Ordinanza cautelare 13 gennaio 2023
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 26/03/2026, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00717/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01246/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1246 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefania Pedace, Fabrizio Colasurdo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Beatrice Sciolla, Cristina Grua, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Università e della Ricerca, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- Delle graduatorie di merito definitive delle richieste di iscrizione ad anni successivi al primo per l'a.a. 2022/2023 di cui all'avviso pubblicato con decreto repertorio n. 2928 del 10/06/2022 (corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia in lingua italiana - polo di -OMISSIS-, corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia in lingua inglese – one long-cycle degree programme in medicine and surgery - polo di -OMISSIS-, corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria) n. rep. 4749 pubblicate in data 21/10/22, nella parte in cui le candidature della ricorrente sono state considerate non ammissibili per “CFU riconosciuti non sufficienti per l'ammissione all'anno di corso richiesto”;
E delle successive modifiche di dette graduatorie intervenute con
- n. rep. -OMISSIS- del 3/11/22 (scorrimento graduatorie di merito definitive);
- n. rep. 5168 del 11/11/21 (scorrimento graduatorie di merito definitive);
- n. rep. 5437 del 28/11/22 (rettifica graduatorie di merito definitive);
nonché di tutti gli atti o provvedimenti antecedenti, presupposti, successivi, consequenziali o comunque connessi, ed in particolare:
- delle graduatorie di merito provvisorie richieste di iscrizione ad anni successivi al primo per l'a.a. 2022/2023 di cui all'avviso pubblicato con decreto repertorio n. 2928 del 10/06/2022 (corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia in lingua italiana - polo di -OMISSIS-, corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia in lingua inglese – one long-cycle degree programme in medicine and surgery - polo di -OMISSIS-, corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria) pubblicate in data 22/9/22, nella parte in cui le candidature della ricorrente sono state considerate non ammissibili per “CFU riconosciuti non sufficienti per l'ammissione all'anno di corso richiesto”;
- dei verbali delle operazioni della commissione, consegnati a seguito di istanza di accesso della ricorrente, del 22/7/22 (con particolare attenzione alla predefinizione delle motivazioni di mancato riconoscimento degli esami sostenuti per cui è chiesta valutazione), 30/8/22, 21/9/22, 17/10/22;
- delle schede di valutazione della ricorrente (riunione della Commissione valutatrice 30/8/22) e comunque delle operazioni di valutazione della Commissione in relazione alla posizione della ricorrente e di tutte le comunicazioni email da nullaostacicliunici.med@-OMISSIS-;
- di tutta la modulistica relativa alla procedura in discussione;
- ove si ritenesse che la disciplina portante i criteri per la valutazione delle domande in essa contenuta debba essere interpretata tale da escludere la verifica delle conoscenze effettivamente possedute ex art. 3 DM 16/03/2007 e comunque la valutazione della carriera dei candidati, il Decreto Repertorio n. -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 10/06/2022 recante avviso per la presentazione delle richieste di iscrizione ad anni successivi al primo del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia in lingua italiana (polo di -OMISSIS-), del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia in lingua inglese – one long-cycle degree programme in medicine and surgery (polo di -OMISSIS-) e del corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria - a.a. 2022/2023;
- ove si ritenesse che la disciplina portante i criteri per la valutazione delle domande in essa contenuta debba essere interpretata come discriminante i candidati laureati tale per cui gli stessi non possano ottemperare diversamente alle disposizioni in materia di comprova della maturazione dei crediti formativi universitari dall'allegazione di “link a ogni specifica scheda obiettivi formativi e programma ufficiale pubblicati dall'Università di provenienza con riferimento a insegnamenti, ADE (Attività Didattiche Elettive) e tirocini superati e verbalizzati. Si raccomanda di verificare che i link ai programmi delle specifiche attività didattiche siano pubblicamente accessibili pena l'impossibilità a valutare da parte delle commissioni competenti” nel caso di assenza di detti link sul sito dell'Università di provenienza, il Decreto Repertorio n. 2928/2022 prot. n. 278413 del 10/06/2022 recante avviso per la presentazione delle richieste di iscrizione ad anni successivi al primo del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia in lingua italiana (polo di -OMISSIS-), del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia in lingua inglese – one long-cycle degree programme in medicine and surgery (polo di -OMISSIS-) e del corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria - a.a. 2022/2023;
