Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 21/05/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.4473 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
nato [...] elettivamente Parte_1 domiciliato\a in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv.NICOLETTA VENE e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti dall'Avv. CP_1
Atanasio Maurizio GRECO ( pec: CodiceFiscale_1
t), in virtù di procura Email_1 generale alle liti del 22 marzo 2024 a rogito dott. Notaio in Per_1
Roma, elettivamente domiciliato in Salerno- Coso Garibaldi n. 38 - presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell'Istituto
Resistente
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 30/10/2024 Parte_1 conveniva in giudizio esponendo di aver ricevuto in data CP_1
4.9.2024, l'atto di rideterminazione della pensione n. 003- 110020049848 Cat. SO a decorrere dal 1 gennaio 2021, sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2021, in forza dei quali veniva quantificata l'indebita corresponsione del complessivo importo lordo di €1.470,09; che la richiesta era illegittima, atteso il
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che erano impignorabili le pensioni al di sotto del “minimo vitale” par ad €1.000. Concludeva chiedendo “in via principale, accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarate irripetibili le somme oggetto delle richieste di restituzione di cui alla nota del 4.9.2024 con la conseguente CP_1 condanna dell'Istituto alla restituzione, in favore di parte ricorrente, degli importi trattenuti a tale titolo oltre accessori di legge. Con vittoria di spese da attribuirsi al procuratore costituito che si dichiara antistatario”.
Regolarmente costituito eccepiva l'infondatezza del ricorso CP_1 atteso il fatto che la parte risultava titolare di pensione di REVERSIBILITA' e PENSIONE di INVALIDITA' CIVILE, con la conseguenza che i limiti reddituali per la maggiorazione sociale legge n. 448/2001 erano ampiamente superati. Evidenziava, quanto all'impignorabilità della pensione, che non vi era stato alcun pignoramento e che, alla fattispecie, trovava applicazione l'art. 69 L. 153/1969 articolo, ai sensi del quale l poteva CP_2 legittimamente –trattenere l'importo di 1/5 ( pari al 20 % ) della pensione a recupero di indebiti e, nella specie, tratteneva solo €. 100,00 che non costituiva neppure la quinta parte della pensione dell'importo di oltre € 855,00. Concludeva chiedendo “
• rigettare il ricorso avversario e le domande tutte nello stesso contenute siccome assolutamente infondato in fatto e in diritto nonché sfornito di prova. Con vittoria di spese e onorari di lite.”
Sulle conclusioni delle parti, la causa, di natura documentale, veniva decisa come da sentenza depositata telematicamente.
Ciò posto, va, anzitutto, precisato che la maggiorazione sociale prevista dalla L. n. 448 del 2001, art. 38 sull'assegno sociale erogato ai sensi della L. n. 118 del 1971, art. 19, in linea generale, può affermarsi che sono prestazioni assistenziali quelle riconducibili all'art. 38, comma 1, laddove è disposto che quanti siano privi dei mezzi necessari per vivere hanno diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale. Inoltre, per il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 128, richiamato dalla L. n. 328 del 2000, art. 1, le prestazioni sociali constano di interventi
2 configurabili quali attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della vita.
All'interno di questo riferimento generale, che fornisce i parametri positivi di qualificazione delle prestazioni economiche pubbliche, va esaminata l'ipotesi di maggiorazione di cui si discute prevista dalla L. n. 448 del 2001, art. 38.
La disposizione, intitolata "Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati", prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 Euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui: a) alla L. 29 dicembre 1988, n. 544, art. 1, e successive modificazioni;
b) alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 70, comma 1, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6; c) alla L. 29 dicembre 1988, n. 544, art. 2, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui alla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26. 2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all ai CP_1 sensi della L. 26 maggio 1970, n. 381, art. 10, e della L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 19, nonchè ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici. 3. (...) 4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età superiore a diciotto anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui alla L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 2. (...)”.
Si tratta, come emerge dal testo, di una misura che agisce in via trasversale riguardando sia prestazioni fondate su presupposti contributivi (come la pensione di inabilità di cui alla L. n. 222 del 1984, art. 2) che prestazioni che ne sono prive e che è chiaramente mirata a garantire che ciascuna delle prestazioni indicate non risulti inferiore all'importo di un milione di lire, oggi Euro 516,46.
Detto importo ha, però, natura di indebito previdenziale e non assistenziale quando riferito a prestazione di natura previdenziale, in quanto la maggiorazione sociale partecipa della stessa natura del trattamento - assistenziale o previdenziale - cui accede. La Suprema Corte, ad esempio, ha ritenuto la natura d'indebito previdenziale in un
3 caso di integrazione al minimo della pensione di vecchiaia, prestazione anch'essa previdenziale (Cass.13918/21), e in casi di maggiorazione sociale applicata a trattamenti pensionistici previdenziali (Cass. 9734/99, Cass. 8609/99); di contro, ha applicato il regime dell'indebito assistenziale ove la maggiorazione sociale integri un trattamento assistenziale, come quello della pensione sociale (Cass. 13915/21).
Non vi è dubbio, dunque, sulla natura assistenziale della maggiorazione laddove la prestazione a cui la maggiorazione accede sia di natura assistenziale (in tal senso vd. Cass. n. 17644 del 2020).
