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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/10/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1789 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019, e vertente tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Nicola Gaetano in virtù di procura a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Paola, Corso Roma n. 3;
- appellante contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Fioretti in virtù di procura generale alle liti per atto notarile allegata in atti, con studio in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia
n. 9;
-appellata sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accogliere le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado da parte attrice-appellante e quindi: “…Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia parziale del contratto di mutuo laddove conviene l'applicazione di tassi usurari in violazione del combinato disposto degli artt. 644 c.p. e Legge n. 108/1996 e D.M. di rilevazione trimestrale del TEGM, con ogni conseguenziale statuizione di legge in ordine all'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., e conseguenzialmente condannare controparte al pagamento delle somme dovute alla società attrice e pari a tutti gli interessi monetari versati e/o comunque dichiarare come non dovuti gli stessi, e pari ad €uro 542.967,64, per come determinata dal Ctu di primo grado. In via subordinata e nel caso di mancato accoglimento della superiore domanda, dichiararsi nulla la clausola di determinazione degli interessi perché posta in violazione dell'art. 117 TUB e degli artt. 1346, 1418 e 1419 c.c., nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli artt.
1283 e 1284 c.c. e/o per violazione dell'art. 1322 c.c. e/o per violazione dell'art. 9, comma 3, Legge 192/1998, individuando il saggio di interesse legale applicabile in sua sostituzione sulle rate scadute e da scadere e, per l'effetto, condannare la convenuta a restituire le somme versate a titolo di interessi monetari e pari alla differenza tra il tasso effettivamente applicato e quello al saggio legale e determinando per le rate di ammortamento in scadenza un piano di ammortamento a tasso legale con quote capitali e pari a €uro 311.458,88, così come determinati dal
Ctu di primo grado.”.
Con vittoria di spese e competenze legali del doppio grado del giudizio da distrarsi.
- Per l'appellata: Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in via pregiudiziale accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario;
nel merito rigettare ogni avversa domanda siccome infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “L'attrice, premesso di avere stipulato in data 6- Parte_1
12-2002 un contratto di mutuo fondiario ai sensi dell'art. 38 D.Lgs. n. 385/1993
(TUB), ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Paola, la
[...]
– soggetto mutuante – chiedendo dichiararsi la nullità delle Controparte_1 clausole contrattali afferenti la pattuizione degli interessi.
In particolare, la ha dedotto che le parti hanno stipulato un contratto di mutuo Pt_1 in forza del quale la parte mutuataria si è obbligata a restituire la somma mutuata pari ad €uro 2.000.000,00 mediante la corresponsione di rate semestrali composte da una quota capitale e da una quota di interessi. Ai sensi dell'art. 3 del contratto il tasso di interesse pattuito è pari al 3,50% per semestre, mentre il tasso di mora è stabilito trimestralmente aumentato della metà il tasso effettivo globale medio per le operazioni appartenenti alla categoria “mutui” riferito ad anno, praticato dalle banche e dagli intermediari iscritti negli elenchi tenuti dall'ufficio italiano dei Cambi
e dalla Banca d'Italia rilevato trimestralmente dal Ministero del Tesoro. Sulla scorta di tale contratto la parte mutuataria ha dedotto l'usurarietà del tasso di interesse pattuito, perché sommando il tasso di interesse corrispettivo (3,50%) e quello di mora (8,415%) si sarebbe avuto un tasso complessivo dell'11,95% e dunque superiore al tasso soglia trimestralmente fissato dai decreti ministeriali. Parte Ancora, la ha dedotto la sussistenza di una usura soggettiva per avere la Pt_1 approfittato dello stato di bisogno in cui versava la al momento della stipula Pt_1 dele contratto di mutuo e infine la nullità della clausola determinativa dell'interesse nonché la violazione dell'art. 1283 c.c. perchè la previsione del piano di ammortamento secondo il metodo dell'ammortamento alla francese determinerebbe la maturazione di interessi su interessi, contrastando con il divieto di anatocismo previsto dal legislatore del 1942.
La parte mutuante ha chiesto, pertanto, l'accoglimento della domanda con vittoria di spese con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Si è costituita la , la quale ha eccepito l'infondatezza Controparte_1 delle avverse eccezioni e in particolare, contestando la sussistenza di usura oggettiva
– non essendo corretta l'operazione di sommare l'interesse corrispettivo a quello Parte moratorio – la presenza di usura soggettiva non essendovi né il dolo della né
l'approfittamento della situazione di difficoltà economica. Quanto alla Parte indeterminatezza della clausola di pattuizione dell'interesse, la ha precisato che la stessa è stata determinata con gli atti di erogazione e quietanza che si sono succeduti alla stipula del contratto di mutuo fondiario.
Pertanto, la banca ha chiesto il rigetto delle avverse domande, con vittoria di spese.
Nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., poi la ha precisato che Parte_1 il carattere usurario delle condizioni economiche del contratto di mutuo in oggetto è aggravato dall'esistenza di un parallelo contratto di c.d. “derivati finanziari”, con nozionale pari al mutuo erogato (€uro 2.000.000,00) che ha causato notevoli perdite economiche ed addebiti al mutuatario, la cui incidenza percentuale andrà valutata e sommata al tasso del mutuo oggetto di causa.
Esaurita l'istruttoria, mediante Ctu contabile, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..”.
