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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/01/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1395/2023
TRIBUNALE DI RAGUSA
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 14/01/2025 innanzi al giudice, dott. Carlo Di Cataldo, sono comparsi: per l'avv. VINCENZO BASILE, il quale insiste in opposizione e Parte_1 discute la causa come da atti già depositati;
insiste altresì nell'ammissione dei mezzi istruttori già richiesti;
per l'ispettore OP Tes_1
il quale si riporta alla comparsa di risposta e alle note conclusive, chiedendo il rigetto
[...] dell'opposizione; si oppone all'ammissione dei mezzi istruttori richiesti da controparte;
chiede che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia sentenza dandone lettura.
Il giudice
Carlo Di Cataldo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Carlo Di Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1395/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VINCENZO BASILE, elettivamente domiciliato nel suo studio in Scicli, via Amatore Sciesa n. 15;
RICORRENTE-OPPONENTE
contro
(C.F. , in OP P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio del dirigente dott. CP_2
, domiciliato presso la sede dell' in via Empedocle n. 28;
[...] _1 _1
RESISTENTE-OPPOSTO
Oggetto
Opposizione a ordinanza ingiunzione.
Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19/4/2023 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 20/0160, emessa dall' di in OP _1 data 30/3/2023, con la quale era stato ordinato a il pagamento della somma di Parte_1 euro 4.878,40 (di cui euro 4.860,00 per sanzione amministrativa ed euro 18,40 per spese di notifica).
Con memoria difensiva depositata in data 7/9/2023 si costituiva in giudizio l' OP
, il quale chiedeva di rigettare l'opposizione.
[...]
Con ordinanza del 30/9/2023, disattese le richieste di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta, nonché di prova testimoniale, la causa veniva rinviata per discussione e decisione.
All'odierna udienza, dopo la discussione della causa ad opera dei procuratori delle parti, questo giudice ha deciso la controversia con la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione che segue.
***
L'ordinanza ingiunzione opposta è stata emessa dall' di OP _1
(opposto) nei confronti di (opponente) a seguito del verbale unico di Parte_1 accertamento e notificazione n. 19/0067 del 17/5/2019, in relazione alla violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, d.l. 12/2002, per aver impiegato un lavoratore subordinato straniero senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
Più precisamente, per come si legge nell'ordinanza ingiunzione opposta, “il signor
[...]
ha occupato il 20/02/2019 il lavoratore nato il [...] sprovvisto Parte_1 Parte_2 del permesso di soggiorno senza la preventiva comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro. Quanto sopra è emerso dalla dichiarazione resa dal lavoratore sopraindicato e dall'esame della documentazione di lavoro effettuata da funzionari di questo ufficio”.
Ed ancora, secondo il predetto verbale unico di accertamento e notificazione, “a conclusione degli accertamenti iniziati con accesso del 21.02.2019 e a seguito della verifica della documentazione prodotta è emerso che il lavoratore in atti generalizzato, cittadino albanese, all'atto Parte_2 dell'accesso ispettivo non risultava assunto, atteso che il lavoratore straniero non è provvisto di permesso di soggiorno per motivi di lavoro e non è possibile procedere all'assunzione dello stesso si contestano le violazioni connesse con verbale di contestazione ai sensi della l. 689/1981”.
Ciò premesso, con il primo motivo di opposizione l'opponente ha eccepito la nullità dell'ordinanza ingiunzione opposta in quanto emessa senza alcuna delega in favore del soggetto che aveva sottoscritto l'atto, con conseguente carenza di potere del funzionario.
Il motivo è infondato, in quanto:
- l'ordinanza ingiunzione opposta non è stata sottoscritta da un funzionario delegato, ma dal dott.
dirigente dell' opposto;
Controparte_2 _1
- pertanto, poiché l'ordinanza ingiunzione opposta è stata emessa dal dirigente responsabile dell'ufficio, non era necessaria alcuna delega.
Con il secondo motivo di opposizione l'opponente ha lamentato:
- che la contestazione dell'infrazione era avvenuta oltre il termine previsto dall'art. 14 l. 689/1981;
- che nell'ordinanza ingiunzione opposta mancava ogni indicazione, anche generica, della modalità di calcolo della sanzione pari a euro 4.860,00;
- che nell'ordinanza ingiunzione opposta non risultava in maniera inequivocabile l'indicazione del soggetto che avrebbe lavorato alle dipendenze dell'opponente, posto che per lo stesso erano stati indicati nome e data di nascita ma non comune di nascita e/o residenza.
Il motivo è infondato, per le seguenti ragioni.
