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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 23/12/2025, n. 1934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1934 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 5065/2024 R.G. sul ricorso depositato il 23/10/2024 proposto da (difeso dall'avv. AN Gurnari ed avv. Francesca Gangemi) Parte_1 nei confronti di (difesa Controparte_1 dall'avv. Ettore Triolo) viste le note di trattazione scritta, così definitivamente provvedendo :
“ Rigetta la domanda.
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 250,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1) accogliere l'eccezione preliminare ed accertare e dichiarare la illegittimità dell'indebito di cui CP_ alla nota datata 13.03.2024 in quanto le somme non sono dovute per intervenuta prescrizione;
2) nel merito accertare e dichiarare la infondatezza, illegittimità ed erroneità del provvedimento di CP_ recupero indebito disoccupazione agricola per l'anno 2013 come da comunicazione del
13.03.2024 per motivi esposti;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi.
Parte ricorrente deduceva che: CP_ aveva ricevuto dall' di Reggio Calabria - nota datata 13.03.2024, inerente l'indebito derivante da prestazione di disoccupazione agricola relativa alla pratica n. 2014628707529 per l'anno 2013, contestando e chiedendo la restituzione della somma di Euro 539,38. 1 CP_
Con nota del 14.03.2024, invece, l' sempre riferendosi alla domanda di disoccupazione n.
Pratica 2014625702804 per l'anno 2013, riferiva che la stessa era stata riesaminata il 13.03.2024 e la stessa è stata “accolta” e liquidata a zero. Nella stringata motivazione con cui invita alla restituzione dell'indebito, l'Ente oggi convenuto fa riferimento ad accertamenti ispettivi di cui al provvedimento prot n. 3 elenco var 15.12.2019. Accertamenti ispettivi che, invero, non sono mai stati notificati al ricorrente, benchè lavoratore interessato dalle eventuali sorti ed interventi pregiudizievoli dell'Ente datoriale. Tuttavia, siccome il sig. ha sempre e regolarmente Pt_1 svolto attività lavorativa, quale bracciante agricolo a tempo determinato, ha interesse a contestare CP_ l'azione di recupero messa in atto da pur nella difficoltà di non ritrovarsi oggi la documentazione di riferimento, essendo decorsi oltre dieci anni. Inoltre, alla data di notifica della nota datata 13 marzo 2024, certamente è decorso il termine per il maturarsi della prescrizione estintiva della pretesa.
Si costituiva parte resistente come in epigrafe, e contestava la domanda. CP_1
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è infondato.
La causa concerne un indebito previdenziale di cui alla nota datata 13.3.2024 e comunicata il CP_ 3.4.2024, con la quale L' assume l'indebita erogazione della prestazione di disoccupazione agricola per l'anno 2013 .
Il primo motivo della prescrizione è infondato.
Il termine di prescrizione applicabile alla fattispecie è quello ordinario ossi decennale .
Il pagamento è avvenuto il 13.6.2014 per cui la prescrizione è interrotta dall'atto infradecennale .
***
Il ricorrente con un secondo motivo ha ribadito che per l'anno 2013, è stato assunto a tempo determinato come operaio, bracciante agricolo, dalla ditta MA AN. CP_ Va però rilevato che l' in primo luogo evidenzia che per il recupero della somma ha emesso e notificato il 31.8. 2024 un avviso di addebito 39420240001286326000. CP_ Tale avviso di addebito – l' adduce che l' avviso di addebito non è stato opposto e ciò ha generato l'irretrattabilità del credito , ai sensi dell'art. 24, comma 5, D.Leg.vo 46/99 producendo avviso di ricevimento - non risulta né contestato né opposto . CP_ Ciò rende già definitivamente accertata la pretesa dell' alla restituzione della somma . CP_ In ogni caso l' adduce che : risulta essere intervenuta la cancellazione delle giornate per gli anni dal 2013 al 2018, mediante pubblicazione del terzo elenco trimestrale di variazione 2019 del comune di
San Lorenzo, notificato mediante pubblicazione telematica, ai sensi dell'art. 38, comma
2 7, della Legge n. 111 del 06 Luglio 2011, effettuata dall'Istituto nel proprio sito internet dal 17/12/2019 al 31/12/2019;
considerato che
il ricorso è stato iscritto a ruolo soltanto in data 23.10.2024, ben oltre il termine di 120 giorni dalla notifica, deve ritenersi intervenuta decadenza.
