CA
Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/11/2024, n. 1907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1907 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 624/2023 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ADAMO MARIA CRISTINA, pec: Email_1 appellante contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
ARENA ANTONINO , pec: Email_2 appellata con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 420/2023, pronunciata dal Tribunale di Palermo, in composizione collegiale, in data 25.01.2023 - 30.01.2023.
OGGETTO: Divorzio contenzioso – Scioglimento matrimonio
Pag. 1 di 11
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante:
VOGLIA L'ON.LE CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
Espletati i provvedimenti di rito, accogliere il presente appello e per l'effetto modificare la sentenza n. 420/2023, emessa in data 25 gennaio 2023 dal Tribunale di Palermo, nel procedimento RG n. 8332/2019, nella parte impugnata in cui ha ritenuto di porre “a carico di
l'obbligo di corrispondere in favore di , Parte_1 Controparte_1 un assegno mensile di euro 850,00 di cui euro 500,00 a titolo di assegno divorzile, ed euro
350,00 a titolo di contributo al mantenimento della GL ” e, per l'effetto, Per_1 rideterminare il contributo al mantenimento nella complessiva somma di €450,00 di cui
€200,00 a titolo di assegno divorzile ed €250,00 a titolo di contributo indiretto per la GL
, o in quella minore somma che verrà ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla data Per_1 della domanda (cfr. memoria integrativa avanti al Giudice Istruttore depositata in data
30/01/2021, doc 2), da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT.
Con vittoria alle spese del giudizio.
Per l'appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Dichiarare inammissibile e, nel merito, rigettare perché infondato in fatto e in diritto per le motivazioni sopra esposte e, comunque, con ogni statuizione, l'appello proposto da Parte_1
[...]
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
Con riserva di ulteriormente dedurre ed eccepire.
In via istruttoria:
Si reitera la richiesta già formulata di ordinare alla banca Agenzia di Controparte_2
Casteldaccia, l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., degli estratti conto degli ultimi tre anni del rapporto bancario intestato a . Parte_1
Pag. 2 di 11 Salvo ogni altro diritto.
Per il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello
Rigetto dell'impugnazione
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto del 9.05.2019 - premesso che in data 17 Parte_1 settembre 1987 aveva contratto matrimonio con e che dall'unione Controparte_1
erano nati i figli e , che per motivi di incompatibilità Per_2 Per_3 Per_4 Per_1
in data 13.10.2010 aveva proposto ricorso per separazione giudiziale e con sentenza n.
2044/2014 del 2.04.2014 il Tribunale di Palermo aveva pronunciato la separazione dei coniugi con addebito a - proponeva ricorso per la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio.
2. Il ricorrente chiedeva di determinare nella somma non superiore a €
250,00 l'assegno divorzile nei confronti della moglie, in € 200,00 il contributo mensile al mantenimento della GL e in € 150,00 il contributo mensile al Per_1
mantenimento del figlio , conviventi con la madre, oltre al rimborso per la Per_4
quota del 50% delle spese straordinarie necessarie;
nonché di revocare il contributo mensile al mantenimento del figlio in quanto economicamente Per_3
autosufficiente.
3. Si costituiva che si associava alla richiesta di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, e chiedeva di disporre l'affidamento condiviso della GL minore con domicilio presso la casa materna, di stabilire Per_1 le modalità e le tempistiche degli incontri padre-GL, di rigettare la domanda di riduzione del contributo al mantenimento della GL stabilendo in € 350,00 la Per_1 somma da versare alla madre per il mantenimento della stessa, di corrisponderle mensilmente un assegno divorzile di € 600,00.
4. Con sentenza n. 420/2023 il Tribunale di Palermo dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, poneva a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere in favore di un assegno mensile di € Controparte_1
850,00, di cui € 500,00 a titolo di assegno divorzile e € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento della GL , somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e Per_1
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, dichiarava le parti tenute al
Pag. 3 di 11 pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole, compensava tra le stesse le spese del giudizio.
