Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00133/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00324/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 324 del 2025, proposto dal sig. DO PO, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Scarano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Campobasso, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Claudia Angiolini e Leandra Fiacco, con domicilio eletto presso lo studio Claudia Angiolini in Campobasso, piazza V. Emanuele II n. 29;
nei confronti
Molise 2019 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Di Pardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del diniego formatosi in seguito al silenzio serbato dal Comune di Campobasso sulla domanda di accesso agli atti presentata dall’interessato con atto avente prot. n. 56481 del 5 agosto 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Campobasso e della controinteressata Molise 2019 S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. RG RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il ricorrente premette, in punto di fatto, di aver già adito questo Tribunale a seguito del diniego serbato dal Comune di Campobasso sulle proprie istanze di accesso agli atti relativi ai “ titoli edilizi rilasciati in favore della Società Molise 2019 S.r.l. per la realizzazione interventi edificatori insistenti sull’area catastalmente identificata al foglio 34, particelle nn. 68, 1325, 364, 396, ubicata, come evincesi dalla foto satellitare di seguito riportata, esattamente di fronte al centro commerciale “Centro del Molise” (già “Pianeta”) di proprietà della Società LL PO & Figli spa (doc. 2) di cui il ricorrente è legale rappresentante, nonché a pochi metri di distanza anche dall’abitazione di quest’ultimo ubicata al n. 60 di Via Colle delle Api ” (cfr. ricorso, pag. 1).
2. L’interessato ha quindi precisato che i suddetti giudizi si sono conclusi: a) con la sentenza n. 71/2022 con cui il Tribunale ha accolto il ricorso ed ordinato al Comune di Campobasso di esibire la documentazione richiesta dal ricorrente, consentendone l’estrazione di copia; b) con la sentenza n. 85/2024, con la quale il TAR ha dichiarato, peraltro in conformità alla richiesta formulata in tal senso anche dallo stesso ricorrente, l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, avendo il Comune, comunicato l’inesistenza di nuovi titoli edilizi ulteriori rispetto a quelli già noti (SCIA n. 21183/2020).
3. Tanto premesso, l’interessato ha rappresentato che “ verso la fine del mese di luglio 2025 il sig. PO veniva informalmente edotto dell’intervento rilascio, da parte del comune, in favore della Molise 2019 dei titoli edilizi da questa richiesti per realizzare l’edificio commerciale sull’area di sua proprietà ”: da qui la proposizione, in data 1.8.2025, di una nuova istanza al Comune di Campobasso, diretta ad ottenere “ copia degli eventuali titoli edilizi e degli atti istruttori concernenti il medesimo compendio immobiliare, in ragione del perdurante interesse – sia personale, quale residente limitrofo, sia commerciale, quale legale rappresentante della F.lli PO & Figli S.p.A. – ad accertare la legittimità delle iniziative edilizie intraprese e/o da intraprendere da parte della Società controinteressata ” ( cfr. ricorso, pag. 3).
La su indicata richiesta di accesso agli atti è rimasta priva di riscontro da parte dell’Amministrazione: sicché su di essa si è formato il silenzio-rigetto ai sensi dell’art. 25 comma 4 l. n. 241/1990.
4. Avverso il silenzio-rigetto formatosi sulla detta istanza di accesso, reputato illegittimo dal ricorrente, quest’ultimo ha proposto quindi l’odierna impugnazione, affidandosi ai seguenti motivi di ricorso:
- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 22 E SEGG. DELLA LEGGE N. 241/90 IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 1 DELLA LEGGE N. 241/90 ED I CONNESSI PRINCIPI DI PUBBLICITA’, TRASPARENZA DIVIETO DI AGGRAVIO DEL PROCEDIMENTO; - VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST E DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO DELL’AZIONE DELLA P.A.; ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO.
In estrema sintesi, il ricorrente si duole del fatto che in sede di domanda di accesso “ oltre a ad aver comprovato, attraverso l’allegazione di apposita certificazione sostituiva, di risiedere alla Via Colle delle Api 60 (ovvero in prossimità del sito oggetto di intervento) ha altresì comprovato, attraverso l’allegazione anche di apposita visura camerale, di essere “amministratore e legale rappresentante della società LL PO & Figli spa proprietaria di immobili siti in Campobasso in Via Colle delle Api, 44, coincidenti con il centro commerciale “Centro del Molise” già “Pianeta ”: e sul punto ha aggiunto che in ordine alla vicenda oggetto ( anche) del presente giudizio, la sua legittimazione all’accesso agli atti e documenti richiesti, gli era stata già riconosciuta da questo Tribunale con la su indicata sentenza n. 71/2022, con la quale era stato già ordinato al Comune di esibire in suo favore i titoli edilizi ai quali aveva anteriormente chiesto di accedere.
