Cass. civ., sez. II, sentenza 12/03/1973, n. 695
CASS
Sentenza 12 marzo 1973

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Il divieto sancito dall'art 345 cod proc civ si riferisce solo alle domande e non anche alle eccezioni, ne ai mezzi di difesa in genere, riguardo ai quali la tardivita della deduzione puo incidere solo sulla ripetizione delle spese. La facolta di proporre in appello nuove eccezioni e preclusa in pregiudizio dell'appellante solo dalla mancata specifica formulazione delle medesime nei motivi di appello che delimitano l'ampiezza del dibattito del giudizio di secondo grado. ( Conf 330/71, mass n 349843; 2778/70, mass n 349261; ( contra 1430/70, mass n 347227; 1406/70, mass n 347197).*

Quando la sentenza impugnata si fonda su piu argomentazioni autonome, e inammissibile il ricorso per Cassazione che si rivolga contro alcuna soltanto di esse, in quanto l'eventuale accoglimento della relativa censura non potrebbe determinare la Cassazione della sentenza, che risulta pur sempre sorretta dalle argomentazioni non investite dal gravame. ( Conf 541/71, mass n 350231).*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 12/03/1973, n. 695
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 695
    Data del deposito : 12 marzo 1973

    Testo completo