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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 28/05/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Lavoro
1073 /2025 R.G.
All'udienza del 28/05/2025 alle ore 10.19, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello, sono comparsi:
l'Avv. LO PRESTI FABIO ENZO per parte ricorrente Parte_1
l'Avv. Caterina Bonomo in sostituzione dell'Avv. RIZZO ANTONINO per parte resistente CP_1
entrambe le parti concludono e discutono la causa insistendo nei rispettivi atti difensivi. L'Avv. Lo Presti conclude e discute la causa aderendo alla chiesta cessazione della materia del CP_ contendere. Insiste per la condanna dell' al pagamento delle spese di lite, comprensive della fase di discussione, ritenendo che vada imputata alla condotta dell'istituto previdenziale la tardiva liquidazione della prestazione. L'Avv. Bonomo conclude e discute la causa chiedendo che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione, anche solo parziale, delle spese di lite. Il g.l. si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 13.46, il giudice, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1073 /2025 R.G.
OGGETTO: pensione anticipata di vecchiaia vertente tra nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso C.F._1
introduttivo, dall'Avv. LO PRESTI FABIO ENZO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
, con sede in Via Ciro il Grande, 21 00144 Roma Controparte_2
(RM), (CF: ) in persona del Presidente pro-tempore e Legale rappresentante, rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avvocato ANTONINO RIZZO, in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio Per_1
in ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 ed elettivamente domiciliato in Via Scontrino,28
[...]
91100 TRAPANI presso l'Avvocatura dell'Istituto,
-resistente-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale dichiarare cessata la materia del contendere;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Resistente: Voglia il Tribunale dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione, anche parziale, delle spese di lite.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE L'odierno ricorrente lamenta l'erroneità del provvedimento con il quale l ha rigettato la domanda CP_1
amministrativa presentata il 20/02/2023 e volta al riconoscimento e liquidazione della pensione anticipata di vecchiaia, ritenendo sussistente la condizione prevista dal comma 10 dell'art. 24 del D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, poiché in possesso di oltre 2.227 contributi utili nel Fondo CD CM, corrispondenti a più di 42 anni e 10 mesi di contribuzione, requisito richiesto per l'anno 2023 secondo l'adeguamento alla speranza di vita.
L' costituendosi ha riconosciuto la fondatezza della domanda avanzata dal ricorrente, precisando CP_1
tuttavia che la mancata liquidazione era da imputare al mancato accredito dei contributi figurativi da riscatto e di parte della contribuzione come coltivatore diretto.
Nelle more della celebrazione dell'odierna udienza, l'istituto previdenziale ha documentato l'avvenuta liquidazione della prestazione, per come richiesta in ricorso.
Va dunque dichiarata cessata la materia del contendere per avvenuto riconoscimento e liquidazione della prestazione in sede amministrativa.
In punto alle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, compendiato con la tempestiva condotta posta in essere dall'ente previdenziale (attivatosi immediatamente dopo la notifica del ricorso), le stesse vanno in parte compensate, con condanna dell' alla refusione del 50% delle CP_1
spese di lite sostenute dal ricorrente e quantificate in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 1073 /2025 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a rifondere a parte ricorrente il 50% delle spese di lite, liquidate (50%) in € 1.000,00 per CP_1
compensi di procuratore, oltre spese forfettarie ed oneri di legge;
il tutto distratto in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Marsala in data 28/05/2025
Il Giudice Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
Sezione Lavoro
1073 /2025 R.G.
All'udienza del 28/05/2025 alle ore 10.19, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello, sono comparsi:
l'Avv. LO PRESTI FABIO ENZO per parte ricorrente Parte_1
l'Avv. Caterina Bonomo in sostituzione dell'Avv. RIZZO ANTONINO per parte resistente CP_1
entrambe le parti concludono e discutono la causa insistendo nei rispettivi atti difensivi. L'Avv. Lo Presti conclude e discute la causa aderendo alla chiesta cessazione della materia del CP_ contendere. Insiste per la condanna dell' al pagamento delle spese di lite, comprensive della fase di discussione, ritenendo che vada imputata alla condotta dell'istituto previdenziale la tardiva liquidazione della prestazione. L'Avv. Bonomo conclude e discute la causa chiedendo che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione, anche solo parziale, delle spese di lite. Il g.l. si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 13.46, il giudice, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1073 /2025 R.G.
OGGETTO: pensione anticipata di vecchiaia vertente tra nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso C.F._1
introduttivo, dall'Avv. LO PRESTI FABIO ENZO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
, con sede in Via Ciro il Grande, 21 00144 Roma Controparte_2
(RM), (CF: ) in persona del Presidente pro-tempore e Legale rappresentante, rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avvocato ANTONINO RIZZO, in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio Per_1
in ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 ed elettivamente domiciliato in Via Scontrino,28
[...]
91100 TRAPANI presso l'Avvocatura dell'Istituto,
-resistente-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale dichiarare cessata la materia del contendere;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Resistente: Voglia il Tribunale dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione, anche parziale, delle spese di lite.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE L'odierno ricorrente lamenta l'erroneità del provvedimento con il quale l ha rigettato la domanda CP_1
amministrativa presentata il 20/02/2023 e volta al riconoscimento e liquidazione della pensione anticipata di vecchiaia, ritenendo sussistente la condizione prevista dal comma 10 dell'art. 24 del D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, poiché in possesso di oltre 2.227 contributi utili nel Fondo CD CM, corrispondenti a più di 42 anni e 10 mesi di contribuzione, requisito richiesto per l'anno 2023 secondo l'adeguamento alla speranza di vita.
L' costituendosi ha riconosciuto la fondatezza della domanda avanzata dal ricorrente, precisando CP_1
tuttavia che la mancata liquidazione era da imputare al mancato accredito dei contributi figurativi da riscatto e di parte della contribuzione come coltivatore diretto.
Nelle more della celebrazione dell'odierna udienza, l'istituto previdenziale ha documentato l'avvenuta liquidazione della prestazione, per come richiesta in ricorso.
Va dunque dichiarata cessata la materia del contendere per avvenuto riconoscimento e liquidazione della prestazione in sede amministrativa.
In punto alle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, compendiato con la tempestiva condotta posta in essere dall'ente previdenziale (attivatosi immediatamente dopo la notifica del ricorso), le stesse vanno in parte compensate, con condanna dell' alla refusione del 50% delle CP_1
spese di lite sostenute dal ricorrente e quantificate in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 1073 /2025 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a rifondere a parte ricorrente il 50% delle spese di lite, liquidate (50%) in € 1.000,00 per CP_1
compensi di procuratore, oltre spese forfettarie ed oneri di legge;
il tutto distratto in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Marsala in data 28/05/2025
Il Giudice Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.