5. Con ricorso depositato in data 4.04.2023 ha Parte_1 impugnato la predetta sentenza, chiedendone la riforma con l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe. L'appellante, in particolare, ha censurato la quantificazione dell'assegno divorzile per avere il Tribunale di Palermo erroneamente ritenuto sussistenti i requisiti di cui all'art. 5 della l. 898 del 1970; la quantificazione del contributo da versare alla GL , ormai maggiorenne;
Per_1
l'omessa considerazione degli esborsi mensili gravanti sul ricorrente.
6. Con atto depositato il 26 gennaio 2024 si è costituita , Controparte_1
la quale, riportandosi alle conclusioni in epigrafe, ha chiesto il rigetto dell'appello.
7. Il procuratore Generale presso questa Corte di Appello ha parimenti chiesto il rigetto dell'appello.
8. Sostituita l'udienza del giorno 11.10.2024 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato le note conclusive e la causa è stata assunta in decisione.
9. Con un unico motivo di impugnazione ha chiesto la Parte_1 riforma del provvedimento impugnato nella parte in cui ha posto a carico dello stesso l'obbligo di corrispondere in favore di un assegno mensile di € Controparte_1
850,00, di cui € 500,00 a titolo di assegno divorzile ed € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento della GL . Per_1
10. In ordine all'assegno divorzile, il Tribunale di Palermo ha ritenuto che nel caso di specie sussistesse la sperequazione economica tra le situazioni reddituali delle parti, dal momento che la resistente risultava priva di attività lavorativa e non percettrice di alcun sussidio pubblico, essendosi occupata durante tutto l'arco della vita matrimoniale dell'accudimento e della crescita quattro figli nati dall'unione. Di contro, risultava avere dei redditi provenienti dall'espletamento Parte_1
della sua attività lavorativa pari ad € 31.504,00 per l'anno 2021, e pur essendo gravato da alcuni finanziamenti contratti anche per sostenere le spese di mantenimento in favore della moglie e dei figli, comunque godeva di una situazione economica nettamente migliore rispetto a quella della moglie.
Pag. 4 di 11 11. A fronte di ciò, la difesa dell'appellante ha rilevato come il giudice di primo grado non abbia effettuato alcun approfondimento volto ad indagare l'incidenza causale dell'apporto di al menage familiare, il sacrificio Controparte_1 di aspettative professionali e lavorative mancate da parte della stessa e il contributo da lei fornito alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
12. Il ricorrente ha lamentato l'omessa valutazione comparativa, da parte del Tribunale di Palermo, delle condizioni economico-patrimoniali delle parti e l'errata applicazione dei principi in materia di riconoscimento dell'assegno divorzile, in particolare del “principio dell'autoresponsabilità economica di ciascuno dei coniugi, quali persone singole, una volta reciso definitivamente il vincolo matrimoniale”, atteso che l'appellata, non provando di essere iscritta al centro per l'impiego né di avere fatto domanda di reddito di cittadinanza o altre sovvenzioni pubbliche, non ha dimostrato la oggettiva impossibilità di ottenere un reddito proprio adeguato al contributo fornito nella vita familiare, contributo da lei genericamente affermato.
13. Inoltre, l'appellante, riportandosi alla documentazione allegata già nel giudizio di primo grado in ordine agli esborsi che lo stesso deve sostenere, ha aggiunto che con l'ulteriore somma di € 850,00 da versare alla moglie e da detrarre dalla sua attuale retribuzione di circa € 2.000,00, gli residua una somma di € 344,00 per far fronte ai propri bisogni personali e per condurre una vita dignitosa. Per tali ragioni ha chiesto la riduzione dell'assegno divorzile ad € 200,00. Parte_1
14. Con riferimento all'assegno divorzile è utile ricordare che l'art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970, come sostituito dall'art. 10 della legge n. 74/1987, stabilisce che: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone
l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno
Pag. 5 di 11 quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
15. Al riguardo è noto che la Corte di Cassazione, con la sentenza n.
11504/2017 ha mutato il suo orientamento quasi trentennale (secondo il quale il presupposto per concedere l'assegno divorzile era costituito dall'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio) e ha individuato un diverso parametro cui rapportare la nozione di adeguatezza dei mezzi del richiedente l'assegno divorzile, costituito dall'autosufficienza economica.