5. In resistenza al ricorso si è costituita in giudizio la società Molise 2019 s.r.l., la quale ha eccepito, in via preliminare, la violazione del giudicato formatosi con sentenza n. 85/2024, evidenziando che “ l’istanza di accesso agli atti formulata dal ricorrente il 01.08.2025 riproduce pedissequamente l’istanza di accesso dallo stesso ricorrente formulata il 03.11.2023; istanza riscontrata dal Comune di Campobasso e su cui Codesto Ecc.mo TAR Molise (con sentenza n. 85/2024) dichiarava la carenza di interesse del Sig. PO alla luce del contenuto della nota di riscontro disposta dall’Ente comunale ” (cfr. memoria depositata in data 9.2.2026, pag. 4).
La controinteressata ha altresì dedotto, nel merito, l’infondatezza del ricorso in considerazione dell’inesistenza dei documenti di cui la ricorrente ha chiesto l’ostensione: sul punto ha precisato che “ che ad oggi il Comune di Campobasso non ha rilasciato alcun permesso di costruire o altro titolo edilizio in favore della Molise 2019 s.r.l. per le aree in oggetto, ad eccezione della SCIA n. 21183/2020, di cui il ricorrente ha già piena conoscenza per effetto della precedente sentenza n. 71/2022 ” ( cfr. memoria del 9.2.2026, pag. 6).
6. Si è altresì costituito in giudizio il Comune di Campobasso, il quale ha rappresentato che l’istanza di accesso avanzata dalla parte ricorrente in data 1.8.2025 è stata, ancorché tardivamente, evasa dal Comune resistente con la nota prot. n. 71560 del 07.10.2025, con la quale è stata peraltro comunicata l’ inesistenza di titoli edilizi rilasciai a favore della società Molise 2019 s.r.l.: da qui l’ improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse; il Comune ha, inoltre, dedotto l’infondatezza del gravame.
7. In vista dell’udienza camerale la controinteressata ha depositato uno scritto di replica.
8. E all’udienza camerale del 25.2.2026 uditi i difensori delle parti come da verbale in atti, la causa è stata infine trattenuta in decisione.
9. Il ricorso, in accoglimento dell’eccezione in rito formulata dal Comune resistente, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
10. Sul punto il Collegio deve infatti rilevare che, come documentato dal Comune, l’istanza di accesso della parte ricorrente del 1.8.2025, sulla quale si era inizialmente formato il silenzio diniego oggetto della presente impugnativa, è stata successivamente evasa dall’Amministrazione comunale con la nota avente prot. 71560 del 7.10.2025, recante la seguente motivazione:
“ in riferimento all’istanza di accesso agli atti da Lei presentata in data 5 agosto 2025 (prot. n. 56481), con la quale ha richiesto copia dei titoli edilizi eventualmente rilasciati in relazione ad interventi edificatori insistenti sull’area catastalmente individuata al foglio 34, particelle nn. 68, 1325, 364 e 396 del Catasto Terreni, nonché di ogni ulteriore documento prodotto dalla parte istante e degli atti istruttori formati dall’Amministrazione sin dall’avvio del relativo procedimento, si rappresenta quanto segue.
L’istanza risulta essere stata indirizzata all’Ufficio Urbanistica – Sportello Unico Edilizia, anziché all’Ufficio SUAP, individuato quale soggetto competente per materia ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 160/2010. A causa di tale disguido, la richiesta non è stata evasa sollecitamente.
Scusandocene, si rappresenta che, allo stato, non risultano rilasciati titoli edilizi (autorizzazioni o concessioni) afferenti alle particelle catastali sopra indicate.
Si comunica altresì che l’Ufficio Urbanistica ha formalmente richiesto alla società Molise 2019 S.r.l. la trasmissione di specifica documentazione istruttoria, senza tuttavia ricevere, ad oggi, alcun riscontro da parte della medesima ”.
Con la suddetta nota il Comune ha quindi riscontrato, ancorché tardivamente, l’istanza di parte ricorrente del 1.8.2025, con un diniego espresso sulla richiesta di accesso agli atti ivi indicati: da qui l’improcedibilità dell’odierno gravame per sopravvenuta carenza di interesse al ricorso (cfr. TAR Veneto, Sez. I, sentenza n. 347/2026; TAR Lazio, Roma – Sez. IV ter, sentenza n. 22473/2025).
10.1. Il suddetto diniego è stato peraltro motivato in ragione dell’inesistenza dei titoli edilizi di cui parte ricorrente ha chiesto l’ostensione.
