Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/03/2025, n. 1331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1331 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Federica Acquaviva
Coppola, ha pronunciato la seguente sentenza lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 11048 /2024
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. LIPARDI PASQUALE , giusta procura generale alle liti in Parte_1 atti, elettivamente domiciliato come da procura in atti
Ricorrente
CONTRO
,in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. FORGIONE PAOLA CP_1 presso il cui studio elettivamente domicilia, in virtù di procura in atti;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: assegno sociale .
Pa Con ricorso depositato in data 16.09.24 la ricorrente indicato in epigrafe adiva la sottoscritta per ivi sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'assegno sociale di cui all'art. 3 comma 6 L.
335/95. Deduceva in ricorso di avere diritto alla prestazione richiesta per essere privo di reddito pur avendo in sede di omologa di separazione consensuale, rinunciato al mantenimento. Chiede pertanto l'accertamento del proprio diritto e la condanna dell'Ente al pagamento della prestazione.
CP_ L si costituiva chiedendo con varie argomentazioni il rigetto della domanda. In particolare evidenziava CP_ che la ricorrente, in data 23.09.2022 inoltrava domanda n. 2114939700091 all'Ufficio competente, al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno sociale. In data 26/07/2022 detta istanza veniva rigettata per una rilevata incongruenza tra lo stato civile dichiarato di divorziata da e quello Parte_3 presente in APR dove ella risultava essere convimete more uxorio del il sig. . Persona_1
1
1.320.000 annue è corrisposta, a domanda, una pensione sociale non riversibile di lire 336.050 annue da ripartirsi in 13 rate mensili di L. 25.850 annue ciascuna. La tredicesima rata è corrisposta con quella di dicembre ed è frazionabile. Non si provvede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale”.
Ai sensi dell'art. 3, comma 6, Legge 335/1995 “
6. Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni
e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato
"assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e' costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno e' erogato con carattere di provvisorieta' sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonche' il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
E', inoltre, previsto che agli invalidi civili che perfezionino il requisito dell'età di 65 anni dal 01.01.1996 deve essere erogato l'assegno sociale. Infatti, ai sensi dell'art 19 L 118/1971, “In sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli articoli 12 e 13 i mutilati e invalidi civili, dal primo giorno dal mese successivo al compimento dell'eta' di 65 anni, su comunicazione delle competenti prefetture, sono ammessi al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n.
153”.
*
CP_ Nel caso concreto, come dedotto dall' emergeva che , in domanda, non ha reso la Parte_1 dichiarazione reddituale del convivente , e neppure quella del figlio . Da Persona_1 Parte_4 CP_ accertamenti effettuati sugli archivi risultava il sig. fino a tutto il 2022 ha lavorato con la Per_1 [...]
(doc. 1 allegato). Il medesimo, con decorrenza ottobre 2018 è pure titolare di assegno Parte_5 sociale (doc. 2 e 3 allegato) Pertanto il reddito del nucleo familiare è certamente ostativo la percezione della prestazione richiesta..
Deve ritenersi che correttamente l'istituto previdenziale abbia negato la prestazione richiesta sul presupposto dell'assenza del requisito reddituale non avendo parte ricorrente allegato , né offerto di provare con alcun mezzo istruttorio la reale sussistenza in capo a sé medesima dello stato di bisogno, presupposto necessario per l'accesso alla prestazioni.
2 Come condivisibilmente affermato dal Tribunale di Salerno (sent. n. 2386/2017, est. ,), ciò che Per_2 rileva è non aver richiesto l'assegno di mantenimento al coniuge pur avendone diritto circostanza che preclude la corresponsione dell'assegno sociale, che "spetta a persone che siano indigenti per mancanza di reddito possibile e non anche a chi lo sia per trascuratezza nella cura dei propri interessi economici o più precisamente a chi pur potendo fare istanza di assegno al proprio ex coniuge, non si sia attivato a tal fine". CP_ La circostanza che l'ex coniuge fosse percettore di diverse prestazioni a carico dell' è confermata dalla richiesta di indebito che lo stesso Ente ha formalizzato in data 5 agosto 2019, pertanto la decisione del ricorrente di rinunciare all'erogazione di alcun tipo di mantenimento a suo favore, non essendo stato allegato un concomitante peggioramento nella situazione economica della non fonda Parte_6
l'accoglimento della provvidenza dell'assegno sociale. Allo stesso tempo, rileva ai fini della determinazione del requisito reddituale (che comprende “gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile”) anche l'aiuto economico da parte dei congiunti tenuti ex art. 433 c.c. all'obbligo di prestare gli alimenti.
Ne consegue necessariamente il rigetto del ricorso.
La presenza di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. impone di derogare dal principio della soccombenza e disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite
Aversa 17/03/2025
Il Giudice del lavoro d.ssa Federica Acquaviva Coppola
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