una presunzione in ordine alla proprietà in capo agli intestatari (Cass. 7567/19; Cass. 10094/03); tuttavia, tale presunzione è contraddetta da quanto riportato sopra e soprattutto, nella specie, esse sono contraddittorie. Esse, nel 1991 indicavano come intestatari dell'immobile altri soggetti (tra cui alcuni condomini di via del
Canaletto 32); solo dopo l'atto del 1991,
l'intestazione fu corretta, ma sempre su iniziativa del sig. ed alla luce dell'atto di acquisto Pt_1 del maggio 1991. Inoltre, la corte in esame risultava graffata all'edificio condominiale;
la graffatura rappresenta una manifestazione della volontà delle parti di destinare un terreno a pertinenza di un determinato fabbricato (Cass.
9233/19; Cass. 18470/16);
• L'eventuale riconoscimento dell'altruità della corte da parte di alcuni condomini (presente secondo parte attrice nei doc. 13 e 14) non ha alcun rilievo ai fini della titolarità della proprietà.
“Ai sensi dell'art. 2720 cod. civ., l'efficacia probatoria dell'atto ricognitivo, avente natura confessoria, si esplica, nei casi espressamente previsti dalla legge, soltanto in ordine ai fatti produttivi di situazioni o rapporti giuridici sfavorevoli al dichiarante. Ne consegue che a tale atto non può riconoscersi valore di prova circa l'esistenza del diritto di proprietà o (al di fuori dei casi previsti) di altri diritti reali. (Nella specie, è stato escluso che potesse avere valore confessorio la scrittura con cui il coerede aveva riconosciuto in favore degli attori il diritto di proprietà sui beni caduti in successione)”. (Cass. 13625/07); • Infine, gli atti doc. 3 e doc. 7 di parte CP_19 che menzionano, tra i confini delle proprietà esclusive, verso via Canaletto la proprietà
o non sono idonei a dimostrare la Pt_5 Pt_1 titolarità della corte in capo al sig. Pt_1 essendo del tutto generici;
non è nemmeno chiaro se si fa riferimento proprio alla corte oggetto di causa e, comunque, riguarda solo alcuni convenuti.
Da quanto precede, discende che la domanda attorea è infondata.
4 le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
Infine, non può essere ordinata la restituzione delle somme pagate in esecuzione delle sentenze di merito poi venute meno per effetto della pronuncia di Cassazione: “La pronuncia di restituzione della somma che una parte abbia corrisposto in forza di una sentenza poi cassata può essere omessa dal giudice di rinvio quando questi, con la decisione che definisce il relativo giudizio, ponga nuovamente in essere il titolo giustificativo del pagamento, condannando la medesima parte a versare un importo pari o superiore” (Cass. 17374/18). In ogni caso, la parte convenuta ha dato atto di aver già pagato i relativi importi (note di replica conclusionali, pag. 2) e sul punto nessuna contestazione è intervenuta dalla controparte, nelle note di udienza del 17 dicembre
2024.
PQM
Respinge la domanda proposta da Parte_1
[...] Pone le spese di ctu a carico di quest'ultimo; condanna a rifondere alle Parte_1 controparti le spese di lite, che liquida per il giudizio di primo grado in euro 2.100,00 oltre accessori di legge, per il giudizio di appello in euro
3.775,00 per compensi oltre accessori di legge, per il giudizio di Cassazione in euro 3.082,00 e per il giudizio riassunto in euro 3.966,00 oltre accessori di legge.
Genova 8 gennaio 2025
Il relatore Il Presidente
Fabrizio Pelosi Marcello Bruno