16. Tale indirizzo è stato, tuttavia, superato con la pronunzia delle S.U. della Suprema Corte n. 18287/2018, avendo i giudici di legittimità precisato che il parametro dell'inadeguatezza dei mezzi (o dell'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive), di cui all'ultima parte dell'art. 5, comma 6, l. div., costituisce una nozione indeterminata e relativa, che, per la sua concretizzazione, non deve ricorrere a criteri estranei al testo normativo (come è stato il tenore di vita, indicato dalle
SS.UU. nel 1990, o l'autosufficienza del richiedente, richiamata dalla citata sentenza n.
11504/2017), ma deve basarsi su parametri interni alla stessa disposizione normativa,
e in particolare su quelli, definiti anche indici, di cui alla prima parte del medesimo comma.
17. L'indicazione è quella di superare la rigida ripartizione fra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di una interpretazione dell'art. 5, comma 6, l. div., più coerente con il quadro costituzionale di riferimento, costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost. In altri termini, il giudizio di adeguatezza impone una “valutazione composita”, sicché l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi (e dell'incapacità di procurarseli per ragioni obiettive) va ancorato alle caratteristiche concrete di conduzione della relazione familiare e alla ripartizione dei ruoli endofamiliari (fattori valorizzati dall'art. 5, comma 6, prima parte), in quanto il giudice è chiamato alla valutazione dell'effettivo contributo offerto dal coniuge risultato economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune (e di quello di ciascuno dei due), “anche in relazione alle potenzialità future”.
Pag. 6 di 11 18. In tal modo la Suprema Corte ha ribadito come, alla stregua del principio solidaristico anche post-coniugale, l'assegno divorzile svolge sì una funzione assistenziale, ma anche, e in misura prevalente, equilibratrice e perequativa- compensativa (espressa, questa, dai più volte richiamati criteri di cui all'art. 5, comma
6, prima parte, l. div.). D'altra parte, l'inclusione di tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5, comma 6, in posizione equiordinata consente di escludere i rischi d'ingiustificato arricchimento, derivanti dalla adozione della valutazione comparativa dei redditi in via prevalente ed esclusiva, e, per converso, di non trascurare una disparità di condizioni economico-patrimoniali, conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
19. Qualora, pertanto, sia stata accertata una sperequazione della posizione economico - reddituale dei coniugi, se solo una parte non ha redditi propri, può venire in rilievo (in via prevalente) il profilo assistenziale dell'assegno.
20. Nelle fattispecie più complesse, invece, la disparità economica tra i coniugi non è sufficiente per il riconoscimento dell'assegno: il giudice deve compiere un ulteriore accertamento, valutando se tale disparità economica, sussistente al momento del divorzio, discenda o meno dalle scelte condivise dai coniugi, in costanza di vita matrimoniale, circa la conduzione di quest'ultima e la divisione dei ruoli, con sacrificio delle aspettative professionali e reddituali della parte risultata, con il divorzio, economicamente più debole.
21. Nell'ambito di tale accertamento assumono importanza dirimente la durata del matrimonio e l'età del coniuge richiedente, sotto il profilo della possibilità, per quest'ultimo, di ricollocarsi nel mondo del lavoro.
22. Una volta riconosciuto il nesso causale tra la deteriore condizione economica del richiedente e il suo ruolo nella famiglia, da accertare con riferimento agli indicatori previsti dalla prima parte dell'art. 5 comma 6, l'entità dell'assegno non va rapportata ad una astratta nozione di autosufficienza e non deve essere finalizzata alla ricostruzione del tenore di vita endoconiugale, ma deve essere tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo da esso fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto, appunto, delle aspettative
Pag. 7 di 11 professionali ed economiche sacrificate, considerando sempre la durata del matrimonio e l'età dello stesso richiedente.
23. Nella fattispecie in esame, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, il Tribunale di Palermo ha fatto corretta applicazione dei superiori principi avendo rilevato una evidente sperequazione reddituale tra i due ex coniugi.
