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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 450/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1488/2024 depositato il 19/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - ZA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Mesoraca - . 88838 Mesoraca KR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202300003232000 IMU 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202300003232000 IMU 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202300003232000 IMU 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202300003232000 IMU 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202300003232000 IMU 2016 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202300003232000 TASI 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202300003232000 TASI 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202300003232000 TASI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020190001785722000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020200005517227000 IMU 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5610 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1357 TASI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3109 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3183 TASI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020210005919130000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020210005919130000 TASI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo di beni mobili registrati n. 03080202300003232000 notificatagli da Agenzia SC in data 2.11.2023 e relativa a n. 3 cartelle e 4 avvisi per il mancato pagamento dell'IMU e della TASI.
Ha evocato in giudizio l'Agente del servizio di riscossione dei tributi ed il comune di Mesoraca eccependo:
- l'omessa notifica degli atti prodromici;
- l'intervenuta prescrizione del credito.
Si è costituita in giudizio Agenzia SC che ha dedotto la legittimità del procedimento adottato con riferimento alle cartelle e la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle contestazioni relative all'operato dell'ente creditore.
Il comune di Mesoraca, regolarmente citato, ha omesso di costituirsi.
All'udienza del 22.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso proposto dal ricorrente viene sollevata quale principale eccezione riguardante la richiesta di nullità e/o illegittimità del provvedimento di fermo amministrativo, la mancata notifica degli atti presupposti
(ovvero delle 3 cartelle e dei 4 avvisi di accertamento).
L'oggetto della controversia, pertanto, è la procedura di preavviso di fermo amministrativo del quale si chiede l'annullamento poiché non preceduta dalla notifica degli atti presupposti e non idonei a permettere un adeguato esercizio del diritto di difesa in quanto privi degli elementi necessari per determinare la pretesa impositiva e risalire agli uffici competenti per l'accertamento e la riscossione.
Tale motivo di ricorso è fondato ed assorbente rispetto alle ulteriori questioni proposte.
Nella risoluzione della questione sottoposta all'esame di codesta Commissione, non è inutile prendere le mosse dai principi ormai sanciti dalla giurisprudenza della Suprema Corte ovvero che l'avviso di mora è nullo se prima non c'è stata la notifica della cartella di pagamento o di un altro atto impositivo, quale l'avviso di accertamento (cfr. Cass.
8.2.2006 n. 2798; Cass. 30.7.2002 n. 11227).
Con tale orientamento si è inteso richiamare la correttezza delle forme, sottolineando un principio sicuramente condivisibile secondo cui l'amministrazione finanziaria non è libera di agire a suo piacimento ma deve rispettare le disposizioni procedimentali imposte dalla legge quale quella che prevede la preventiva notifica della cartella esattoriale.
La Suprema Corte ha quindi più volte affermato che la mancanza della preventiva notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di accertamento) comporta la nullità dell'avviso di mora.
Tale nullità derivata rappresenta un vizio proprio dell'avviso di mora e come tale deducibile nei confronti del concessionario emittente.
Il principio che si trae dalla lettura dell'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, pertanto, è nel senso che la mancanza nella cartella esattoriale di pagamento, notificata al contribuente, degli elementi previsti dalla norma – il tributo, il periodo d'imposta, l'imponibile, l'aliquota applicata ecc – comportando l'impossibilità di effettuare il controllo sulla pretesa tributaria genera la nullità della cartella stessa. Tale principio vale, a maggior ragione, anche per l'avviso di mora o per il provvedimento di fermo amministrativo quando non è preceduto dalla notifica della cartella esattoriale.
La prova che la cartella esattoriale è stata emessa regolarmente ed è stata regolarmente notificata al contribuente grava sull'amministrazione finanziaria, in base ai principi generali in tema di onere della prova
(applicabili anche in materia tributaria).
Nel caso di specie si ritiene che tale onere probatorio sia stato assolto solo in parte.
Il provvedimento di fermo, infatti, origina da un credito tributario portato da 3 cartelle e 4 avvisi di accertamento.
Agenzia della SC, nel costituirsi ha fornito la prova dell'avvenuta notifica di tutte e tre le cartelle tutte effettuate con consegna a mani proprie rispettivamente in data 29.3.2022, 14.1.2022 e 28.10.2022.
Al contrario, difetta la prova dell'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento anch'essi ricompresi nell'atto oggetto di odierna impugnazione.
Il comune di Mesoraca, infatti, pur regolarmente citato, non si è costituito ed ha omesso di fornire alcuna prova al riguardo. Alle considerazioni svolte consegue l'accoglimento parziale del proposto ricorso.
Avuto riguardo al parziale profilo di soccombenza, sussistono giusti motivi di compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato, limitatamente agli avvisi di accertamento n. 5610, 1357, 3109 e 3183.
Rigetta nel resto.