Con sentenza depositata il 18-2-2019 n. 130, il Tribunale Civile di Paola, in composizione monocratica, rigettava la domanda e condannava parte attrice al pagamento delle spese processuali, ivi comprese quelle relative alla espletata Ctu. Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello, mediante atto di citazione ritualmente notificato in data 14-9-2019, la in persona del legale rappresentante pro tempore, deducendo l'erroneità, Parte_1 ingiustizia e contraddittorietà delle statuizioni di rigetto della domanda con essa adottate per i motivi qui di seguito esposti.
Con un primo ordine di doglianze parte appellante deduceva l'illegittimità della decisione di primo grado per avere in sede di accertamento della prospettata usurarietà del contratto di mutuo fondiario per cui è causa omesso di considerare ai fini della verifica del superamento del tasso soglia ex Legge n. 108/1996, da un lato,
l'addebito connesso alla prevista commissione di estinzione anticipata del mutuo e, dall'altro, i costi da essa sostenuti per effetto della stipulazione del parallelo contratto
Interest Rate Swap di copertura.
Più in particolare, veniva sostenuto sotto il primo profilo di censura come, laddove alla stregua della consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile espletata in prime cure potesse ritenersi acclarato nella specie l'avvenuto superamento delle soglie di legge in materia per effetto della previsione in contratto del pagamento della commissione di estinzione anticipata del mutuo pari all'1% da computarsi nel valore omnicomprensivo del costo finanziario di esso e tale dunque da dare luogo alle conseguenze sanzionatorie di cui all'art. 1815 c.c., ciò nondimeno l'organo giudicante, malgrado la controparte neppure avesse contestato l'esistenza di detta clausola di estinzione anticipata, né tanto meno gli esiti dei calcoli effettuati sul punto dal Ctu, aveva rigettato la domanda sull'erroneo rilievo che la commissione di estinzione anticipata in questione si sarebbe potuta far rientrare nel calcolo del tasso soglia di cui alla disciplina antiusura solo nell'ipotesi in cui – diversamente da quanto accaduto nel caso in esame – fosse stata in concreto applicata e, quindi, effettivamente pagata.
Ancora sotto il secondo aspetto di censura la società appellante si doleva ulteriormente nello specifico del mancato computo ad opera del giudice di primo grado ai fini della valutazione usuraria del contratto di mutuo dedotto in causa dei costi derivanti dagli addebiti da essa pagati in relazione allo swap di copertura, opponendo in argomento l'inconferenza e contraddittorietà della motivazione sul punto della pronuncia gravata rispetto alla natura di assicurazione sui tassi del mutuo pure in essa riconosciuta al contratto di derivato finanziario in questione e, dunque, da annoverare tra le spese collegate alla erogazione del credito rilevanti ex art. 644
c.p. ai fini dell'accertamento della eventuale pattuizione di un tasso di interesse usurario, non senza trascurare di rilevare come peraltro anche il Ctu avesse sempre nell'ottica della valutazione omnicomprensiva del costo finanziario del mutuo oggetto di causa ravvisato l'incidenza degli addebiti ulteriori a suo carico per effetto dei differenziali negativi del derivato in termini di costo aggiuntivo del mutuo, in forza del quale erano state versate somme in più rispetto agli interessi corrispettivi previsti in contratto in ragione di una percentuale aggiuntiva pari allo 0,82 %.
Contestava, inoltre, sempre al medesimo riguardo la correttezza della decisione di primo grado assumendo che fosse da ritenere configurabile nella concreta fattispecie in disamina con riferimento alla stipulazione congiunta del contratto di mutuo e del contratto derivato di copertura un'unica operazione negoziale, tenuto conto della comunanza degli interessi perseguiti a prescindere dalla pluralità dei documenti contrattuali e dalla contestualità delle stipulazioni, con la conseguenza di doversi procedere ai fini dell'accertamento dell'usurarietà dei tassi applicati al mutuo a quantificare l'incidenza percentuale su di esso delle perdite relative al contratto derivato di copertura dei tassi e da reputarsi, in quanto tali, suscettibili di concorrere a determinare l'effettivo tasso complessivo convenuto ed applicato all'operazione finanziaria in discussione.
A mezzo di un secondo complesso di censure addotte in via meramente subordinata la società appellante impugnava altresì la decisione di primo grado per non avere in maniera del tutto erronea riconosciuto l'indeterminatezza della clausola del contratto di mutuo relativa agli interessi applicatile, così da escludere ingiustificatamente anche la violazione nella specie dell'art. 1346 c.c. e, per tale via, l'applicazione dell'art. 117 T.U.B., e tanto in contrasto con quanto accertato sul punto dallo stesso
Ctu nominato in quella sede.
Evidenziava, infatti, a tal proposito come quest'ultimo avesse accertato che la prassi seguita dalla banca nella vicenda in esame, a fronte della completa assenza nel contratto di mutuo del 6-12-2002 di qualsivoglia determinazione del tasso di interesse da applicare al finanziamento, era stata quella di rinviare la fissazione dell'interesse da applicare alla successiva fase di ammortamento del mutuo al momento in cui sarebbe stato stipulato l'atto di erogazione finale con rilascio della relativa quietanza dell'importo del finanziamento stesso, sicchè essendo stati riportati solo nel quarto ed ultimo atto di erogazione e di quietanza del 14-5-2004 a partire dal quale era iniziato l'ammortamento del mutuo e, dunque, a distanza di quasi due anni dalla stipulazione del contratto, la misura e la composizione del tasso di interesse da applicare al piano di rimborso, si sarebbe venuta a realizzare nella vicenda oggetto di causa una situazione di assoluta incertezza e di mancanza di trasparenza in suo danno sulle condizioni di restituzione del mutuo in questione. Laddove, dunque, l'organo giudicante di prima sede si era a suo dire discostato ingiustificatamente dalle conclusioni del proprio ausiliario, invocava in riforma della pronuncia appellata la declaratoria di nullità del contratto di finanziamento per indeterminatezza sul punto e la conseguente applicazione al rapporto di finanziamento del tasso di interesse sostitutivo previsto dal comma 7 dell'art. 117 del T.U.B., con diritto alla restituzione in suo favore delle somme versate in eccedenza alla banca a tale titolo.
