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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 12/11/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro in persona del Giudice, dott.ssa RI HI all'udienza del 12 novembre
2025, sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 328 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno
2025,
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Grosseto, Viale Ombrone n. 44, presso e nello studio dell'Avv. Marco Picchi, dal quale è rappresentata e difesa, giusto mandato in atti telematici
RICORRENTE
Contro
(C.F. Controparte_1
, in persona del Presidente p.t., come tale legale rappresentante P.IVA_1
pro-tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Katya Lea
PO e dall'Avv Ilario Maio in forza di procura generale alle liti depositata in atti telematici
CONVENUTO
OGGETTO: ripetizione di indebito Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Voglia il Tribunale di Grosseto, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis:- in via principale, dichiarare la nullità, illegittimità o comunque disporre l'annullamento dei provvedimenti di rideterminazione opposti per intervenuta decadenza dell dall'azione di CP_1
ripetizione dell'indebito; - in via subordinata, nel merito, disporre
l'annullamento o comunque dichiarare la illegittimità del provvedimento di rideterminazione della pensione n. 023-360038022573 Cat. SOCOM emesso dall' sede di Grosseto, in data 29.07.2024 e del provvedimento di CP_1
rideterminazione della pensione n. 023-360038022573 Cat. SOCOM emesso dall' sede di Grosseto, in data 28.11.2024, nonché di tutti gli atti CP_1
presupposti, connessi e conseguenti. Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio”.
Per la parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa e reietta, rigettare il ricorso avversario, siccome infondato per i motivi di cui in narrativa, assolvendo l da ogni domanda CP_1
contro lo stesso proposta. Con vittoria di spese e competenze professionali.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva ricorso avanti al Tribunale di Grosseto, sez. Lavoro Parte_1 avverso i provvedimenti di rideterminazione della pensione n. 023-
360038022573 Cat. SOCOM emesso dall' in data 29.07.2024 e n. 023- CP_1
360038022573 Cat. SOCOM emesso in data 28.11.2024, mediante i quali l' CP_1
le intimava il pagamento, a titolo di ripetizione di indebito, delle somme rispettivamente di € 8.890,98 ed € 1.237,44.
Eccepiva preliminarmente, l'intervenuta decadenza dell' rispetto alla CP_1
pretesa creditizia avanzata nei confronti della sig.ra nel merito Parte_1 sosteneva l'infondatezza dell'accertamento.
Pag. 2 di 11 Rappresentava a tal fine che nel primo degli atti oggi impugnati, l' CP_1 comunicava che la pensione della sig.ra era stata ricalcolata, a partire Parte_1
dal 1° gennaio 2021, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno
2021, mentre nel secondo la pensione era stata ricalcolata a partire dal 1° gennaio
2022, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2022.
Si costituiva in giudizio l' contestando il ricorso avversario per carenza CP_1 probatoria circa i fatti costitutivi del diritto della ricorrente a trattenere le somme percepite, chiedendone il rigetto, siccome infondato.
All'odierna udienza la causa, documentalmente istruita, veniva discussa e decisa mediante sentenza depositata telematicamente.
***
Il ricorso è fondato.
Va preliminarmente rilevato che le somme richieste alla ricorrente hanno a fondamento la dichiarazione dei redditi 2021, per poi riferirsi agli importi erogati a titolo di pensione nel periodo intercorrente tra il gennaio 2022 e il luglio 2024,
e la dichiarazione dei redditi 2022, per poi riferirsi agli importi erogati a titolo di pensione nel periodo intercorrente tra il gennaio 2023 e il novembre 2024.
L' eccepiva la carenza di prova dei fatti costitutivi del diritto della ricorrente CP_1
a trattenere le somme percepite dall' sostenendo la mancata tempestiva CP_1
comunicazione dei dati reddituali.
