TAR Bologna, sez. II, sentenza 10/03/2026, n. 407
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Decreto presidenziale 11 settembre 2020
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TAR
Ordinanza cautelare 30 settembre 2020
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TAR
Sentenza 10 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 34 della legge regionale dell’ Emilia Romagna 24 marzo 2000, n. 20 contenente la Disciplina Generale Sulla Tutela E L'uso Del Territorio disciplina con specifico riferimento alla approvazione del PAE

    La scansione procedimentale appare corretta, in quanto la Giunta comunale ha adottato una proposta di controdeduzioni, poi recepita dal Consiglio.

  • Rigettato
    Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 9 della legge regionale 17 del 1991

    Il decorso del biennio per l’adeguamento del Piano delle Attività Estrattive non consuma il potere di programmazione del territorio del Comune.

  • Rigettato
    Violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della L. n. 241/1990; artt. 2, 3, 4 e 5 della l.r. 24/3/2000, n. 20 di “disciplina generale sulla tutela ed uso del territorio”, artt. 41, 42 e 97 Cost.. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta, sviamento della causa tipica, violazione dei principi di buon andamento. Sul mancato recepimento delle censure sollevate dal sindaco della Città metropolita

    Gli elaborati della variante non sembrano prevedere l’uso dell’impianto di Via Zanardi per il trattamento degli inerti estratti, indicando l’invio presso “impianti idonei” con movimentazione degli autocarri verso sud.

  • Rigettato
    Violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della L. n. 241/1990; artt. 2, 3, 4 e 5 della l.r. 24/3/2000, n. 20 di “disciplina generale sulla tutela ed uso del territorio”, artt. 41, 42 e 97 Cost.. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta, sviamento della causa tipica, violazione dei principi di buon andamento

    Gli interventi di mitigazione della diffusione delle polveri e del rumore appaiono contemplati dalla scheda di progetto, salvo rinvio a un ulteriore dettaglio.

  • Rigettato
    Violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 34 della legge regionale 20 del 2000, degli artt. 1 e 3 della L. n. 241/1990; artt. 2, 3, 4 e 5 della l.r. 24/3/2000, n. 20 di “disciplina generale sulla tutela ed uso del territorio”, artt. 41, 42 e 97 Cost.. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta, sviamento della causa tipica, violazione dei principi di buon andamento

    Il parere formulato dalla Soprintendenza, seppur articolato, non risulta di contenuto sfavorevole.

  • Rigettato
    Violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 14 del d.lgs 156 del 2006 e s.m.e i. artt. 41, 42 e 97 Cost.. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta, sviamento della causa tipica, violazione dei principi di buon andamento

    Il mancato reperimento della sintesi della ValSAT sul sito internet integra una mera irregolarità non viziante, che non ha precluso al Comitato di elaborare e depositare le proprie osservazioni.

  • Rigettato
    Violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 34 della legge regionale 20 del 2000, degli artt. 1 e 3 della L. n. 241/1990; artt. 2, 3, 4 e 5 della l.r. 24/3/2000, n. 20 di “disciplina generale sulla tutela ed uso del territorio”, artt. 41, 42 e 97 Cost.. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta, sviamento della causa tipica, violazione dei principi di buon andamento

    La scansione procedimentale appare corretta, in quanto la Giunta comunale ha adottato una proposta di controdeduzioni, poi recepita dal Consiglio.

  • Rigettato
    Violazione di legge e falsa applicazione degli art 13 del dlgs 152 del 2006

    La ValSAT sembra essere stata predisposta tenendo presente la normativa sopravvenuta (D. Lgs. 152/2006).

  • Inammissibile
    Difetto di legittimazione a ricorrere del Comitato NO CAVE OSTI

    Il Comitato è stato istituito da un numero esiguo di cittadini, non ha dimostrato di rappresentare una quota consistente della comunità locale, non si è ampliato da quando è stato istituito e la sua attività è stata limitata alla presentazione di osservazioni e all'instaurazione del presente giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. II, sentenza 10/03/2026, n. 407
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 407
    Data del deposito : 10 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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