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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/07/2025, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
Il GOP, Dott.ssa Donatella Sabbatino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 11/07/2025 , ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3852/2024, assunta in decisione il 11.7.2025, vertente tra:
c.f.: rapp.to e difeso dall'Avv.to Francesca Laganà, Parte_1 C.F._1
presso il cui studio in Melito di Porto Salvo, via Nazionale, n. 136, è elettivamente domiciliato
CONTRO
in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso congiuntamente e disgiuntamente CP_1
dagli Avvocati Valeria Grandizio ( ) e Ettore Triolo, giusta procura generale C.F._2 alle liti, ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria n.82, presso l'Avvocatura distrettuale della Sede . CP_1
Con ricorso del 8.4.2022, il Sig. proponeva ATP ex art.445 bis, c.p.c., volto ad Parte_1
ottenere il riconoscimento del requisito sanitario per la concessione della pensione di inabilità civile ex art. 12 L.118/1971 e/o dell'assegno mensile di invalidità civile ex art.13 L.118/71, dal 21.1.2021, data di presentazione della domanda amministrativa.
Nel corso di tale giudizio veniva disposta CTU conferita al Dott. il quale, depositata la Persona_1
relazione, non riconosceva in capo al sig. la sussistenza dei requisiti sanitari per il Pt_1
riconoscimento dei benefici richiesti.
Nello specifico, il dott. nella relazione di consulenza medico-legale, nell'ambito del Per_2 procedimento di prime cure recante NRG 1674/2022 concludeva che:“Dall' esito dell'esame obiettivo, dallo studio della documentazione sanitaria presente in fascicolo, dagli accertamenti specialistici richiesti si evince che il ricorrente NON PRESENTA una totale Parte_1
inabilità lavorativa (art. 12 L. 118/71).Lo stesso NON PRESENTA una riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 74 per cento (art. 2 e 13 L. 118/71).” Formulato il dissenso ex art.445 bis, IV comma, c.p.c., veniva introdotto da parte del Sig. il Pt_1
presente giudizio ex art.445 bis, VI comma, c.p.c.
Parte ricorrente evidenziava che: “il sig. , nelle more dello svolgimento del Parte_1 giudizio prodromico per l'accertamento tecnico preventivo, ha subito un aggravamento del complesso quadro patologico di cui già da tempo soffre e tale peggioramento delle condizioni psico- fisiche del ricorrente emerge chiaramente ed in modo palmare dalla documentazione medica rilasciata al sig. successivamente all'instaurazione della domanda giudiziale.” Parte_1
Si costituiva l' contestando gli assunti avversari perché infondati, insistendo sulla correttezza CP_1 dell'elaborato peritale.
Nel corso del presente giudizio, all'udienza del 7.2.25, questo Giudicante all'esito della discussione orale, esaminata la nuova certificazione medica prodotta da parte ricorrente, disponeva il richiamo del Dott. affinchè valutasse la situazione clinica del ricorrente alla luce di un Persona_3
aggravamento delle condizioni di salute.
Il CTU, in data 25.6.2025, depositava, pertanto, nuova consulenza tecnica d'ufficio riconoscendo in capo al sig. la sussistenza solo dei requisiti di cui all'art.13 L.118/71. Pt_1
Nello specifico, il Dott. nella relazione di consulenza medico-legale, in risposta ai quesiti Per_2 sottoposti alla sua valutazione, così argomentava: “Dall' esito dell'esame obiettivo, dallo studio della documentazione sanitaria presente in fascicolo, dagli accertamenti specialistici richiesti si evince che il ricorrente NON PRESENTA una totale inabilità lavorativa (art. 12 L. Parte_1
118/71).Lo stesso PRESENTA una riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 79 per cento (art. 2 e 13 L. 118/71).Per via del fatto che l'aggravamento della condizione cardiologica e pneumologica sono documentate a partire dal mese di aprile 2025, il diritto al riconoscimento dello status di invalido civile deve avvenire dalla data della visita peritale, quindi dal giorno 14/04/2025.”
Ritenute condivisibili le ragioni che hanno determinato il dott. a riconoscere il diritto al solo Per_2
beneficio ex art. 13 L.118/71, la causa viene assunta in decisione con accoglimento del ricorso ex art.445 bis, VI comma, c.p.c., e consequenziale riconoscimento in capo al Sig. Parte_1 dell'assegno di invalidità civile a far data dal 14.4.2025 (data della visita peritale), giusta la riduzione
.della capacità lavorativa in misura pari al 79%.
Stante la decorrenza del beneficio richiesto, in data successiva anche alla proposizione del giudizio di merito, le spese processuali, per le due fasi del giudizio, vanno integralmente compensate fra le parti;
si pone definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento peritale CP_1
P. Q. M.
Il GOT, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Sig. così provvede: Parte_1
- accoglie parzialmente il ricorso in opposizione;
- accerta in capo a la sussistenza del requisito sanitario (79%) per il diritto Parte_1 all'assegno mensile di invalidità civile ex art.13 L.118/71 a far data dal 14.4.2025 (data della visita peritale) come da risultanze probatorie indicate nella perizia depositata in data 25.6.2025 dal Dott.