Sosteneva infatti l' convenuto che la ricorrente in passato ha svolto e CP_1
svolge tutt'ora attività di lavoro come autonoma commerciante e fino all'anno
2020 aveva posseduto redditi di impresa che consentivano le integrazioni sulla pensione. Dal 01/01/2021 la ricorrente si iscriveva alla Gestione separata e produceva redditi assimilabili a lavoro dipendente che cumulati con i redditi di impresa di cui sopra, superavano i limiti per la concessione del trattamento
Pag. 3 di 11 minimo e la cumulabilità con i redditi da pensione che tuttavia non provvedeva a comunicare. L solo a seguito dell'incrocio con gli archivi dell'Agenzia delle CP_1
Entrate (di seguito AdE), per gli anni 2021 e 2022 veniva a conoscenza dei nuovi redditi della titolare;
rappresentava che l'AdE pubblicava la dichiarazione relativa all'anno 2021 solo in data 25/03/2024 ed elaborava la ricostituzione in data 29/07/2024, ovvero entro l'anno in cui ne era venuta a conoscenza, generando un debito per il periodo dal 1/01/2022 al 31/07/2024. L'ulteriore debito scaturiva in data 28/11/2024 per lettura dei redditi 2022 presentati con denuncia del 23/11/2023, liquidata da AdE in data 16/05/2025. Questo secondo debito per il periodo dal 1/01/2023 al 30/11/2024 si generava perché i redditi posseduti nel 2022 erano superiori a quelli del 2021. Pertanto, l' era CP_1
venuto a conoscenza dei redditi solo dopo la pubblicazione delle denunce reddituali ad opera di Agenzia delle Entrate.
Occorre premettere che l'indebito in esame si atteggia come un indebito oggettivo in quanto l'attribuzione patrimoniale è priva di causa ed è erogata in favore di soggetto (del tutto o in parte) sprovvisto di un corrispondente diritto di credito.
La disciplina dell'indebito oggettivo è dettata in generale dalle disposizioni di cui agli artt. 2033 e ss. cod. civ., dalle quali possono trarsi i seguenti principi generali: a) è indebito oggettivo sia il pagamento del tutto privo di causa
(inesistenza/invalidità/inefficacia originaria o sopravvenuta del rapporto obbligatorio), sia il pagamento eseguito dal debitore a favore di soggetto non creditore;
b) nell'indebito oggettivo è irrilevante l'elemento psicologico del solvens, in quanto l'azione di ripetizione è riconosciuta anche al soggetto che abbia volontariamente eseguito il pagamento nella consapevolezza della invalidità originaria o sopravvenuta del rapporto obbligatorio;
c) nell'indebito oggettivo lo stato psicologico dell'accipiens viene considerato unicamente al fine della decorrenza degli accessori e unicamente sotto il profilo della conoscenza della natura indebita del pagamento, con un richiamo alle nozioni di buona o
Pag. 4 di 11 mala fede in materia possessoria.
Differente è la disciplina allorché l'indebito abbia natura previdenziale, infatti, esistono norme speciali che possono limitare o integrare l'art. 2033 c.c.
L'articolo 1886 c.c. stabilisce tuttavia che “le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali. In mancanza si applicano le norme del codice civile.”
Il diritto alla ripetizione degli indebiti previdenziali è infatti stato disciplinato, da diverse disposizioni succedutesi nel tempo (cfr. art. 52, l. 09/03/1989, n. 88; art. 80, terzo comma, Legge 23/12/1996, n. 662; art. 13, l. 30/12/1991, n. 412; art. 38, commi 7, 8, 9, 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448) che, derogando al principio di carattere generale stabilito dall'articolo 2033 c.c., hanno regolamentato la sanatoria di molte indebite erogazioni di prestazioni pensionistiche.
L'art. 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88 dispone al comma 1: “Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione speciale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile
1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Il comma 2 stabilisce che le somme erogate indebitamente a titolo previdenziale non sono ripetibili, se non in presenza di dolo dell'interessato.