Spese compensate
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1488/2024 depositato il 19/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - ZA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Mesoraca - . 88838 Mesoraca KR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202300003232000 IMU 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202300003232000 IMU 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202300003232000 IMU 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202300003232000 IMU 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202300003232000 IMU 2016 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202300003232000 TASI 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202300003232000 TASI 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202300003232000 TASI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020190001785722000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020200005517227000 IMU 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5610 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1357 TASI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3109 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3183 TASI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020210005919130000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020210005919130000 TASI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo di beni mobili registrati n. 03080202300003232000 notificatagli da Agenzia SC in data 2.11.2023 e relativa a n. 3 cartelle e 4 avvisi per il mancato pagamento dell'IMU e della TASI.
Ha evocato in giudizio l'Agente del servizio di riscossione dei tributi ed il comune di Mesoraca eccependo:
- l'omessa notifica degli atti prodromici;
- l'intervenuta prescrizione del credito.
Si è costituita in giudizio Agenzia SC che ha dedotto la legittimità del procedimento adottato con riferimento alle cartelle e la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle contestazioni relative all'operato dell'ente creditore.
Il comune di Mesoraca, regolarmente citato, ha omesso di costituirsi.
All'udienza del 22.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso proposto dal ricorrente viene sollevata quale principale eccezione riguardante la richiesta di nullità e/o illegittimità del provvedimento di fermo amministrativo, la mancata notifica degli atti presupposti
(ovvero delle 3 cartelle e dei 4 avvisi di accertamento).
L'oggetto della controversia, pertanto, è la procedura di preavviso di fermo amministrativo del quale si chiede l'annullamento poiché non preceduta dalla notifica degli atti presupposti e non idonei a permettere un adeguato esercizio del diritto di difesa in quanto privi degli elementi necessari per determinare la pretesa impositiva e risalire agli uffici competenti per l'accertamento e la riscossione.
Tale motivo di ricorso è fondato ed assorbente rispetto alle ulteriori questioni proposte.
Nella risoluzione della questione sottoposta all'esame di codesta Commissione, non è inutile prendere le mosse dai principi ormai sanciti dalla giurisprudenza della Suprema Corte ovvero che l'avviso di mora è nullo se prima non c'è stata la notifica della cartella di pagamento o di un altro atto impositivo, quale l'avviso di accertamento (cfr. Cass.
8.2.2006 n. 2798; Cass. 30.7.2002 n. 11227).
Con tale orientamento si è inteso richiamare la correttezza delle forme, sottolineando un principio sicuramente condivisibile secondo cui l'amministrazione finanziaria non è libera di agire a suo piacimento ma deve rispettare le disposizioni procedimentali imposte dalla legge quale quella che prevede la preventiva notifica della cartella esattoriale.
La Suprema Corte ha quindi più volte affermato che la mancanza della preventiva notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di accertamento) comporta la nullità dell'avviso di mora.
Tale nullità derivata rappresenta un vizio proprio dell'avviso di mora e come tale deducibile nei confronti del concessionario emittente.
Il principio che si trae dalla lettura dell'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, pertanto, è nel senso che la mancanza nella cartella esattoriale di pagamento, notificata al contribuente, degli elementi previsti dalla norma – il tributo, il periodo d'imposta, l'imponibile, l'aliquota applicata ecc – comportando l'impossibilità di effettuare il controllo sulla pretesa tributaria genera la nullità della cartella stessa. Tale principio vale, a maggior ragione, anche per l'avviso di mora o per il provvedimento di fermo amministrativo quando non è preceduto dalla notifica della cartella esattoriale.
La prova che la cartella esattoriale è stata emessa regolarmente ed è stata regolarmente notificata al contribuente grava sull'amministrazione finanziaria, in base ai principi generali in tema di onere della prova
(applicabili anche in materia tributaria).
Nel caso di specie si ritiene che tale onere probatorio sia stato assolto solo in parte.
Il provvedimento di fermo, infatti, origina da un credito tributario portato da 3 cartelle e 4 avvisi di accertamento.
Agenzia della SC, nel costituirsi ha fornito la prova dell'avvenuta notifica di tutte e tre le cartelle tutte effettuate con consegna a mani proprie rispettivamente in data 29.3.2022, 14.1.2022 e 28.10.2022.
Al contrario, difetta la prova dell'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento anch'essi ricompresi nell'atto oggetto di odierna impugnazione.
Il comune di Mesoraca, infatti, pur regolarmente citato, non si è costituito ed ha omesso di fornire alcuna prova al riguardo. Alle considerazioni svolte consegue l'accoglimento parziale del proposto ricorso.
Avuto riguardo al parziale profilo di soccombenza, sussistono giusti motivi di compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato, limitatamente agli avvisi di accertamento n. 5610, 1357, 3109 e 3183.
Rigetta nel resto.
Spese compensate