CP_ Orbene l' prova la pubblicazione telematica nel 2019 della cancellazione delle giornate .
In giurisprudenza si afferma : < ….il termine per proporre azione giudiziale contro la cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli non è quello annuale previsto dall'art. 47 del DPR 30 aprile
1970 n. 639, bensì quello di 120 giorni previsto dal D.L. 7/1970, il quale, come è noto, decorre dalla data di definitività che, ai sensi dell'art. 11 D. Lgs. 375 del 1993, si concreta solo quando siano decorsi i termini per la proposizione del ricorso amministrativo contro la cancellazione (30 giorni) e quelli per la formazione del silenzio-rigetto (ulteriori 90 giorni), nonché quelli per l'impugnazione amministrativa (30 giorni) e per la formazione del silenzio rigetto contro la stessa
(90 giorni).
(…)Quando non si verifica uno degli eventi della sequenza indicata dall'art. 11, i centoventi giorni vanno calcolati a partire dalla scadenza del termine entro il quale l'adempimento omesso andava compiuto.
Al riguardo, è opportuno rammentare il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “….in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal D.Lgs. n.
375 del 1993, art. 11 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22 decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità ad un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr., ex aliis,Cass. 2898.2014; Cass. 11.6.2013; Cass. 27.12.11 n. 29070; Cass. 19.7.11 n. 15785; Cass.
2.10.07 n. 20668; Cass. 10.9.07 n. 18965; Cass. 14.3.07 n. 5906; Cass.
1.3.07 n. 4819; Cass.
23.2.07 n. 4261; Cass.
5.2.07 n. 2373; Cass. 16.1.07 n. 813). Cass. Sez. lav., 17/01/2017, n.994 > così Corte Appello Reggio Calabria sent . n 409/2022 pubbl. il 12/10/2022 .
La Suprema Corte in una pronuncia successiva ha affermato < 1.– A fondamento della decisione, i giudici d'appello argomentano che il disconoscimento delle giornate lavorative è stato pubblicato dal 15 dicembre 2013 al 30 dicembre 2013 con modalità telematiche, previste in via
3 esclusiva dall'art. 38, comma 7, del decreto-legge 6(…….)Nel caso di specie, l'appellante ha presentato tempestivi ricorsi in sede amministrativa il 24 gennaio 2014, ma le decisioni non sono state notificate nei novanta giorni successivi e si è dunque formato, il 24 aprile 2014, il silenzio rigetto (art. 11 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375). Da tale data, pertanto, decorre il termine di trenta giorni per presentare ricorso alla Commissione superiore e, dall'inutile scadenza del termine indicato e dalla conseguente definitività del provvedimento amministrativo, prende avvio il termine di centoventi giorni, sancito per l'instaurazione del giudizio (art. 22 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n.
83). Né tale termine può essere differito in considerazione dei ricorsi amministrativi tardivamente proposti, «quando già il silenzio-rigetto doveva ritenersi divenuto definitivo (per scadenza del termine di impugnabilità in sede amministrativa) in data 26.5.2014» (pagina 9 della sentenza d'appello). Ne discende che è tardiva l'azione intrapresa soltanto il 13 novembre 2014, allorché il termine di decadenza era già decorso invano (..) > così cass Sez. L, Ordinanza n. 11197 del 2024.
Anche altra pronuncia < Il termine decorre infatti -per espressa previsione normativa- dalla definitività del provvedimento amministrativo, che può formarsi sia per mancato o tardivo ricorso amministrativo del privato, sia per decisione amministrativa sul ricorso, sia infine per decorso dei termini per la stessa.
Né il consolidamento del provvedimento amministrativo (e l'inizio del decorso del termine decadenziale per il ricorso giurisdizionale) è escluso dalla proposizione di ricorso amministrativo diverso da quello previsto dalla legge, come già ritenuto da questa Corte in fattispecie simile alla presente (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 381 del 2024, che ha sottolineato come anche il difetto di competenza dell'organo amministrativo sollecitato dal ricorso amministrativo del privato, che peraltro non rileva in sé quale vizio dell'atto ma solo per i riflessi sul diritto azionato, deve essere fatto valere nell'ambito dell'impugnazione avverso il provvedimento di cancellazione, che va impugnato nel termine decadenziale).
