TRIB
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/09/2025, n. 4637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4637 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Repubblica Italiana
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
composto dai magistrati
Dr.ssa Lidia Greco Presidente
Dr.ssa Sonia Di Gesu Giudice
Dr.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2429/2020 R.G., avente ad oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità ex art. 269 c.c.
promossa
DA
nato a [...] il [...] ( ), rappr. e Parte_1 C.F._1
dif. per procura in atti dall'avv. Rosa Mineo, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato
Attore
CONTRO nato a [...] il [...] ( ), Controparte_1 C.F._2
rappr. e dif. per procura in atti dagli avv.ti Giovanni Altavilla e Daniele Giacomo Trifone, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio
Convenuto
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione con decreto del 17.04.2025, a seguito dell'udienza del
03.03.2025, tenutasi in modalità cartolare, sulle conclusioni precisate come da note depositate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 09.03.2020, conveniva in giudizio Parte_1
innanzi al Tribunale di Catania, chiedendo che fosse accertata Controparte_1
e dichiarata, ai sensi dell'art. 269 c.c., la paternità biologica del convenuto nei suoi confronti, con mantenimento del cognome già in uso.
L'attore deduceva che, nel periodo 1991-1998, la madre aveva intrattenuto una relazione con il convenuto nel corso della quale, nel 1995, era rimasta incinta di lui. Il convenuto, tuttavia, aveva manifestato un netto rifiuto ad assumere qualsivoglia responsabilità nei confronti del nascituro, che veniva riconosciuto alla nascita dalla sola madre e cresciuto esclusivamente con il sostegno della famiglia materna. Esponeva altresì che, a causa del disinteresse paterno, aveva dovuto affrontare, negli anni, svariate difficoltà di natura sia economica che personale.
Domandava pertanto che fosse accertato e dichiarato il proprio diritto al mantenimento economico sin dalla nascita e fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, nonché il risarcimento del danno subito, quantificato in euro 20.000,00 a titolo di danno morale e in euro 30.000,00 per danno esistenziale.
Il convenuto si costituiva dichiarandosi disponibile a sottoporsi ad accertamento genetico e, in caso di esito positivo, a procedere al riconoscimento dell'attore come proprio figlio, contestando però la richiesta di mantenimento sin dalla nascita – eccependone la prescrizione – e la domanda risarcitoria, ritenuta inammissibile e infondata, e chiedendo in subordine la determinazione in via equitativa dell'importo.
All'udienza di prima comparizione del 14.12.2020, il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., all'esito dei quali le parti depositavano le rispettive richieste istruttorie.
Nel corso del giudizio parte attrice proponeva, in data 03.05.2021, ricorso per sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., rigettato con ordinanza del 09.10.2021 con spese rimesse al merito.
All'udienza del 22.09.2021, parte attrice insisteva nella richiesta di CTU, rispetto alla quale il convenuto non sollevava obiezioni.
Con ordinanza del 09.10.2022, il Giudice disponeva consulenza tecnica d'ufficio affidando l'incarico alla dott.ssa , per l'espletamento di indagini genetiche ed Persona_1 ematologiche. La consulente accettava l'incarico e prestava giuramento secondo le forme di legge, dando avvio alle operazioni peritali in data 16.12.2022, con l'esecuzione dei prelievi biologici sulle parti. In data 10.03.2023 depositava la relazione, che concludeva per l'accertamento della paternità biologica di nei confronti di Controparte_1
Parte_1
All'udienza del 13.03.2023 l'attore insisteva nelle richieste istruttorie, mentre parte convenuta chiedeva la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni. Con ordinanza del 21.03.2023, sciogliendo la riserva, il Giudice ammetteva l'interrogatorio formale del convenuto, che veniva assunto il 19.05.2023. Esaurita l'attività istruttoria, all'udienza del 30.10.2023 entrambe le parti chiedevano la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 16.09.2024, tenutasi in modalità cartolare, il convenuto dichiarava di avere effettuato in data 25.07.2024 formale riconoscimento di paternità presso l'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Catania, allegando la relativa documentazione.
Entrambe le parti precisavano le conclusioni, chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione.
Con ordinanza del 18.09.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. L'attore depositava nei termini la comparsa conclusionale, mentre il convenuto depositava memoria di replica, nella quale rilevava la mancata comunicazione da parte della Cancelleria della predetta ordinanza.
Con successiva ordinanza del 07.12.2024, pertanto, rilevato che la precedente non risultava comunicata e che nel frattempo il Giudice relatore era stato riassegnato ad altra sezione, la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio e fissata nuova udienza. All'udienza del 03.03.2025, tenutasi in modalità cartolare dinnanzi al subentrato G.I., le parti confermavano le conclusioni secondo le rispettive note scritte.
Con decreto del 17.04.2025 la causa veniva definitivamente rimessa in decisione dinanzi al
Collegio, con nuova assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. e trasmissione degli atti al
Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
Le parti depositavano nei termini comparse conclusionali e memorie di replica, acquisite al fascicolo telematico.
Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dall'attore, volta ad accertare e dichiarare la paternità di Pt_1
in capo al convenuto è fondata e va accolta.
[...] Controparte_1
La consulenza tecnica d'ufficio espletata dalla dott.ssa , biologo genetista, ha Persona_1
infatti consentito di accertare, sulla base della comparazione dei profili genetici delle parti, che la “Probabilità che sia il padre biologico di CP_1 Controparte_1
” è pari al “99.9999472431%”. Parte_1
All'esito di tali risultanze, il convenuto ha provveduto, in data 25.07.2024, a formalizzare il riconoscimento di paternità presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Catania, depositando in giudizio il relativo estratto per riassunto dell'atto di nascita.
Ciò determina la cessazione della materia del contendere circa la domanda di accertamento giudiziale della paternità, permanendo l'interesse dell'attore ad ottenere la regolamentazione delle ricadute economiche derivanti dal riconoscimento.
Inoltre, in conformità alla volontà espressa dall'attore, che ha consolidato la propria identità personale e sociale con il cognome materno, non va disposta alcuna aggiunta o sostituzione, sicché lo stesso manterrà il cognome Pt_1
L'attore ha altresì chiesto che venga accertato e dichiarato il proprio diritto ad un contributo di mantenimento sin dalla nascita e fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica.
Orbene, è principio consolidato che l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli sorge con la procreazione e grava su entrambi i genitori, sicché ove uno solo provveda, matura in capo allo stesso il diritto di ottenere dall'altro il rimborso di quanto anticipato.
L'obbligo di mantenere la prole si collega allo "status" genitoriale ed assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio, con il corollario che l'altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato ha diritto di regresso per la corrispondente quota (Cass. Sez. 1, 28/03/2017, n. 7960).
Nel caso di specie, non è il genitore adempiente ad agire per il rimborso delle spese anticipate, bensì il figlio, già maggiorenne al momento della proposizione della domanda.
Egli non ha sostenuto in proprio esborsi per il mantenimento durante il suo percorso di crescita, essendo stato accudito e sostenuto dalla madre. Le somme - riferibili al mantenimento prestato da altri - costituirebbero, eventualmente, credito del genitore che vi ha provveduto, non già del figlio, che non può subentrarvi in via automatica.
Ne deriva che il diritto al mantenimento può essere riconosciuto solo a decorrere dal momento in cui l'attore ha formalmente azionato la pretesa in proprio, ossia dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio.
Il diritto al mantenimento non può comunque protrarsi indefinitamente. Una volta concluso il ciclo di studi, la giurisprudenza di legittimità richiede al figlio maggiorenne un comportamento attivo e diligente nella ricerca di un'occupazione e, in linea di principio, individua nel trentesimo anno di età un limite oltre il quale prevale l'autoresponsabilità del soggetto. Nel caso di specie, l'attore si avvicina a tale soglia di età, ha già completato o sta completando gli studi universitari e dispone degli strumenti formativi e professionali per intraprendere il proprio percorso di autonomia. Pur non risultando una stabilità economica, non emergono elementi che consentano di ritenere impossibile il suo inserimento nel mondo del lavoro e la capacità di provvedersi autonomamente, sicché il diritto al mantenimento deve essere riconosciuto sino all'attualità e non oltre.
Tanto premesso, va condannato a corrispondere all'attore la somma di € 300,00 CP_1
mensili a titolo di contributo al suo mantenimento, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, che si ritiene adeguata e proporzionata rispetto alla capacità economica del padre (professore), a decorrere dalla domanda e sino alla data della presente sentenza.
Per ciò che concerne, infine, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata dall'attore, questa non può essere accolta.
Le dichiarazioni rese dal convenuto in sede di interrogatorio formale, pur confermative della mancata contribuzione al mantenimento e della scarsa presenza nella vita del figlio, non integrano di per sé la prova del danno sofferto, che avrebbe dovuto essere specificamente dimostrato nella sua incidenza sulla sfera personale. Ed infatti, come osservato dalla Corte di legittimità, «Il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato "in re ipsa", ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico.» (Cass. 2056 del
29/01/2018, Cass. n. 28742 del 09/11/2018).
Nel caso di specie, l'attore non ha allegato elementi idonei a dimostrare un effettivo pregiudizio sofferto, né prodotto documenti o valutazioni specialistiche atte ad attestare ripercussioni negative sul suo percorso di vita. Non sono stati prospettati fatti specifici e precisi dai quali desumere che la condotta paterna abbia prodotto un tale pregiudizio alla sua persona suscettibile di riparazione risarcitoria.
Alla luce delle suddette considerazioni, il Collegio non ritiene soddisfatto l'onere probatorio posto in capo alla parte attrice e la domanda risarcitoria deve essere rigettata per difetto di allegazione e prova.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ex DM 55/14 come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa scritta al n. 2429/2020 R.G. così statuisce:
- dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità;
- condanna a corrispondere a la somma Controparte_1 Parte_1
di € 300,00 mensili a titolo di contributo al suo mantenimento, rivalutabili annualmente secondo indici Istat, dalla data della domanda e sino alla presente sentenza;
- rigetta le ulteriori domande risarcitorie;
- condanna a rifondere a le spese del Controparte_1 Parte_1
presente giudizio che si liquidano in € 3.000,00, oltre spese generali, iva e c.p.a, in favore dell'Erario;
- Pone le spese della CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della parte soccombente.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale,
l'11.07.25
Il Giudice Est. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Lidia Greco
Repubblica Italiana
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
composto dai magistrati
Dr.ssa Lidia Greco Presidente
Dr.ssa Sonia Di Gesu Giudice
Dr.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2429/2020 R.G., avente ad oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità ex art. 269 c.c.
promossa
DA
nato a [...] il [...] ( ), rappr. e Parte_1 C.F._1
dif. per procura in atti dall'avv. Rosa Mineo, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato
Attore
CONTRO nato a [...] il [...] ( ), Controparte_1 C.F._2
rappr. e dif. per procura in atti dagli avv.ti Giovanni Altavilla e Daniele Giacomo Trifone, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio
Convenuto
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione con decreto del 17.04.2025, a seguito dell'udienza del
03.03.2025, tenutasi in modalità cartolare, sulle conclusioni precisate come da note depositate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 09.03.2020, conveniva in giudizio Parte_1
innanzi al Tribunale di Catania, chiedendo che fosse accertata Controparte_1
e dichiarata, ai sensi dell'art. 269 c.c., la paternità biologica del convenuto nei suoi confronti, con mantenimento del cognome già in uso.
L'attore deduceva che, nel periodo 1991-1998, la madre aveva intrattenuto una relazione con il convenuto nel corso della quale, nel 1995, era rimasta incinta di lui. Il convenuto, tuttavia, aveva manifestato un netto rifiuto ad assumere qualsivoglia responsabilità nei confronti del nascituro, che veniva riconosciuto alla nascita dalla sola madre e cresciuto esclusivamente con il sostegno della famiglia materna. Esponeva altresì che, a causa del disinteresse paterno, aveva dovuto affrontare, negli anni, svariate difficoltà di natura sia economica che personale.
Domandava pertanto che fosse accertato e dichiarato il proprio diritto al mantenimento economico sin dalla nascita e fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, nonché il risarcimento del danno subito, quantificato in euro 20.000,00 a titolo di danno morale e in euro 30.000,00 per danno esistenziale.