Concludeva, pertanto, rassegnando le richieste finali meglio specificate in epigrafe.
Si costituiva in giudizio, come da comparsa di risposta depositata in atti, la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, per Controparte_1 resistere al gravame di cui eccepiva preliminarmente l'inammissibilità in rito e contestava comunque la fondatezza nel merito, chiedendone il rigetto, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Tenutasi l'udienza di prima comparizione delle parti, in difetto di richieste preliminari avanzate dalle parti, all'esito la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Quindi, dopo alcuni rinvii disposti per i medesimi incombenti, in esito all'udienza collegiale dell'8-4-2025, di cui veniva disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente del
Collegio in atti, la Corte, sulle note depositate in via telematica dai procuratori delle parti e viste le richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate, assegnava la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere disattesa, in primo luogo, la preliminare eccezione di inammissibilità in rito dell'appello sollevata dalla appellata ai sensi Controparte_1
e per gli effetti di cui all'art. 342 c.p.c. sotto il profilo afferente al denunciato difetto di specificità dei motivi del proposto gravame, osservandosi al contrario in via risolutiva, anche alla luce dei principi stabiliti in materia dalla Suprema Corte (cfr.
Cass. SSUU. Civili n. 27199/2017; Cass. Civ. n. 13535/2018; Cass. Civ., n.
8999/2022), come l'appellante appaia avere adeguatamente assolto nella specie all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dall'organo giudicante di prime cure, con chiara e puntuale esplicitazione delle ragioni di confutazione contrapposte agli elementi di fatto e di diritto che sorreggono il percorso logico- argomentativo posto a base della decisione gravata.
Quanto al merito, l'appello in disamina è da ritenersi, ad avviso della Corte, comunque infondato e, come tale, senz'altro meritevole di essere rigettato.
Del tutto prive di pregio si atteggiano innanzi tutto le censure esplicitate a sostegno del primo motivo di appello sotto il profilo della dedotta illegittimità dell'omesso computo in sentenza in violazione della disciplina antiusura di cui alla Legge n.
108/1996 dell'addebito relativo alla commissione di estinzione anticipata prevista nel contratto di mutuo oggetto di controversia, ai fini della verifica in ordine al superamento del tasso soglia.
E', infatti, sufficiente risolutivamente osservare a tale specifico proposito come, alla stregua del più recente indirizzo interpretativo elaborato dalla giurisprudenza di legittimità in tema, al quale anche questo Collegio giudicante reputa di doversi uniformare ai fini decisori che qui occupano, sia stato affermato che, laddove la commissione di estinzione anticipata del finanziamento non costituisce una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla concessione del finanziamento stesso, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quelli connessi, ne deriva che la relativa pattuizione non assume rilevanza ai fini della determinazione del costo complessivo della erogazione del credito e, dunque, dell'applicazione della disciplina in tema di usura, così come delineata dall'art. 644 c.p. (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, ordinanza 7-9-2023 n. 30581;
Cass. Civ., Sez. 1, ordinanza 1-8-2022 n. 23866; Cass. Civ., Sez. 3, sentenza 7-3-
2022 n. 7352).
Parimenti da disattendere sono, inoltre, i rilievi sollevati con il proposto gravame avverso l'avvenuta esclusione nella decisione di primo grado di qualsivoglia incidenza in sede di valutazione della usurarietà del mutuo dedotto in causa dei costi sostenuti dalla società appellante per effetto della stipulazione del parallelo contratto
Interest Rate Swap di copertura.
Ed invero, attraverso le indagini svolte dal Ctu di primo grado è stato possibile acclarare come la avesse nell'ambito della vicenda in esame sottoscritto Parte_1 in data 14-5-2004, su proposta della , un contratto per operazioni su Parte_3 strumenti derivati IRS con la espressa finalità, avendo la stessa già in essere altre operazioni a debito con la medesima banca in forza del sottostante contratto di mutuo, di cautelarsi dal c.d. rischio interessi ovvero dagli effetti sfavorevoli legati alla fluttuazione in aumento dei tassi di interessi determinata da variabili di mercato non prevedibili e dalle potenziali perdite economiche da essi derivanti. Nella concreta fattispecie, secondo le previsioni contrattuali del contratto derivato suddetto la parte già sottoscrittrice di un finanziamento a tasso variabile conveniva onde gestire il rischio connesso al possibile, non certo, aumento dei tassi di interesse un apposito derivato relativamente ad un dato importo (c.d. nozionale) e ai tassi di riferimento, di cui uno variabile e uno variabile con limite massimo, nel senso di essersi obbligata a pagare alla banca un tasso pari all'Euribor a 6 mesi, sino alla soglia massima del 4,50%, mentre la banca avrebbe a sua volta corrisposto alla
[...] il tasso pari all'Euribor a 6 mesi decurtato della quota di spreed pari allo 0,82%. Pt_1
Sebbene, dunque, risulti chiaramente evidenziata agli atti di causa l'esistenza di una essenziale funzione di copertura, e non di mera finalità speculativa, del contratto derivato relativamente al rischio di un eccessivo rialzo dei tassi di interesse del mutuo sottostante, ciò nondimeno siffatto collegamento funzionale tra i due negozi in questione non ne fa venire meno la netta distinzione l'uno dall'altro e l'autonomia tra di essi in termini di struttura, causa, effetti giuridici e disciplina applicabile, con la conseguenza che i costi del contratto derivato in questione sostenuti in concreto dalla società appellante nel caso in esame - e tanto in ragione delle maggiori somme che quest'ultima, per come accertato dal Ctu di primo grado in ordine al mancato assolvimento effettivo della finalità di copertura dalla predetta perseguita con la stipulazione di detto derivato, è emerso avere dovuto in forza di esso corrispondere a controparte per effetto del non avere l'Euribor 6 mesi mai superato nel periodo di riferimento il valore massimo previsto, oltre che a causa della tendenza ribassista del tasso variabile registratasi nel corso di esso -, sono da ricollegare all'alea insita in tale tipo di contratto e all'andamento delle oscillazioni dei tassi di interesse determinati dai flussi finanziari e tali, pertanto, da non rappresentare componenti correlabili alla complessiva quantificazione del costo del mutuo ai fini dell'accertamento della sua eventuale usurarietà.