Ed al riguardo il Collegio reputa necessario ricordare che con la recentissima sentenza n. 779/2026 della V Sezione del Consiglio di Stato, è stato affermato quanto segue:
“ 3. Ai sensi dell’art. 22, co. 1, lett. d), l n. 241/1990, il diritto di accesso ha ad oggetto documenti “detenuti da una pubblica amministrazione”. L’art. 25, co. 2, l. n. 241/90 prescrive, poi, che la richiesta di accesso debba essere rivolta “all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente”.
Dal combinato disposto delle due previsioni normative discende che il diritto di accesso trova un limite, giuridico e materiale, nella disponibilità che l’amministrazione intimata abbia della documentazione di cui il privato richiede il rilascio. L’esistenza dell’oggetto fisico della richiesta costituisce, quindi, un presupposto, logico e ontologico, della costituzione della fattispecie giuridica. Il diritto di accesso è, infatti, configurabile soltanto ove l’istanza abbia a oggetto documenti venuti ad esistenza che si trovino nell’effettiva disponibilità dell’amministrazione, altrimenti versandosi in un caso di c.d. “accesso impossibile”, in ragione di un fattore radicalmente ostativo, da un lato, all’accoglimento dell’istanza rivolta dal privato all’amministrazione e, dall’altro, all’ esecuzione dell’ordine di esibizione impartito dal giudice, anche alla luce del principio generale di inesigibilità per cui ad impossibilia nemo tenetur (sul punto, ex multis, cfr. Cons. Stato., Sez. V, 8 novembre 2023, n. 9622 e Sez. VI, 3 ottobre 2025, n. 7719). Di contro, e per conseguenza, alcun diritto di accesso può azionarsi quando l’esistenza dei documenti sia supposta, ipotetica, solo eventuale, o ancora di là da venire (Consiglio di Stato, sez. V, 7 ottobre 2021, n. 6713).
3.1. L’esistenza (o la detenzione) del documento oggetto dell’actio ad exibendum è, quindi, un elemento costitutivo del diritto di accesso ex art. 2697, comma 1, c.c.. Ne deriva che tale presupposto si atteggia a fatto generatore della pretesa ostensiva, per cui la sua dimostrazione grava sulla parte che intenda far valere il diritto, la quale può assolvervi anche attraverso presunzioni, ovvero in via indiziaria, ma non tramite mere supposizioni, semplici illazioni o astratte congetture (Cons. Stato., sez. V, 8 novembre 2023, n. 9622).
La ripartizione dell’onus probandi così declinata è conforme anche al canone pretorio, che informa in concreto la modulazione e l’applicazione della regola astratta ed elastica di cui al citato art. 2697 c.c., di vicinanza (o di riferibilità o prossimità) della prova (SS.UU. Cass. civ., sez. unite, 30 ottobre 2001, n. 13533 sulla prova dell’inadempimento dell’obbligazione), anche in ragione dell’obiettiva difficoltà della puntuale dimostrazione di fatti negativi (l’inesistenza del documento)”.
Orbene, nella presente vicenda il ricorrente, come rappresentato in narrativa, ha solo genericamente affermato di esser stato “ informalmente edotto dell’intervento rilascio, da parte del comune, in favore della Molise 2019 dei titoli edilizi da questa richiesti per realizzare l’edificio commerciale sull’area di sua proprietà ”: le asserzioni del ricorrente si risolvono, quindi, nella mera e insufficiente supposizione dell’esistenza degli atti non esibiti, con la conseguenza che l’onere probatorio, posto a suo carico, non può ritenersi assolto nei termini, ed alla stregua dei principi, sopra richiamati; né può ritenersi che incombesse sull’Amministrazione intimata un onere di ulteriore e analitica dimostrazione delle ragioni dell’inesistenza del documento richiesto nei propri archivi ( cfr. ancora la su indicata sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 779/2026).
10.2. Sotto altro profilo, la nota del 7.10.2025 racchiude inoltre anche un riscontro relativo alla richiesta di ostensione - formulata peraltro in maniera generica - afferente agli “ atti istruttori concernenti il medesimo compendio immobiliare ” riferibile alla controinteressata: sul punto infatti, nel suddetto diniego è stato precisato che “ l’Ufficio Urbanistica ha formalmente richiesto alla società Molise 2019 S.r.l. la trasmissione di specifica documentazione istruttoria, senza tuttavia ricevere, ad oggi, alcun riscontro da parte della medesima ”.
11. Per le ragioni sopra esposte il ricorso deve essere quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
12. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio, tenuto conto della particolarità delle questioni trattate e dell’esito in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UI LA, Presidente FF
RG RO, Referendario, Estensore
Costanza Cappelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RG RO | UI LA |
IL SEGRETARIO