24. Tale sperequazione continua ad essere sussistente, infatti CP_1 risulta priva di attività lavorativa, essendosi occupata della crescita dei
[...]
quattro figli e continuandolo a fare con la GL - che ha da poco raggiunto la Per_1 maggiore età - e non percettrice di sussidi pubblici. La stessa, poi, è gravata del pagamento del canone mensile di locazione di € 300,00 per la casa di abitazione sua e della GL . Dall'esame delle attestazioni ISEE dell'odierna appellata, inoltre, Per_1 si evince che l'unica sua fonte di reddito è costituita dall'assegno di mantenimento versato dal marito.
25. Quanto a , invece, dalle sue dichiarazioni dei redditi Parte_1 risulta per l'anno 2021 un reddito lordo di € 31.504,00 e per l'anno 2022 di € 32.030,00; dagli atti dallo stesso depositati, inoltre, emerge che il finanziamento presso la Pt_2 si è estinto, essendo spirata l'ultima rata il 10.07.2024 (cfr. all. 2 Controparte_3
continuando a gravare su di esso, oltre al canone di locazione di €400,00, la somma di
€ 103,03 mensili da versare all'Agenzia delle Entrate per una rateizzazione dallo stesso richiesta con scadenza 30.11.2027.
26. Ritiene il Collegio, alla luce delle superiori evidenze, che risultino integrati i presupposti di cui all'art. 5 della l. 898/1970 - mancanza di redditi adeguati o comunque impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive – conformemente a quanto statuito dal primo giudice, vieppiù ove si consideri che ha Controparte_1
64 anni, durante il matrimonio – durato 23 anni - si è sempre presa cura dei quattro figli a tempo pieno, della casa e del marito, rinunciando ad un'eventuale vita professionale. Tale scelta, che si presume assunta dai coniugi di comune accordo, non può non essere valutata alla stregua di contributo della moglie al menage familiare e alla crescita del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, dovendosi
Pag. 8 di 11 ragionevolmente ritenere che tale apporto abbia significativamente inciso sul bilancio familiare evitando altri esborsi.
27. Pertanto, va confermata la statuizione del Tribunale di Palermo che ha posto a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 CP_1
un assegno divorzile di € 500,00, trattandosi di somma idonea a limitare gli
[...]
effetti negativi dell'evidente disparità economica delle parti creatasi in seguito al divorzio.
28. In ordine al mantenimento della GL , la difesa dell'appellante Per_1 ha rilevato che nulla è stato provato in ordine al concreto impegno della GL in un corso di studi o di formazione professionale e che il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto delle condizioni economiche del genitore obbligato. Per tali ragioni Parte_1
ha chiesto la riduzione del contributo al mantenimento della GL nella
[...]
misura di € 250,00.
29. Questa Corte aderisce all'orientamento della Cassazione in base al quale il principio di autoresponsabilità, come noto, postula il dovere del figlio maggiorenne di curare la propria preparazione tecnica e professionale e di impegnarsi nella ricerca di un lavoro. Inoltre, per costante giurisprudenza, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura (così da ultimo Cass. civ. n. 358/2023);
30. La Cassazione ha aggiunto che “l'applicazione in buona fede di tali principi mai potrà permettere al genitore di negare il suo mantenimento al figlio, convivente o no, non appena e solo perché questi entri nella maggiore età, ove impegnato ancora negli studi superiori (se non universitari), poiché non si legittima affatto la cessazione del contributo da parte del genitore verso il figlio solo in quanto sia divenuto maggiorenne. Di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il c.d. "figlio adulto": che, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, si valuterà, caso per caso, se possa ancora pretendere di essere
Pag. 9 di 11 mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa (Cass. civ. 26875/23).
31. Nel caso di specie , appena maggiorenne e convivente con la Per_1 madre, non risulta aver raggiunto un livello di autosufficienza economica, ed evidentemente, vista la giovane età, è ancora alla ricerca di una propria affermazione dal punto di vista del percorso di studi/lavoro da intraprendere, pertanto questa
Corte ritiene congruo confermare la sentenza del Tribunale di Palermo là dove prevede che debba versare € 350,00 a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento della stessa.