Quanto alla prima doglianza (mancato rispetto del termine previsto dall'art. 14 l. 689/1981), va preliminarmente ricordato che, ai sensi dell'art. 14, comma 2, l. 689/1981, se non è avvenuta la contestazione, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di 90 giorni. Per giurisprudenza costante, il termine in questione non decorre dalla commissione dell'illecito, ma dalla conclusione del relativo procedimento di accertamento.
E' stato infatti affermato che “in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni previsto dalla L. 24 novembre
1981, n. 689, art. 14, per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari” (cfr. Cass. 16286/2018 che richiama Cass. 26734/2011 e 25836/2011).
Del resto, “l'accertamento non coincide … con la generica ed approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare, secondo le modalità previste dall'art. 13, l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione e richiede la valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi dell'infrazione e la fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita ed a valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione” (cfr. Cass. 16286/2018, che richiama Cass. 26734/2011 e
25836/2011).
Ed ancora, “qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il "dies a quo" del termine previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2, non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui sia stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di procedere a tale acquisizione e valutazione. Il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione, spetta al giudice del merito” (cfr. Cass. 4523/2021; nello stesso senso, Cass. 3693/2021, 20522/2020 e 27702/2019).
Per come precisato da Cass. Sez. Un. 28210/2019, “al fine di effettuare detta valutazione, il giudice di merito terrà conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto, anche in relazione al numero dei soggetti coinvolti, oltre che del numero delle violazioni ascritte e della complessità delle indagini, essendo indubitabile, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, che l'accertamento debba avvenire entro un termine congruo”.
Nel caso di specie:
- l'accesso ispettivo è avvenuto in data 21/2/2019 (cfr. “verbale di primo accesso ispettivo”; all. 6 alla memoria difensiva);
- in sede di accesso ispettivo, l'Ispettorato opposto ha richiesto all'opponente la produzione dei documenti indicati nel “verbale di primo accesso ispettivo”;
- in data 26/2/2019 l'opponente ha prodotto la documentazione richiesta dall'Ispettorato opposto
(cfr. “comunicazione di notizia di reato”; all. 5 alla memoria difensiva).
Tenuto conto, per un verso, del tempo necessario per elaborare i dati acquisiti a seguito dell'accesso ispettivo e della produzione documentale eseguita dall'opponente e, per altro verso, della non eccessiva difficoltà del caso concreto (nel quale risulta coinvolto un solo lavoratore), può ritenersi che l'Ispettorato opposto avrebbe potuto ragionevolmente tradurre la contestazione in accertamento a decorrere dal 15/3/2019.
Orbene, il verbale unico di accertamento e notificazione n. 19/0067 del 17/5/2019 è stato notificato all'opponente in data 29/5/2019 (cfr. all. 6 alla memoria difensiva).
Ne segue che gli estremi della violazione sono stati notificati entro il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14, comma 2, l. 689/1981, decorrente dal termine (15/3/2019) indicato, alla luce della giurisprudenza sopra citata.
Quanto alla seconda doglianza (mancata indicazione, anche generica, della modalità di calcolo della sanzione), deve anzitutto notarsi che:
- l'art. 3, comma 3, d.l. 12/2002, prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria
“da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro”;
- l'art. 3, comma 3quater, d.l. 12/2002, prevede che “le sanzioni sono aumentate del venti per cento in caso di impiego di lavoratori stranieri” (per cui, in tale ipotesi, ricorrente nel caso di specie, la predetta sanzione risulta compresa fra euro 1.800,00 ed euro 10.800,00);
- in base all'art. 1, comma 445, lett. d), l. 145/2018, dall'1/1/2019 la predetta sanzione amministrativa è ulteriormente aumentata del 20% (per cui, tenuto conto anche di quanto sopra, nel caso di specie la predetta sanzione risulta compresa fra euro 2.160,00 ed euro 12.960,00);
- secondo l'art. 11 l. 689/1981, “nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo e un limite massimo (…) si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”;
- il giudice dell'opposizione a ordinanza ingiunzione, investito della questione relativa alla congruità della sanzione, è chiamato a determinare la sanzione applicando direttamente i criteri previsti dall'art. 11 della legge 689/1981, ed ove l'opponente si sia limitato a lamentare l'eccessività della sanzione stessa, senza dedurre elementi specifici che possano indurre ad apprezzare la violazione con minor rigore, può ritenere congrua una somma prossima alla metà del massimo della sanzione edittale (cfr. Cass. 6417/2007, che richiama Cass. 5877/2004, 18811/2003, 12758/2003, 8532/2001
e 911/1996; nello stesso senso, Cass. 9409/2010, 10012/2009 e 22035/2008);
- l'ordinanza ingiunzione non deve avere una motivazione analitica e dettagliata paragonabile a quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficientemente assolto l'obbligo in questione anche se la motivazione sia sintetica, purché dia conto delle ragioni di fatto, ben potendo queste essere desunte per relationem dall'atto di contestazione, e comunque evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi esposti dal ricorrente (cfr. Cass. 16316/2020, che richiama Cass.
