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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 16/11/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1444/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
NO LE Presidente relatore
EN NN DI
Emanuele Venzo DI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1444/2025 R.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 28.07.2025, congiuntamente da:
nato a [...], il giorno 15.06.1978 e Parte_1 residente a [...] (cod. fisc.
C.F._1
e nata a [...], il giorno 11.11.1983 e residente Parte_2
a Massa e Cozzile (PT), Via Vangile, 64 (cod. fisc.
, rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo CodiceFiscale_2
GU (cod.fisc. ), ed elettivamente domiciliati C.F._3 presso il suo studio, P.zza Gramsci n. 1, PE (PT), giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 28.07.2025, Pt_1
e esponendo di aver contratto matrimonio
[...] Parte_2 in Buggiano (PT) il 17.06.2006, precisavano che dalla loro unione erano nati i figli (in data 16.03.2007) e (in data Per_1 Per_2
26.06.2014), ad oggi minorenne.
Le parti evidenziavano peraltro che, tra loro si manifestava una incompatibilità di carattere tale da far venir meno l'affectio coniugalis e da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1. i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2. il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad Per_2 entrambi i genitori, e manterrà la propria residenza assieme al fratello maggiorenne presso l'attuale abitazione familiare. Per_1
3. per quanto concerne la permanenza con i figli, i genitori manifestano la volontà continuare a condividere la casa coniugale, alternando così la loro permanenza con i figli secondo i rispettivi impegni lavorativi con particolare riferimento alle attuali esigenze logistiche della madre che sta lavorando presso l'Ospedale
Maggiore di Bologna con turni di lavoro sia diurni che notturni.
4. L'attuale impegno lavorativo della madre non consente di predisporre un programma ben definito di permanenza con i figli.
Quindi, i genitori, dovranno concordare i tempi e le modalità di permanenza con i figli in base al calendario mensile dei turni della madre. In ogni caso, per la madre sarà possibile rientrare dal lavoro per due o tre giorni alla settimana compresi festivi.
5. Viene previsto che sino a quando non muteranno le attuali esigenze lavorative, i genitori alterneranno la loro presenza nella casa familiare condividendo tutte le spese correnti e necessarie per
2 la gestione della vita familiare (bollette per utenze varie, spese per vitto e igiene della casa e di manutenzione ordinaria), spese che saranno divise fra le parti nella misura del 70% a carico del padre e del restante 30% a carico della madre.
6. Le spese straordinarie, che dovranno essere sostenute per il mantenimento dei figli, saranno suddivise fra i coniugi nella misura del 50% ciascuno. Per spese straordinarie si intendono quelle indicate nel Protocollo di Intesa stipulato fra il Tribunale di Pistoia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia in vigore dal
1.10.2018, alla cui disciplina i comparenti si riporta-no dichiarando di averne condiviso e compreso il contenuto. Ciascun genito-re provvederà in via diretta al mantenimento ordinario dei figli nel tempo di rispettiva permanenza con i medesimi.
7. Compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi, il padre e la madre potranno tenere con sé il figlio minore per quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive, previo avviso all'altro genitore almeno 60 gg. prima dell'inizio del periodo di vacanza. Il minore, secondo il noto principio della rotazione, trascorrerà alternativamente di anno in anno con l'uno o l'altro genitore le festività principali (giorno di Natale, giorno di S. NO, ultimo e primo dell'anno, Epifania, Pasqua, Pasquetta).
8. I coniugi sono comproprietari nella misura del 50% ciascuno dell'appartamento sino ad oggi adibito a residenza familiare, sito i
Massa e Cozzile, via Vangile, 64, attualmente gravato da mutuo ipotecario contratto da entrambi i coniugi con CA di PE e
Cascina con scadenza 31.7.2031. Le residue rate mensili del muto ammontanti ad € 363,48 verranno pagate da entrami i coniugi nella misura del 50% ciascuno, così come i relativi oneri condominiali.
9. Il c.d. “assegno unico” sarà percepito dai coniugi nella misura del 50% cadauno;
i medesimi si impegnano pertanto annualmente a porre in essere tutti gli adempimenti necessari ai fini della puntuale erogazione di tale emolumento;
10. A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, la detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da
3 entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 50% ciascuno fra i genitori;
11. i coniugi si prestano reciproco consenso all'espatrio, assentendo al rilascio e al rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio sia per loro stessi che per il figlio minore;
12. ex art. 473bis. 12 c.p.c. si dà atto che ad oggi fra le parti non esistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto od in parte, le medesime do-mande o domande connesse rispetto a quelle proposte nell'ambito del presente giudizio.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 29.10.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
4 - pronuncia la separazione personale dei coniugi Pt_1 nato a [...], il giorno 15.06.1978 e
[...] [...]
nata a [...], il giorno 11.11.1983, che hanno Pt_2 contratto matrimonio in Buggiano (PT) il 17.06.2006, alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Massa e Cozzile (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(Atto n. 10, P. 2, S. B, Uff.1, anno 2006);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 14.11.2025.