La norma è stata oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 13 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, formulato come norma di interpretazione autentica, ma in realtà innovativa (Corte cost. n. 3 del 1993), integra tale regola,
Pag. 5 di 11 stabilendo che la ripetibilità di cui all'art. 52, co. 2, riguarda le somme indebitamente corrisposte per «errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore» e che la ripetibilità sussiste non solo in caso di comprovato dolo nella percezione, ma anche se l'errore sia dovuto ad «omessa od incompleta segnalazione da parte de/pensionato» di fatti che egli fosse tenuto a comunicare, salvo risulti che l'ente fosse già a conoscenza di essi.
L'indebito pensionistico per essere ripetibile, deve pertanto derivare da CP_1
errore imputabile all'ente oppure occorre che il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all' CP_1
Come chiarito dalla giurisprudenza della S. C. di Cassazione, tale norma, superando la più risalente disciplina dettata dall'art. 80 terzo comma del R.D. 28 agosto 1924 n. 422 che regolava in precedenza la materia, ha in sostanza riconosciuto all'ente previdenziale la facoltà di provvedere alla correzione o all'annullamento totale o parziale di qualsiasi provvedimento contenente un errore o un'inesattezza, senza distinzione tra errori di fatto, di calcolo o di diritto ed ha limitato al caso di dolo dell'interessato la possibilità di ripetizione delle somme indebitamente erogate (cfr., tra le altre, Cass. Sez. Lav. 7714/93 e
10924/90). L'art. 2 della citata legge prevede che: L procede annualmente CP_1
alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza (…).
La richiamata norma dispone altresì che l' proceda annualmente alla CP_1
verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provveda, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. La legge, dunque, stabilisce il termine di decadenza di un anno per intraprendere l'azione di
Pag. 6 di 11 recupero da parte dell' . CP_1
Il termine decorre dall'effettiva conoscenza o dalla concreta possibilità di conoscenza degli elementi necessari alle operazioni di recupero.
Da ciò discende che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza, in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e quindi alla sfera della non CP_1
ripetibilità, soggiacendo invece alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dal citato art. 13, co. 2. (cfr. Corte di Cassazione –
Sentenza 30 giugno 2021, n. 18615 e n. 13918)
Secondo ampia giurisprudenza l'obbligo dell' di procedere annualmente CP_1
alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del
1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge, unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (v. Cass. nn. 3802 e 15039 del 2019
Cass. n. 953 del 2012, ma v. anche Cass. n. 1228 del 2011 e Cass. n. 18551 del
2017).
Ciò in ragione del fatto che tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una
«fisiologica sfasatura temporale» (Corte Cost. n. 166 del 1996), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all'Istituto siano «immessi nei circuiti delle verifiche contabili» (così ancora Corte Cost. cit.).
Va poi ricordato, in continuità con la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di indebito previdenziale, che il pensionato che chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha
Pag. 7 di 11 l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli (v., fra le tante, Cass. n. 1228 del 2011; Cass. n.2739 del 2016;
Cass. n. 31832 del 2019, Corte di Cassazione, sezione lavoro, Ordinanza n.
19561 depositata il 16 luglio 2024).
Ancora una recentissima sente della S.C. del 9 agosto 2024, n. 560, in cui si ribadisce poi che ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della Legge n. 412/1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell di attribuzione del bene della vita CP_1 oggetto di recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei CP_1
dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico.
Risulta ormai consolidato il principio generale di settore secondo cui è equiparata al dolo l'inosservanza di obblighi di comunicazione, prescritti da specifiche norme di legge, di fatti e circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano conosciuti dall'ente competente (Cass. n. 1919 del 2018 ed altre conformi).
Va inoltre precisato che il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all' determinate circostanze rilevanti ai fini della sussistenza e della misura CP_1
del diritto a pensione (cfr., fra le tante, Cass. nn. 4849 del 1986, 11498 del 1996, cui ha dato seguito Cass. n. 1919 del 2018).
