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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/02/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3704/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona dei seguenti Magistrati:
dott. Corrado Bonanzinga Presidente
dott. Simona Monforte Giudice,
dott. Mirko Intravaia Giudice rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 3704/2024 R.G., posta in decisione all'udienza del 10 febbraio 2025 e promossa da
, nato in [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Basili che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, nata in [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Maura Galletta che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Messina.
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio (cessazione degli effetti civili).
CONCLUSIONI
All'udienza del 10 febbraio 2025 i procuratori hanno concluso come da note depositate in sostituzione della presenza in udienza.
Visto del P.M. in data 30 ottobre 2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 19 settembre 2024, esponeva di aver Parte_1
contratto matrimonio in data 13 giugno 1979 con , trascritto nei registri degli atti di Controparte_1
matrimonio dello stato civile presso il Comune di LI, atto n. 58, parte II, serie A, 1979 e che dal Per_ matrimonio sono nati il 15 giugno 1982 e il 19 ottobre 1984, oggi maggiorenni ed Per_2
economicamente indipendenti. R.G. n. 3704/2024
Esponeva che nel corso del tempo il rapporto coniugale si era progressivamente deteriorato e concludeva chiedendo che fosse dichiarata sentenza di separazione e che ex art. 473bis.49 c.p.c., decorso il termine previsto per la proponibilità dell'azione, fosse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il giudice delegato, con decreto del 25 ottobre 2024, fissava la udienza ex art. 473bis. 21 c.p.c.
Con comparsa depositata in data 14 gennaio 2025, si costituiva , non Controparte_1
opponendosi alla domanda di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 22 gennaio 2025, i procuratori delle parti rappresentavano di aver depositato istanza congiunta di trasformazione del rito in consensuale.
Ritenuta, dunque, la causa matura per la decisione, all'udienza del 10 febbraio 2025, i procuratori delle parti precisavano e discutevano conformemente all'accordo raggiunto e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Dalle dichiarazioni delle stesse parti emerge che sussiste una situazione di intollerabilità della convivenza.
Al fine di attribuire valore all'accordo delle parti, è necessario che il Tribunale provveda alla omologazione dello stesso, esercitando un controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico.
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi sono motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale.
Infatti, i coniugi hanno dichiarato di insistere in domanda e hanno prestato il loro consenso alla definizione del giudizio di separazione con note depositate in sostituzione della presenza in udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Inoltre, il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge.
Il giudizio deve essere rimesso sul ruolo al fine di proseguire per la domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 19 Parte_1 settembre 2024 nei confronti di , in esito all'accordo raggiunto, così provvede: Controparte_1 R.G. n. 3704/2024
- omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra , nato a Parte_1
NAPOLI (NA) il 04/03/1953 e , nata a [...] il [...], alle Controparte_1
condizioni di cui all'accordo depositato in data 15 gennaio 2025;
- ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di LI di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della cancelleria;
- provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale del
24.02.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Mirko Intravaia Dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott. Francesca Di Pietro quale funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona dei seguenti Magistrati:
dott. Corrado Bonanzinga Presidente
dott. Simona Monforte Giudice,
dott. Mirko Intravaia Giudice rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 3704/2024 R.G., posta in decisione all'udienza del 10 febbraio 2025 e promossa da
, nato in [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Basili che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, nata in [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Maura Galletta che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Messina.
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio (cessazione degli effetti civili).
CONCLUSIONI
All'udienza del 10 febbraio 2025 i procuratori hanno concluso come da note depositate in sostituzione della presenza in udienza.
Visto del P.M. in data 30 ottobre 2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 19 settembre 2024, esponeva di aver Parte_1
contratto matrimonio in data 13 giugno 1979 con , trascritto nei registri degli atti di Controparte_1
matrimonio dello stato civile presso il Comune di LI, atto n. 58, parte II, serie A, 1979 e che dal Per_ matrimonio sono nati il 15 giugno 1982 e il 19 ottobre 1984, oggi maggiorenni ed Per_2
economicamente indipendenti. R.G. n. 3704/2024
Esponeva che nel corso del tempo il rapporto coniugale si era progressivamente deteriorato e concludeva chiedendo che fosse dichiarata sentenza di separazione e che ex art. 473bis.49 c.p.c., decorso il termine previsto per la proponibilità dell'azione, fosse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il giudice delegato, con decreto del 25 ottobre 2024, fissava la udienza ex art. 473bis. 21 c.p.c.
Con comparsa depositata in data 14 gennaio 2025, si costituiva , non Controparte_1
opponendosi alla domanda di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 22 gennaio 2025, i procuratori delle parti rappresentavano di aver depositato istanza congiunta di trasformazione del rito in consensuale.
Ritenuta, dunque, la causa matura per la decisione, all'udienza del 10 febbraio 2025, i procuratori delle parti precisavano e discutevano conformemente all'accordo raggiunto e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Dalle dichiarazioni delle stesse parti emerge che sussiste una situazione di intollerabilità della convivenza.
Al fine di attribuire valore all'accordo delle parti, è necessario che il Tribunale provveda alla omologazione dello stesso, esercitando un controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico.
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi sono motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale.
Infatti, i coniugi hanno dichiarato di insistere in domanda e hanno prestato il loro consenso alla definizione del giudizio di separazione con note depositate in sostituzione della presenza in udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Inoltre, il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge.
Il giudizio deve essere rimesso sul ruolo al fine di proseguire per la domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 19 Parte_1 settembre 2024 nei confronti di , in esito all'accordo raggiunto, così provvede: Controparte_1 R.G. n. 3704/2024
- omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra , nato a Parte_1
NAPOLI (NA) il 04/03/1953 e , nata a [...] il [...], alle Controparte_1
condizioni di cui all'accordo depositato in data 15 gennaio 2025;
- ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di LI di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della cancelleria;
- provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale del
24.02.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Mirko Intravaia Dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott. Francesca Di Pietro quale funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.