8649/2006);
- il provvedimento con cui l'autorità amministrativa irroghi la sanzione è censurabile, da parte del giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, nel solo caso in cui l'ordinanza risulti del tutto priva di motivazione (ovvero corredata di motivazione soltanto apparente), e non anche nell'ipotesi in cui la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale si collega ad una valutazione di merito non spettante al giudice ordinario (cfr. Cass. 16316/2020, che richiama Cass. 2959/2016).
Nel caso di specie, con l'ordinanza ingiunzione opposta è stata applicata all'opponente una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 4.860,00 e nella motivazione è stato precisato che:
- la sanzione è stata determinata “in misura superiore rispetto a quello di cui all'illecito in quanto, ai sensi dell'art. 11 L. 689/81, le aggravanti sono risultate superiori alle attenuanti”;
- “non sono pervenuti scritti difensivi”.
In base alla giurisprudenza citata, la suddetta motivazione, per quanto sintetica, non può ritenersi assente o apparente, ed anzi risulta adeguata, in quanto:
- per un verso, dà conto delle ragioni che hanno comportato l'applicazione di una sanzione superiore al minimo edittale, e cioè la prevalenza delle aggravanti sulle attenuanti di cui all'art. 11 l.
689/1981;
- per altro verso, dà atto dell'assenza di scritti difensivi (non risultando perciò necessario evidenziare l'avvenuto esame dei rilievi difensivi dell'opponente).
Ma soprattutto, l'importo della sanzione deve ritenersi congruo, ove si consideri che:
- la sanzione applicata, pari a euro 4.860,00, non solo è compresa fra il minimo (euro 2.160,00) e il massimo (euro 12.960,00) edittale, ma è anche contenuta entro la metà del massimo edittale, nel prudente esercizio della discrezionalità riconosciuta all'amministrazione;
- l'opponente non ha allegato né provato validi e specifici elementi che inducano ad apprezzare la commessa violazione con minor rigore e, in particolare, non ha dimostrato la sussistenza di alcuna opera svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione o di circostanze, attinenti alla sua personalità e/o alle sue condizioni economiche, tali da giustificare una riduzione dell'importo.
Quanto alla terza doglianza (inadeguata indicazione del lavoratore, non essendo indicato il comune di nascita e/o residenza), è sufficiente notare che:
- per come si è detto, i dati fattuali possono essere desunti per relationem dall'atto di contestazione;
- nel caso di specie, nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 19/0067 del 17/5/2019 risultano indicati sia la data e il luogo di nascita del lavoratore (Albania, 21/10/1998), Parte_2 sia il luogo di residenza (Scicli, via Mentana n. 75).
Con il terzo motivo di opposizione l'opponente ha lamentato che:
- non aveva mai lavorato alle dipendenze dell'opponente in data 20/2/2019; Parte_2
- vi era violazione dell'obbligo di motivazione, in quanto nell'ordinanza ingiunzione opposta non erano state indicate le presunte modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, né le ore del giorno e/o i giorni della settimana ritenuti come lavorati, né la qualifica o le mansioni svolte.
Con il quarto motivo di opposizione l'opponente ha lamentato che nel caso di specie sussisteva eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria, dell'errore e dello sviamento, in quanto l' opposto non aveva vagliato e valutato in maniera attenta e precisa tutti gli elementi in _1 proprio possesso e non aveva dato conto di tale adempimento nella motivazione, non essendo possibile accertare in base a quali criteri e supporti probatori era stato considerato esistente un rapporto di lavoro subordinato. I motivi (che possono essere esaminati unitariamente, in quanto connessi) sono infondati, per le seguenti ragioni.
Per come si è già detto:
- l'ordinanza ingiunzione non deve avere una motivazione analitica e dettagliata paragonabile a quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficientemente assolto l'obbligo in questione anche se la motivazione sia sintetica, purché dia conto delle ragioni di fatto, ben potendo queste essere desunte per relationem dall'atto di contestazione, e comunque evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi esposti dal ricorrente (cfr. Cass. 16316/2020, che richiama Cass.
8649/2006);
- il provvedimento con cui l'autorità amministrativa irroghi la sanzione è censurabile, da parte del giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, nel solo caso in cui l'ordinanza risulti del tutto priva di motivazione (ovvero corredata di motivazione soltanto apparente), e non anche nell'ipotesi in cui la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale si collega ad una valutazione di merito non spettante al giudice ordinario (cfr. Cass. 16316/2020, che richiama Cass. 2959/2016).
