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Ordinanza 17 aprile 2025
Ordinanza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, ordinanza 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 151/2025
REPUBBLICA ITALIANA IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente ORDINANZA ssa da: Parte_1 avv. Paolo Lazzeri
opponente
CONTRO
Controparte_1 llo opposto a scioglimento della riserva, visti gli atti ed esaminate le opposte deduzioni delle parti, osserva quanto segue. Ai sensi dell'art. 649 c.p.c., il giudice può sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto impugnato laddove ricorrano «gravi motivi». Secondo l'orientamento della Corte di cassazione, la locuzione in esame non comprende soltanto considerazioni relative al pericolo di grave danno che l'esecuzione forzata possa cagionare in capo all'opponente, da valutarsi comparativamente con la necessità dell'opposto di salvaguardarsi dal pericolo di grave pregiudizio nel ritardo della sentenza di primo grado, ovvero alla rilevanza di significative circostanze sopravvenute alla concessione della clausola di provvisoria esecuzione, ma anche valutazioni in merito alla stessa originaria possibilità di concedere la provvisoria esecutorietà [Cass., n. 4866/1991; Cass., n. 6546/2002], ovvero, infine, alla legittimità dell'emissione dell'ingiunzione in relazione alle disposizioni previste dal codice di rito per l'emanazione del provvedimento monitorio [Cass., n. 1410/1992; Cass., n. 9512/1193; Cass., n. 5185/1989].
1 Ciò posto, risulta che nella specie - nell'opporsi al provvedimento Pt_1 monitorio che gli ha ingiunto il pagamento della somma di euro 80.686,27 a titolo di contributi, interessi, oneri e sanzioni, dovuti all'opposta per il periodo dal 2006 al 2020 - ha sostenuto che il debito azionato non sussisterebbe in quanto egli non avrebbe mai svolto l'attività professionale, avendo sempre operato come «dipendente con ruoli amministrativi»; egli inoltre risulterebbe essere stato sospeso dall'Albo dei geometri dal 198 alla successiva cancellazione avvenuta nel 2020. si è difesa, ai fini della sospensiva, sostenendo che le difese proposte e i CP_1 doc i depositati dal ricorrente sarebbero inidonei a sostener si e all'accoglimento della sospensione richiesta. Ha altresì aggiunto che non Pt_1 avrebbe allegato alcun concreto pregiudizio che potrebbe derivargli dall'esecuzione del provvedimento monitorio. Ciò posto, nei limiti della presente delibazione, va rilevato che con il proprio ricorso in opposizione il ricorrente ha allegato, ma non documentato, la propria sospensione dall'albo, della quale restano peraltro ignote le ragioni. Tale sospensione dunque è indimostrata e, ai fini della presente decisione, del tutto ininfluente. Inoltre, la sua deduzione per cui egli avrebbe costantemente lavorato in virtù di rapporti di lavoro subordinato – ciò che sarebbe, in tesi, incompatibile con lo svolgimento dell'attività libero-professionale di geometra - non è minimamente dimostrata dalla documentazione Inps alla riliquidazione della pensione in godimento, tanto perché la missiva dell' fa riferimento ad una gestione diversa CP_2 da quella dei lavoratori dipendenti, qu ché, presso la gestione destinataria dei contributi, sono accreditate solo 343 settimane contributive, espressive d'un arco di del tutto i a coprire quello cui fa riferimento la pretesa contributiva di
[cfr. doc. 2 . CP_1 Pt_1
questo qu n risultano dunque suggeriti, con un nte grado di verosimiglianza, elementi sufficienti a ritenere che la pretesa di attinente ai
CP_1 contributi soggettivo e integrativo minimo e al contributo di maternità [cfr. doc. 1 fasc. mon.], sia infondata, dovendosi del resto considerare, per un verso, che «la totale assenza di attività ucibile alla libera prof di geometra, in applicazione dell'art. 5 dello Statuto della esclude l'iscrizione alla , la quale richiede appunto che, seppur in
CP_1 CP_1 via saltuaria e occ e e indipendentemente oduzione di reddito, l'attività di ge sia stata svolta», ma anche che, per altro verso, «dalla mancata iscrizione alla ,
CP_1 tuttavia, non discende l'esclusione dell'obbligo di pagamento della contribuzione minima, come invece ritenuto dalla sentenza impugnata. Ai sensi dell'art.10 della legge n. l 1982 la contribuzione minima è dovuta (in misura diversa) si rte dell'iscritto alla , in base al
CP_1 comma 2, sia da parte di chi non sia iscritto alla ma solo all'albo, i all'ultimo
CP_1 comma» [Cass., n. 12695/2024].
2 Va infine rilevato che non risulta indicato alcun effettivo, concreto, specifico e grave pregiudizio che potrebbe ricadere nella sfera del ricorrente dall'esecuzione del provvedimento monitorio. Per queste complessive ragioni, l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del provvedimento monitorio va respinta.
P.Q.M.
