Cass. civ., sez. III, sentenza 06/04/1978, n. 1593
CASS
Sentenza 6 aprile 1978

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di scontro tra veicoli, l'infrazione, anche grave, - come l'inosservanza del diritto di precedenza - commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella Determinazione dell'evento dannoso. Infatti, tale diritto non esonera il conducente, che ne fruisce, dall'Obbligo di osservare le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza, sicche, anche nel caso di palese colpa del conducente del veicolo proveniente da sinistra per non avere dato la precedenza al conducente proveniente da destra, l'inosservanza da parte di quest'ultimo delle norme e dei precetti suddetti ne importa l'affermazione della colpa concorrente nella produzione dello scontro. ( V 439/77, mass n 383989).*

Il risarcimento del danno alla vita di relazione, liquidato con riferimento al pregiudizio economico subito dal danneggiato a causa della diminuita funzionalita estetica, comprende tutte le conseguenze della diminuita capacita lavorativa dipendente dalla menomazione estetica. ( V 2002/76, mass n 380823).*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 06/04/1978, n. 1593
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1593
    Data del deposito : 6 aprile 1978

    Testo completo