Nel caso di specie, dall'ordinanza ingiunzione opposta si evince che:
- l'accertamento effettuato nei confronti dell'opponente è stato ritenuto fondato “per le modalità del fatto e per la condotta dell'autore della violazione”, in quanto l'opponente aveva occupato il lavoratore “sprovvisto del permesso di soggiorno senza la preventiva comunicazione Parte_2 obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro”, per come emerso “dalla dichiarazione resa dal lavoratore sopraindicato e dall'esame della documentazione di lavoro effettuata da funzionari di questo ufficio”;
- “non sono pervenuti scritti difensivi”.
In base alla giurisprudenza citata, la suddetta motivazione, per quanto sintetica, non può ritenersi assente o apparente, ed anzi risulta adeguata, in quanto:
- per un verso, dà conto delle ragioni di fatto, che peraltro possono essere più chiaramente desunte per relationem dall'atto di contestazione già notificato (cioè dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 19/0067 del 17/5/2019);
- per altro verso, dà atto dell'assenza di scritti difensivi (non risultando perciò necessario evidenziare l'avvenuto esame dei rilievi difensivi dell'opponente).
Va inoltre evidenziato che:
- per come affermato da App. Torino 235/2021, “le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva, raccolte nell'immediatezza dei fatti, costituiscono elementi di prova liberamente valutabili ed apprezzabili, che ben possono costituire prova sufficiente ai fini della decisione, anche senza l'esperimento di ulteriore attività istruttoria (Cass. 3525/2005; Cass. 15073/2008; Cass. 9251/10;
Cass. 14965/2012; Cass. 23800/2014; Cass. 665/2018)”;
- nel caso di specie, in sede di accesso ispettivo il lavoratore ha dichiarato: “lavoro per Parte_2 il signor da mercoledì 20/02/2019. Da mercoledì lavoro insieme al signor Parte_1
e siamo impegnati nella pulizia delle piante di pomodoro. Non ho ancora firmato il Parte_3 contratto di lavoro” (cfr. all. 4 alla memoria difensiva); - da tali dichiarazioni (poste alla base del verbale unico di accertamento e notificazione n. 19/0067 del 17/5/2019 e, conseguentemente, dell'ordinanza ingiunzione opposta) può dunque desumersi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l'opponente;
- pertanto, tali dichiarazioni (dalle quali si evincono, peraltro, la data di inizio del rapporto di lavoro e l'attività concretamente svolta) ben possono giustificare l'emissione dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Alla luce di quanto sopra, può quindi ritenersi che l' opposto abbia vagliato e valutato in _1 maniera corretta gli elementi istruttori in proprio possesso, con conseguente assenza del lamentato eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria, dell'errore e dello sviamento.
Del resto, è vero che l'opponente ha sostenuto che non aveva mai lavorato alle Parte_2 dipendenze dell'opponente in data 20/2/2019 e ha chiesto di provare per testi tale circostanza.
Tuttavia, ciò risulta irrilevante ai fini della decisione, in quanto:
- l'accesso ispettivo è stato eseguito in data 21/2/2019;
- dunque, mediante l'accesso ispettivo è stato accertato che in data 21/2/2019 era stato impiegato un lavoratore subordinato straniero ( senza la preventiva comunicazione di instaurazione Parte_2 del rapporto di lavoro;
- pertanto, il fatto che non abbia eventualmente lavorato alle dipendenze Parte_2 dell'opponente in data 20/2/2019 non è idoneo ad escludere che alla diversa data dell'accesso ispettivo (21/2/2019) lavorasse alle dipendenze dell'opponente, in assenza di Parte_2 preventiva comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto.
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, l'opposizione è infondata e deve essere perciò rigettata.
Quanto alle spese processuali, va ricordato che ai sensi dell'art. 9, comma 2, d.lgs. 149/2015 “in caso di esito favorevole della lite all' sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli _1 onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. Per la quantificazione dei relativi importi si applica il decreto adottato ai sensi dell'art.9, comma2, del decreto - legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.
27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati”.
Pertanto, in base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), le spese processuali (liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività processuale svolta e già ridotte del 20% ai sensi della disposizione appena richiamata) devono essere poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1395/2023 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
2) condanna al pagamento, in favore dell' Parte_1 OP di delle spese processuali, che si liquidano in euro 1.200,00 per compensi, oltre accessori se _1 dovuti, come per legge. Sentenza pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Ragusa, 14 gennaio 2025.