Né, d'altra parte, vale richiamare in direzione valutativa contraria, nei termini pretesi da parte appellante, il principio di c.d. omnicomprensività del costo del finanziamento sancito dalla pronuncia della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni
Unite del 18 settembre 2020 n. 19597, atteso che l'avvenuta stipulazione nel caso in esame su base meramente volontaria ad opera della mutuataria del contratto derivato in discussione, a prescindere dalla denominazione data in sentenza dal primo giudice al rapporto in questione come “forma di assicurazione” in dipendenza della sua accertata funzione nella specie di copertura dal rischio di una oscillazione sfavorevole dei tassi di interesse del mutuo in pregiudizio dell'allora società attrice, comporta che, diversamente da quanto accade nell'ipotesi in cui ci si trovi in presenza di spese di assicurazione da ritenersi invece strettamente collegate alla concessione del credito nel senso che quest'ultima non possa avere attuazione in mancanza dell'assicurazione, i distinti e ulteriori oneri da esso derivatine per la mutuataria, a causa delle perdite economiche subite in dipendenza dei differenziali negativi prodottisi a suo carico, esulano dal novero dei c.d. costi assicurativi necessariamente connessi alla erogazione del finanziamento, restando come tali estranei alle componenti da calcolare in sede di verifica del superamento del tasso soglia previsto dalla legislazione antiusura.
Altrettanto meritevoli di essere respinti sono, infine, gli ulteriori motivi di gravame addotti in subordine a mezzo della proposta impugnazione in punto di censurato rigetto con la decisione di primo grado della eccezione sollevata dall'allora società attrice di nullità per indeterminatezza della clausola del contratto di mutuo relativa agli interessi, risultando la prospettazione suddetta resistita alla stregua del contenuto del regolamento contrattuale sottoscritto il 6-12-2002 e versato in atti, da cui si desume incontrovertibilmente come già a quella data fosse stato pattuito che sulle somme erogate in conto mutuo e comunque fino alla stipulazione del contratto di erogazione a saldo e quietanza, in dipendenza della contestualmente prevista alternativa erogazione di esse in più rate, sarebbe stato applicato un interesse pari al
3,50% semestrale, con l'ulteriore specifica approvazione da parte della società mutuataria della possibilità per la banca di variare la misura del tasso suddetto, fermo restando il limite insuperabile in aumento del “prime rate” indicato dall'ABI, diviso due, per gli scoperti di conto corrente, maggiorato di tre punti, fatto sempre salvo il diritto di recesso del mutuatario in caso di variazione sfavorevole.
Quanto appena evidenziato, infatti, conduce ad escludere in radice l'ascrivibilità alla determinazione della misura e della composizione del tasso di interesse nella specie dovuto, siccome successivamente effettuata con il quarto atto di erogazione del mutuo e relativa quietanza del 14-5-2004 e contestuale inizio dell'ammortamento di esso, di una improponibile funzione integrativa sul punto dell'originario contratto genetico del rapporto di mutuo e, come tale, inidonea a colmarne le lacune incidenti sulla sua stessa validità, recando al contrario lo stesso specifica indicazione del tasso di interesse da applicare all'operazione o altrimenti chiaro ed espresso richiamo ad elementi o criteri esterni al documento contrattuale idonei a consentire in ogni caso poiché sufficientemente certi e obiettivamente rilevabili, oltre che sottratti a qualsiasi discrezionalità della parte mutuante, una individuazione per relationem di detto tasso in termini univoci, con riferimento al tasso nominale più favorevole all'epoca praticato dalle banche nei confronti della clientela in situazione di elevata affidabilità finanziaria su prestiti non garantiti (c.d. prime rate Abi), con conseguente integrazione sulla base di ciò del requisito della determinabilità del contratto di mutuo sul punto (cfr. ex plurimis: Cass. Civ., Sez. 3, sentenza 4-1-2022 n. 96).