Il convenuto si costituiva dichiarandosi disponibile a sottoporsi ad accertamento genetico e, in caso di esito positivo, a procedere al riconoscimento dell'attore come proprio figlio, contestando però la richiesta di mantenimento sin dalla nascita – eccependone la prescrizione – e la domanda risarcitoria, ritenuta inammissibile e infondata, e chiedendo in subordine la determinazione in via equitativa dell'importo.
All'udienza di prima comparizione del 14.12.2020, il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., all'esito dei quali le parti depositavano le rispettive richieste istruttorie.
Nel corso del giudizio parte attrice proponeva, in data 03.05.2021, ricorso per sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., rigettato con ordinanza del 09.10.2021 con spese rimesse al merito.
All'udienza del 22.09.2021, parte attrice insisteva nella richiesta di CTU, rispetto alla quale il convenuto non sollevava obiezioni.
Con ordinanza del 09.10.2022, il Giudice disponeva consulenza tecnica d'ufficio affidando l'incarico alla dott.ssa , per l'espletamento di indagini genetiche ed Persona_1 ematologiche. La consulente accettava l'incarico e prestava giuramento secondo le forme di legge, dando avvio alle operazioni peritali in data 16.12.2022, con l'esecuzione dei prelievi biologici sulle parti. In data 10.03.2023 depositava la relazione, che concludeva per l'accertamento della paternità biologica di nei confronti di Controparte_1
Parte_1
All'udienza del 13.03.2023 l'attore insisteva nelle richieste istruttorie, mentre parte convenuta chiedeva la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni. Con ordinanza del 21.03.2023, sciogliendo la riserva, il Giudice ammetteva l'interrogatorio formale del convenuto, che veniva assunto il 19.05.2023. Esaurita l'attività istruttoria, all'udienza del 30.10.2023 entrambe le parti chiedevano la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 16.09.2024, tenutasi in modalità cartolare, il convenuto dichiarava di avere effettuato in data 25.07.2024 formale riconoscimento di paternità presso l'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Catania, allegando la relativa documentazione.
Entrambe le parti precisavano le conclusioni, chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione.
Con ordinanza del 18.09.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. L'attore depositava nei termini la comparsa conclusionale, mentre il convenuto depositava memoria di replica, nella quale rilevava la mancata comunicazione da parte della Cancelleria della predetta ordinanza.
Con successiva ordinanza del 07.12.2024, pertanto, rilevato che la precedente non risultava comunicata e che nel frattempo il Giudice relatore era stato riassegnato ad altra sezione, la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio e fissata nuova udienza. All'udienza del 03.03.2025, tenutasi in modalità cartolare dinnanzi al subentrato G.I., le parti confermavano le conclusioni secondo le rispettive note scritte.
Con decreto del 17.04.2025 la causa veniva definitivamente rimessa in decisione dinanzi al
Collegio, con nuova assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. e trasmissione degli atti al
Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
Le parti depositavano nei termini comparse conclusionali e memorie di replica, acquisite al fascicolo telematico.
Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dall'attore, volta ad accertare e dichiarare la paternità di Pt_1
in capo al convenuto è fondata e va accolta.
[...] Controparte_1
La consulenza tecnica d'ufficio espletata dalla dott.ssa , biologo genetista, ha Persona_1
infatti consentito di accertare, sulla base della comparazione dei profili genetici delle parti, che la “Probabilità che sia il padre biologico di CP_1 Controparte_1
” è pari al “99.9999472431%”. Parte_1
All'esito di tali risultanze, il convenuto ha provveduto, in data 25.07.2024, a formalizzare il riconoscimento di paternità presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Catania, depositando in giudizio il relativo estratto per riassunto dell'atto di nascita.
Ciò determina la cessazione della materia del contendere circa la domanda di accertamento giudiziale della paternità, permanendo l'interesse dell'attore ad ottenere la regolamentazione delle ricadute economiche derivanti dal riconoscimento.
Inoltre, in conformità alla volontà espressa dall'attore, che ha consolidato la propria identità personale e sociale con il cognome materno, non va disposta alcuna aggiunta o sostituzione, sicché lo stesso manterrà il cognome Pt_1
L'attore ha altresì chiesto che venga accertato e dichiarato il proprio diritto ad un contributo di mantenimento sin dalla nascita e fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica.
