Sentenza 29 ottobre 2024
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 13/01/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00163/2025REG.PROV.COLL.
N. 07554/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7554 del 2024, proposto da
Comune di Zagarolo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Edoardo Di Giovanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
IE NR NA LA, ND YD RE Muro, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabio Baglioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
TA AC, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 13232/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di IE NR NA LA e di ND YD RE Muro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 il Cons. Massimo Santini e uditi per le parti gli avvocati Edoardo Di Giovanni e Fabio Baglioni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Si controverte su un’ordinanza comunale (n. 124 del 26 novembre 2019) con cui era stato imposto alla sig.ra AC, vicina di casa dei signori LA - RE, la bonifica e la messa in sicurezza del proprio terreno sovrastante quello dei medesimi signori LA - RE i quali, a causa del pericolo incombente, erano stati costretti nel 2019 a sgomberare e dunque ad abbandonare la propria abitazione.
L’ordinanza stessa prevedeva che, in caso di inadempimento della AC, il Comune avrebbe eseguito in danno i necessari lavori di messa in sicurezza del terreno sovrastante l’abitazione dei LA - RE.
Poiché la AC, al mese di ottobre 2023, risultava ancora inadempiente (anche dopo un giudizio dinanzi al TAR e poi davanti al Consiglio di Stato i quali avevano confermato la legittimità della suddetta ordinanza comunale), i signori LA - RE inoltravano diffida al Comune di Zagarolo affinché quest’ultimo provvedesse in sostituzione della AC (come del resto previsto nella richiamata ordinanza comunale).
2. Dinanzi al silenzio della PA, i LA ricorrevano ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. davanti al TAR Lazio che, con la sentenza qui gravata, accoglieva il gravame ed ordinava al Comune di provvedere in sostituzione ossia mediante esecuzione in danno della inadempiente AC.
3. La sentenza di primo grado veniva appellata dinanzi a questo Consiglio di Stato per erroneità nella parte in cui non sarebbe stato considerato che l’intervento sostitutivo comunale avrebbe costituito mera facoltà del Comune stesso, ai sensi dell’art. 54, comma 7, del TUEL, nonché nella parte in cui non sarebbe stato considerato che alcun principio di attività era stato intrapreso in questo senso (ossia esecuzione in danno da parte del Comune).
4. Si costituivano in giudizio gli appellati sig.ri LA - RE la cui difesa, nel richiedere il rigetto del gravame, sollevava comunque eccezione di irricevibilità dell’appello per tardività.
5. Alla camera di consiglio del 9 gennaio 2025 le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni ed il ricorso in appello veniva infine trattenuto in decisione.
6. Tutto ciò premesso l’appello si rivela tardivamente proposto dal momento che: a) la sentenza di primo grado è stata notificata in data 2 luglio 2024; b) l’appello è stato notificato il successivo 27 settembre 2024; c) pertanto trova applicazione quel dato orientamento secondo cui: “la regola del dimezzamento dei termini tipica dei riti camerali non cautelari (silenzio, accesso, ottemperanza, ecc.) trova integrale applicazione in tutti i relativi giudizi di impugnazione (tra cui quello di revocazione), senza alcuna eccezione per la notifica del ricorso introduttivo, il cui termine, pertanto, sarà di trenta giorni decorrenti dalla notifica della sentenza e, in difetto di notificazione, di tre mesi decorrenti dalla pubblicazione della sentenza (in tal senso, cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 26 marzo 2021, n. 2571, che richiama Cons. Stato, Sez. III, 14 dicembre 2011, n. 6572 in materia di dimezzamento del termine per il deposito del ricorso in appello)” [Cons. Stato, sez. IV, 10 settembre 2024, n. 7502].
7. Osserva altresì il collegio che, oltre ad essere irricevibile, l’appello sarebbe stato comunque infondato anche nel merito dal momento che: a) l’uso del verbo servile “può”, all’interno dell’art. 54, comma 7, del TUEL (allorché si prevede l’esecuzione in danno dei destinatari inadempienti di un’ordinanza comunale), non significa mera facoltà di intervento della PA ma soltanto apprezzamento discrezionale dei presupposti di fatto onde intervenire, ossia inadempimento del destinatario dell’ordinanza e persistente situazione di pericolo. Una volta che tali presupposti di fatto sussistono (e in questo caso pacificamente sussistono) allora l’intervento dell’amministrazione non è mera facoltà ma obbligo (si veda in questo senso il paragrafo 1.8. della circolare PCM 2 maggio 2001 sulle regole di drafting normativo); b) l’esecuzione in danno era stata effettivamente avviata con delibera di giunta comunale n. 142 del 2020.
8. In conclusione il ricorso in appello deve essere dichiarato irricevibile in quanto tardivamente proposto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Condanna l’appellante amministrazione comunale alla rifusione delle spese di lite, da quantificare nella complessiva somma di euro 3.500 (tremilacinquecento/00), oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimo Santini | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO