Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/06/2025, n. 3570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3570 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: DE UN de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4161 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa ai sensi degli artt. 281- sexies e 350-bis, co. 1, c.p.c. all'udienza del giorno 19.5.2025 tra
(cod. fisc. E Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(cod. fisc. ), domiciliati presso Parte_2 CodiceFiscale_2
l'avv. Luciano Marro (p.e.c.: , che la rap- Email_1 presenta e difende unitamente all'avv. Massimo Mancini per procura alle liti su foglio separato allegato all'atto di citazione in appello;
-appellanti- e (già ) (cod. fisc. ), Controparte_1 CP_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa quale manda- taria (cod. fisc. , in persona della Controparte_2 P.IVA_2 procuratrice speciale, , domiciliata presso l'avv. Giuseppe Controparte_3
Grillo (cod. fisc. ) (p.e.c.: . CodiceFiscale_3 Email_2 [...]
, che la rappresenta e difende per procura alle liti su foglio Email_3 separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellata - e cod. fisc. ), e per essa la mandataria Controparte_4 P.IVA_3 [...] nuova denominazione assunta da CP_5 Controparte_6
[...]
-appellata contumace- OGGETTO: contratti bancari.
Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, rifor- mare integralmente la sentenza impugnata, n. 1304/2023 pubblicata in data 26.01.2023 dal Tribunale di Roma, in persona dl Giudice unico Dott.ssa Ma- ria Pia De Lorenzo, siccome nulla ovvero viziata per i motivi esposti in pre- messa, ed in accoglimento del presente appello voglia: (…)
IN VIA PRINCIPALE
Accertare e dichiarare la nullità della sentenza appellata per i motivi esposti al punto A) delle premesse, nel primo motivo di appello, con i consequenziali provvedimenti;
IN SUBORDINE, NEL MERITO
Nella denegata ipotesi di rigetto del primo motivo di appello, riformare il capo della sentenza per i motivi ampiamente illustrati al punto B) della pre- messa e,
PER L'EFFETTO
Accogliere le conclusioni come rassegnate nel primo grado di giudizio […]
IN VIA ISTRUTTORIA
Si insiste affinché l'Ecc.ma Corte adita voglia ammettere tutte le istanze istruttorie già articolate nella memoria n. 2 ex art 183, comma 6 c.p.c. di primo grado, qui da intendersi integralmente trascritte, con esclusione di eventuali capitoli o frasi afferenti valutazioni.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio oltre IVA e CPA come per legge”; per “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: Controparte_1
in via preliminare: (i) dichiarare l'inammissibilità dell'appello de quo, non avendo alcuna ragionevole probabilità di essere accolto, (ii) rigettare l'istanza ex art. 283 c.p.c. per le ragioni di cui in narrativa;
nel merito: rigettare l'odierno appello e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze di causa anche di questa fase”.
FATTO E DIRITTO
2 1. Con decreto ingiuntivo n. 14313/2017 il Tribunale di Roma ha ingiunto alla , quale debitrice principale, nonché a Controparte_8 [...]
e , quali fideiussori della prima, di Parte_3 Controparte_7 pagare, in solido tra loro, alla la somma di € 222.811,41, Controparte_4 oltre interessi e spese del procedimento monitorio. Nello specifico, il debito azionato in sede monitoria da detta Banca è quello indicato di seguito e ha titolo nei rapporti bancari con la debitrice principale indicati:
- € 62.874,17 quale saldo debitore del conto anticipi su fatture n. 11059644 acceso in data 20.6.2008;
- € 1.560,31 quale debito residuo del mutuo chirografario n. 6478921 con- cesso in data 18.8.2010;
- € 158.336,83 quale debito residuo del mutuo chirografario n. 3981427 di € 207.199,96 concesso in data 7.3.2012; con riguardo ai quali, in data 23.3.2012, e Parte_1 CP_9 si sono costituiti fideiussori sino alla concorrenza di €
[...]
729.000,00. Inoltre, la creditrice ha allegato come il solo , Parte_1 in data 11.4.2012, avesse rilasciato garanzia specifica in relazione al mutuo chirografario n. 3981427 pari ad € 207.199,96.