Orbene, è principio consolidato che l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli sorge con la procreazione e grava su entrambi i genitori, sicché ove uno solo provveda, matura in capo allo stesso il diritto di ottenere dall'altro il rimborso di quanto anticipato.
L'obbligo di mantenere la prole si collega allo "status" genitoriale ed assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio, con il corollario che l'altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato ha diritto di regresso per la corrispondente quota (Cass. Sez. 1, 28/03/2017, n. 7960).
Nel caso di specie, non è il genitore adempiente ad agire per il rimborso delle spese anticipate, bensì il figlio, già maggiorenne al momento della proposizione della domanda.
Egli non ha sostenuto in proprio esborsi per il mantenimento durante il suo percorso di crescita, essendo stato accudito e sostenuto dalla madre. Le somme - riferibili al mantenimento prestato da altri - costituirebbero, eventualmente, credito del genitore che vi ha provveduto, non già del figlio, che non può subentrarvi in via automatica.
Ne deriva che il diritto al mantenimento può essere riconosciuto solo a decorrere dal momento in cui l'attore ha formalmente azionato la pretesa in proprio, ossia dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio.
Il diritto al mantenimento non può comunque protrarsi indefinitamente. Una volta concluso il ciclo di studi, la giurisprudenza di legittimità richiede al figlio maggiorenne un comportamento attivo e diligente nella ricerca di un'occupazione e, in linea di principio, individua nel trentesimo anno di età un limite oltre il quale prevale l'autoresponsabilità del soggetto. Nel caso di specie, l'attore si avvicina a tale soglia di età, ha già completato o sta completando gli studi universitari e dispone degli strumenti formativi e professionali per intraprendere il proprio percorso di autonomia. Pur non risultando una stabilità economica, non emergono elementi che consentano di ritenere impossibile il suo inserimento nel mondo del lavoro e la capacità di provvedersi autonomamente, sicché il diritto al mantenimento deve essere riconosciuto sino all'attualità e non oltre.
Tanto premesso, va condannato a corrispondere all'attore la somma di € 300,00 CP_1
mensili a titolo di contributo al suo mantenimento, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, che si ritiene adeguata e proporzionata rispetto alla capacità economica del padre (professore), a decorrere dalla domanda e sino alla data della presente sentenza.
Per ciò che concerne, infine, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata dall'attore, questa non può essere accolta.
Le dichiarazioni rese dal convenuto in sede di interrogatorio formale, pur confermative della mancata contribuzione al mantenimento e della scarsa presenza nella vita del figlio, non integrano di per sé la prova del danno sofferto, che avrebbe dovuto essere specificamente dimostrato nella sua incidenza sulla sfera personale. Ed infatti, come osservato dalla Corte di legittimità, «Il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato "in re ipsa", ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico.» (Cass. 2056 del
29/01/2018, Cass. n. 28742 del 09/11/2018).
Nel caso di specie, l'attore non ha allegato elementi idonei a dimostrare un effettivo pregiudizio sofferto, né prodotto documenti o valutazioni specialistiche atte ad attestare ripercussioni negative sul suo percorso di vita. Non sono stati prospettati fatti specifici e precisi dai quali desumere che la condotta paterna abbia prodotto un tale pregiudizio alla sua persona suscettibile di riparazione risarcitoria.
Alla luce delle suddette considerazioni, il Collegio non ritiene soddisfatto l'onere probatorio posto in capo alla parte attrice e la domanda risarcitoria deve essere rigettata per difetto di allegazione e prova.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ex DM 55/14 come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa scritta al n. 2429/2020 R.G. così statuisce:
- dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità;
- condanna a corrispondere a la somma Controparte_1 Parte_1
di € 300,00 mensili a titolo di contributo al suo mantenimento, rivalutabili annualmente secondo indici Istat, dalla data della domanda e sino alla presente sentenza;
- rigetta le ulteriori domande risarcitorie;
- condanna a rifondere a le spese del Controparte_1 Parte_1
presente giudizio che si liquidano in € 3.000,00, oltre spese generali, iva e c.p.a, in favore dell'Erario;
- Pone le spese della CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della parte soccombente.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale,
l'11.07.25
Il Giudice Est. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Lidia Greco