Sentenza 7 aprile 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/04/2004, n. 6814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6814 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NI TO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 283/01 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 25/07/01 R.G.N. 1189/00;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 11/12/03 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI RENATO che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, dichiari il ricorso manifestamente fondato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13 ottobre 1998, la sig.ra NI OR ha convenuto in giudizio, dinanzi al Pretore di Forlì, l'INPS, esponendo:
- ella è titolare di pensione cat. SO n. 70001538 con decorrenza dal giugno 1974;
- fino al 30 aprile 1985, era stata contitolare della pensione con la figlia PI NA, per un importo superiore al trattamento minimo;
- divenuta la figlia maggiorenne nell'aprile del 1985, dal maggio successivo l'INPS aveva riliquidato la pensione, determinandone l'importo spettante al dante causa alla data della morte, in base ai soli contributi effettivamente versati o accreditati, detraendo la quota spettante al contitolare escluso ed applicando gli incrementi perequativi, soltanto sulla sua quota, senza integrazione al minimo. Ciò premesso, la ricorrente ha chiesto l'accertamento del suo diritto ad ottenere, sulla prestazione in godimento, tutti gli aumenti ed adeguamenti di legge e gli incrementi perequativi dal 1 giugno 1974 ed in particolare l'integrazione al minimo di legge e gli aumenti previsti dall'art. 14 quater della legge n. 33/80, fino al 31 dicembre 1984, e dall'art. 4 della legge n. 140/85 dal gennaio 1985 e, quindi, nell'importo integrato al minimo al 31 dicembre 1984, maggiorato degli aumenti di cui all'art. 4 della legge n. 140/85, nonché la condanna dell'Inps a pagare le relative differenze di pensione, oltre accessori. Radicatosi il contraddittorio, il Tribunale di Forlì, con sentenza 14 marzo/8 maggio 12000 n. 146, ha respinto la domanda, che veniva viceversa accolta della Corte d'Appello di Bologna con sentenza 11 giugno/25 luglio 2001 n. 283. Secondo il giudice d'appello, la pensione in questione va riliquidata ai sensi dell'art. 22 della legge n. 903/65 nella misura del 60% di quella spettante al dante causa, in applicazione della sentenza 495/93 della Corte Costituzionale, con le seguenti conseguenza: va integrata al minimo fino al 30 settembre 1983; nel periodo dall'1 ottobre 1983 al 30 dicembre 1984, essendo la pensione non più integrabile per ragioni di reddito, deve essere cristallizzata ai sensi dell'art. 6, comma 7, della legge 638/83; poiché la pensione del dante causa era maturata con oltre 780 contributi settimanali, all'importo come sopra integrato al minimo e poi "cristallizzato", va applicato, fino al 31 dicembre 1984, l'aumento previsto dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33; infine, poiché la pensione, come sopra liquidata, è inferiore al minimo e ad esso parzialmente integrata, dal gennaio 1985 compete anche l'aumento previsto dall'art. 4 della legge n. 140/85, di guisa che, da quel momento, detta pensione diviene di importo superiore al minimo e su di esso vanno applicati gli ulteriori aumenti di legge ed incrementi perequativi intervenuti fino alla cessazione della contitolarità e successivamente ad essa. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Inps, con unico motivo.
La intimata si è costituita con controricorso, resistendo. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso l'Istituto ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638; 14 quater d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito, con modificazioni, in legge 29 febbraio 19809, n. 33; 4 legge 15 aprile 1985, n. 140, censura la sentenza impugnata rilevando che la pensione in discussione, fino al momento in cui è cessata la contitolarità, era superiore al trattamento minimo, ed altresì che i redditi della ricorrente non consentivano l'integrazione al trattamento minimo. Il motivo è fondato.
Questa Corte di Cassazione, con sentenza delle Sezioni Unite n. 17888/2002, ha affermato che in caso di perdita del diritto alla pensione di reversibilità da parte di uno dei contitolari in epoca successiva al 30 settembre 1983, il trattamento spettante ai rimanenti contitolari riguarda una prestazione decorrente solo da epoca successiva alla data considerata dall'art. 6 della legge n. 638/1983, ancorché riliquidata secondo i criteri fissati dall'art. 22 della legge n. 903/1965: rispetto a tale data non è configurabile una perdita del diritto all'integrazione al minimo e non può trovare applicazione neppure la disposizione dell'art. 6, comma 7 citato, che su tale presupposto prevede la c.d. cristallizzazione dell'importo erogato alla data di cessazione del diritto all'integrazione. Il ricorso è quindi manifestamente fondato, e pertanto va deciso con sentenza in Camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c., come modificato dall'art. 1 Legge 24 marzo 2001, n. 89, su concordi conclusioni scritte del Procuratore Generale.
Sussistono i presupposti di legge previsti dall'art. 384 c.p.c., come modificato dall'art. 66 Legge 26 novembre 1990, n. 353 (accoglimento del ricorso per violazione di legge e non necessità di ulteriori accertamenti di fatto), perché questa Corte decida la controversia nel merito, respingendo la domanda di NI OR. Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio ai sensi dell'art. 152 d.a. c.p.c., nel testo anteriore a quello di cui all'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito in Legge 24 novembre 2003, n. 326, nella specie inapplicabile "ratione temporis".
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge la domanda di NI OR. Nulla spese. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 11 dicembre 2003. Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2004