Per concludere si aggiunga che la Cass. Sez. Lav. n. Ordinanza 5984/2022 è intervenuta sostenendo che ”L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è
Pag. 8 di 11 subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata “quoad effectum” la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. “
Nella fattispecie in esame non è stato contestato dal convenuto che la ricorrente abbia puntualmente e tempestivamente comunicato all'Agenzia delle Entrate le proprie dichiarazioni dei redditi, divenuta conoscibile e verificabile, quanto alla dichiarazione dei redditi del 2021 almeno entro il 31.12.2023. Si aggiunga inoltre che la ricorrente, a far data dall'1.01.2021, si iscriveva nella Gestione separata, producendo i redditi assimilabili a lavoro dipendente che, sommandosi a quelli d'impresa già goduti, avrebbero determinato il superamento dei limiti per la concessione del trattamento minimo e la cumulabilità con i redditi da pensione.
È di tutta evidenza che contrariamente a quanto sostenuto, l' era a CP_1 conoscenza dei redditi della ricorrente su cui effettuare il calcolo della pensione negli anni 2021-2022, non potendosi addebitare alla ricorrente eventuali ritardi nelle verifiche ed incrocio dei dati reddituali tra l' e l'AdE. CP_1
Si ricorda infatti che già l'art. 42 del D.L. n. 269 del 2003, conv. in L. n. 326 del
2003, consentiva all' di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati CP_1 onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali, mentre l'art. 15 del
D.L. n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 102 del 2009, stabilisce che dal primo gennaio 2010 l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito dei
Pag. 9 di 11 beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette CP_1 informazioni, presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative ai titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia e ai rispettivi coniugi e familiari. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. Questo principio risulta CP_1 rafforzato dall'art. 13 del D.L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla
L. n. 122 del 2010, che al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del CP_1
“Casellario dell'Assistenza” per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale, mentre al comma 6 prevede che i titolari di prestazioni collegate al reddito devono comunicare all' soltanto i dati della CP_1
propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Inconferente è altresì la sentenza n. 79/2025 emessa dal Tribunale di Grosseto citata dalla convenuta, atteso che nella fattispecie in esame difettava - come chiaramente specificato a pag. 6 della sentenza - la natura formale e definitiva del provvedimento di liquidazione della pensione, ovvero il primo presupposto per l'irripetibilità dell'indebito sussistente e non contestato nel caso di specie.
L'indebito impugnato dalla ricorrente richiesto dall' per il periodo dal CP_1
01/01/2022 al 31/12/2022 deve dichiararsi dunque irripetibile, ritenendosi certamente imputabile all' il ritardo nella rettifica trattandosi di dati CP_1 facilmente reperibili dall'Istituto previdenziale presso l'Agenzia delle Entrate e quindi dallo stesso agevolmente conoscibili.
Avendo l' accesso a questi dati e, proprio in quanto erano state effettuate CP_1 integrali dichiarazioni reddituali all'Agenzia delle Entrate non sussisteva alcun altro obbligo della ricorrente di comunicazione all' ex art 13 co. 6, del d.l. n. CP_1
Pag. 10 di 11 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla l. n. 122 del 30 luglio
2010.
Alla stregua di tali assorbenti considerazioni merita accoglimento la domanda di accertamento dell'illegittimità del provvedimento di indebito adottato dall' CP_1
con conseguenziale annullamento dei provvedimenti nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in base ai parametri minimi per l'attività forense di cui al D.M. 55/2014 con esclusione della sola fase istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
[...]