Il giudice
Carlo Di Cataldo
TRIBUNALE DI RAGUSA
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 14/01/2025 innanzi al giudice, dott. Carlo Di Cataldo, sono comparsi: per l'avv. VINCENZO BASILE, il quale insiste in opposizione e Parte_1 discute la causa come da atti già depositati;
insiste altresì nell'ammissione dei mezzi istruttori già richiesti;
per l'ispettore OP Tes_1
il quale si riporta alla comparsa di risposta e alle note conclusive, chiedendo il rigetto
[...] dell'opposizione; si oppone all'ammissione dei mezzi istruttori richiesti da controparte;
chiede che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia sentenza dandone lettura.
Il giudice
Carlo Di Cataldo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Carlo Di Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1395/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VINCENZO BASILE, elettivamente domiciliato nel suo studio in Scicli, via Amatore Sciesa n. 15;
RICORRENTE-OPPONENTE
contro
(C.F. , in OP P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio del dirigente dott. CP_2
, domiciliato presso la sede dell' in via Empedocle n. 28;
[...] _1 _1
RESISTENTE-OPPOSTO
Oggetto
Opposizione a ordinanza ingiunzione.
Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19/4/2023 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 20/0160, emessa dall' di in OP _1 data 30/3/2023, con la quale era stato ordinato a il pagamento della somma di Parte_1 euro 4.878,40 (di cui euro 4.860,00 per sanzione amministrativa ed euro 18,40 per spese di notifica).
Con memoria difensiva depositata in data 7/9/2023 si costituiva in giudizio l' OP
, il quale chiedeva di rigettare l'opposizione.
[...]
Con ordinanza del 30/9/2023, disattese le richieste di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta, nonché di prova testimoniale, la causa veniva rinviata per discussione e decisione.
All'odierna udienza, dopo la discussione della causa ad opera dei procuratori delle parti, questo giudice ha deciso la controversia con la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione che segue.
***
L'ordinanza ingiunzione opposta è stata emessa dall' di OP _1
(opposto) nei confronti di (opponente) a seguito del verbale unico di Parte_1 accertamento e notificazione n. 19/0067 del 17/5/2019, in relazione alla violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, d.l. 12/2002, per aver impiegato un lavoratore subordinato straniero senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
Più precisamente, per come si legge nell'ordinanza ingiunzione opposta, “il signor
[...]
ha occupato il 20/02/2019 il lavoratore nato il [...] sprovvisto Parte_1 Parte_2 del permesso di soggiorno senza la preventiva comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro. Quanto sopra è emerso dalla dichiarazione resa dal lavoratore sopraindicato e dall'esame della documentazione di lavoro effettuata da funzionari di questo ufficio”.
Ed ancora, secondo il predetto verbale unico di accertamento e notificazione, “a conclusione degli accertamenti iniziati con accesso del 21.02.2019 e a seguito della verifica della documentazione prodotta è emerso che il lavoratore in atti generalizzato, cittadino albanese, all'atto Parte_2 dell'accesso ispettivo non risultava assunto, atteso che il lavoratore straniero non è provvisto di permesso di soggiorno per motivi di lavoro e non è possibile procedere all'assunzione dello stesso si contestano le violazioni connesse con verbale di contestazione ai sensi della l. 689/1981”.
Ciò premesso, con il primo motivo di opposizione l'opponente ha eccepito la nullità dell'ordinanza ingiunzione opposta in quanto emessa senza alcuna delega in favore del soggetto che aveva sottoscritto l'atto, con conseguente carenza di potere del funzionario.
Il motivo è infondato, in quanto:
- l'ordinanza ingiunzione opposta non è stata sottoscritta da un funzionario delegato, ma dal dott.
dirigente dell' opposto;
Controparte_2 _1
- pertanto, poiché l'ordinanza ingiunzione opposta è stata emessa dal dirigente responsabile dell'ufficio, non era necessaria alcuna delega.
Con il secondo motivo di opposizione l'opponente ha lamentato:
- che la contestazione dell'infrazione era avvenuta oltre il termine previsto dall'art. 14 l. 689/1981;
- che nell'ordinanza ingiunzione opposta mancava ogni indicazione, anche generica, della modalità di calcolo della sanzione pari a euro 4.860,00;
- che nell'ordinanza ingiunzione opposta non risultava in maniera inequivocabile l'indicazione del soggetto che avrebbe lavorato alle dipendenze dell'opponente, posto che per lo stesso erano stati indicati nome e data di nascita ma non comune di nascita e/o residenza.
Il motivo è infondato, per le seguenti ragioni.