In definitiva, sulla scorta del complesso delle osservazioni che precedono, s'impone l'adozione di statuizioni conclusive di rigetto dell'appello proposto, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese e competenze relative al presente grado di giudizio, infine, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, nei confronti di in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione notificato il 14-
9-2019, avverso la sentenza del Tribunale Civile di Paola, in composizione monocratica, depositata il 18-2-2019 n. 130, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano per compensi ex D.M. n. 55/2014 e succ. mod. in €uro 3.450,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15% e accessori come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002 per porre a carico di parte appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1789 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019, e vertente tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Nicola Gaetano in virtù di procura a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Paola, Corso Roma n. 3;
- appellante contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Fioretti in virtù di procura generale alle liti per atto notarile allegata in atti, con studio in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia
n. 9;
-appellata sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accogliere le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado da parte attrice-appellante e quindi: “…Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia parziale del contratto di mutuo laddove conviene l'applicazione di tassi usurari in violazione del combinato disposto degli artt. 644 c.p. e Legge n. 108/1996 e D.M. di rilevazione trimestrale del TEGM, con ogni conseguenziale statuizione di legge in ordine all'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., e conseguenzialmente condannare controparte al pagamento delle somme dovute alla società attrice e pari a tutti gli interessi monetari versati e/o comunque dichiarare come non dovuti gli stessi, e pari ad €uro 542.967,64, per come determinata dal Ctu di primo grado. In via subordinata e nel caso di mancato accoglimento della superiore domanda, dichiararsi nulla la clausola di determinazione degli interessi perché posta in violazione dell'art. 117 TUB e degli artt. 1346, 1418 e 1419 c.c., nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli artt.
1283 e 1284 c.c. e/o per violazione dell'art. 1322 c.c. e/o per violazione dell'art. 9, comma 3, Legge 192/1998, individuando il saggio di interesse legale applicabile in sua sostituzione sulle rate scadute e da scadere e, per l'effetto, condannare la convenuta a restituire le somme versate a titolo di interessi monetari e pari alla differenza tra il tasso effettivamente applicato e quello al saggio legale e determinando per le rate di ammortamento in scadenza un piano di ammortamento a tasso legale con quote capitali e pari a €uro 311.458,88, così come determinati dal
Ctu di primo grado.”.
Con vittoria di spese e competenze legali del doppio grado del giudizio da distrarsi.
- Per l'appellata: Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in via pregiudiziale accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario;
nel merito rigettare ogni avversa domanda siccome infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “L'attrice, premesso di avere stipulato in data 6- Parte_1
12-2002 un contratto di mutuo fondiario ai sensi dell'art. 38 D.Lgs. n. 385/1993
(TUB), ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Paola, la
[...]
– soggetto mutuante – chiedendo dichiararsi la nullità delle Controparte_1 clausole contrattali afferenti la pattuizione degli interessi.
In particolare, la ha dedotto che le parti hanno stipulato un contratto di mutuo Pt_1 in forza del quale la parte mutuataria si è obbligata a restituire la somma mutuata pari ad €uro 2.000.000,00 mediante la corresponsione di rate semestrali composte da una quota capitale e da una quota di interessi. Ai sensi dell'art. 3 del contratto il tasso di interesse pattuito è pari al 3,50% per semestre, mentre il tasso di mora è stabilito trimestralmente aumentato della metà il tasso effettivo globale medio per le operazioni appartenenti alla categoria “mutui” riferito ad anno, praticato dalle banche e dagli intermediari iscritti negli elenchi tenuti dall'ufficio italiano dei Cambi
e dalla Banca d'Italia rilevato trimestralmente dal Ministero del Tesoro. Sulla scorta di tale contratto la parte mutuataria ha dedotto l'usurarietà del tasso di interesse pattuito, perché sommando il tasso di interesse corrispettivo (3,50%) e quello di mora (8,415%) si sarebbe avuto un tasso complessivo dell'11,95% e dunque superiore al tasso soglia trimestralmente fissato dai decreti ministeriali. Parte Ancora, la ha dedotto la sussistenza di una usura soggettiva per avere la Pt_1 approfittato dello stato di bisogno in cui versava la al momento della stipula Pt_1 dele contratto di mutuo e infine la nullità della clausola determinativa dell'interesse nonché la violazione dell'art. 1283 c.c. perchè la previsione del piano di ammortamento secondo il metodo dell'ammortamento alla francese determinerebbe la maturazione di interessi su interessi, contrastando con il divieto di anatocismo previsto dal legislatore del 1942.
La parte mutuante ha chiesto, pertanto, l'accoglimento della domanda con vittoria di spese con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Si è costituita la , la quale ha eccepito l'infondatezza Controparte_1 delle avverse eccezioni e in particolare, contestando la sussistenza di usura oggettiva
– non essendo corretta l'operazione di sommare l'interesse corrispettivo a quello Parte moratorio – la presenza di usura soggettiva non essendovi né il dolo della né
l'approfittamento della situazione di difficoltà economica. Quanto alla Parte indeterminatezza della clausola di pattuizione dell'interesse, la ha precisato che la stessa è stata determinata con gli atti di erogazione e quietanza che si sono succeduti alla stipula del contratto di mutuo fondiario.
Pertanto, la banca ha chiesto il rigetto delle avverse domande, con vittoria di spese.
Nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., poi la ha precisato che Parte_1 il carattere usurario delle condizioni economiche del contratto di mutuo in oggetto è aggravato dall'esistenza di un parallelo contratto di c.d. “derivati finanziari”, con nozionale pari al mutuo erogato (€uro 2.000.000,00) che ha causato notevoli perdite economiche ed addebiti al mutuatario, la cui incidenza percentuale andrà valutata e sommata al tasso del mutuo oggetto di causa.
Esaurita l'istruttoria, mediante Ctu contabile, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..”.
