Art. 2.
Nei territori indicati nell'articolo 1 ai finanziamenti contemplati dalla legge 30 luglio 1959, n. 623 , e successive modificazioni ed integrazioni, si applica l'interesse nella misura del 4 per cento, ferme restando le altre condizioni previste dalla stessa legge.
Per i macchinari occorrenti al primo impianto, ampliamento, ammodernamento e trasformazione degli impianti industriali, nei limiti di importo previsti dall' articolo 1 della legge 30 luglio 1959, n. 623 , e successive modificazioni ed integrazioni, qualora siano suscettibili di stabile installazione, anche se acquistati in Italia, e' ridotta alla meta' l'imposta generale sull'entrata.
Nei territori indicati nell'articolo 1 ai finanziamenti contemplati dalla legge 30 luglio 1959, n. 623 , e successive modificazioni ed integrazioni, si applica l'interesse nella misura del 4 per cento, ferme restando le altre condizioni previste dalla stessa legge.
Per i macchinari occorrenti al primo impianto, ampliamento, ammodernamento e trasformazione degli impianti industriali, nei limiti di importo previsti dall' articolo 1 della legge 30 luglio 1959, n. 623 , e successive modificazioni ed integrazioni, qualora siano suscettibili di stabile installazione, anche se acquistati in Italia, e' ridotta alla meta' l'imposta generale sull'entrata.