Quanto alla prima doglianza (mancato rispetto del termine previsto dall'art. 14 l. 689/1981), va preliminarmente ricordato che, ai sensi dell'art. 14, comma 2, l. 689/1981, se non è avvenuta la contestazione, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di 90 giorni. Per giurisprudenza costante, il termine in questione non decorre dalla commissione dell'illecito, ma dalla conclusione del relativo procedimento di accertamento.
E' stato infatti affermato che “in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni previsto dalla L. 24 novembre
1981, n. 689, art. 14, per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari” (cfr. Cass. 16286/2018 che richiama Cass. 26734/2011 e 25836/2011).
Del resto, “l'accertamento non coincide … con la generica ed approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare, secondo le modalità previste dall'art. 13, l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione e richiede la valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi dell'infrazione e la fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita ed a valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione” (cfr. Cass. 16286/2018, che richiama Cass. 26734/2011 e
25836/2011).
Ed ancora, “qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il "dies a quo" del termine previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2, non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui sia stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di procedere a tale acquisizione e valutazione. Il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione, spetta al giudice del merito” (cfr. Cass. 4523/2021; nello stesso senso, Cass. 3693/2021, 20522/2020 e 27702/2019).
Per come precisato da Cass. Sez. Un. 28210/2019, “al fine di effettuare detta valutazione, il giudice di merito terrà conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto, anche in relazione al numero dei soggetti coinvolti, oltre che del numero delle violazioni ascritte e della complessità delle indagini, essendo indubitabile, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, che l'accertamento debba avvenire entro un termine congruo”.
Nel caso di specie:
- l'accesso ispettivo è avvenuto in data 21/2/2019 (cfr. “verbale di primo accesso ispettivo”; all. 6 alla memoria difensiva);
- in sede di accesso ispettivo, l'Ispettorato opposto ha richiesto all'opponente la produzione dei documenti indicati nel “verbale di primo accesso ispettivo”;
- in data 26/2/2019 l'opponente ha prodotto la documentazione richiesta dall'Ispettorato opposto
(cfr. “comunicazione di notizia di reato”; all. 5 alla memoria difensiva).
Tenuto conto, per un verso, del tempo necessario per elaborare i dati acquisiti a seguito dell'accesso ispettivo e della produzione documentale eseguita dall'opponente e, per altro verso, della non eccessiva difficoltà del caso concreto (nel quale risulta coinvolto un solo lavoratore), può ritenersi che l'Ispettorato opposto avrebbe potuto ragionevolmente tradurre la contestazione in accertamento a decorrere dal 15/3/2019.
Orbene, il verbale unico di accertamento e notificazione n. 19/0067 del 17/5/2019 è stato notificato all'opponente in data 29/5/2019 (cfr. all. 6 alla memoria difensiva).
Ne segue che gli estremi della violazione sono stati notificati entro il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14, comma 2, l. 689/1981, decorrente dal termine (15/3/2019) indicato, alla luce della giurisprudenza sopra citata.
Quanto alla seconda doglianza (mancata indicazione, anche generica, della modalità di calcolo della sanzione), deve anzitutto notarsi che:
- l'art. 3, comma 3, d.l. 12/2002, prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria
“da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro”;
- l'art. 3, comma 3quater, d.l. 12/2002, prevede che “le sanzioni sono aumentate del venti per cento in caso di impiego di lavoratori stranieri” (per cui, in tale ipotesi, ricorrente nel caso di specie, la predetta sanzione risulta compresa fra euro 1.800,00 ed euro 10.800,00);
- in base all'art. 1, comma 445, lett. d), l. 145/2018, dall'1/1/2019 la predetta sanzione amministrativa è ulteriormente aumentata del 20% (per cui, tenuto conto anche di quanto sopra, nel caso di specie la predetta sanzione risulta compresa fra euro 2.160,00 ed euro 12.960,00);
- secondo l'art. 11 l. 689/1981, “nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo e un limite massimo (…) si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”;
- il giudice dell'opposizione a ordinanza ingiunzione, investito della questione relativa alla congruità della sanzione, è chiamato a determinare la sanzione applicando direttamente i criteri previsti dall'art. 11 della legge 689/1981, ed ove l'opponente si sia limitato a lamentare l'eccessività della sanzione stessa, senza dedurre elementi specifici che possano indurre ad apprezzare la violazione con minor rigore, può ritenere congrua una somma prossima alla metà del massimo della sanzione edittale (cfr. Cass. 6417/2007, che richiama Cass. 5877/2004, 18811/2003, 12758/2003, 8532/2001
e 911/1996; nello stesso senso, Cass. 9409/2010, 10012/2009 e 22035/2008);
- l'ordinanza ingiunzione non deve avere una motivazione analitica e dettagliata paragonabile a quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficientemente assolto l'obbligo in questione anche se la motivazione sia sintetica, purché dia conto delle ragioni di fatto, ben potendo queste essere desunte per relationem dall'atto di contestazione, e comunque evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi esposti dal ricorrente (cfr. Cass. 16316/2020, che richiama Cass.