Con sentenza depositata il 18-2-2019 n. 130, il Tribunale Civile di Paola, in composizione monocratica, rigettava la domanda e condannava parte attrice al pagamento delle spese processuali, ivi comprese quelle relative alla espletata Ctu. Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello, mediante atto di citazione ritualmente notificato in data 14-9-2019, la in persona del legale rappresentante pro tempore, deducendo l'erroneità, Parte_1 ingiustizia e contraddittorietà delle statuizioni di rigetto della domanda con essa adottate per i motivi qui di seguito esposti.
Con un primo ordine di doglianze parte appellante deduceva l'illegittimità della decisione di primo grado per avere in sede di accertamento della prospettata usurarietà del contratto di mutuo fondiario per cui è causa omesso di considerare ai fini della verifica del superamento del tasso soglia ex Legge n. 108/1996, da un lato,
l'addebito connesso alla prevista commissione di estinzione anticipata del mutuo e, dall'altro, i costi da essa sostenuti per effetto della stipulazione del parallelo contratto
Interest Rate Swap di copertura.
Più in particolare, veniva sostenuto sotto il primo profilo di censura come, laddove alla stregua della consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile espletata in prime cure potesse ritenersi acclarato nella specie l'avvenuto superamento delle soglie di legge in materia per effetto della previsione in contratto del pagamento della commissione di estinzione anticipata del mutuo pari all'1% da computarsi nel valore omnicomprensivo del costo finanziario di esso e tale dunque da dare luogo alle conseguenze sanzionatorie di cui all'art. 1815 c.c., ciò nondimeno l'organo giudicante, malgrado la controparte neppure avesse contestato l'esistenza di detta clausola di estinzione anticipata, né tanto meno gli esiti dei calcoli effettuati sul punto dal Ctu, aveva rigettato la domanda sull'erroneo rilievo che la commissione di estinzione anticipata in questione si sarebbe potuta far rientrare nel calcolo del tasso soglia di cui alla disciplina antiusura solo nell'ipotesi in cui – diversamente da quanto accaduto nel caso in esame – fosse stata in concreto applicata e, quindi, effettivamente pagata.
Ancora sotto il secondo aspetto di censura la società appellante si doleva ulteriormente nello specifico del mancato computo ad opera del giudice di primo grado ai fini della valutazione usuraria del contratto di mutuo dedotto in causa dei costi derivanti dagli addebiti da essa pagati in relazione allo swap di copertura, opponendo in argomento l'inconferenza e contraddittorietà della motivazione sul punto della pronuncia gravata rispetto alla natura di assicurazione sui tassi del mutuo pure in essa riconosciuta al contratto di derivato finanziario in questione e, dunque, da annoverare tra le spese collegate alla erogazione del credito rilevanti ex art. 644
c.p. ai fini dell'accertamento della eventuale pattuizione di un tasso di interesse usurario, non senza trascurare di rilevare come peraltro anche il Ctu avesse sempre nell'ottica della valutazione omnicomprensiva del costo finanziario del mutuo oggetto di causa ravvisato l'incidenza degli addebiti ulteriori a suo carico per effetto dei differenziali negativi del derivato in termini di costo aggiuntivo del mutuo, in forza del quale erano state versate somme in più rispetto agli interessi corrispettivi previsti in contratto in ragione di una percentuale aggiuntiva pari allo 0,82 %.
Contestava, inoltre, sempre al medesimo riguardo la correttezza della decisione di primo grado assumendo che fosse da ritenere configurabile nella concreta fattispecie in disamina con riferimento alla stipulazione congiunta del contratto di mutuo e del contratto derivato di copertura un'unica operazione negoziale, tenuto conto della comunanza degli interessi perseguiti a prescindere dalla pluralità dei documenti contrattuali e dalla contestualità delle stipulazioni, con la conseguenza di doversi procedere ai fini dell'accertamento dell'usurarietà dei tassi applicati al mutuo a quantificare l'incidenza percentuale su di esso delle perdite relative al contratto derivato di copertura dei tassi e da reputarsi, in quanto tali, suscettibili di concorrere a determinare l'effettivo tasso complessivo convenuto ed applicato all'operazione finanziaria in discussione.
A mezzo di un secondo complesso di censure addotte in via meramente subordinata la società appellante impugnava altresì la decisione di primo grado per non avere in maniera del tutto erronea riconosciuto l'indeterminatezza della clausola del contratto di mutuo relativa agli interessi applicatile, così da escludere ingiustificatamente anche la violazione nella specie dell'art. 1346 c.c. e, per tale via, l'applicazione dell'art. 117 T.U.B., e tanto in contrasto con quanto accertato sul punto dallo stesso
Ctu nominato in quella sede.
Evidenziava, infatti, a tal proposito come quest'ultimo avesse accertato che la prassi seguita dalla banca nella vicenda in esame, a fronte della completa assenza nel contratto di mutuo del 6-12-2002 di qualsivoglia determinazione del tasso di interesse da applicare al finanziamento, era stata quella di rinviare la fissazione dell'interesse da applicare alla successiva fase di ammortamento del mutuo al momento in cui sarebbe stato stipulato l'atto di erogazione finale con rilascio della relativa quietanza dell'importo del finanziamento stesso, sicchè essendo stati riportati solo nel quarto ed ultimo atto di erogazione e di quietanza del 14-5-2004 a partire dal quale era iniziato l'ammortamento del mutuo e, dunque, a distanza di quasi due anni dalla stipulazione del contratto, la misura e la composizione del tasso di interesse da applicare al piano di rimborso, si sarebbe venuta a realizzare nella vicenda oggetto di causa una situazione di assoluta incertezza e di mancanza di trasparenza in suo danno sulle condizioni di restituzione del mutuo in questione. Laddove, dunque, l'organo giudicante di prima sede si era a suo dire discostato ingiustificatamente dalle conclusioni del proprio ausiliario, invocava in riforma della pronuncia appellata la declaratoria di nullità del contratto di finanziamento per indeterminatezza sul punto e la conseguente applicazione al rapporto di finanziamento del tasso di interesse sostitutivo previsto dal comma 7 dell'art. 117 del T.U.B., con diritto alla restituzione in suo favore delle somme versate in eccedenza alla banca a tale titolo.