E non vi è dubbio sulla natura assistenziale del trattamento previsto dalla L. n. 118 del 1971, art. 19. Sul punto si è espressa la costante giurisprudenza della Suprema Corte (Cass., sez. un. 10972 del 2001, seguita da numerose altre: ex plurimis, Cass., sez. VI, n. 26050 del 2013; Cass., sez. VI, n. 9740 del 2019), essendosi consolidato il principio secondo cui l'ammissione degli invalidi civili, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, alla pensione sociale a carico del fondo di cui alla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26 (vigente ratione temporis, posto che la D.V. ha beneficiato sino al 1992 dell'assegno di invalidità civile, poi trasformato in pensione sociale) erogata dall in sostituzione della pensione di CP_1 invalidità (...) ha, in applicazione della L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 19, carattere automatico e prescinde pertanto dall'accertamento, da parte di detto , della rivalutazione della posizione patrimoniale CP_2 dell'assistito, costituendo la titolarità della pensione di invalidità (recte: assegno di invalidità o pensione di inabilità) sufficiente presupposto per il conseguimento della pensione sociale alle condizioni di maggior favore già accertate.
Si è infatti sottolineata la necessità di applicare rigorosamente la L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 19, interpretato nel senso che gli invalidi civili, i quali già fruiscano della relativa pensione (o assegno mensile), ne ottengono automaticamente la trasformazione in pensione sociale al compimento del sessantacinquesimo anno di età, alle stesse condizioni reddituali stabilite per il trattamento in corso di erogazione, senza che sia possibile alcuna autonoma valutazione, da parte dell , dei CP_1 requisiti di ammissione e, in particolare, delle condizioni economiche dell'invalido (v. in motivazione, Cass. n. 9740 del 2009 cit., con i relativi richiami).
Tutto ciò premesso, con riferimento alle prestazioni assistenziali, siano esse pensione sociale o maggiorazione su prestazione
4 assistenziale, non può farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dalla L. n. 88 del 1989, art. 52 e dalla L. n. 412 del 1991, art. 13.
Tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (da ultimo vd. Cass. n. 31373 del 2019), sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, nè pare possibile adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale (v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011)
o assistenziale indebita (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018).
Deve, dunque, escludersi l'appicabilità della disciplina tracciata dall'art. 52 L. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della L. n. 412 del 1991, alle prestazioni assistenziali.
Ciò nondimeno, non può trovare applicaizone, sic et sempliciter, la disciplina generale in materia di indebito dettata dall'art.2033 c.c..
La giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale pur affermando (con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004).
La Corte Costituzionale ha evidenziato che "(...) il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
Su questa premessa, Cassazione n. 12406 del 2003 ha affermato che "(...) l'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 38 Cost., comma 1, quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema di assistenza sociale, impone di considerare
5 autoapplicativo il principio di settore richiamato dalla (...) giurisprudenza della Corte costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area dell'indebito assistenziale;
principio estraibile, a mezzo del suddetto canone interpretativo, dalla disciplina specifica (...) dettata per la fattispecie della revoca del beneficio. Però d'altra parte occorre che il percettore abbia fatto ingresso nel singolo settore di protezione sociale individuato dalla specifica prestazione assistenziale della cui ripetibilità si controverte ed all'interno del quale è identificabile il principio di cui si diceva. Se viceversa il percettore rimane estraneo ad esso, non opera più quella ratio unificante sottesa alla disciplina speciale di settore".
Pertanto, restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. tutte le ipotesi in cui, ad esempio, la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poichè in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito.
Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza della Suprema Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass. n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass. n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Da quanto premesso, consegue che la fattispecie concreta va regolata in base al principio generale secondo cui l'indebito assistenziale che sia dovuto al venire meno dei requisiti reddituali determina il diritto dell'ente erogatore a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, salvo che risulti che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in una situazione di dolo o comunque tale da far
6 venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (nello stesso senso cfr. Cass. nn. 10642 e 26036 del 2019 Cassazione civile sez. VI, 10/08/2022, n.24606).
Ora nel caso in esame, l'indebito afferisce a somme indebitamente percepite a titolo di maggiorazione su assegno sociale, esplicitamente assoggettato alla disciplina propria dell'indebito assistenziale, pertanto non può trovare applicazione la disciplina invocata da parte ricorrente e relativa alla necessaria verifica delle condizioni reddituale nel termine di un anno, limite temporale espressamente previsto esclusivamente per le prestazioni di natura previdenziale dall'art.13 citato.
Ciò nondimeno e come pacificamente evincibile dallo stesso provvedimento impugnato, siamo in presenza di un'azione di recupero dell'indebito che trae origine dalla comuncazione del reddito 2021 inviata dalla stessa ricorrente e alla quale faceva seguito, solo con provvedimento del 4.9.2024, l'atto di rideterminazione della pensione n. 003-110020049848 Cat. SO a decorrere dal 1 gennaio 2021 ed il recupero delle maggiori somme indebitamente erogate.
Ne consegue che, alla luce della giurisprudenza sopra riportata, l' può procedere al recupero solo a decorrere dal momento in cui CP_1 ha accertato il superamento dei requisiti reddituali, ovvero dal settembre 2024, non potendosi individuare alcun dolo o comportamento elusivo dell'accipiens che, al contrario, comunicava regolarmente i propri redditi.
Ne consegue che il ricorso dev'essere accolto e, per l'effetto, dichiarata l'irripetibilità delle somme di cui al provvedimento in data 4.9.2024, di rideterminazione della pensione n. 003-110020049848 Cat. SO a decorrere dal 1 gennaio 2021, per la complessiva somma lorda di €1.470,09.
Ricorrono gravi motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione CP_1 disattesa, così provvede: 1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, acccerta e dichiara l'irripetibilità delle somme di cui al provvedimento in data 4.9.2024, di rideterminazione della pensione n. 003-
7 110020049848 Cat. SO a decorrere dal 1 gennaio 2021, per il complessivo importo lordo di €1.470,09 vantato da nei CP_1 confronti di;
Parte_1
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali. Benevento 21/05/2025
Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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