- ove si ritenesse che la disciplina portata dallo stesso debba essere interpretato, in relazione alla parte (art. -OMISSIS- e oltre) relativa al riconoscimento di attività formative superate in corsi di studio diversi dal Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, tale da escludere la verifica delle conoscenze effettivamente possedute ex art. 3 DM 16/03/2007 e comunque la valutazione della carriera dei candidati e discriminante i candidati laureati tale per cui gli stessi non possano ottemperare diversamente alle disposizioni in materia di comprova della maturazione dei crediti formativi universitari dall'allegazione di “link a ogni specifica scheda obiettivi formativi e programma ufficiale pubblicati dall'Università di provenienza con riferimento a insegnamenti, il Regolamento Didattico Coorte 2022 del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia – -OMISSIS-;
- di ogni altro atto, ivi compreso ogni eventuale ulteriore Regolamento, prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente
nonché per la condanna
de l'Università degli Studi di -OMISSIS- ad ammettere la ricorrente dott. -OMISSIS- al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2022/2023 previa sua iscrizione ad anni successivi al primo, al III anno o in subordine al II, sulla base del suo curriculum universitario e degli esami sostenuti
o in subordine
che l'Ateneo sia condannato alla verifica della carriera e, in ipotesi di positivo esame della stessa con convalida di almeno:
-OMISSIS- C.F.U., alla ammissione della ricorrente al terzo anno di corso;
o in subordine
-OMISSIS- C.F.U., alla ammissione della ricorrente al secondo anno di corso
o in subordine, per l'annullamento (previa sospensione)
Dell'intera procedura volta alla redazione delle graduatorie di merito definitive richieste di iscrizione ad anni successivi al primo per l'a.a. 2022/2023 di cui all'avviso pubblicato con decreto repertorio n. 2928 del 10/06/2022 (con conseguente ripetizione della prova stessa)
o, in estremo subordine
per il risarcimento dei danni patiti e patiendi.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 9 novembre 2023:
- Delle graduatorie di merito definitive delle richieste di iscrizione ad anni successivi al primo per l'a.a. 2022/2023 di cui all'avviso pubblicato con decreto repertorio n. 2928 del 10/06/2022 (corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia in lingua italiana - polo di -OMISSIS-, corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia in lingua inglese – one long-cycle degree programme in medicine and surgery - polo di -OMISSIS-, corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria) n. rep. 4749 pubblicate in data 21/10/22 (doc. 1 e 1 bis), nella parte in cui le candidature della ricorrente sono state considerate non ammissibili per “CFU riconosciuti non sufficienti per l'ammissione all'anno di corso richiesto”;
E delle successive modifiche di dette graduatorie intervenute con
- n. rep. 4944 del 3/11/22 (scorrimento graduatorie di merito definitive doc. 63 e 63 bis);
- n. rep. 5168 del 11/11/21 (scorrimento graduatorie di merito definitive doc. 64 e 64 bis);
- n. rep. 5437 del 28/11/22 (rettifica graduatorie di merito definitive doc. 65 e 65 bis)
Nonché di tutti gli atti o provvedimenti antecedenti, presupposti, successivi, consequenziali o comunque connessi, ed in particolare:
- delle graduatorie di merito provvisorie richieste di iscrizione ad anni successivi al primo per l'a.a. 2022/2023 di cui all'avviso pubblicato con decreto repertorio n. 2928 del 10/06/2022 (corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia in lingua italiana - polo di -OMISSIS-, corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia in lingua inglese – one long-cycle degree programme in medicine and surgery - polo di -OMISSIS-, corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria) pubblicate in data 22/9/22 (doc. 2 e 2 bis), nella parte in cui le candidature della ricorrente sono state considerate non ammissibili per “CFU riconosciuti non sufficienti per l'ammissione all'anno di corso richiesto”;
- dei verbali delle operazioni della commissione, consegnati a seguito di istanza di accesso della ricorrente, del 22/7/22 (con particolare attenzione alla predefinizione delle motivazioni di mancato riconoscimento degli esami sostenuti per cui è chiesta valutazione), 30/8/22, 21/9/22, 17/10/22;
- delle schede di valutazione della ricorrente (riunione della Commissione valutatrice 30/8/22) e comunque delle operazioni di valutazione della Commissione in relazione alla posizione della ricorrente e di tutte le comunicazioni email da nullaostacicliunici.med@-OMISSIS- (doc 12);
- di tutta la modulistica relativa alla procedura in discussione;
