Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 30/05/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 00404/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00178/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 178 del 2025, proposto da:
IE II e NN OZ, rappresentati e difesi dall'avv. Edoardo Stoppa, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, domiciliata in forma digitale come in atti nonché in forma fisica in Ancona, corso Mazzini, 55;
nei confronti
Comune Montefiore dell'Aso, in persona del Sindaco p.t. non costituito in giudizio;
per l’esatta ottemperanza
-dell’ordinanza n. 1371/2024 del 03/10/2024 RG n. 1163/2024 Repert. n. 836/2024 del 03/10/2024 emessa dal Trib. di Fermo con il seguente dispositivo: “definitivamente pronunciando sulle domande cautelari proposte da VI IE e OV NN nei confronti del Comune di Montefiore dell’Aso nell’ambito del giudizio n. 1163/2024 RG, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione disattese, così provvede: ACCOGLIE il ricorso ex art. 700 c.p.c. e, per l’effetto, ORDINA al Comune di Montefiore dell’Aso: - di procedere all’iscrizione anagrafica di OV NN (passaporto N762314462), nata il [...] a [...], nei registri della popolazione residente nel Comune di Montefiore Dell’Aso; - di procedere al suo inserimento nello stato di famiglia di VI IE (CF [...]), nato il [...] a [...]; - di procedere alla registrazione anagrafica della dichiarazione di convivenza tra OV NN (passaporto N762314462), nata il [...] a [...], e VI IE (CF [...]), nato il [...] a [...], richiesta al Comune di Montefiore Dell’Aso (AP) in data 14/07/2024. CONDANNA il resistente MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., alla refusione, in favore dei ricorrenti VI IE e OV NN, delle competenze del presente procedimento cautelare che si liquidano in complessivi € 4.011,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali 15% ed esborsi documentati per c.u. e diritti di cancelleria pari ad € 286,00, IVA e CAP come per legge. COMPENSA integralmente le spese ne confronti del resistente Comune di Montefiore dell’Aso. Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
RILEVATO
che l’amministrazione intimata con memoria depositata l’8.05.2025 ha eccepito la sopraggiunta improcedibilità del ricorso essendo stati posti in essere tutti gli adempimenti volti a dare integrale esecuzione alla pronuncia oggetto di ottemperanza come da autorizzazione al pagamento versata in atti;
che parte ricorrente con nota depositata in atti il 19.05.2025 ha insistito per la refusione delle spese di giudizio evidenziando che il pagamento delle somme di cui all’ottemperanda ordinanza è avvenuto il 17 aprile 2025 e quindi successivamente al deposito del ricorso;
RITENUTO
che alla luce di quanto sopra il ricorso deve essere dichiarato improcedibile non potendo parte ricorrente ottenere alcuna utilità da una decisione nel merito;
che merita accoglimento la richiesta di parte ricorrente di rimborso delle spese di giudizio in considerazione della circostanza che il decreto di liquidazione risale solo al 17 aprile 2025 e quindi a data successiva al deposito del presente ricorso avvenuto il 23 marzo 2025.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna l’amministrazione intimata al rimborso in favore di parte ricorrente delle spese di giudizio nella misura di € 1000,00 (mille/00) oltre accessori se ed in quanto dovuti, nonché dell’importo del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Renata Emma Ianigro, Presidente, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
Fabio Belfiori, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Renata Emma Ianigro |
IL SEGRETARIO