8649/2006);
- il provvedimento con cui l'autorità amministrativa irroghi la sanzione è censurabile, da parte del giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, nel solo caso in cui l'ordinanza risulti del tutto priva di motivazione (ovvero corredata di motivazione soltanto apparente), e non anche nell'ipotesi in cui la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale si collega ad una valutazione di merito non spettante al giudice ordinario (cfr. Cass. 16316/2020, che richiama Cass. 2959/2016).
Nel caso di specie, con l'ordinanza ingiunzione opposta è stata applicata all'opponente una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 4.860,00 e nella motivazione è stato precisato che:
- la sanzione è stata determinata “in misura superiore rispetto a quello di cui all'illecito in quanto, ai sensi dell'art. 11 L. 689/81, le aggravanti sono risultate superiori alle attenuanti”;
- “non sono pervenuti scritti difensivi”.
In base alla giurisprudenza citata, la suddetta motivazione, per quanto sintetica, non può ritenersi assente o apparente, ed anzi risulta adeguata, in quanto:
- per un verso, dà conto delle ragioni che hanno comportato l'applicazione di una sanzione superiore al minimo edittale, e cioè la prevalenza delle aggravanti sulle attenuanti di cui all'art. 11 l.
689/1981;
- per altro verso, dà atto dell'assenza di scritti difensivi (non risultando perciò necessario evidenziare l'avvenuto esame dei rilievi difensivi dell'opponente).
Ma soprattutto, l'importo della sanzione deve ritenersi congruo, ove si consideri che:
- la sanzione applicata, pari a euro 4.860,00, non solo è compresa fra il minimo (euro 2.160,00) e il massimo (euro 12.960,00) edittale, ma è anche contenuta entro la metà del massimo edittale, nel prudente esercizio della discrezionalità riconosciuta all'amministrazione;
- l'opponente non ha allegato né provato validi e specifici elementi che inducano ad apprezzare la commessa violazione con minor rigore e, in particolare, non ha dimostrato la sussistenza di alcuna opera svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione o di circostanze, attinenti alla sua personalità e/o alle sue condizioni economiche, tali da giustificare una riduzione dell'importo.
Quanto alla terza doglianza (inadeguata indicazione del lavoratore, non essendo indicato il comune di nascita e/o residenza), è sufficiente notare che:
- per come si è detto, i dati fattuali possono essere desunti per relationem dall'atto di contestazione;
- nel caso di specie, nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 19/0067 del 17/5/2019 risultano indicati sia la data e il luogo di nascita del lavoratore (Albania, 21/10/1998), Parte_2 sia il luogo di residenza (Scicli, via Mentana n. 75).
Con il terzo motivo di opposizione l'opponente ha lamentato che:
- non aveva mai lavorato alle dipendenze dell'opponente in data 20/2/2019; Parte_2
- vi era violazione dell'obbligo di motivazione, in quanto nell'ordinanza ingiunzione opposta non erano state indicate le presunte modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, né le ore del giorno e/o i giorni della settimana ritenuti come lavorati, né la qualifica o le mansioni svolte.
Con il quarto motivo di opposizione l'opponente ha lamentato che nel caso di specie sussisteva eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria, dell'errore e dello sviamento, in quanto l' opposto non aveva vagliato e valutato in maniera attenta e precisa tutti gli elementi in _1 proprio possesso e non aveva dato conto di tale adempimento nella motivazione, non essendo possibile accertare in base a quali criteri e supporti probatori era stato considerato esistente un rapporto di lavoro subordinato. I motivi (che possono essere esaminati unitariamente, in quanto connessi) sono infondati, per le seguenti ragioni.
Per come si è già detto:
- l'ordinanza ingiunzione non deve avere una motivazione analitica e dettagliata paragonabile a quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficientemente assolto l'obbligo in questione anche se la motivazione sia sintetica, purché dia conto delle ragioni di fatto, ben potendo queste essere desunte per relationem dall'atto di contestazione, e comunque evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi esposti dal ricorrente (cfr. Cass. 16316/2020, che richiama Cass.
8649/2006);
- il provvedimento con cui l'autorità amministrativa irroghi la sanzione è censurabile, da parte del giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, nel solo caso in cui l'ordinanza risulti del tutto priva di motivazione (ovvero corredata di motivazione soltanto apparente), e non anche nell'ipotesi in cui la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale si collega ad una valutazione di merito non spettante al giudice ordinario (cfr. Cass. 16316/2020, che richiama Cass. 2959/2016).