2. Avverso il suddetto decreto ingiuntivo hanno proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. tutti gli ingiunti e i due garanti hanno eccepito l'inesistenza o l'inefficacia delle fideiussioni escusse, inoltre disconoscendo la sottoscrizione opposta in calce alle stesse, oltre alla violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale da parte della Banca opposta;
e, infine, l'inefficacia del recesso dai rapporti bancari. Gli opponenti hanno quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare come inesistente e/o inefficace l'obbligazione di pagamento fatta valere nei confronti dei Sig.ri Parte_1 ed , per tutti i motivi di cui al punto A) e B)
[...] Controparte_7 delle premesse;
- accertare e dichiarare la illegittima e/o inefficace risoluzione e/o recesso esercitato dalla opposta nei confronti della Controparte_4 Controparte_8 nonché il difetto dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, per tutti i motivi di cui al punto C) delle premesse;
- per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, N. 14313/2017, re- cante R.G.N. 36249/2017 nei confronti degli odierni opponenti tutti, perché 3 carente ed infondato sotto il profilo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti di legge, per tutti i motivi di cui in premessa
- respingere ogni diversa domanda proposta nei confronti degli odierni op- ponenti
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre Iva e C.p.a. come per legge”.
Si è costituita nel giudizio di opposizione la e per Controparte_1 essa la mandataria avente causa alla Controparte_2 CP_4
che ha contestato quanto dedotto dai debitori opponenti e ha formu-
[...] lato istanza di verificazione delle fideiussioni sottoscritte da CP_10
e , concludendo per il rigetto dell'opposizione
[...] Controparte_7
e, conseguentemente, per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La non si è costituita nel giudizio di primo grado ed è stata Controparte_4 dichiarata contumace con ordinanza assunta all'udienza del 27.2.2019.
A tale prima udienza di trattazione parte opposta ha prodotto gli originali di tali contratti, di cui è stata disposta la custodia in cassaforte.
La causa è stata istruita mediante deposito di documentazione e c.t.u. gra- fologica, all'esito della quale il perito ha ritenuto autografe le sottoscrizioni apposte da e sul contratto di fi- Parte_1 Controparte_7 deiussione omnibus in data 23.3.2012, mentre ha ritenuto apocrifa la sot- toscrizione di sul contratto di fideiussione a garanzia delle Parte_1 obbligazioni assunte dalla nei confronti della Controparte_8 con il contratto di mutuo chirografario n. 3981427 pari ad Controparte_4
€ 207.199,96 in data 12.4.2012.
All'esito dell'udienza del 27.5.2021, tenutasi in trattazione scritta, il giudice di primo grado, ritenendo inammissibili ed irrilevanti le prove testimoniali formulate dagli opponenti, ha disposto la mediazione demandata ai sensi dell'art.
5-quater del d.lgs. n. 28/2010 e ha rinviato all'udienza del 15.12.2021 per la verifica dell'esito del procedimento di mediazione e, in subordine, per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-quinquies, co. 2, c.p.c., concedendo alle parti il termine per il deposito di una comparsa conclusionale nei dieci giorni prima.
4 La mediazione demandata dal giudice, avviata dalla parte opposta, si è con- clusa con esito negativo, giusto verbale depositato in atti.
Con le note di trattazione scritta del 18.3.2022, dunque prima che si tenesse l'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale della causa, la difesa degli odierni appellanti ha dichiarato che l'altra opponente sua as- sistita, la , era stata cancellata dal Registro Controparte_8 delle Imprese, giusta visura camerale in pari data che è stata depositata in allegato a tali note.
2. Con sentenza n. 1304/2023 del 26.1.2023 il Tribunale di Roma, in com- posizione monocratica, ha così statuito: “1 - dichiara la non riferibilità
[...]
della sottoscrizione apposta alla fideiussione specifica del CP_10
12.04.2012;
2- rigetta nel resto l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiun- tivo;
3- condanna gli opponenti in solido a rifondere alla controparte le spese di lite, che liquida in euro 6000,00 oltre IVA, CAP rimborso spese generali;
4- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di entrambe le parti in solido”.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto tempestivamente appello
[...]
e , che hanno svolto i motivi riportati Parte_3 Controparte_7 di seguito e hanno concluso come in epigrafe.
Nel presente grado di giudizio si è costituita la e Controparte_1 per essa la mandataria che ha contestato la fonda- Controparte_2 tezza delle censure svolte dagli appellanti e ha concluso per il rigetto dell'im- pugnazione.
Con ordinanza assunta all'udienza del 9.12.2024 questo giudicante, “rile- vato che l'atto introduttivo del presente grado di giudizio è stato notificato esclusivamente all terza intervenuta quale cessio- Controparte_1 naria del credito azionato in sede monitoria dall e per essa Controparte_4 alla mandatari parte opposta nel giudizio di primo grado, la CP_11 quale non è stara estromessa dal giudizio”, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tale parte.
5 Parte appellante ha depositato in data 13.1.2025 la prova della notificazione dell'atto di citazione per l'integrazione del contraddittorio in appello nei con- fronti della e per essa alla mandataria che Controparte_4 CP_11 non si è costituita nel presente giudizio e con la presente sentenza deve essere dunque dichiarata contumace.
3. Con il primo motivo di appello e Parte_1 Parte_2 sima deducono la nullità della sentenza di primo grado in quanto il giudizio di primo grado si sarebbe dovuto interrompere, ai sensi dell'art. 300 c.p.c., a seguito della dichiarazione di cancellazione dal Registro delle Imprese della
. In particolare, gli appellanti hanno rilevato Controparte_8 che:
- all'udienza del 27.5.2021 il giudice di primo grado ha concesso il termine per il deposito delle memorie conclusionali dieci giorni prima del 15.12.2021 (successivamente rinviata al 16.12.2021), quale data di udienza in cui si sarebbe provveduto alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale;
- all'udienza del 16.12.2021, depositate le comparse conclusionali dalle parti in causa nei dieci giorni antecedenti, il giudice di primo grado ha rin- viato “per il deposito del verbale di mediazione e per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 quinquies comma 2 c.p.c. all'udienza del 23.3.2022 da tenersi in modalità figurata mediante deposito di note di trat- tazione scritta fino a cinque giorni prima della predetta udienza”;
- con le note di trattazione scritta del 18.3.2022, dunque prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.3.2022, parte opponente ha dichia- rato l'intervenuta cancellazione dal Registro delle Imprese della
[...]
, fornendone altresì evidenza documentale mediante de- Controparte_8 posito della visura camerale estratta in pari data;
e, quindi, hanno dedotto che, nel caso di specie, non possa neppure trovare applicazione il disposto di cui all'art. 300, co. 5 c.p.c., secondo cui l'evento interruttivo non è tale da determinare l'interruzione del processo qualora avvenga oppure sia notificato o dichiarato dopo la chiusura della discus- sione;
e che, pertanto, il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare l'interruzione del giudizio.
Il motivo non è fondato. 6 Come ha chiarito la Suprema Corte, le norme sull'interruzione del processo sono rivolte a tutelare la parte nei cui confronti si sia verificato l'evento in- terruttivo e, pertanto, nel caso di unico processo con pluralità di parti, sol- tanto quella che dall'evento può essere pregiudicata può far valere l'irrego- lare prosecuzione del giudizio, non le altre parti, le quali nessun pregiudizio risentono dall'omessa interruzione del processo (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 2.7.2021, n. 18804; Cass. civ., Sez. I, ord. 25.11.2022, n. 34867; Cass. civ., Sez. I, 19.3.1984, n. 1860).
Pertanto, il vizio di nullità della sentenza di primo grado poteva essere de- dotto dagli ex soci della società cancellata, aventi causa dalla stessa in rela- zione al credito azionato in sede monitoria nei loro confronti.
È vero che e risultano essere stati Parte_1 Controparte_7 soci - rispettivamente, al 95% e al 5% - della , Controparte_8 come risulta dalla visura camerale depositata in allegato alle note di tratta- zione scritta dal 18.3.2022. Nel proporre appello gli stessi, tanto nell'inte- stazione dell'atto quanto nel corpo dello stesso come nelle conclusioni ras- segnate, gli odierni appellanti non hanno dichiarato di agire o costituirsi in appello quali soci della debitrice principale cancellata dal Registro delle Im- prese, ma esclusivamente quali suoi fideiussori.
In conclusione, gli odierni appellanti, avendo proposto appello esclusiva- mente nella qualità di fideiussori della , e come Controparte_8 tali obbligati in solido con questa, non sono legittimati a dedurre il vizio di nullità della sentenza di primo grado dedotto con il motivo in esame, che deve essere dunque disatteso.
4. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda di annullamento delle fideiussioni sottoscritte da e . In particolare, Parte_1 Controparte_7 gli appellanti deducono, in primo luogo, l'assenza della ritenuta mutatio li- belli nella propria domanda durante il corso del giudizio di opposizione, lad- dove gli stessi hanno dedotto sin dall'atto di citazione ex art. 645 c.p.c. “la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte del ban- CP_12 cario nel comportamento tenuto nei confronti dei presunti fideiussori, Sigg.ri e ”; in secondo luogo, che il giu- Controparte_7 Parte_1 dice di primo grado, non ammettendo le prove articolate dagli stessi con le
7 memorie ex art. 183, co. 6, n. 2) c.p.c., ha erroneamente fondato la propria decisione esclusivamente in relazione agli esiti della disposta c.t.u. grafolo- gica, laddove avrebbe dovuto, in via subordinata, tenere conto della do- manda di annullamento delle fideiussioni per vizio del consenso, estenden- done l'ambito di indagine.
Il motivo deve essere disatteso.
4.1. Preliminarmente, questo giudicante non può non rilevare che la tesi del vizio del consenso in base a cui, sottoposti loro numerosi documenti, avreb- bero apposto la firma disconosciuta (ma risultata autografa) senza essere però stati adeguatamente informati dalla Banca cedente sulle obbligazioni nascenti da quei contratti, come anche la dedotta condotta contraria a buona fede di questa per tale condotta, risulti in contrasto con il disconoscimento operato. Infatti, e hanno dedotto, Parte_1 Controparte_7 da un lato, di non avere sottoscritto la fideiussione omnibus in data 23.3.2012, con cui si sono costituiti fideiussori della Controparte_13
sino alla concorrenza di € 729.000,00; e, dall'altro, che al momento
[...] della sottoscrizione della stessa (i funzionari del)la non Controparte_4 avrebbero fornito loro tutte le dovute informazioni in ordine al contratto che andavano a sottoscrivere.
La palese incongruenza e contraddittorietà tra le due deduzioni è del tutto evidente.
In ogni caso, nonché in via del tutto assorbente, la censura svolta con il motivo di appello in esame non è idonea a confutare quanto ritenuto dal giudice di primo grado nel merito della domanda di annullamento proposta dai due fideiussori nel proporre opposizione ex art. 645 c.p.c., restando pe- raltro assorbita la pure censurata novità di tale domanda.
4.2. Il giudice monocratico del Tribunale di Roma ha ritenuto, infatti, che,
“accertata la autografia delle sottoscrizioni, non” sono “emersi in giudizio elementi tali da fare presumere che ai fideiussori fossero stati sottoposti altri documenti da sottoscrivere in quantità tale da ingenerare in costoro una legittima confusione”.
Al riguardo, parte appellante osserva che “la Suprema Corte ha chiarito che "nel procedimento di verificazione della scrittura privata, il giudice dei merito, ancorché abbia disposto una consulenza grafica sull'autografia d'una 8 scrittura disconosciuta, ha il potere-dovere di formare il proprio convinci- mento sulla base d'ogni altro elemento di prova obiettivamente conferente, comprese le risultanze della prova testimonia/e, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità" (cfr. Cass., 20 maggio 2004 n. 9631). Ciò sul presupposto che le indagini grafiche, per natura, hanno un limitato valore probatorio in quanto prive del carattere di compiutezza e di assoluta certezza, poiché fondate su tecniche interpretative diverse e contrastanti, risultando dunque indispensabile riferirsi a tutti gli altri elementi di prova al fine di giungere correttamente alla decisione della causa (cfr. Cass. 3009/2002)”. E deduce, quindi, che “Tale ragionamento assume una particolare valenza nel giudizio de quo, laddove dalla stessa CTU è emerso che le firme apposte sulla fideiussione specifica non erano ricon- ducibili al sig , bensì apocrife”. Parte_1
La censura sopra riportata e svolta in ordine alla mancanza di prova della circostanza per cui i due odierni appellanti abbiano sottoscritto, in data 18.3.2012, una molteplicità di documenti presso la filiale della CP_4
e non soltanto la fideiussione omnibus sulla scorta della quale questa
[...] ha agito in via monitoria, non appare conferente a quanto statuito dal giudice di primo grado.
Da tali considerazioni in ordine alla disattesa autografia delle sottoscrizioni dei due fideiussori, e alla possibile rilevanza in quel (diverso) giudizio delle prove testimoniali articolate dagli originari opponenti, infatti, non è possibile dedurre l'erroneità della statuizione in ordine al vizio del consenso per man- cato espletamento delle prove articolate. In particolare, gli appellanti dedu- cono che “Appare dunque del tuffo illogico il ragionamento del giudicante che, pur avendo contezza delle sottoscrizioni apocrife, siccome accertate dal consulente da lui stesso nominato, pur dovendo decidere su domanda ine- rente [a]l vizio del consenso, ha ritenuto irrilevante procedere all'istruttoria sulle circostanze in cui sarebbe avvenuta (il condizionale è d'obbligo) la sot- toscrizione dei contratti di fideiussione”.
4.3. Soprattutto, e in via del tutto assorbente, parte appellante non indica quali sarebbero le circostanze capitolate che, qualora provate, avrebbero do- vuto condurre il giudice di primo grado a una statuizione diversa in ordine al presupposto del dedotto vizio del consenso, e segnatamente a ritenere
9 sussistente lo stesso, o comunque la sussistenza di una condotta contraria a buona fede della Controparte_4
È vero che, nello svolgere il motivo di censura in esame, Parte_1
e deducono che le prove orali avrebbero consentito Controparte_7 di accertare le “circostanze in cui sarebbe avvenuta (il condizionale è d'ob- bligo) la sottoscrizione dei contratti di fideiussione”, ma non indicano quali queste fossero tra quelle capitolate. Ciò nondimeno, se si esaminano le cir- costanze capitolate con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2) c.p.c. depositata da parte opponente, si può riscontrare come le uniche relative alla sottoscri- zione sono quelle di cui al capitolo 3) (“Dica il teste se, in particolare, il Sig.
abbia sottoscritto delle garanzie fideiussorie personali Parte_1 dopo essergli stato illustrato e spiegato, da parte dei funzionari dell'istituto opposto, il contenuto dei relativi contratti di fideiussione”) e al capitolo 4) (“Dica il teste se, in particolare, la Sig.ra abbia sot- Controparte_7 toscritto delle garanzie fideiussorie personali dopo esserle stato illustrato e spiegato, da parte dei funzionari dell'istituto opposto, il contenuto dei rela- tivi contratti di fideiussione”).
In nessuna dei due capitoli viene però fatto riferimento alla sottoscrizione, unitamente alla fideiussione omnibus azionata, di una pluralità di altri docu- menti o contratti bancari, e quindi al presupposto sulla scorta del quale – come si è detto sopra – gli odierni appellanti deducono il vizio del consenso,
e segnatamente l'annullamento per essere stati indotti in errore su cosa esat- tamente stavano sottoscrivendo.
4.4. Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha inoltre ritenuto che “appare in verità poco puntuale e generica avendo l'opponente unica- mente affermato che i garanti avrebbero espresso un consenso inconsape- vole per il fatto, del tutto indimostrato, e scarsamente ipotizzabile per quanto ritenuto poco sopra, di aver sottoscritto una molteplicità di documenti con- temporaneamente alla fideiussione, senza tuttavia chiarire quali fossero le condizioni o gli elementi del contratto sui quali si sarebbe appuntata l'erro- nea percezione dei garanti, atteso che si volesse accedere alla fattispecie dell'errore, l'opponente non ha per nulla chiarito se l'errore riguardasse, ad esempio, la natura del contratto o l'oggetto della prestazione o l'identità o qualità personali dell'altro contraente o le qualità giuridiche dell'oggetto”.
10 La statuizione in esame attiene sì al dedotto vizio del consenso, vale a dire il mancato ottenimento di un consenso informato e dunque errore essenziale e riconoscibile degli odierni appellanti, nella firma dei documenti, ma anche alla dedotta condotta contraria a buona della banca in relazione alla sotto- scrizione sempre della fideiussione in data 18.3.2012.
e , premesso che la appel- Parte_1 Controparte_7 Pt_4 lata avrebbe agito “in evidente violazione dello specifico dovere degli istituti di credito di fornire un'informazione sempre adeguata al caso specifico, nel rispetto dei canoni della buona fede e della correttezza nello svolgimento delle trattative (cfr. Tribunale Milano, sentenza 23/07/2010; Cass. 18 otto- bre 2004, n. 20399)”, deducono che il giudice di prime cure “avrebbe dun- que dovuto, tenuto conto della subordinata domanda di annullamento per vizio del consenso formulata dagli opponenti, delle allegazioni e delle prove richieste, ed anche degli esiti della CTU (è stata allegata dall'istituto una fi- deiussione con firma apocrifa) estendere l'ambito di indagine all'accerta- mento del dedotto vizio del consenso”.
Con riguardo al dedotto vizio del consenso, il giudice di prime cure ha rite- nuto che, “Quanto alla distinta questione, secondo cui le fideiussioni in que- stione sarebbero passibili di annullamento non essendo stato fornito al sot- toscrittore un consenso informato rispetto alla assunzione delle obbligazioni di garanzia cosi come è stato ritenuto, ad esempio, nel caso di complessi contratti derivati, che al contrario il contratto in questione quanto alla sua natura e struttura sia un ordinario contratto di diritto civile con la sola parti- colarità di essere rilasciato a beneficio di un istituto bancario e redatto su un modulo predisposto da quest'ultimo, le cui condizioni maggiormente pena- lizzanti per il fideiussore sono state, tuttavia, sottoposte alla disciplina det- tata per le clausole vessatorie mediante il richiamo puntuale e separato delle clausole predette, prevedendo la doppia sottoscrizione per assicurare l'at- tenzione del garante sul loro contenuto”.
Nel censurare tale statuizione del giudice di primo grado in ordine al dedotto vizio del consenso – la quale evidenzia come, peraltro, non vi sia stata alcuna omissione di valutazione – parte appellante svolge censure in verità incon- ferenti, le quali afferiscono semmai al giudizio di verificazione in corso di causa in relazione all'autografia delle sottoscrizioni apposte.
11 4.5. Ad ogni buon conto, stando a quanto dedotto dagli odierni appellanti, la posizione di garanzia nei confronti degli stessi, quali clienti della CP_4
troverebbe la sua fonte nel particolare statuto della stessa e, quindi,
[...] nella “diligenza professionale del bonus argentarium”.
Non ignora questo giudicante che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto di dover giudicare il comportamento della banca in modo più rigoroso e specifico, richiedendo un grado elevato di diligenza necessario per evitare il verificarsi di eventi dannosi per la clientela (cfr. Cass. civ., Sez. III, 22.10.2014, n. 22344; Cass. civ., Sez. I, 1°.8.2013, n. 18446; Cass. civ., Sez. II, 12.3.2012, n. 3876; Cass. civ., Sez. I, 8.11.2005, n. 21641; Cass. civ., Sez. I, 30.4.2005, n. 9026; Cass. civ., Sez. III, 1°.12.2004, n. 22588;
Cass. civ., Sez. III, 29.7.2004, n. 14484; Cass. civ., Sez. I, 20.3.2003, n. 4071; Cass. civ., Sez. I, 27.9.2001, n. 12093; Cass. civ., Sez. I, 15.4.1992, n. 4571; Cass. civ., Sez. I, 8.1.1997, n. 72).
Sebbene nel nostro ordinamento non esista un generale dovere, a carico di ciascun consociato, di attivarsi al fine di impedire eventi di danno, tuttavia vi sono molteplici situazioni da cui possono nascere, per i soggetti che vi sono coinvolti, doveri e regole di azione, la cui inosservanza integra la nozione di omissione imputabile e la conseguente responsabilità civile (cfr. Cass. civ., Sez. III, 22.10.2014, n. 22344; Cass. civ., Sez. I, 1°.8.2013, n. 18446; Cass. civ., Sez. II, 12.3.2012, n. 3876; Cass. civ., Sez. III, 1°.12.2004, n. 22588;
Cass. civ., Sez. I, 8.1.1997, n. 72; Cass. civ., Sez. I, 13.1.1993, n. 343). Nel settore bancario tale principio è connotato dal ruolo della banca, che assume sul piano funzionale un ruolo preminente, in ragione del quale deve essere innalzato, con riguardo alle banche, l'obbligo di diligenza e buona fede dal livello medio, quello del buon padre di famiglia, a quello qualificato.
