Versione
29 agosto 1982
29 agosto 1982
Art. 32.
Le disposizioni che riguardano le richieste di riesame previste dalla presente legge si applicano solo ai provvedimenti emanati successivamente alla sua entrata in vigore.
Le disposizioni che riguardano le richieste di riesame previste dalla presente legge si applicano solo ai provvedimenti emanati successivamente alla sua entrata in vigore.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 22/02/1985, n. 50Provvedimento: N. 50 SENTENZA 19 FEBBRAIO 1985 Deposito in cancelleria: 22 febbraio 1985. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 56 bis del 6 marzo 1985. Pres. ELIA - Rel. GALLO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. UG OE - Avv. RO RE - Dott. UN EL DU - Avv. BE AG - Prof. VI PA - Prof. AN LA PE - Prof. RG LI - Prof. PP RR - Dott. FR JA - Prof. NI ON - Prof. TT GALLO - Dott. LD NI - Prof. PP BO - Dott. FR GRECO, Giudici, ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 263 bis e 263 ter del codice di procedura penale e 25 legge 12 agosto 1982 n. 532 promossi con le seguenti ordinanze: 1) …Leggi di più...
- provvedimenti restrittivi·
- richiesta di riesame·
- sent. 50/85 b. liberta' personale dell'imputato·
- sent. 50/85 a. liberta' personale dell'imputato·
- inammissibilita' della questione.·
- provvedimento emesso nella specie anteriormente all'entrata in vigore della legge impugnata·
- insussistenza·
- non fondatezza della questione nei sensi di cui in motivazione.·
- inapplicabilita' di questa nel giudizio di merito·
- assunta incompatibilita' ed inapplicabilita' della nuova normativa al rito militare