Può dunque affermarsi che il termine di decadenza di 120 giorni previsto dall'articolo 22 del decreto legge 7/70, convertito in legge 83/70, decorre dalla data del provvedimento amministrativo definitivo di non iscrizione o cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, quale che sia la causa della definitività di esso. La questione di legittimità costituzionale proposta
-che peraltro è strutturata in relazione alle garanzie del procedimento amministrativo le cui tutele prescindono da quelle relative alla fase giurisdizionale cui invece la decadenza si ricollega- è manifestamente infondata proprio per le ragioni su evidenziate, che ricollegano il dies a quo alla definitività del provvedimento amministrativo comunque formatasi, e per quelle alla base
4 dell'istituto della decadenza, che è finalizzato al conseguimento di una certezza giuridica. ).> Cass
7987/2024.
Più di recente per gli effetti della decadenza in esame anche sulla prestazione si è occupata in varie pronunce della questione posta dal motivo, pervenendo al principio, cui va data continuità in questa sede, secondo cui l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art.22 d.l. n.7/70, conv. con modif. in l. n.83/70 (Cass.6229/19, Cass.30858/21, Cass.4523/24). In particolare, si è sottolineato che la funzione di agevolazione probatoria correlata all'iscrizione negli elenchi di cui al R.D. n.1249/40 CP_ non esime l' dal disconoscere il rapporto assicurativo pur in presenza di iscrizione e, all'opposto, in assenza di iscrizione, non preclude al lavoratore di agire in giudizio per chiedere l'iscrizione e la corrispondente prestazione. Non di meno, l'iscrizione continua a essere un presupposto per le prestazioni previdenziali, sì che ove tale iscrizione sia esclusa dall' con CP_1 provvedimento non impugnato nei termini di decadenza dell'art.22 d.l. n.7/70, tale decadenza, che ha natura sostanziale, preclude in modo definitivo l'azionabilità in giudizio del diritto alla prestazione.> Cass Sez. L, Ordinanza n. 12978 del 2024.
Il ricorso amministrativo tardivo non può dunque spostare il termine maturato ( vedi anche
Cass 7987/2024).
Va detto che, all'epoca della pubblicazione telematica nel periodo in questione il regime normativo non prevedeva la comunicazione individuale perché prevista la comunicazione telematica valida erga omnes.
Sottoposta la questione di costituzionalità, la Corte Costituzionale con sentenza n. 45 del 2021 non ha dichiarato la illegittimità costituzionale statuendo che < 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge
15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui, nel testo previgente alla modifica recata dall'art. 43, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede che «[i]n caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla CP_1 notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione», sollevata – in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione,
5 in relazione all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 – dalla Corte di appello di Reggio Calabria con le tre ordinanze indicate in epigrafe.
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 7, del d.l. n.
98 del 2011, nella parte in cui, nel testo previgente alla modifica recata dall'art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020, prevede che «[i]n caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale,
l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità CP_1 telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione», sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., dalla Corte di appello di Reggio Calabria con le tre ordinanze indicate in epigrafe.>.
Per la legittimità della comminata decadenza dopo la comunicazione del disconoscimento con modalità telematiche la giurisprudenza di legittimità più recente ( vedasi Cass 4469/2024 e Cass
33835/2023).
****
Ciò premesso nel caso di specie parte ricorrente, poiché all'epoca era previsto il sistema di comunicazione delle variazioni dell'iscrizione di giornate con pubblicazione telematica , aveva l'onere di verificare la pubblicazione telematica.
Il sistema della pubblicazione telematica è stato ritenuto legittimo e pure l'idoneità della pubblicazione telematica a garantire la conoscibilità dell'atto erga omnes (punto 5.2. del
Considerato in diritto della sentenza della Corte Costituzionale ) per cui non può ritenersi inefficace( in tema per l'applicazione del sistema di pubblicazione telematica e degli effetti della decadenza dalla impugnazione anche Cass. n. 4469/2024 e n. 10038/2024).
Ne discende che, all'epoca della pubblicazione telematica, era un onere della parte ricorrente , quale lavoratore in RA , quello di controllare periodicamente le pubblicazioni CP_1 relative agli elenchi dei lavoratori agricoli .
