Le disposizioni del codice che regolano gli effetti dell'omissione della trascrizione o dell'annotazione non si applicano agli atti anteriori all'entrata in vigore del codice stesso, per i quali la trascrizione non era richiesta secondo le leggi precedenti o era richiesta a effetti diversi.
19 aprile 1942
Le disposizioni del codice che regolano gli effetti dell'omissione della trascrizione o dell'annotazione non si applicano agli atti anteriori all'entrata in vigore del codice stesso, per i quali la trascrizione non era richiesta secondo le leggi precedenti o era richiesta a effetti diversi.
Commentari • 15
- 1. Del procedimento davanti al Tribunalehttps://www.studiocataldi.it/
Codice di procedura civile - Tutti i codici Titolo I: DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE Capo I: DELL'INTRODUZIONE DELLA CAUSA Sezione I: DELLA CITAZIONE E DELLA COSTITUZIONE DELLE PARTI Art. 163. Contenuto della citazione La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa. Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti. L'atto di citazione deve contenere: 1 l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta; 2 il nome, il cognome, la residenza e il …
Leggi di più… - 2. Sospensione della patente in relazione al punteggiohttps://www.brocardi.it/
1. (1)Nei confronti dei conducenti di veicoli a motore per i quali è richiesta la patente di guida, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica altresì la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, nella misura determinata dai commi 2 e 3, quando, al momento dell'accertamento delle seguenti violazioni, dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 risulta che il punteggio attribuito alla patente posseduta è inferiore a venti punti per effetto delle decurtazioni subite: a) articolo 6, comma 4, lettera b), per le violazioni concernenti il mancato rispetto dei segnali di senso vietato e di divieto di …
Leggi di più… - 3. Del procedimento davanti al Giudice di Pacehttps://www.studiocataldi.it/
Codice di procedura civile - Tutti i codici Vedi anche la guida legale: Il procedimento davanti al giudice di pace Titolo II - DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE Art. 311. Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale Il procedimento davanti al giudice di pace, per tutto cio' che non e' regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, e' retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in quanto applicabili. Art. 312. Abrogato Art. 313. Querela di falso Se e' proposta querela di falso, il giudice di pace, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le …
Leggi di più… - 4. Art. 225. Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali.https://www.studiocataldi.it/
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni. TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Capo I - DISPOSIZIONI FINALI Art. 225. Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali. 1. Ai fini della sicurezza stradale e per rendere possibile l'acquisizione dei dati inerenti allo stato delle strade, dei veicoli e degli utenti e dei relativi mutamenti, sono istituiti: a) presso il Ministero dei lavori pubblici un archivio nazionale delle strade; b) presso la Direzione generale della M.C.T.C. un archivio nazionale dei veicoli; c) presso la Direzione generale della M.C.T.C. una anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che include anche …
Leggi di più… - 5. Norme transitorie relative al titolo VIIhttps://www.brocardi.it/
1. Gli archivi e l'anagrafe nazionali previsti dagli articoli 225 e 226 sono impiantati a partire dal 1° ottobre 1993. Da tale data inizierà l'invio dei dati necessari da parte degli enti ed amministrazioni interessati. L'impianto degli archivi e dell'anagrafe dovrà essere completato nell'anno successivo. 2. Il servizio ed i dispositivi di monitoraggio di cui all'art. 227 sono installati a partire dal 1° ottobre 1993 e devono essere completati nel triennio successivo. Hai un dubbio o un problema su questo argomento? Scrivi alla nostra redazione giuridica e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 € 9.352 consulenze svolte fino ad oggi! (vedi l'archivio completo)
Leggi di più…
Giurisprudenza • 2
- 1. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 20/12/2016, n. 5396Provvedimento: Pubblicato il 20/12/2016 N. 05396/2016REG.PROV.COLL. N. 01807/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso in appello numero di registro generale 1807 del 2016, proposto da: RI UI LE, titolare della residenza socio sanitaria assistita G.A.U.D.U.M., rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Abbattista C.F. [...], con domicilio eletto presso l'avvocato Arturo Sforza in Roma, via Ettore Rolli n. 24-C/11; contro Azienda Sanitaria Locale Lecce in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Vito Aurelio …Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- art. 3 legge 241/90·
- criteri di valutazione delle offerte·
- art. 38 d.lgs. 163/2006·
- soccorso istruttorio·
- non discriminazione·
- appalti pubblici·
- trasparenza·
- ricorso amministrativo·
- annullamento provvedimenti amministrativi·
- art. 97 Cost.·
- principio di massima partecipazione·
- art. 83 d.lgs. 163/2006·
- parità di trattamento·
- valutazione requisiti tecnologici
- 2. Corte Cost., sentenza 19/04/1972, n. 63Provvedimento: N. 63 SENTENZA 13 APRILE 1972 Deposito in cancelleria: 19 aprile 1972. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 110 del 26 aprile 1972. Pres. CHIARELLI - Rel. OGGIONI LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Prof. IU CHIARELLI, Presidente - Prof. IC GA - Prof. CO TA - Dott. IU ZÌ - Dott. NI TI TT - Prof. CE PA NI - Dott. IG OGGIONI - Dott. LO DE RC - Avv. LE TI - Prof. ZO PA - Prof. VINCZO IC TR - Prof. ZI IS - Dott. LA LE - Prof. PA OS, Giudici, ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità cosituzionale degli artt. 225, 231, 232 (nel testo modificato dagli articoli 3, 4 e 5 della legge 5 dicembre 1969, n. 932), 303, 304 bis e quater (nel …Leggi di più...
- art. 225 c.p.p.·
- art. 317 bis c.p.p.·
- art. 357 c.p.p.·
- art. 231 c.p.p.·
- istruttoria penale·
- art. 310 c.p.p.·
- art. 364 c.p.p.·
- art. 309 c.p.p.·
- perquisizione personale·
- art. 24 Costituzione·
- art. 390 c.p.p.·
- assistenza difensore·
- art. 303 c.p.p.·
- ispezione giudiziale·
- art. 304 quater c.p.p.