Articolo 1 della Legge 8 luglio 1988, n. 252
Versione
9 luglio 1988
Art. 1. 1. E' convertito in legge il decreto-legge 6 maggio 1988, n. 146 , recante differimento dell'applicazione della sanzione amministrativa prevista in materia di obbligo di consegna di vino alla distillazione.
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 9 luglio 1988