Persona_3
- compensa interamente fra le parti il pagamento delle spese processuali per entrambe le fasi di giudizio;
pone definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento peritale, liquidato in CP_1
favore del Dr. come da separato provvedimento. Persona_3
Reggio Calabria, lì 11.7.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Donatella Sabbatino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
Il GOP, Dott.ssa Donatella Sabbatino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 11/07/2025 , ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3852/2024, assunta in decisione il 11.7.2025, vertente tra:
c.f.: rapp.to e difeso dall'Avv.to Francesca Laganà, Parte_1 C.F._1
presso il cui studio in Melito di Porto Salvo, via Nazionale, n. 136, è elettivamente domiciliato
CONTRO
in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso congiuntamente e disgiuntamente CP_1
dagli Avvocati Valeria Grandizio ( ) e Ettore Triolo, giusta procura generale C.F._2 alle liti, ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria n.82, presso l'Avvocatura distrettuale della Sede . CP_1
Con ricorso del 8.4.2022, il Sig. proponeva ATP ex art.445 bis, c.p.c., volto ad Parte_1
ottenere il riconoscimento del requisito sanitario per la concessione della pensione di inabilità civile ex art. 12 L.118/1971 e/o dell'assegno mensile di invalidità civile ex art.13 L.118/71, dal 21.1.2021, data di presentazione della domanda amministrativa.
Nel corso di tale giudizio veniva disposta CTU conferita al Dott. il quale, depositata la Persona_1
relazione, non riconosceva in capo al sig. la sussistenza dei requisiti sanitari per il Pt_1
riconoscimento dei benefici richiesti.
Nello specifico, il dott. nella relazione di consulenza medico-legale, nell'ambito del Per_2 procedimento di prime cure recante NRG 1674/2022 concludeva che:“Dall' esito dell'esame obiettivo, dallo studio della documentazione sanitaria presente in fascicolo, dagli accertamenti specialistici richiesti si evince che il ricorrente NON PRESENTA una totale Parte_1
inabilità lavorativa (art. 12 L. 118/71).Lo stesso NON PRESENTA una riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 74 per cento (art. 2 e 13 L. 118/71).” Formulato il dissenso ex art.445 bis, IV comma, c.p.c., veniva introdotto da parte del Sig. il Pt_1
presente giudizio ex art.445 bis, VI comma, c.p.c.
Parte ricorrente evidenziava che: “il sig. , nelle more dello svolgimento del Parte_1 giudizio prodromico per l'accertamento tecnico preventivo, ha subito un aggravamento del complesso quadro patologico di cui già da tempo soffre e tale peggioramento delle condizioni psico- fisiche del ricorrente emerge chiaramente ed in modo palmare dalla documentazione medica rilasciata al sig. successivamente all'instaurazione della domanda giudiziale.” Parte_1
Si costituiva l' contestando gli assunti avversari perché infondati, insistendo sulla correttezza CP_1 dell'elaborato peritale.
Nel corso del presente giudizio, all'udienza del 7.2.25, questo Giudicante all'esito della discussione orale, esaminata la nuova certificazione medica prodotta da parte ricorrente, disponeva il richiamo del Dott. affinchè valutasse la situazione clinica del ricorrente alla luce di un Persona_3
aggravamento delle condizioni di salute.
Il CTU, in data 25.6.2025, depositava, pertanto, nuova consulenza tecnica d'ufficio riconoscendo in capo al sig. la sussistenza solo dei requisiti di cui all'art.13 L.118/71. Pt_1
Nello specifico, il Dott. nella relazione di consulenza medico-legale, in risposta ai quesiti Per_2 sottoposti alla sua valutazione, così argomentava: “Dall' esito dell'esame obiettivo, dallo studio della documentazione sanitaria presente in fascicolo, dagli accertamenti specialistici richiesti si evince che il ricorrente NON PRESENTA una totale inabilità lavorativa (art. 12 L. Parte_1
118/71).Lo stesso PRESENTA una riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 79 per cento (art. 2 e 13 L. 118/71).Per via del fatto che l'aggravamento della condizione cardiologica e pneumologica sono documentate a partire dal mese di aprile 2025, il diritto al riconoscimento dello status di invalido civile deve avvenire dalla data della visita peritale, quindi dal giorno 14/04/2025.”
Ritenute condivisibili le ragioni che hanno determinato il dott. a riconoscere il diritto al solo Per_2
beneficio ex art. 13 L.118/71, la causa viene assunta in decisione con accoglimento del ricorso ex art.445 bis, VI comma, c.p.c., e consequenziale riconoscimento in capo al Sig. Parte_1 dell'assegno di invalidità civile a far data dal 14.4.2025 (data della visita peritale), giusta la riduzione
.della capacità lavorativa in misura pari al 79%.
Stante la decorrenza del beneficio richiesto, in data successiva anche alla proposizione del giudizio di merito, le spese processuali, per le due fasi del giudizio, vanno integralmente compensate fra le parti;
si pone definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento peritale CP_1
P. Q. M.
Il GOT, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Sig. così provvede: Parte_1
- accoglie parzialmente il ricorso in opposizione;
- accerta in capo a la sussistenza del requisito sanitario (79%) per il diritto Parte_1 all'assegno mensile di invalidità civile ex art.13 L.118/71 a far data dal 14.4.2025 (data della visita peritale) come da risultanze probatorie indicate nella perizia depositata in data 25.6.2025 dal Dott.
Persona_3
- compensa interamente fra le parti il pagamento delle spese processuali per entrambe le fasi di giudizio;
pone definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento peritale, liquidato in CP_1
favore del Dr. come da separato provvedimento. Persona_3
Reggio Calabria, lì 11.7.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Donatella Sabbatino