- ove si ritenesse che la disciplina portante i criteri per la valutazione delle domande in essa contenuta debba essere interpretata tale da escludere la verifica delle conoscenze effettivamente possedute ex art. 3 DM 16/03/2007 e comunque la valutazione della carriera dei candidati, il Decreto Repertorio n. -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 10/06/2022 (doc. 11) recante avviso per la presentazione delle richieste di iscrizione ad anni successivi al primo del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia in lingua italiana (polo di -OMISSIS-), del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia in lingua inglese – one long-cycle degree programme in medicine and surgery (polo di -OMISSIS-) e del corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria - a.a. 2022/2023;
- ove si ritenesse che la disciplina portante i criteri per la valutazione delle domande in essa contenuta debba essere interpretata come discriminante i candidati laureati tale per cui gli stessi non possano ottemperare diversamente alle disposizioni in materia di comprova della maturazione dei crediti formativi universitari dall'allegazione di “link a ogni specifica scheda obiettivi formativi e programma ufficiale pubblicati dall'Università di provenienza con riferimento a insegnamenti, ADE (Attività Didattiche Elettive) e tirocini superati e verbalizzati. Si raccomanda di verificare che i link ai programmi delle specifiche attività didattiche siano pubblicamente accessibili pena l'impossibilità a valutare da parte delle commissioni competenti” nel caso di assenza di detti link sul sito dell'Università di provenienza, il Decreto Repertorio n. 2928/2022 prot. n. 278413 del 10/06/2022 (doc. 11) recante avviso per la presentazione delle richieste di iscrizione ad anni successivi al primo del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia in lingua italiana (polo di -OMISSIS-), del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia in lingua inglese – one long-cycle degree programme in medicine and surgery (polo di -OMISSIS-) e del corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria - a.a. 2022/2023;
- ove si ritenesse che la disciplina portata dallo stesso debba essere interpretato, in relazione alla parte (art. -OMISSIS- e oltre) relativa al riconoscimento di attività formative superate in corsi di studio diversi dal Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, tale da escludere la verifica delle conoscenze effettivamente possedute ex art. 3 DM 16/03/2007 e comunque la valutazione della carriera dei candidati e discriminante i candidati laureati tale per cui gli stessi non possano ottemperare diversamente alle disposizioni in materia di comprova della maturazione dei crediti formativi universitari dall'allegazione di “link a ogni specifica scheda obiettivi formativi e programma ufficiale pubblicati dall'Università di provenienza con riferimento a insegnamenti, il Regolamento Didattico Coorte 2022 del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia – -OMISSIS- (doc 19);
- di ogni altro atto, ivi compreso ogni eventuale ulteriore Regolamento, prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente
Nonché per la condanna
de l'Università degli Studi di -OMISSIS- ad ammettere la ricorrente dott. -OMISSIS- al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2022/2023 previa sua iscrizione ad anni successivi al primo, al III anno o in subordine al II, sulla base del suo curriculum universitario e degli esami sostenuti
o in subordine
che l'Ateneo sia condannato alla verifica della carriera e, in ipotesi di positivo esame della stessa con convalida di almeno:
-OMISSIS- C.F.U., alla ammissione della ricorrente al terzo anno di corso;
o in subordine
-OMISSIS- C.F.U., alla ammissione della ricorrente al secondo anno di corso
o in subordine, per l'annullamento (previa sospensione)
Dell'intera procedura volta alla redazione delle graduatorie di merito definitive richieste di iscrizione ad anni successivi al primo per l'a.a. 2022/2023 di cui all'avviso pubblicato con decreto repertorio n. 2928 del 10/06/2022 (con conseguente ripetizione della prova stessa)
o, in estremo subordine
per il risarcimento dei danni patiti e patiendi
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di -OMISSIS-;
Visto l’atto notificato il 15 gennaio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 la dott.ssa AT RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, con atto notificato alla controparte il 15 gennaio 2026 - dieci giorni prima dell’udienza svoltasi da remoto del 20 marzo 2026 - la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
ritenuto che la rinuncia sia rispettosa di tutte le formalità richieste dall’art. 84 c.p.a. e preso atto che controparte ha accettato la rinuncia, aderendo alla richiesta di compensazione delle spese di lite tra le parti;
ritenuto che, conseguentemente, debba essere dichiarata l’estinzione per rinuncia;
ritenuto che sussistano giusti motivi per compensare le spese di giudizio, in assenza di opposizione della parte resistente e tenuto conto della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara l’estinzione.
Dispone l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA MA, Presidente FF
AT RO, Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AT RO | LA MA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.