Parte ricorrente non allega invece di aver proceduto ad informarsi in tempi ragionevolmente prossimi alla pubblicazione ma risulta solo dopo alcuni anni essersi opposta ai provvedimenti CP_ dell' .
Giustificare tale inerzia , che all'evidenza appare protratta anche per alcuni anni , vorrebbe significare vanificare un sistema di comunicazione previsto all'epoca dalla legge ma ciò non è consentito perchè equivarrebbe a disapplicare la legge .
6 Nè si allegano e si provano impedimenti tecnici di accesso alla pubblicazione telematica .
Nessuna ipotesi di forza maggiore allega che abbia impedito la tempestiva conoscenza e l'attivazione sollecita entro i termini di decadenza
Il ricorso giudiziale è depositato ormai quando già maturata la decadenza dei 120 giorni .
Va dunque dichiarata la decadenza dall'impugnazione della cancellazione dagli elenchi agricoli qui in esame il che priva di fondamento l'asserito diritto all'iscrizione negli elenchi per gli anni in contestazione e preclude ogni esame nel concreto della sussistenza del rapporto di lavoro.
Una volta che non risulta accertato il diritto alla reiscrizione negli elenchi per quanto sopra considerato per effetto della cancellazione , consegue la perdita anche del diritto alle prestazioni correlate ( in tale senso Cass n. 6229 del 2019, e in conformità Cass 23615 Anno
2021 e di recente Cass Ord. Sez. L Num. 29614 Anno 2022 secondo cui < .
1. La decadenza è prevista dall'art. 22, primo comma, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7 (Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli), convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83: contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del d.l. n. 7 del 1970 e lesivi di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria «nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza». L'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto per la proposizione dell'azione giudiziaria determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato.
Tale decadenza non solo non beneficia della sanatoria accordata dall'art. 8 della legge 11 agosto
1973, n. 533, ma, in quanto tocca una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 cod. civ., salvo il limite del giudicato interno (Cass., sez. VI-L, 25 agosto 2020, n. 17653). La previsione di un termine di decadenza persegue l'esigenza «di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all'iscrizione ed alle conseguenti prestazioni, avuto riguardo alla circostanza che l'atto di iscrizione negli elenchi costituisce presupposto per l'accesso alle prestazioni previdenziali collegate al solo requisito assicurativo, quali la indennità di malattia o di maternità,
e titolo per l'accredito, per ciascun anno, dei contributi corrispondenti al numero di giornate di iscrizione negli elenchi stessi» (Corte cost., sentenza n. 192 del 2005, punto 2.3. del Considerato in diritto). >.
Inoltre < Questa Corte si è occupata in varie pronunce della questione posta dal motivo, pervenendo al principio, cui va data continuità in questa sede, secondo cui l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art.22 d.l. n.7/70, conv. con modif. in l. n.83/70 (Cass.6229/19, Cass.30858/21, Cass.4523/24). In particolare, si è sottolineato che la funzione di agevolazione probatoria correlata all'iscrizione negli elenchi di cui al R.D. n.1249/40 non esime l' dal disconoscere il rapporto assicurativo CP_
7 pur in presenza di iscrizione e, all'opposto, in assenza di iscrizione, non preclude al lavoratore di agire in giudizio per chiedere l'iscrizione e la corrispondente prestazione. Non di meno, l'iscrizione continua a essere un presupposto per le prestazioni previdenziali, sì che ove tale iscrizione sia esclusa dall' con provvedimento non impugnato nei termini di decadenza CP_1 dell'art.22 d.l. n.7/70, tale decadenza, che ha natura sostanziale, preclude in modo definitivo l'azionabilità in giudizio del diritto alla prestazione.> CassSez. L, Ordinanza n. 12978 del 2024.; in termini analoghi anche Cass cass Sez. L, Sentenza n. 32608 del 2025 .
Orbene la decadenza maturata, come sopra esposto, priva di rilievo l'accertamento di merito del rapporto perché è definitiva ormai la cancellazione dagli elenchi agricoli .
Ciò rende irrilevante la cognizione sul fatto e i rapporti di lavoro ed escludendo il requisito assicurativo per la disoccupazione esclude il diritto a percepire l' indennità di disoccupazione agricola in esame che, pertanto, è indebitamente erogata generando inoltre un indebito ripetibile CP_ dall'
La domanda in definitiva va respinta .
