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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 18/12/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 24 luglio 2025, iscritta al n. 1815 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
, nato a [...] l'[...], c.f. Parte_1
, C.F._1
E
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo, alla Via G. Marconi n. 17, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Vittori che li rappresenta e difende per procura rila- sciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 20 novembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente Parte_1 Parte_2
ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 25 luglio 2020 hanno contratto matrimonio civile (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Soriano nel Cimino (VT), parte I, n. 9); che dalla loro unione sono nate le figlie , a Viterbo il 10 dicembre Persona_1
2016, e , a Viterbo il 19 agosto 2020; che la prosecuzione della con- Persona_2
vivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1) Le figlie minor saranno affidate in modo condiviso ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori, e la collocazione prevalente e la residenza rimarranno presso l'abitazione della madre, così come avviene attualmente. Il padre potrà tenere le figlie con sé a fine settimana alternati il venerdì dal termine delle lezioni al lunedì mattina alle ore
8.00, quando la accompagnerà a scuola. Nel fine settimana in cui il padre non pren- derà le figlie, potrà però tenerle con sé due giorni nella settimana successiva (mar- tedì e giovedì) dalle ore 16,00 alle ore 8,00 del giorno successivo, quando le riac- compagnerà a scuola. Quando il padre, invece, avrà le figlie con sé nel fine setti- mana, le bambine nella settimana successiva, staranno con lui soltanto il mercoledì dall'uscita dalla scuola alle ore 20,00 quando le riaccompagnerà dalla madre. In occasione delle festività natalizie, le figlie trascorreranno il 24, il 26 ed il 1° dell'anno con la madre ed il 25, il 31 e l'Epifania con il padre, e viceversa per l'anno successivo e così di seguito alternativamente per gli anni seguenti;
trascorreranno inoltre la
Pasqua con la madre ed il Lunedì dell'Angelo con il padre, e viceversa per l'anno successivo, e così di seguito alternativamente per gli anni seguenti, per tutte le altre festività. Il giorno dei compleanni delle minori entrambi i genitori, ogni anno, si riuniranno per festeggiare tutti insieme le figlie. Nel giorno del compleanno della madre le minori staranno con la stessa, mentre nel giorno del compleanno del pa- dre, le bambine staranno con lui. Durante le vacanze estive le minori trascorre- ranno un'intera settimana, la prima di agosto, con il padre e la settimana seguente pag. 2 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
con la madre. Le minori potranno trascorrere durante le vacanze estive una setti- mana con la madre o con il padre presso una qualsiasi località di villeggiatura previo accordo tra i coniugi circa il periodo del soggiorno che dovrà essere reciprocamente comunicato entro il mese di marzo di ogni anno. Qualora un genitore trascorra con le figlie durante le vacanze estive un periodo di villeggiatura di 15 o più giorni, anche l'altro genitore avrà diritto a trascorrere con le minori lo stesso periodo di villeggia- tura. Tutto quanto esposto al punto 1) è da intendersi salvo diversi accordi tra le parti;
2) qualora la sig.r dovesse trasferirsi dal luogo di residenza abituale, il sig. Pt_2
presta sin d'ora il proprio consenso al trasferimento delle bambine in una Parte_1
località nei pressi del luogo dove la madre attualmente svolge attività lavorativa. La sig.ra dal canto suo si impegna a rendere più agevole possibile gli incontri Pt_2
tra padre e figlie, anche eventualmente accompagnand a volte a casa Per_1 Per_2
del padre o in una località intermedia;
3) il Sig. si obbliga a versare alla Sig.ra a titolo Parte_1 Parte_2
di contributo per il mantenimento delle figlie e , entro il giorno 10 Per_1 Per_2
(dieci) di ogni mese a mezzo accredito sul seguente IBAN:
[...], la somma di €. 400,00 (quattrocento/00), sog- getta ad adeguamento automatico, senza necessità di richiesta, di anno in anno se- condo gli indici ISTAT, ove non in regresso;
3) il sig si obbliga inoltre a sostenere nella misura del 50% tutte Parte_1
le spese straordinarie che si renderanno necessarie e/o opportune per le figlie in relazione alle loro inclinazioni, aspirazioni ed esigenze, preventivamente concor- date. A tal fine i ricorrenti dichiarano di aderire al Protocollo n. 1961 dell'11 set- tembre 2018 Tribunale di Viterbo per la regolamentazione delle spese straordina- rie relative al mantenimento dei figli minori;
4) la Sig.ra continuerà a percepire per intero gli assegni unici per le figlie Pt_2
minori di € 50,00 per ciascuna minore;
pag. 3 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
5) i ricorrenti si concedono reciprocamente sin d'ora il nulla-osta al rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero, con facoltà per entrambi di iscrivere le figlie minori sul proprio passaporto o altro documento equipollente;
7) i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
8) i ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accet- tano e sottoscrivono;
9) le spese legali sono integralmente compensate tra le parti”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi delle figlie.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Soriano nel Cimino (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
alle condizioni indicate in motivazione;
[...]