Diligenza che è caratterizzata da condotte in parte tipizzate e in parte enu- cleabili caso per caso, la cui violazione genererà responsabilità per culpa in omettendo (cfr. Cass. civ., Sez. I, 13.1.1993, n. 343; nonché, tra molte, in particolare Cass. civ., Sez. I, 8.1.1997, n. 72 e Cass. civ, Sez. I, 7.6.1999, n. 5562). Infatti, la normativa di correttezza nell'adempimento delle obbliga- zioni, prevista da molteplici norme del nostro ordinamento (artt. 1175, 1374 e 1375 c.c., tra le altre), e confortata dal precetto costituzionale (art. 2 Cost), che impone il rispetto dell'inderogabile dovere di solidarietà sociale, esige
12 attuazione piena, nei limiti di compatibilità con altri valori di pari grado e dignità.
Ne consegue che diritti e obblighi, seppure specificamente regolati dalle norme che li prevedono, non possono mai prescindere dall'osservanza del principio di buona fede, operante all'interno delle posizioni soggettive, non potendo l'autore di un comportamento scorretto trarre da esso utilità con altrui danno (cfr. Cass. civ., Sez. I, 13.1.1993, n. 343). Invero, dalla normativa che regola il sistema bancario vengono imposti, “a tutela del sistema stesso, e dei soggetti che vi sono inseriti, comportamenti, in arte tipizzati, in parte enucleabili caso per caso”, la cui violazione può costituire culpa in omittendo (cfr. Cass. civ., Sez. I, 8.1.1997, n. 72, e come rilevato anche da Cass. civ., Sez. I, 13.1.1993, n. 343).
4.6. Dalla dedotta condotta contraria a buona fede, che parte appellante deduce che avrebbe provato qualora fosse stata ammessa la prova testimo- niale articolata (in particolare, sui due capitoli sopra riportati), CP_10
e fanno discendere l'annullamento del contratto
[...] Controparte_7 di fideiussione. In verità, esclusa la sussistenza del vizio del consenso, non essendo stato provato il presupposto dello stesso secondo l'assunto degli opponenti (come ha ritenuto il giudice di primo grado e come si è detto sopra), la dedotta condotta contraria a buona fede avrebbe potuto essere dedotta quale titolo di responsabilità contrattuale della e Controparte_4 non quale vizio del titolo negoziale azionato nei loro confronti da tale Banca in sede monitoria.
5. In conclusione, l'appello proposto da e Parte_1 CP_14 massima avverso la sentenza n. 1304/2023 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 26.1.2023 deve essere rigettato.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza tra le parti costituite e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva in concreto svolta dalle parti, e segnatamente che parte appellata non ha depositato memorie conclusionali nel termine asse- gnato, ai sensi degli articoli indicati in epigrafe, con il decreto in data
20.3.2025.
Nessuna statuizione deve essere assunta, invece, in ordine alle spese del presente grado tra gli appellanti e la che è rimasta Controparte_4
13 contumace nel presente grado di giudizio, non svolgendo dunque alcuna attività difensiva.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: dichiara la contumacia della e per essa della mandataria Controparte_4
CP_11
rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 1304/2023 emessa dal Tribunale di Roma, in
[...] composizione monocratica, il 26.1.2023; condanna e , in solido tra Parte_1 Controparte_7 loro, a rimborsare alla e per essa la mandataria Controparte_1 [...]
le spese del presente grado di giudizio, che liquida in Controparte_2
€ 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge;
nulla per le spese del presente grado di giudizio tra Parte_1
e , da un lato, e la dall'altro; Controparte_7 Controparte_4
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presuppo- sti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 19.5.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro DE Thellung de Courtelary
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