accerta e dichiara l'illegittimità del provvedimento di rideterminazione della pensione n. 023-360038022573 Cat. SOCOM emesso dall' , sede di CP_1
Grosseto, in data 29.07.2024 e del provvedimento di rideterminazione della pensione n. 023-360038022573 Cat. SOCOM emesso dall' , sede di CP_1
Grosseto, in data 28.11.2024, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;
condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che CP_1
liquida in complessivi € 1.865,00 per compensi professionali, oltre € 43,00 per esborsi, ed oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Grosseto, 12/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa RI HI
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro in persona del Giudice, dott.ssa RI HI all'udienza del 12 novembre
2025, sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 328 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno
2025,
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Grosseto, Viale Ombrone n. 44, presso e nello studio dell'Avv. Marco Picchi, dal quale è rappresentata e difesa, giusto mandato in atti telematici
RICORRENTE
Contro
(C.F. Controparte_1
, in persona del Presidente p.t., come tale legale rappresentante P.IVA_1
pro-tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Katya Lea
PO e dall'Avv Ilario Maio in forza di procura generale alle liti depositata in atti telematici
CONVENUTO
OGGETTO: ripetizione di indebito Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Voglia il Tribunale di Grosseto, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis:- in via principale, dichiarare la nullità, illegittimità o comunque disporre l'annullamento dei provvedimenti di rideterminazione opposti per intervenuta decadenza dell dall'azione di CP_1
ripetizione dell'indebito; - in via subordinata, nel merito, disporre
l'annullamento o comunque dichiarare la illegittimità del provvedimento di rideterminazione della pensione n. 023-360038022573 Cat. SOCOM emesso dall' sede di Grosseto, in data 29.07.2024 e del provvedimento di CP_1
rideterminazione della pensione n. 023-360038022573 Cat. SOCOM emesso dall' sede di Grosseto, in data 28.11.2024, nonché di tutti gli atti CP_1
presupposti, connessi e conseguenti. Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio”.
Per la parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa e reietta, rigettare il ricorso avversario, siccome infondato per i motivi di cui in narrativa, assolvendo l da ogni domanda CP_1
contro lo stesso proposta. Con vittoria di spese e competenze professionali.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva ricorso avanti al Tribunale di Grosseto, sez. Lavoro Parte_1 avverso i provvedimenti di rideterminazione della pensione n. 023-
360038022573 Cat. SOCOM emesso dall' in data 29.07.2024 e n. 023- CP_1
360038022573 Cat. SOCOM emesso in data 28.11.2024, mediante i quali l' CP_1
le intimava il pagamento, a titolo di ripetizione di indebito, delle somme rispettivamente di € 8.890,98 ed € 1.237,44.
Eccepiva preliminarmente, l'intervenuta decadenza dell' rispetto alla CP_1
pretesa creditizia avanzata nei confronti della sig.ra nel merito Parte_1 sosteneva l'infondatezza dell'accertamento.
Pag. 2 di 11 Rappresentava a tal fine che nel primo degli atti oggi impugnati, l' CP_1 comunicava che la pensione della sig.ra era stata ricalcolata, a partire Parte_1
dal 1° gennaio 2021, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno
2021, mentre nel secondo la pensione era stata ricalcolata a partire dal 1° gennaio
2022, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2022.
Si costituiva in giudizio l' contestando il ricorso avversario per carenza CP_1 probatoria circa i fatti costitutivi del diritto della ricorrente a trattenere le somme percepite, chiedendone il rigetto, siccome infondato.
All'odierna udienza la causa, documentalmente istruita, veniva discussa e decisa mediante sentenza depositata telematicamente.
***
Il ricorso è fondato.
Va preliminarmente rilevato che le somme richieste alla ricorrente hanno a fondamento la dichiarazione dei redditi 2021, per poi riferirsi agli importi erogati a titolo di pensione nel periodo intercorrente tra il gennaio 2022 e il luglio 2024,
e la dichiarazione dei redditi 2022, per poi riferirsi agli importi erogati a titolo di pensione nel periodo intercorrente tra il gennaio 2023 e il novembre 2024.
L' eccepiva la carenza di prova dei fatti costitutivi del diritto della ricorrente CP_1
a trattenere le somme percepite dall' sostenendo la mancata tempestiva CP_1
comunicazione dei dati reddituali.