Concludeva, pertanto, rassegnando le richieste finali meglio specificate in epigrafe.
Si costituiva in giudizio, come da comparsa di risposta depositata in atti, la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, per Controparte_1 resistere al gravame di cui eccepiva preliminarmente l'inammissibilità in rito e contestava comunque la fondatezza nel merito, chiedendone il rigetto, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Tenutasi l'udienza di prima comparizione delle parti, in difetto di richieste preliminari avanzate dalle parti, all'esito la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Quindi, dopo alcuni rinvii disposti per i medesimi incombenti, in esito all'udienza collegiale dell'8-4-2025, di cui veniva disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente del
Collegio in atti, la Corte, sulle note depositate in via telematica dai procuratori delle parti e viste le richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate, assegnava la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere disattesa, in primo luogo, la preliminare eccezione di inammissibilità in rito dell'appello sollevata dalla appellata ai sensi Controparte_1
e per gli effetti di cui all'art. 342 c.p.c. sotto il profilo afferente al denunciato difetto di specificità dei motivi del proposto gravame, osservandosi al contrario in via risolutiva, anche alla luce dei principi stabiliti in materia dalla Suprema Corte (cfr.
Cass. SSUU. Civili n. 27199/2017; Cass. Civ. n. 13535/2018; Cass. Civ., n.
8999/2022), come l'appellante appaia avere adeguatamente assolto nella specie all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dall'organo giudicante di prime cure, con chiara e puntuale esplicitazione delle ragioni di confutazione contrapposte agli elementi di fatto e di diritto che sorreggono il percorso logico- argomentativo posto a base della decisione gravata.
Quanto al merito, l'appello in disamina è da ritenersi, ad avviso della Corte, comunque infondato e, come tale, senz'altro meritevole di essere rigettato.
Del tutto prive di pregio si atteggiano innanzi tutto le censure esplicitate a sostegno del primo motivo di appello sotto il profilo della dedotta illegittimità dell'omesso computo in sentenza in violazione della disciplina antiusura di cui alla Legge n.
108/1996 dell'addebito relativo alla commissione di estinzione anticipata prevista nel contratto di mutuo oggetto di controversia, ai fini della verifica in ordine al superamento del tasso soglia.
E', infatti, sufficiente risolutivamente osservare a tale specifico proposito come, alla stregua del più recente indirizzo interpretativo elaborato dalla giurisprudenza di legittimità in tema, al quale anche questo Collegio giudicante reputa di doversi uniformare ai fini decisori che qui occupano, sia stato affermato che, laddove la commissione di estinzione anticipata del finanziamento non costituisce una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla concessione del finanziamento stesso, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quelli connessi, ne deriva che la relativa pattuizione non assume rilevanza ai fini della determinazione del costo complessivo della erogazione del credito e, dunque, dell'applicazione della disciplina in tema di usura, così come delineata dall'art. 644 c.p. (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, ordinanza 7-9-2023 n. 30581;
Cass. Civ., Sez. 1, ordinanza 1-8-2022 n. 23866; Cass. Civ., Sez. 3, sentenza 7-3-
2022 n. 7352).
Parimenti da disattendere sono, inoltre, i rilievi sollevati con il proposto gravame avverso l'avvenuta esclusione nella decisione di primo grado di qualsivoglia incidenza in sede di valutazione della usurarietà del mutuo dedotto in causa dei costi sostenuti dalla società appellante per effetto della stipulazione del parallelo contratto
Interest Rate Swap di copertura.
Ed invero, attraverso le indagini svolte dal Ctu di primo grado è stato possibile acclarare come la avesse nell'ambito della vicenda in esame sottoscritto Parte_1 in data 14-5-2004, su proposta della , un contratto per operazioni su Parte_3 strumenti derivati IRS con la espressa finalità, avendo la stessa già in essere altre operazioni a debito con la medesima banca in forza del sottostante contratto di mutuo, di cautelarsi dal c.d. rischio interessi ovvero dagli effetti sfavorevoli legati alla fluttuazione in aumento dei tassi di interessi determinata da variabili di mercato non prevedibili e dalle potenziali perdite economiche da essi derivanti. Nella concreta fattispecie, secondo le previsioni contrattuali del contratto derivato suddetto la parte già sottoscrittrice di un finanziamento a tasso variabile conveniva onde gestire il rischio connesso al possibile, non certo, aumento dei tassi di interesse un apposito derivato relativamente ad un dato importo (c.d. nozionale) e ai tassi di riferimento, di cui uno variabile e uno variabile con limite massimo, nel senso di essersi obbligata a pagare alla banca un tasso pari all'Euribor a 6 mesi, sino alla soglia massima del 4,50%, mentre la banca avrebbe a sua volta corrisposto alla
[...] il tasso pari all'Euribor a 6 mesi decurtato della quota di spreed pari allo 0,82%. Pt_1
Sebbene, dunque, risulti chiaramente evidenziata agli atti di causa l'esistenza di una essenziale funzione di copertura, e non di mera finalità speculativa, del contratto derivato relativamente al rischio di un eccessivo rialzo dei tassi di interesse del mutuo sottostante, ciò nondimeno siffatto collegamento funzionale tra i due negozi in questione non ne fa venire meno la netta distinzione l'uno dall'altro e l'autonomia tra di essi in termini di struttura, causa, effetti giuridici e disciplina applicabile, con la conseguenza che i costi del contratto derivato in questione sostenuti in concreto dalla società appellante nel caso in esame - e tanto in ragione delle maggiori somme che quest'ultima, per come accertato dal Ctu di primo grado in ordine al mancato assolvimento effettivo della finalità di copertura dalla predetta perseguita con la stipulazione di detto derivato, è emerso avere dovuto in forza di esso corrispondere a controparte per effetto del non avere l'Euribor 6 mesi mai superato nel periodo di riferimento il valore massimo previsto, oltre che a causa della tendenza ribassista del tasso variabile registratasi nel corso di esso -, sono da ricollegare all'alea insita in tale tipo di contratto e all'andamento delle oscillazioni dei tassi di interesse determinati dai flussi finanziari e tali, pertanto, da non rappresentare componenti correlabili alla complessiva quantificazione del costo del mutuo ai fini dell'accertamento della sua eventuale usurarietà.
