Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 22/12/2025, n. 23370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23370 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23370/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07561/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7561 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Elena Provenzani, Stefano Zunarelli, Vincenzo Cellamare, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Antonelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della Determinazione Dirigenziale rep. -OMISSIS-, prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, ricevuta in data -OMISSIS- con cui Roma Capitale ha intimato lo sgombero di area demaniale marittima di mq 86 di cui mq 34 coperti occupati da un Cottage ad uso residenza estiva, fila D1, N.C.E.U foglio -OMISSIS- particella -OMISSIS-, in lungomare -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 novembre 2025 il dott. SI IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- la parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione;
- occorre pertanto statuire in conformità, e le spese possono essere compensate, in ragione della serialità del contenzioso e della pronuncia in rito;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SI IA, Presidente FF, Estensore
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
Nino Dello Preite, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| SI IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.