Sosteneva infatti l' convenuto che la ricorrente in passato ha svolto e CP_1
svolge tutt'ora attività di lavoro come autonoma commerciante e fino all'anno
2020 aveva posseduto redditi di impresa che consentivano le integrazioni sulla pensione. Dal 01/01/2021 la ricorrente si iscriveva alla Gestione separata e produceva redditi assimilabili a lavoro dipendente che cumulati con i redditi di impresa di cui sopra, superavano i limiti per la concessione del trattamento
Pag. 3 di 11 minimo e la cumulabilità con i redditi da pensione che tuttavia non provvedeva a comunicare. L solo a seguito dell'incrocio con gli archivi dell'Agenzia delle CP_1
Entrate (di seguito AdE), per gli anni 2021 e 2022 veniva a conoscenza dei nuovi redditi della titolare;
rappresentava che l'AdE pubblicava la dichiarazione relativa all'anno 2021 solo in data 25/03/2024 ed elaborava la ricostituzione in data 29/07/2024, ovvero entro l'anno in cui ne era venuta a conoscenza, generando un debito per il periodo dal 1/01/2022 al 31/07/2024. L'ulteriore debito scaturiva in data 28/11/2024 per lettura dei redditi 2022 presentati con denuncia del 23/11/2023, liquidata da AdE in data 16/05/2025. Questo secondo debito per il periodo dal 1/01/2023 al 30/11/2024 si generava perché i redditi posseduti nel 2022 erano superiori a quelli del 2021. Pertanto, l' era CP_1
venuto a conoscenza dei redditi solo dopo la pubblicazione delle denunce reddituali ad opera di Agenzia delle Entrate.
Occorre premettere che l'indebito in esame si atteggia come un indebito oggettivo in quanto l'attribuzione patrimoniale è priva di causa ed è erogata in favore di soggetto (del tutto o in parte) sprovvisto di un corrispondente diritto di credito.
La disciplina dell'indebito oggettivo è dettata in generale dalle disposizioni di cui agli artt. 2033 e ss. cod. civ., dalle quali possono trarsi i seguenti principi generali: a) è indebito oggettivo sia il pagamento del tutto privo di causa
(inesistenza/invalidità/inefficacia originaria o sopravvenuta del rapporto obbligatorio), sia il pagamento eseguito dal debitore a favore di soggetto non creditore;
b) nell'indebito oggettivo è irrilevante l'elemento psicologico del solvens, in quanto l'azione di ripetizione è riconosciuta anche al soggetto che abbia volontariamente eseguito il pagamento nella consapevolezza della invalidità originaria o sopravvenuta del rapporto obbligatorio;
c) nell'indebito oggettivo lo stato psicologico dell'accipiens viene considerato unicamente al fine della decorrenza degli accessori e unicamente sotto il profilo della conoscenza della natura indebita del pagamento, con un richiamo alle nozioni di buona o
Pag. 4 di 11 mala fede in materia possessoria.
Differente è la disciplina allorché l'indebito abbia natura previdenziale, infatti, esistono norme speciali che possono limitare o integrare l'art. 2033 c.c.
L'articolo 1886 c.c. stabilisce tuttavia che “le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali. In mancanza si applicano le norme del codice civile.”
Il diritto alla ripetizione degli indebiti previdenziali è infatti stato disciplinato, da diverse disposizioni succedutesi nel tempo (cfr. art. 52, l. 09/03/1989, n. 88; art. 80, terzo comma, Legge 23/12/1996, n. 662; art. 13, l. 30/12/1991, n. 412; art. 38, commi 7, 8, 9, 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448) che, derogando al principio di carattere generale stabilito dall'articolo 2033 c.c., hanno regolamentato la sanatoria di molte indebite erogazioni di prestazioni pensionistiche.
L'art. 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88 dispone al comma 1: “Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione speciale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile
1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Il comma 2 stabilisce che le somme erogate indebitamente a titolo previdenziale non sono ripetibili, se non in presenza di dolo dell'interessato.