Spese del giudizio - manca la dichiarazione di esonero- per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio di Calabria 23.12.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 5065/2024 R.G. sul ricorso depositato il 23/10/2024 proposto da (difeso dall'avv. AN Gurnari ed avv. Francesca Gangemi) Parte_1 nei confronti di (difesa Controparte_1 dall'avv. Ettore Triolo) viste le note di trattazione scritta, così definitivamente provvedendo :
“ Rigetta la domanda.
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 250,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1) accogliere l'eccezione preliminare ed accertare e dichiarare la illegittimità dell'indebito di cui CP_ alla nota datata 13.03.2024 in quanto le somme non sono dovute per intervenuta prescrizione;
2) nel merito accertare e dichiarare la infondatezza, illegittimità ed erroneità del provvedimento di CP_ recupero indebito disoccupazione agricola per l'anno 2013 come da comunicazione del
13.03.2024 per motivi esposti;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi.
Parte ricorrente deduceva che: CP_ aveva ricevuto dall' di Reggio Calabria - nota datata 13.03.2024, inerente l'indebito derivante da prestazione di disoccupazione agricola relativa alla pratica n. 2014628707529 per l'anno 2013, contestando e chiedendo la restituzione della somma di Euro 539,38. 1 CP_
Con nota del 14.03.2024, invece, l' sempre riferendosi alla domanda di disoccupazione n.
Pratica 2014625702804 per l'anno 2013, riferiva che la stessa era stata riesaminata il 13.03.2024 e la stessa è stata “accolta” e liquidata a zero. Nella stringata motivazione con cui invita alla restituzione dell'indebito, l'Ente oggi convenuto fa riferimento ad accertamenti ispettivi di cui al provvedimento prot n. 3 elenco var 15.12.2019. Accertamenti ispettivi che, invero, non sono mai stati notificati al ricorrente, benchè lavoratore interessato dalle eventuali sorti ed interventi pregiudizievoli dell'Ente datoriale. Tuttavia, siccome il sig. ha sempre e regolarmente Pt_1 svolto attività lavorativa, quale bracciante agricolo a tempo determinato, ha interesse a contestare CP_ l'azione di recupero messa in atto da pur nella difficoltà di non ritrovarsi oggi la documentazione di riferimento, essendo decorsi oltre dieci anni. Inoltre, alla data di notifica della nota datata 13 marzo 2024, certamente è decorso il termine per il maturarsi della prescrizione estintiva della pretesa.
Si costituiva parte resistente come in epigrafe, e contestava la domanda. CP_1
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è infondato.
La causa concerne un indebito previdenziale di cui alla nota datata 13.3.2024 e comunicata il CP_ 3.4.2024, con la quale L' assume l'indebita erogazione della prestazione di disoccupazione agricola per l'anno 2013 .
Il primo motivo della prescrizione è infondato.
Il termine di prescrizione applicabile alla fattispecie è quello ordinario ossi decennale .
Il pagamento è avvenuto il 13.6.2014 per cui la prescrizione è interrotta dall'atto infradecennale .
***
Il ricorrente con un secondo motivo ha ribadito che per l'anno 2013, è stato assunto a tempo determinato come operaio, bracciante agricolo, dalla ditta MA AN. CP_ Va però rilevato che l' in primo luogo evidenzia che per il recupero della somma ha emesso e notificato il 31.8. 2024 un avviso di addebito 39420240001286326000. CP_ Tale avviso di addebito – l' adduce che l' avviso di addebito non è stato opposto e ciò ha generato l'irretrattabilità del credito , ai sensi dell'art. 24, comma 5, D.Leg.vo 46/99 producendo avviso di ricevimento - non risulta né contestato né opposto . CP_ Ciò rende già definitivamente accertata la pretesa dell' alla restituzione della somma . CP_ In ogni caso l' adduce che : risulta essere intervenuta la cancellazione delle giornate per gli anni dal 2013 al 2018, mediante pubblicazione del terzo elenco trimestrale di variazione 2019 del comune di
San Lorenzo, notificato mediante pubblicazione telematica, ai sensi dell'art. 38, comma
2 7, della Legge n. 111 del 06 Luglio 2011, effettuata dall'Istituto nel proprio sito internet dal 17/12/2019 al 31/12/2019;
considerato che
il ricorso è stato iscritto a ruolo soltanto in data 23.10.2024, ben oltre il termine di 120 giorni dalla notifica, deve ritenersi intervenuta decadenza.