Né, d'altra parte, vale richiamare in direzione valutativa contraria, nei termini pretesi da parte appellante, il principio di c.d. omnicomprensività del costo del finanziamento sancito dalla pronuncia della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni
Unite del 18 settembre 2020 n. 19597, atteso che l'avvenuta stipulazione nel caso in esame su base meramente volontaria ad opera della mutuataria del contratto derivato in discussione, a prescindere dalla denominazione data in sentenza dal primo giudice al rapporto in questione come “forma di assicurazione” in dipendenza della sua accertata funzione nella specie di copertura dal rischio di una oscillazione sfavorevole dei tassi di interesse del mutuo in pregiudizio dell'allora società attrice, comporta che, diversamente da quanto accade nell'ipotesi in cui ci si trovi in presenza di spese di assicurazione da ritenersi invece strettamente collegate alla concessione del credito nel senso che quest'ultima non possa avere attuazione in mancanza dell'assicurazione, i distinti e ulteriori oneri da esso derivatine per la mutuataria, a causa delle perdite economiche subite in dipendenza dei differenziali negativi prodottisi a suo carico, esulano dal novero dei c.d. costi assicurativi necessariamente connessi alla erogazione del finanziamento, restando come tali estranei alle componenti da calcolare in sede di verifica del superamento del tasso soglia previsto dalla legislazione antiusura.
Altrettanto meritevoli di essere respinti sono, infine, gli ulteriori motivi di gravame addotti in subordine a mezzo della proposta impugnazione in punto di censurato rigetto con la decisione di primo grado della eccezione sollevata dall'allora società attrice di nullità per indeterminatezza della clausola del contratto di mutuo relativa agli interessi, risultando la prospettazione suddetta resistita alla stregua del contenuto del regolamento contrattuale sottoscritto il 6-12-2002 e versato in atti, da cui si desume incontrovertibilmente come già a quella data fosse stato pattuito che sulle somme erogate in conto mutuo e comunque fino alla stipulazione del contratto di erogazione a saldo e quietanza, in dipendenza della contestualmente prevista alternativa erogazione di esse in più rate, sarebbe stato applicato un interesse pari al
3,50% semestrale, con l'ulteriore specifica approvazione da parte della società mutuataria della possibilità per la banca di variare la misura del tasso suddetto, fermo restando il limite insuperabile in aumento del “prime rate” indicato dall'ABI, diviso due, per gli scoperti di conto corrente, maggiorato di tre punti, fatto sempre salvo il diritto di recesso del mutuatario in caso di variazione sfavorevole.
Quanto appena evidenziato, infatti, conduce ad escludere in radice l'ascrivibilità alla determinazione della misura e della composizione del tasso di interesse nella specie dovuto, siccome successivamente effettuata con il quarto atto di erogazione del mutuo e relativa quietanza del 14-5-2004 e contestuale inizio dell'ammortamento di esso, di una improponibile funzione integrativa sul punto dell'originario contratto genetico del rapporto di mutuo e, come tale, inidonea a colmarne le lacune incidenti sulla sua stessa validità, recando al contrario lo stesso specifica indicazione del tasso di interesse da applicare all'operazione o altrimenti chiaro ed espresso richiamo ad elementi o criteri esterni al documento contrattuale idonei a consentire in ogni caso poiché sufficientemente certi e obiettivamente rilevabili, oltre che sottratti a qualsiasi discrezionalità della parte mutuante, una individuazione per relationem di detto tasso in termini univoci, con riferimento al tasso nominale più favorevole all'epoca praticato dalle banche nei confronti della clientela in situazione di elevata affidabilità finanziaria su prestiti non garantiti (c.d. prime rate Abi), con conseguente integrazione sulla base di ciò del requisito della determinabilità del contratto di mutuo sul punto (cfr. ex plurimis: Cass. Civ., Sez. 3, sentenza 4-1-2022 n. 96).
In definitiva, sulla scorta del complesso delle osservazioni che precedono, s'impone l'adozione di statuizioni conclusive di rigetto dell'appello proposto, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese e competenze relative al presente grado di giudizio, infine, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, nei confronti di in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione notificato il 14-
9-2019, avverso la sentenza del Tribunale Civile di Paola, in composizione monocratica, depositata il 18-2-2019 n. 130, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano per compensi ex D.M. n. 55/2014 e succ. mod. in €uro 3.450,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15% e accessori come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002 per porre a carico di parte appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)