La norma è stata oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 13 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, formulato come norma di interpretazione autentica, ma in realtà innovativa (Corte cost. n. 3 del 1993), integra tale regola,
Pag. 5 di 11 stabilendo che la ripetibilità di cui all'art. 52, co. 2, riguarda le somme indebitamente corrisposte per «errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore» e che la ripetibilità sussiste non solo in caso di comprovato dolo nella percezione, ma anche se l'errore sia dovuto ad «omessa od incompleta segnalazione da parte de/pensionato» di fatti che egli fosse tenuto a comunicare, salvo risulti che l'ente fosse già a conoscenza di essi.
L'indebito pensionistico per essere ripetibile, deve pertanto derivare da CP_1
errore imputabile all'ente oppure occorre che il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all' CP_1
Come chiarito dalla giurisprudenza della S. C. di Cassazione, tale norma, superando la più risalente disciplina dettata dall'art. 80 terzo comma del R.D. 28 agosto 1924 n. 422 che regolava in precedenza la materia, ha in sostanza riconosciuto all'ente previdenziale la facoltà di provvedere alla correzione o all'annullamento totale o parziale di qualsiasi provvedimento contenente un errore o un'inesattezza, senza distinzione tra errori di fatto, di calcolo o di diritto ed ha limitato al caso di dolo dell'interessato la possibilità di ripetizione delle somme indebitamente erogate (cfr., tra le altre, Cass. Sez. Lav. 7714/93 e
10924/90). L'art. 2 della citata legge prevede che: L procede annualmente CP_1
alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza (…).
La richiamata norma dispone altresì che l' proceda annualmente alla CP_1
verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provveda, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. La legge, dunque, stabilisce il termine di decadenza di un anno per intraprendere l'azione di
Pag. 6 di 11 recupero da parte dell' . CP_1
Il termine decorre dall'effettiva conoscenza o dalla concreta possibilità di conoscenza degli elementi necessari alle operazioni di recupero.
Da ciò discende che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza, in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e quindi alla sfera della non CP_1
ripetibilità, soggiacendo invece alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dal citato art. 13, co. 2. (cfr. Corte di Cassazione –
Sentenza 30 giugno 2021, n. 18615 e n. 13918)
Secondo ampia giurisprudenza l'obbligo dell' di procedere annualmente CP_1
alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del
1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge, unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (v. Cass. nn. 3802 e 15039 del 2019
Cass. n. 953 del 2012, ma v. anche Cass. n. 1228 del 2011 e Cass. n. 18551 del
2017).
Ciò in ragione del fatto che tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una
«fisiologica sfasatura temporale» (Corte Cost. n. 166 del 1996), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all'Istituto siano «immessi nei circuiti delle verifiche contabili» (così ancora Corte Cost. cit.).
Va poi ricordato, in continuità con la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di indebito previdenziale, che il pensionato che chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha
Pag. 7 di 11 l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli (v., fra le tante, Cass. n. 1228 del 2011; Cass. n.2739 del 2016;
Cass. n. 31832 del 2019, Corte di Cassazione, sezione lavoro, Ordinanza n.
19561 depositata il 16 luglio 2024).
Ancora una recentissima sente della S.C. del 9 agosto 2024, n. 560, in cui si ribadisce poi che ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della Legge n. 412/1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell di attribuzione del bene della vita CP_1 oggetto di recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei CP_1
dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico.
Risulta ormai consolidato il principio generale di settore secondo cui è equiparata al dolo l'inosservanza di obblighi di comunicazione, prescritti da specifiche norme di legge, di fatti e circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano conosciuti dall'ente competente (Cass. n. 1919 del 2018 ed altre conformi).
Va inoltre precisato che il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all' determinate circostanze rilevanti ai fini della sussistenza e della misura CP_1
del diritto a pensione (cfr., fra le tante, Cass. nn. 4849 del 1986, 11498 del 1996, cui ha dato seguito Cass. n. 1919 del 2018).
