Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 04/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento del 16.10.24 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 1092 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con l'Avv. Maria Carmela Parte_1 Parte_2 Parte_3
Vadalà
appellante
E
in persona del legale rappresentante pro-tempre, con gli Avv.ti Marina Cizza Controparte_1
e Silvana Tassone
appellata
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Crotone. Accertamento lavoro subordinato e risarcimento danni.
Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con la sentenza impugnata il tribunale di Crotone ha respinto il ricorso che gli appellanti in epigrafe hanno proposto per il riconoscimento del lavoro subordinato svolto alle dipendenze della Provincia di e per la condanna di tale ente al pagamento delle retribuzioni maturate oltre al risarcimento CP_1 dei danni subiti.
2) Avverso tale sentenza i tre ricorrenti hanno proposto appello chiedendone la integrale riforma con accoglimento della domanda giudiziale.
1
4) Le parti hanno depositato una nota difensiva datata 15.11.24, congiuntamente sottoscritta dai rispettivi difensori, con cui questi hanno dato atto della rinuncia agli atti del giudizio sottoscritta personalmente dagli appellanti e della accettazione della rinuncia da parte dei difensori dell'ente appellato.
5) La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
6) Il processo deve essere dichiarato estinto in ragione della rinuncia agli atti del giudizio sottoscritta dagli appellanti personalmente e dell'accettazione dei difensori dell'ente appellato muniti di procura speciale.
7) Le spese di lite devono essere compensate avendo sul punto le parti espressamente convenuto nella nota a firma congiunta datata 15.11.24.
8) Il tenore della decisione non consente di dare atto dell'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 Parte_2
e avverso la sentenza del Tribunale di Crotone n° 383/22, così provvede: Parte_3
1) dichiara estinto il processo;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 4.12.24.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale
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