Nel caso di specie, dall'ordinanza ingiunzione opposta si evince che:
- l'accertamento effettuato nei confronti dell'opponente è stato ritenuto fondato “per le modalità del fatto e per la condotta dell'autore della violazione”, in quanto l'opponente aveva occupato il lavoratore “sprovvisto del permesso di soggiorno senza la preventiva comunicazione Parte_2 obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro”, per come emerso “dalla dichiarazione resa dal lavoratore sopraindicato e dall'esame della documentazione di lavoro effettuata da funzionari di questo ufficio”;
- “non sono pervenuti scritti difensivi”.
In base alla giurisprudenza citata, la suddetta motivazione, per quanto sintetica, non può ritenersi assente o apparente, ed anzi risulta adeguata, in quanto:
- per un verso, dà conto delle ragioni di fatto, che peraltro possono essere più chiaramente desunte per relationem dall'atto di contestazione già notificato (cioè dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 19/0067 del 17/5/2019);
- per altro verso, dà atto dell'assenza di scritti difensivi (non risultando perciò necessario evidenziare l'avvenuto esame dei rilievi difensivi dell'opponente).
Va inoltre evidenziato che:
- per come affermato da App. Torino 235/2021, “le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva, raccolte nell'immediatezza dei fatti, costituiscono elementi di prova liberamente valutabili ed apprezzabili, che ben possono costituire prova sufficiente ai fini della decisione, anche senza l'esperimento di ulteriore attività istruttoria (Cass. 3525/2005; Cass. 15073/2008; Cass. 9251/10;
Cass. 14965/2012; Cass. 23800/2014; Cass. 665/2018)”;
- nel caso di specie, in sede di accesso ispettivo il lavoratore ha dichiarato: “lavoro per Parte_2 il signor da mercoledì 20/02/2019. Da mercoledì lavoro insieme al signor Parte_1
e siamo impegnati nella pulizia delle piante di pomodoro. Non ho ancora firmato il Parte_3 contratto di lavoro” (cfr. all. 4 alla memoria difensiva); - da tali dichiarazioni (poste alla base del verbale unico di accertamento e notificazione n. 19/0067 del 17/5/2019 e, conseguentemente, dell'ordinanza ingiunzione opposta) può dunque desumersi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l'opponente;
- pertanto, tali dichiarazioni (dalle quali si evincono, peraltro, la data di inizio del rapporto di lavoro e l'attività concretamente svolta) ben possono giustificare l'emissione dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Alla luce di quanto sopra, può quindi ritenersi che l' opposto abbia vagliato e valutato in _1 maniera corretta gli elementi istruttori in proprio possesso, con conseguente assenza del lamentato eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria, dell'errore e dello sviamento.
Del resto, è vero che l'opponente ha sostenuto che non aveva mai lavorato alle Parte_2 dipendenze dell'opponente in data 20/2/2019 e ha chiesto di provare per testi tale circostanza.
Tuttavia, ciò risulta irrilevante ai fini della decisione, in quanto:
- l'accesso ispettivo è stato eseguito in data 21/2/2019;
- dunque, mediante l'accesso ispettivo è stato accertato che in data 21/2/2019 era stato impiegato un lavoratore subordinato straniero ( senza la preventiva comunicazione di instaurazione Parte_2 del rapporto di lavoro;
- pertanto, il fatto che non abbia eventualmente lavorato alle dipendenze Parte_2 dell'opponente in data 20/2/2019 non è idoneo ad escludere che alla diversa data dell'accesso ispettivo (21/2/2019) lavorasse alle dipendenze dell'opponente, in assenza di Parte_2 preventiva comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto.
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, l'opposizione è infondata e deve essere perciò rigettata.
Quanto alle spese processuali, va ricordato che ai sensi dell'art. 9, comma 2, d.lgs. 149/2015 “in caso di esito favorevole della lite all' sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli _1 onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. Per la quantificazione dei relativi importi si applica il decreto adottato ai sensi dell'art.9, comma2, del decreto - legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.
27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati”.
Pertanto, in base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), le spese processuali (liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività processuale svolta e già ridotte del 20% ai sensi della disposizione appena richiamata) devono essere poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1395/2023 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
2) condanna al pagamento, in favore dell' Parte_1 OP di delle spese processuali, che si liquidano in euro 1.200,00 per compensi, oltre accessori se _1 dovuti, come per legge. Sentenza pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Ragusa, 14 gennaio 2025.
Il giudice
Carlo Di Cataldo