Per concludere si aggiunga che la Cass. Sez. Lav. n. Ordinanza 5984/2022 è intervenuta sostenendo che ”L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è
Pag. 8 di 11 subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata “quoad effectum” la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. “
Nella fattispecie in esame non è stato contestato dal convenuto che la ricorrente abbia puntualmente e tempestivamente comunicato all'Agenzia delle Entrate le proprie dichiarazioni dei redditi, divenuta conoscibile e verificabile, quanto alla dichiarazione dei redditi del 2021 almeno entro il 31.12.2023. Si aggiunga inoltre che la ricorrente, a far data dall'1.01.2021, si iscriveva nella Gestione separata, producendo i redditi assimilabili a lavoro dipendente che, sommandosi a quelli d'impresa già goduti, avrebbero determinato il superamento dei limiti per la concessione del trattamento minimo e la cumulabilità con i redditi da pensione.
È di tutta evidenza che contrariamente a quanto sostenuto, l' era a CP_1 conoscenza dei redditi della ricorrente su cui effettuare il calcolo della pensione negli anni 2021-2022, non potendosi addebitare alla ricorrente eventuali ritardi nelle verifiche ed incrocio dei dati reddituali tra l' e l'AdE. CP_1
Si ricorda infatti che già l'art. 42 del D.L. n. 269 del 2003, conv. in L. n. 326 del
2003, consentiva all' di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati CP_1 onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali, mentre l'art. 15 del
D.L. n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 102 del 2009, stabilisce che dal primo gennaio 2010 l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito dei
Pag. 9 di 11 beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette CP_1 informazioni, presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative ai titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia e ai rispettivi coniugi e familiari. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. Questo principio risulta CP_1 rafforzato dall'art. 13 del D.L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla
L. n. 122 del 2010, che al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del CP_1
“Casellario dell'Assistenza” per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale, mentre al comma 6 prevede che i titolari di prestazioni collegate al reddito devono comunicare all' soltanto i dati della CP_1
propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Inconferente è altresì la sentenza n. 79/2025 emessa dal Tribunale di Grosseto citata dalla convenuta, atteso che nella fattispecie in esame difettava - come chiaramente specificato a pag. 6 della sentenza - la natura formale e definitiva del provvedimento di liquidazione della pensione, ovvero il primo presupposto per l'irripetibilità dell'indebito sussistente e non contestato nel caso di specie.
L'indebito impugnato dalla ricorrente richiesto dall' per il periodo dal CP_1
01/01/2022 al 31/12/2022 deve dichiararsi dunque irripetibile, ritenendosi certamente imputabile all' il ritardo nella rettifica trattandosi di dati CP_1 facilmente reperibili dall'Istituto previdenziale presso l'Agenzia delle Entrate e quindi dallo stesso agevolmente conoscibili.
Avendo l' accesso a questi dati e, proprio in quanto erano state effettuate CP_1 integrali dichiarazioni reddituali all'Agenzia delle Entrate non sussisteva alcun altro obbligo della ricorrente di comunicazione all' ex art 13 co. 6, del d.l. n. CP_1
Pag. 10 di 11 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla l. n. 122 del 30 luglio
2010.
Alla stregua di tali assorbenti considerazioni merita accoglimento la domanda di accertamento dell'illegittimità del provvedimento di indebito adottato dall' CP_1
con conseguenziale annullamento dei provvedimenti nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in base ai parametri minimi per l'attività forense di cui al D.M. 55/2014 con esclusione della sola fase istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
[...]
accerta e dichiara l'illegittimità del provvedimento di rideterminazione della pensione n. 023-360038022573 Cat. SOCOM emesso dall' , sede di CP_1
Grosseto, in data 29.07.2024 e del provvedimento di rideterminazione della pensione n. 023-360038022573 Cat. SOCOM emesso dall' , sede di CP_1
Grosseto, in data 28.11.2024, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;
condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che CP_1
liquida in complessivi € 1.865,00 per compensi professionali, oltre € 43,00 per esborsi, ed oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Grosseto, 12/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa RI HI
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