CP_ Orbene l' prova la pubblicazione telematica nel 2019 della cancellazione delle giornate .
In giurisprudenza si afferma : < ….il termine per proporre azione giudiziale contro la cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli non è quello annuale previsto dall'art. 47 del DPR 30 aprile
1970 n. 639, bensì quello di 120 giorni previsto dal D.L. 7/1970, il quale, come è noto, decorre dalla data di definitività che, ai sensi dell'art. 11 D. Lgs. 375 del 1993, si concreta solo quando siano decorsi i termini per la proposizione del ricorso amministrativo contro la cancellazione (30 giorni) e quelli per la formazione del silenzio-rigetto (ulteriori 90 giorni), nonché quelli per l'impugnazione amministrativa (30 giorni) e per la formazione del silenzio rigetto contro la stessa
(90 giorni).
(…)Quando non si verifica uno degli eventi della sequenza indicata dall'art. 11, i centoventi giorni vanno calcolati a partire dalla scadenza del termine entro il quale l'adempimento omesso andava compiuto.
Al riguardo, è opportuno rammentare il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “….in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal D.Lgs. n.
375 del 1993, art. 11 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22 decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità ad un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr., ex aliis,Cass. 2898.2014; Cass. 11.6.2013; Cass. 27.12.11 n. 29070; Cass. 19.7.11 n. 15785; Cass.
2.10.07 n. 20668; Cass. 10.9.07 n. 18965; Cass. 14.3.07 n. 5906; Cass.
1.3.07 n. 4819; Cass.
23.2.07 n. 4261; Cass.
5.2.07 n. 2373; Cass. 16.1.07 n. 813). Cass. Sez. lav., 17/01/2017, n.994 > così Corte Appello Reggio Calabria sent . n 409/2022 pubbl. il 12/10/2022 .
La Suprema Corte in una pronuncia successiva ha affermato < 1.– A fondamento della decisione, i giudici d'appello argomentano che il disconoscimento delle giornate lavorative è stato pubblicato dal 15 dicembre 2013 al 30 dicembre 2013 con modalità telematiche, previste in via
3 esclusiva dall'art. 38, comma 7, del decreto-legge 6(…….)Nel caso di specie, l'appellante ha presentato tempestivi ricorsi in sede amministrativa il 24 gennaio 2014, ma le decisioni non sono state notificate nei novanta giorni successivi e si è dunque formato, il 24 aprile 2014, il silenzio rigetto (art. 11 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375). Da tale data, pertanto, decorre il termine di trenta giorni per presentare ricorso alla Commissione superiore e, dall'inutile scadenza del termine indicato e dalla conseguente definitività del provvedimento amministrativo, prende avvio il termine di centoventi giorni, sancito per l'instaurazione del giudizio (art. 22 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n.
83). Né tale termine può essere differito in considerazione dei ricorsi amministrativi tardivamente proposti, «quando già il silenzio-rigetto doveva ritenersi divenuto definitivo (per scadenza del termine di impugnabilità in sede amministrativa) in data 26.5.2014» (pagina 9 della sentenza d'appello). Ne discende che è tardiva l'azione intrapresa soltanto il 13 novembre 2014, allorché il termine di decadenza era già decorso invano (..) > così cass Sez. L, Ordinanza n. 11197 del 2024.
Anche altra pronuncia < Il termine decorre infatti -per espressa previsione normativa- dalla definitività del provvedimento amministrativo, che può formarsi sia per mancato o tardivo ricorso amministrativo del privato, sia per decisione amministrativa sul ricorso, sia infine per decorso dei termini per la stessa.
Né il consolidamento del provvedimento amministrativo (e l'inizio del decorso del termine decadenziale per il ricorso giurisdizionale) è escluso dalla proposizione di ricorso amministrativo diverso da quello previsto dalla legge, come già ritenuto da questa Corte in fattispecie simile alla presente (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 381 del 2024, che ha sottolineato come anche il difetto di competenza dell'organo amministrativo sollecitato dal ricorso amministrativo del privato, che peraltro non rileva in sé quale vizio dell'atto ma solo per i riflessi sul diritto azionato, deve essere fatto valere nell'ambito dell'impugnazione avverso il provvedimento di cancellazione, che va impugnato nel termine decadenziale).
