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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 26/05/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1073/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 1073/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 10 marzo 2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con gli avv.ti Cinzia Bert e Noemi Fanfarillo
e
IN AR (C.F. ) C.F._2 con l'avv. Emanuele Guerrieri ricorrenti
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, depositato ex art. 473bis. 51, co. 5 c.p.c., i ricorrenti Pt_1
e EL CA hanno concordemente chiesto la modifica delle
[...]
condizioni di divorzio di cui alla sentenza di questo Tribunale n. 272/2018 di data 9 marzo 2018, pubblicata il 15 marzo 2018, domandando l'accoglimento delle seguenti condizioni: “- stabilire che, per le ragioni di cui in narrativa, l'affidamento esclusivo delle figlie minori nata il [...] e nata il Per_1 Persona_2
09/07/2010 alla madre , con la quale vivono presso la sua abitazione Parte_1
1 in Mezzolombardo, mantenendo in capo ad entrambi i genitori le decisioni di maggiore importanza per la vita delle figlie minori;
- il padre, che ora vive stabilmente e lavora a Modica (RG) potrà vederle e stare con loro, sia in Trentino che in Sicilia compatibilmente con le loro esigenze scolastiche ed extrascolastiche e comunque di studio, di salute e ricreative in genere, nei periodi che verranno concordati con congruo preavviso tra i genitori così da consentire loro di organizzarsi. I viaggi per e dalla Sicilia (anche per il figlio che è maggiorenne ma studente universitario) e che le minori Per_3
faranno solo se accompagnate da una persona maggiorenne, saranno a spese del padre così come quelle di vitto e alloggio durante la loro permanenza in Sicilia, durante la quale il padre cercherà di essere in ferie per garantire così la sua presenza;
- Il padre contribuirà al mantenimento ordinario dei figli con il versamento della somma mensile di € 200,00 per figlio, e quindi € 600,00 complessivi, somma da rivalutarsi ISTAT, da versarsi sul conto corrente della madre con le stesse modalità sinora attuate;
saranno inoltre a carico del padre il 50% delle spese straordinarie così come previste dal protocollo del Consiglio Nazionale Forense, e che dovranno essere rimborsate al genitore che le sostiene, previa esibizione di idonea documentazione giustificativa, entro il mese successivo all'esborso
- Le detrazioni fiscali per i figli spetteranno al 50% a ciascun genitore, mentre
l'assegno unico, quello provinciale e gli altri emolumenti previsti per i figli a carico saranno percepiti dalla madre, quale genitore collocatario, con l'impegno per il padre a prestarsi ad eventuali sottoscrizioni ed a fornire tutta la documentazione che verrà richiesta, se necessario;
- Mantenersi per il resto ed in quanto compatibili le condizioni di cui alla Sentenza del Tribunale di Trento n.272 pubblicata il 15.03.2018”.
A fondamento della pretesa i ricorrenti hanno esposto che, con la sentenza di divorzio n. 272/2018, il Tribunale di Trento ha disposto l'affidamento condiviso con residenza prevalente presso la madre dei figli (nato il [...], Per_3
attualmente maggiorenne), (nata il [...], minorenne) e Per_1 Per_2
(nata il [...], minorenne), ha regolamentato il diritto di visita
[...]
paterno come da calendario in atti, ha posto a carico del sig. EL il
2 pagamento del 50% delle spese straordinarie e, in caso di trasferimento del padre fuori regione, un contributo mensile al mantenimento dei figli a suo carico pari ad €
150,00 per ciascun figlio.
I ricorrenti hanno dato atto che il sig. EL si è trasferito a Modica (RG) nella primavera del 2023 e che le parti hanno già definito con scrittura privata di data 18 maggio 2023 le nuove condizioni relative al diritto di visita ed al mantenimento ordinario dei figli, stabilito in complessivi € 600,00 (cfr. doc. 2 allegato al ricorso).
I ricorrenti, considerati i problemi economici e lavorativi del sig. EL che hanno impedito un regolare esercizio del diritto di visita padre-figlie nonché le difficoltà incontrate dalla sig.ra nella gestione burocratica delle esigenze Pt_1
delle figlie, hanno chiesto di trasformare l'affidamento delle minori da condiviso ad esclusivo in favore della madre e di formalizzare le modifiche alle condizioni di divorzio di fatto già intervenute e definite con scrittura privata.
La domanda congiuntamente proposta dalle parti è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di cui all'art. 9 della legge 1.12.1970, n. 898, in forza del quale qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il
Tribunale può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità del contributo economico da corrispondere all'ex coniuge ed ai figli ai sensi degli artt.
5 e 6 della stessa legge.
Nel caso che occupa le parti hanno dato congiuntamente atto che rispetto all'epoca del divorzio sono mutate le condizioni economiche, abitative e lavorative del sig.
EL, trasferitosi in Sicilia, rendendosi necessaria la modifica delle condizioni di divorzio in punto affidamento, diritto di visita e mantenimento delle figlie minori così come concordato dalle parti, secondo il regime di fatto già in essere. Quanto alla domanda di affidamento esclusivo dei minori, evidenzia il
Collegio che l'intesa è meritevole di ratifica, osservandosi che l'affidamento condiviso risulta, in concreto, pregiudizievole per le minori, tenuto conto della distanza paterna e delle difficoltà che i genitori stanno incontrando nell'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale.
3 Spese di lite compensate, tenuto conto della natura del procedimento, congiuntamente promosso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza di questo
Tribunale n. 272/2018 di data 9 marzo 2018, pubblicata il 15 marzo 2018, dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti in ricorso, come riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte.
2) spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 21 maggio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 1073/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 10 marzo 2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con gli avv.ti Cinzia Bert e Noemi Fanfarillo
e
IN AR (C.F. ) C.F._2 con l'avv. Emanuele Guerrieri ricorrenti
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, depositato ex art. 473bis. 51, co. 5 c.p.c., i ricorrenti Pt_1
e EL CA hanno concordemente chiesto la modifica delle
[...]
condizioni di divorzio di cui alla sentenza di questo Tribunale n. 272/2018 di data 9 marzo 2018, pubblicata il 15 marzo 2018, domandando l'accoglimento delle seguenti condizioni: “- stabilire che, per le ragioni di cui in narrativa, l'affidamento esclusivo delle figlie minori nata il [...] e nata il Per_1 Persona_2
09/07/2010 alla madre , con la quale vivono presso la sua abitazione Parte_1
1 in Mezzolombardo, mantenendo in capo ad entrambi i genitori le decisioni di maggiore importanza per la vita delle figlie minori;
- il padre, che ora vive stabilmente e lavora a Modica (RG) potrà vederle e stare con loro, sia in Trentino che in Sicilia compatibilmente con le loro esigenze scolastiche ed extrascolastiche e comunque di studio, di salute e ricreative in genere, nei periodi che verranno concordati con congruo preavviso tra i genitori così da consentire loro di organizzarsi. I viaggi per e dalla Sicilia (anche per il figlio che è maggiorenne ma studente universitario) e che le minori Per_3
faranno solo se accompagnate da una persona maggiorenne, saranno a spese del padre così come quelle di vitto e alloggio durante la loro permanenza in Sicilia, durante la quale il padre cercherà di essere in ferie per garantire così la sua presenza;
- Il padre contribuirà al mantenimento ordinario dei figli con il versamento della somma mensile di € 200,00 per figlio, e quindi € 600,00 complessivi, somma da rivalutarsi ISTAT, da versarsi sul conto corrente della madre con le stesse modalità sinora attuate;
saranno inoltre a carico del padre il 50% delle spese straordinarie così come previste dal protocollo del Consiglio Nazionale Forense, e che dovranno essere rimborsate al genitore che le sostiene, previa esibizione di idonea documentazione giustificativa, entro il mese successivo all'esborso
- Le detrazioni fiscali per i figli spetteranno al 50% a ciascun genitore, mentre
l'assegno unico, quello provinciale e gli altri emolumenti previsti per i figli a carico saranno percepiti dalla madre, quale genitore collocatario, con l'impegno per il padre a prestarsi ad eventuali sottoscrizioni ed a fornire tutta la documentazione che verrà richiesta, se necessario;
- Mantenersi per il resto ed in quanto compatibili le condizioni di cui alla Sentenza del Tribunale di Trento n.272 pubblicata il 15.03.2018”.
A fondamento della pretesa i ricorrenti hanno esposto che, con la sentenza di divorzio n. 272/2018, il Tribunale di Trento ha disposto l'affidamento condiviso con residenza prevalente presso la madre dei figli (nato il [...], Per_3
attualmente maggiorenne), (nata il [...], minorenne) e Per_1 Per_2
(nata il [...], minorenne), ha regolamentato il diritto di visita
[...]
paterno come da calendario in atti, ha posto a carico del sig. EL il
2 pagamento del 50% delle spese straordinarie e, in caso di trasferimento del padre fuori regione, un contributo mensile al mantenimento dei figli a suo carico pari ad €
150,00 per ciascun figlio.
I ricorrenti hanno dato atto che il sig. EL si è trasferito a Modica (RG) nella primavera del 2023 e che le parti hanno già definito con scrittura privata di data 18 maggio 2023 le nuove condizioni relative al diritto di visita ed al mantenimento ordinario dei figli, stabilito in complessivi € 600,00 (cfr. doc. 2 allegato al ricorso).
I ricorrenti, considerati i problemi economici e lavorativi del sig. EL che hanno impedito un regolare esercizio del diritto di visita padre-figlie nonché le difficoltà incontrate dalla sig.ra nella gestione burocratica delle esigenze Pt_1
delle figlie, hanno chiesto di trasformare l'affidamento delle minori da condiviso ad esclusivo in favore della madre e di formalizzare le modifiche alle condizioni di divorzio di fatto già intervenute e definite con scrittura privata.
La domanda congiuntamente proposta dalle parti è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di cui all'art. 9 della legge 1.12.1970, n. 898, in forza del quale qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il
Tribunale può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità del contributo economico da corrispondere all'ex coniuge ed ai figli ai sensi degli artt.
5 e 6 della stessa legge.
Nel caso che occupa le parti hanno dato congiuntamente atto che rispetto all'epoca del divorzio sono mutate le condizioni economiche, abitative e lavorative del sig.
EL, trasferitosi in Sicilia, rendendosi necessaria la modifica delle condizioni di divorzio in punto affidamento, diritto di visita e mantenimento delle figlie minori così come concordato dalle parti, secondo il regime di fatto già in essere. Quanto alla domanda di affidamento esclusivo dei minori, evidenzia il
Collegio che l'intesa è meritevole di ratifica, osservandosi che l'affidamento condiviso risulta, in concreto, pregiudizievole per le minori, tenuto conto della distanza paterna e delle difficoltà che i genitori stanno incontrando nell'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale.
3 Spese di lite compensate, tenuto conto della natura del procedimento, congiuntamente promosso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza di questo
Tribunale n. 272/2018 di data 9 marzo 2018, pubblicata il 15 marzo 2018, dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti in ricorso, come riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte.
2) spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 21 maggio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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