Il Presidente relatore
NO LE
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
NO LE Presidente relatore
EN NN DI
Emanuele Venzo DI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1444/2025 R.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 28.07.2025, congiuntamente da:
nato a [...], il giorno 15.06.1978 e Parte_1 residente a [...] (cod. fisc.
C.F._1
e nata a [...], il giorno 11.11.1983 e residente Parte_2
a Massa e Cozzile (PT), Via Vangile, 64 (cod. fisc.
, rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo CodiceFiscale_2
GU (cod.fisc. ), ed elettivamente domiciliati C.F._3 presso il suo studio, P.zza Gramsci n. 1, PE (PT), giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 28.07.2025, Pt_1
e esponendo di aver contratto matrimonio
[...] Parte_2 in Buggiano (PT) il 17.06.2006, precisavano che dalla loro unione erano nati i figli (in data 16.03.2007) e (in data Per_1 Per_2
26.06.2014), ad oggi minorenne.
Le parti evidenziavano peraltro che, tra loro si manifestava una incompatibilità di carattere tale da far venir meno l'affectio coniugalis e da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1. i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2. il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad Per_2 entrambi i genitori, e manterrà la propria residenza assieme al fratello maggiorenne presso l'attuale abitazione familiare. Per_1
3. per quanto concerne la permanenza con i figli, i genitori manifestano la volontà continuare a condividere la casa coniugale, alternando così la loro permanenza con i figli secondo i rispettivi impegni lavorativi con particolare riferimento alle attuali esigenze logistiche della madre che sta lavorando presso l'Ospedale
Maggiore di Bologna con turni di lavoro sia diurni che notturni.
4. L'attuale impegno lavorativo della madre non consente di predisporre un programma ben definito di permanenza con i figli.
Quindi, i genitori, dovranno concordare i tempi e le modalità di permanenza con i figli in base al calendario mensile dei turni della madre. In ogni caso, per la madre sarà possibile rientrare dal lavoro per due o tre giorni alla settimana compresi festivi.
5. Viene previsto che sino a quando non muteranno le attuali esigenze lavorative, i genitori alterneranno la loro presenza nella casa familiare condividendo tutte le spese correnti e necessarie per
2 la gestione della vita familiare (bollette per utenze varie, spese per vitto e igiene della casa e di manutenzione ordinaria), spese che saranno divise fra le parti nella misura del 70% a carico del padre e del restante 30% a carico della madre.
6. Le spese straordinarie, che dovranno essere sostenute per il mantenimento dei figli, saranno suddivise fra i coniugi nella misura del 50% ciascuno. Per spese straordinarie si intendono quelle indicate nel Protocollo di Intesa stipulato fra il Tribunale di Pistoia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia in vigore dal
1.10.2018, alla cui disciplina i comparenti si riporta-no dichiarando di averne condiviso e compreso il contenuto. Ciascun genito-re provvederà in via diretta al mantenimento ordinario dei figli nel tempo di rispettiva permanenza con i medesimi.
7. Compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi, il padre e la madre potranno tenere con sé il figlio minore per quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive, previo avviso all'altro genitore almeno 60 gg. prima dell'inizio del periodo di vacanza. Il minore, secondo il noto principio della rotazione, trascorrerà alternativamente di anno in anno con l'uno o l'altro genitore le festività principali (giorno di Natale, giorno di S. NO, ultimo e primo dell'anno, Epifania, Pasqua, Pasquetta).
8. I coniugi sono comproprietari nella misura del 50% ciascuno dell'appartamento sino ad oggi adibito a residenza familiare, sito i
Massa e Cozzile, via Vangile, 64, attualmente gravato da mutuo ipotecario contratto da entrambi i coniugi con CA di PE e
Cascina con scadenza 31.7.2031. Le residue rate mensili del muto ammontanti ad € 363,48 verranno pagate da entrami i coniugi nella misura del 50% ciascuno, così come i relativi oneri condominiali.
9. Il c.d. “assegno unico” sarà percepito dai coniugi nella misura del 50% cadauno;
i medesimi si impegnano pertanto annualmente a porre in essere tutti gli adempimenti necessari ai fini della puntuale erogazione di tale emolumento;
10. A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, la detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da
3 entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 50% ciascuno fra i genitori;
11. i coniugi si prestano reciproco consenso all'espatrio, assentendo al rilascio e al rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio sia per loro stessi che per il figlio minore;
12. ex art. 473bis. 12 c.p.c. si dà atto che ad oggi fra le parti non esistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto od in parte, le medesime do-mande o domande connesse rispetto a quelle proposte nell'ambito del presente giudizio.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 29.10.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
4 - pronuncia la separazione personale dei coniugi Pt_1 nato a [...], il giorno 15.06.1978 e
[...] [...]
nata a [...], il giorno 11.11.1983, che hanno Pt_2 contratto matrimonio in Buggiano (PT) il 17.06.2006, alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Massa e Cozzile (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(Atto n. 10, P. 2, S. B, Uff.1, anno 2006);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 14.11.2025.
Il Presidente relatore
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