Può dunque affermarsi che il termine di decadenza di 120 giorni previsto dall'articolo 22 del decreto legge 7/70, convertito in legge 83/70, decorre dalla data del provvedimento amministrativo definitivo di non iscrizione o cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, quale che sia la causa della definitività di esso. La questione di legittimità costituzionale proposta
-che peraltro è strutturata in relazione alle garanzie del procedimento amministrativo le cui tutele prescindono da quelle relative alla fase giurisdizionale cui invece la decadenza si ricollega- è manifestamente infondata proprio per le ragioni su evidenziate, che ricollegano il dies a quo alla definitività del provvedimento amministrativo comunque formatasi, e per quelle alla base
4 dell'istituto della decadenza, che è finalizzato al conseguimento di una certezza giuridica. ).> Cass
7987/2024.
Più di recente per gli effetti della decadenza in esame anche sulla prestazione si è occupata in varie pronunce della questione posta dal motivo, pervenendo al principio, cui va data continuità in questa sede, secondo cui l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art.22 d.l. n.7/70, conv. con modif. in l. n.83/70 (Cass.6229/19, Cass.30858/21, Cass.4523/24). In particolare, si è sottolineato che la funzione di agevolazione probatoria correlata all'iscrizione negli elenchi di cui al R.D. n.1249/40 CP_ non esime l' dal disconoscere il rapporto assicurativo pur in presenza di iscrizione e, all'opposto, in assenza di iscrizione, non preclude al lavoratore di agire in giudizio per chiedere l'iscrizione e la corrispondente prestazione. Non di meno, l'iscrizione continua a essere un presupposto per le prestazioni previdenziali, sì che ove tale iscrizione sia esclusa dall' con CP_1 provvedimento non impugnato nei termini di decadenza dell'art.22 d.l. n.7/70, tale decadenza, che ha natura sostanziale, preclude in modo definitivo l'azionabilità in giudizio del diritto alla prestazione.> Cass Sez. L, Ordinanza n. 12978 del 2024.
Il ricorso amministrativo tardivo non può dunque spostare il termine maturato ( vedi anche
Cass 7987/2024).
Va detto che, all'epoca della pubblicazione telematica nel periodo in questione il regime normativo non prevedeva la comunicazione individuale perché prevista la comunicazione telematica valida erga omnes.
Sottoposta la questione di costituzionalità, la Corte Costituzionale con sentenza n. 45 del 2021 non ha dichiarato la illegittimità costituzionale statuendo che < 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge
15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui, nel testo previgente alla modifica recata dall'art. 43, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede che «[i]n caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla CP_1 notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione», sollevata – in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione,
5 in relazione all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 – dalla Corte di appello di Reggio Calabria con le tre ordinanze indicate in epigrafe.
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 7, del d.l. n.
98 del 2011, nella parte in cui, nel testo previgente alla modifica recata dall'art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020, prevede che «[i]n caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale,
l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità CP_1 telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione», sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., dalla Corte di appello di Reggio Calabria con le tre ordinanze indicate in epigrafe.>.
Per la legittimità della comminata decadenza dopo la comunicazione del disconoscimento con modalità telematiche la giurisprudenza di legittimità più recente ( vedasi Cass 4469/2024 e Cass
33835/2023).
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Ciò premesso nel caso di specie parte ricorrente, poiché all'epoca era previsto il sistema di comunicazione delle variazioni dell'iscrizione di giornate con pubblicazione telematica , aveva l'onere di verificare la pubblicazione telematica.
Il sistema della pubblicazione telematica è stato ritenuto legittimo e pure l'idoneità della pubblicazione telematica a garantire la conoscibilità dell'atto erga omnes (punto 5.2. del
Considerato in diritto della sentenza della Corte Costituzionale ) per cui non può ritenersi inefficace( in tema per l'applicazione del sistema di pubblicazione telematica e degli effetti della decadenza dalla impugnazione anche Cass. n. 4469/2024 e n. 10038/2024).
Ne discende che, all'epoca della pubblicazione telematica, era un onere della parte ricorrente , quale lavoratore in RA , quello di controllare periodicamente le pubblicazioni CP_1 relative agli elenchi dei lavoratori agricoli .
Parte ricorrente non allega invece di aver proceduto ad informarsi in tempi ragionevolmente prossimi alla pubblicazione ma risulta solo dopo alcuni anni essersi opposta ai provvedimenti CP_ dell' .