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
pag. 4 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 5 di 5
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 24 luglio 2025, iscritta al n. 1815 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
, nato a [...] l'[...], c.f. Parte_1
, C.F._1
E
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo, alla Via G. Marconi n. 17, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Vittori che li rappresenta e difende per procura rila- sciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 20 novembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente Parte_1 Parte_2
ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 25 luglio 2020 hanno contratto matrimonio civile (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Soriano nel Cimino (VT), parte I, n. 9); che dalla loro unione sono nate le figlie , a Viterbo il 10 dicembre Persona_1
2016, e , a Viterbo il 19 agosto 2020; che la prosecuzione della con- Persona_2
vivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1) Le figlie minor saranno affidate in modo condiviso ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori, e la collocazione prevalente e la residenza rimarranno presso l'abitazione della madre, così come avviene attualmente. Il padre potrà tenere le figlie con sé a fine settimana alternati il venerdì dal termine delle lezioni al lunedì mattina alle ore
8.00, quando la accompagnerà a scuola. Nel fine settimana in cui il padre non pren- derà le figlie, potrà però tenerle con sé due giorni nella settimana successiva (mar- tedì e giovedì) dalle ore 16,00 alle ore 8,00 del giorno successivo, quando le riac- compagnerà a scuola. Quando il padre, invece, avrà le figlie con sé nel fine setti- mana, le bambine nella settimana successiva, staranno con lui soltanto il mercoledì dall'uscita dalla scuola alle ore 20,00 quando le riaccompagnerà dalla madre. In occasione delle festività natalizie, le figlie trascorreranno il 24, il 26 ed il 1° dell'anno con la madre ed il 25, il 31 e l'Epifania con il padre, e viceversa per l'anno successivo e così di seguito alternativamente per gli anni seguenti;
trascorreranno inoltre la
Pasqua con la madre ed il Lunedì dell'Angelo con il padre, e viceversa per l'anno successivo, e così di seguito alternativamente per gli anni seguenti, per tutte le altre festività. Il giorno dei compleanni delle minori entrambi i genitori, ogni anno, si riuniranno per festeggiare tutti insieme le figlie. Nel giorno del compleanno della madre le minori staranno con la stessa, mentre nel giorno del compleanno del pa- dre, le bambine staranno con lui. Durante le vacanze estive le minori trascorre- ranno un'intera settimana, la prima di agosto, con il padre e la settimana seguente pag. 2 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
con la madre. Le minori potranno trascorrere durante le vacanze estive una setti- mana con la madre o con il padre presso una qualsiasi località di villeggiatura previo accordo tra i coniugi circa il periodo del soggiorno che dovrà essere reciprocamente comunicato entro il mese di marzo di ogni anno. Qualora un genitore trascorra con le figlie durante le vacanze estive un periodo di villeggiatura di 15 o più giorni, anche l'altro genitore avrà diritto a trascorrere con le minori lo stesso periodo di villeggia- tura. Tutto quanto esposto al punto 1) è da intendersi salvo diversi accordi tra le parti;
2) qualora la sig.r dovesse trasferirsi dal luogo di residenza abituale, il sig. Pt_2
presta sin d'ora il proprio consenso al trasferimento delle bambine in una Parte_1
località nei pressi del luogo dove la madre attualmente svolge attività lavorativa. La sig.ra dal canto suo si impegna a rendere più agevole possibile gli incontri Pt_2
tra padre e figlie, anche eventualmente accompagnand a volte a casa Per_1 Per_2
del padre o in una località intermedia;
3) il Sig. si obbliga a versare alla Sig.ra a titolo Parte_1 Parte_2
di contributo per il mantenimento delle figlie e , entro il giorno 10 Per_1 Per_2
(dieci) di ogni mese a mezzo accredito sul seguente IBAN:
[...], la somma di €. 400,00 (quattrocento/00), sog- getta ad adeguamento automatico, senza necessità di richiesta, di anno in anno se- condo gli indici ISTAT, ove non in regresso;
3) il sig si obbliga inoltre a sostenere nella misura del 50% tutte Parte_1
le spese straordinarie che si renderanno necessarie e/o opportune per le figlie in relazione alle loro inclinazioni, aspirazioni ed esigenze, preventivamente concor- date. A tal fine i ricorrenti dichiarano di aderire al Protocollo n. 1961 dell'11 set- tembre 2018 Tribunale di Viterbo per la regolamentazione delle spese straordina- rie relative al mantenimento dei figli minori;
4) la Sig.ra continuerà a percepire per intero gli assegni unici per le figlie Pt_2
minori di € 50,00 per ciascuna minore;
pag. 3 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
5) i ricorrenti si concedono reciprocamente sin d'ora il nulla-osta al rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero, con facoltà per entrambi di iscrivere le figlie minori sul proprio passaporto o altro documento equipollente;
7) i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
8) i ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accet- tano e sottoscrivono;
9) le spese legali sono integralmente compensate tra le parti”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi delle figlie.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Soriano nel Cimino (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
alle condizioni indicate in motivazione;
[...]
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
pag. 4 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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