Respinge l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
rinvia per il merito all'udienza già fissata. Gorizia, 16 aprile 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri
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REPUBBLICA ITALIANA IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente ORDINANZA ssa da: Parte_1 avv. Paolo Lazzeri
opponente
CONTRO
Controparte_1 llo opposto a scioglimento della riserva, visti gli atti ed esaminate le opposte deduzioni delle parti, osserva quanto segue. Ai sensi dell'art. 649 c.p.c., il giudice può sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto impugnato laddove ricorrano «gravi motivi». Secondo l'orientamento della Corte di cassazione, la locuzione in esame non comprende soltanto considerazioni relative al pericolo di grave danno che l'esecuzione forzata possa cagionare in capo all'opponente, da valutarsi comparativamente con la necessità dell'opposto di salvaguardarsi dal pericolo di grave pregiudizio nel ritardo della sentenza di primo grado, ovvero alla rilevanza di significative circostanze sopravvenute alla concessione della clausola di provvisoria esecuzione, ma anche valutazioni in merito alla stessa originaria possibilità di concedere la provvisoria esecutorietà [Cass., n. 4866/1991; Cass., n. 6546/2002], ovvero, infine, alla legittimità dell'emissione dell'ingiunzione in relazione alle disposizioni previste dal codice di rito per l'emanazione del provvedimento monitorio [Cass., n. 1410/1992; Cass., n. 9512/1193; Cass., n. 5185/1989].
1 Ciò posto, risulta che nella specie - nell'opporsi al provvedimento Pt_1 monitorio che gli ha ingiunto il pagamento della somma di euro 80.686,27 a titolo di contributi, interessi, oneri e sanzioni, dovuti all'opposta per il periodo dal 2006 al 2020 - ha sostenuto che il debito azionato non sussisterebbe in quanto egli non avrebbe mai svolto l'attività professionale, avendo sempre operato come «dipendente con ruoli amministrativi»; egli inoltre risulterebbe essere stato sospeso dall'Albo dei geometri dal 198 alla successiva cancellazione avvenuta nel 2020. si è difesa, ai fini della sospensiva, sostenendo che le difese proposte e i CP_1 doc i depositati dal ricorrente sarebbero inidonei a sostener si e all'accoglimento della sospensione richiesta. Ha altresì aggiunto che non Pt_1 avrebbe allegato alcun concreto pregiudizio che potrebbe derivargli dall'esecuzione del provvedimento monitorio. Ciò posto, nei limiti della presente delibazione, va rilevato che con il proprio ricorso in opposizione il ricorrente ha allegato, ma non documentato, la propria sospensione dall'albo, della quale restano peraltro ignote le ragioni. Tale sospensione dunque è indimostrata e, ai fini della presente decisione, del tutto ininfluente. Inoltre, la sua deduzione per cui egli avrebbe costantemente lavorato in virtù di rapporti di lavoro subordinato – ciò che sarebbe, in tesi, incompatibile con lo svolgimento dell'attività libero-professionale di geometra - non è minimamente dimostrata dalla documentazione Inps alla riliquidazione della pensione in godimento, tanto perché la missiva dell' fa riferimento ad una gestione diversa CP_2 da quella dei lavoratori dipendenti, qu ché, presso la gestione destinataria dei contributi, sono accreditate solo 343 settimane contributive, espressive d'un arco di del tutto i a coprire quello cui fa riferimento la pretesa contributiva di
[cfr. doc. 2 . CP_1 Pt_1
questo qu n risultano dunque suggeriti, con un nte grado di verosimiglianza, elementi sufficienti a ritenere che la pretesa di attinente ai
CP_1 contributi soggettivo e integrativo minimo e al contributo di maternità [cfr. doc. 1 fasc. mon.], sia infondata, dovendosi del resto considerare, per un verso, che «la totale assenza di attività ucibile alla libera prof di geometra, in applicazione dell'art. 5 dello Statuto della esclude l'iscrizione alla , la quale richiede appunto che, seppur in
CP_1 CP_1 via saltuaria e occ e e indipendentemente oduzione di reddito, l'attività di ge sia stata svolta», ma anche che, per altro verso, «dalla mancata iscrizione alla ,
CP_1 tuttavia, non discende l'esclusione dell'obbligo di pagamento della contribuzione minima, come invece ritenuto dalla sentenza impugnata. Ai sensi dell'art.10 della legge n. l 1982 la contribuzione minima è dovuta (in misura diversa) si rte dell'iscritto alla , in base al
CP_1 comma 2, sia da parte di chi non sia iscritto alla ma solo all'albo, i all'ultimo
CP_1 comma» [Cass., n. 12695/2024].
2 Va infine rilevato che non risulta indicato alcun effettivo, concreto, specifico e grave pregiudizio che potrebbe ricadere nella sfera del ricorrente dall'esecuzione del provvedimento monitorio. Per queste complessive ragioni, l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del provvedimento monitorio va respinta.
P.Q.M.
Respinge l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
rinvia per il merito all'udienza già fissata. Gorizia, 16 aprile 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri
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