Giustificare tale inerzia , che all'evidenza appare protratta anche per alcuni anni , vorrebbe significare vanificare un sistema di comunicazione previsto all'epoca dalla legge ma ciò non è consentito perchè equivarrebbe a disapplicare la legge .
6 Nè si allegano e si provano impedimenti tecnici di accesso alla pubblicazione telematica .
Nessuna ipotesi di forza maggiore allega che abbia impedito la tempestiva conoscenza e l'attivazione sollecita entro i termini di decadenza
Il ricorso giudiziale è depositato ormai quando già maturata la decadenza dei 120 giorni .
Va dunque dichiarata la decadenza dall'impugnazione della cancellazione dagli elenchi agricoli qui in esame il che priva di fondamento l'asserito diritto all'iscrizione negli elenchi per gli anni in contestazione e preclude ogni esame nel concreto della sussistenza del rapporto di lavoro.
Una volta che non risulta accertato il diritto alla reiscrizione negli elenchi per quanto sopra considerato per effetto della cancellazione , consegue la perdita anche del diritto alle prestazioni correlate ( in tale senso Cass n. 6229 del 2019, e in conformità Cass 23615 Anno
2021 e di recente Cass Ord. Sez. L Num. 29614 Anno 2022 secondo cui < .
1. La decadenza è prevista dall'art. 22, primo comma, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7 (Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli), convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83: contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del d.l. n. 7 del 1970 e lesivi di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria «nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza». L'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto per la proposizione dell'azione giudiziaria determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato.
Tale decadenza non solo non beneficia della sanatoria accordata dall'art. 8 della legge 11 agosto
1973, n. 533, ma, in quanto tocca una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 cod. civ., salvo il limite del giudicato interno (Cass., sez. VI-L, 25 agosto 2020, n. 17653). La previsione di un termine di decadenza persegue l'esigenza «di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all'iscrizione ed alle conseguenti prestazioni, avuto riguardo alla circostanza che l'atto di iscrizione negli elenchi costituisce presupposto per l'accesso alle prestazioni previdenziali collegate al solo requisito assicurativo, quali la indennità di malattia o di maternità,
e titolo per l'accredito, per ciascun anno, dei contributi corrispondenti al numero di giornate di iscrizione negli elenchi stessi» (Corte cost., sentenza n. 192 del 2005, punto 2.3. del Considerato in diritto). >.
Inoltre < Questa Corte si è occupata in varie pronunce della questione posta dal motivo, pervenendo al principio, cui va data continuità in questa sede, secondo cui l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art.22 d.l. n.7/70, conv. con modif. in l. n.83/70 (Cass.6229/19, Cass.30858/21, Cass.4523/24). In particolare, si è sottolineato che la funzione di agevolazione probatoria correlata all'iscrizione negli elenchi di cui al R.D. n.1249/40 non esime l' dal disconoscere il rapporto assicurativo CP_
7 pur in presenza di iscrizione e, all'opposto, in assenza di iscrizione, non preclude al lavoratore di agire in giudizio per chiedere l'iscrizione e la corrispondente prestazione. Non di meno, l'iscrizione continua a essere un presupposto per le prestazioni previdenziali, sì che ove tale iscrizione sia esclusa dall' con provvedimento non impugnato nei termini di decadenza CP_1 dell'art.22 d.l. n.7/70, tale decadenza, che ha natura sostanziale, preclude in modo definitivo l'azionabilità in giudizio del diritto alla prestazione.> CassSez. L, Ordinanza n. 12978 del 2024.; in termini analoghi anche Cass cass Sez. L, Sentenza n. 32608 del 2025 .
Orbene la decadenza maturata, come sopra esposto, priva di rilievo l'accertamento di merito del rapporto perché è definitiva ormai la cancellazione dagli elenchi agricoli .
Ciò rende irrilevante la cognizione sul fatto e i rapporti di lavoro ed escludendo il requisito assicurativo per la disoccupazione esclude il diritto a percepire l' indennità di disoccupazione agricola in esame che, pertanto, è indebitamente erogata generando inoltre un indebito ripetibile CP_ dall'
La domanda in definitiva va respinta .
Spese del giudizio - manca la dichiarazione di esonero- per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio di Calabria 23.12.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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