32. Le superiori considerazioni conducono al rigetto dell'appello.
33. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche.
34. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, l'obbligo per l'appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti e il Procuratore Generale
- Rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 420/2023, pronunciata dal Tribunale di
[...]
Palermo, in composizione collegiale, in data 25.01.2023 - 30.01.2023;
- Condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 3.500,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello, il 25 ottobre 2024
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso Pag. 10 di 11 Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 624/2023 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ADAMO MARIA CRISTINA, pec: Email_1 appellante contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
ARENA ANTONINO , pec: Email_2 appellata con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 420/2023, pronunciata dal Tribunale di Palermo, in composizione collegiale, in data 25.01.2023 - 30.01.2023.
OGGETTO: Divorzio contenzioso – Scioglimento matrimonio
Pag. 1 di 11
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante:
VOGLIA L'ON.LE CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
Espletati i provvedimenti di rito, accogliere il presente appello e per l'effetto modificare la sentenza n. 420/2023, emessa in data 25 gennaio 2023 dal Tribunale di Palermo, nel procedimento RG n. 8332/2019, nella parte impugnata in cui ha ritenuto di porre “a carico di
l'obbligo di corrispondere in favore di , Parte_1 Controparte_1 un assegno mensile di euro 850,00 di cui euro 500,00 a titolo di assegno divorzile, ed euro
350,00 a titolo di contributo al mantenimento della GL ” e, per l'effetto, Per_1 rideterminare il contributo al mantenimento nella complessiva somma di €450,00 di cui
€200,00 a titolo di assegno divorzile ed €250,00 a titolo di contributo indiretto per la GL
, o in quella minore somma che verrà ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla data Per_1 della domanda (cfr. memoria integrativa avanti al Giudice Istruttore depositata in data
30/01/2021, doc 2), da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT.
Con vittoria alle spese del giudizio.
Per l'appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Dichiarare inammissibile e, nel merito, rigettare perché infondato in fatto e in diritto per le motivazioni sopra esposte e, comunque, con ogni statuizione, l'appello proposto da Parte_1
[...]
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
Con riserva di ulteriormente dedurre ed eccepire.
In via istruttoria:
Si reitera la richiesta già formulata di ordinare alla banca Agenzia di Controparte_2
Casteldaccia, l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., degli estratti conto degli ultimi tre anni del rapporto bancario intestato a . Parte_1
Pag. 2 di 11 Salvo ogni altro diritto.
Per il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello
Rigetto dell'impugnazione
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto del 9.05.2019 - premesso che in data 17 Parte_1 settembre 1987 aveva contratto matrimonio con e che dall'unione Controparte_1
erano nati i figli e , che per motivi di incompatibilità Per_2 Per_3 Per_4 Per_1
in data 13.10.2010 aveva proposto ricorso per separazione giudiziale e con sentenza n.
2044/2014 del 2.04.2014 il Tribunale di Palermo aveva pronunciato la separazione dei coniugi con addebito a - proponeva ricorso per la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio.
2. Il ricorrente chiedeva di determinare nella somma non superiore a €
250,00 l'assegno divorzile nei confronti della moglie, in € 200,00 il contributo mensile al mantenimento della GL e in € 150,00 il contributo mensile al Per_1
mantenimento del figlio , conviventi con la madre, oltre al rimborso per la Per_4
quota del 50% delle spese straordinarie necessarie;
nonché di revocare il contributo mensile al mantenimento del figlio in quanto economicamente Per_3
autosufficiente.
3. Si costituiva che si associava alla richiesta di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, e chiedeva di disporre l'affidamento condiviso della GL minore con domicilio presso la casa materna, di stabilire Per_1 le modalità e le tempistiche degli incontri padre-GL, di rigettare la domanda di riduzione del contributo al mantenimento della GL stabilendo in € 350,00 la Per_1 somma da versare alla madre per il mantenimento della stessa, di corrisponderle mensilmente un assegno divorzile di € 600,00.
4. Con sentenza n. 420/2023 il Tribunale di Palermo dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, poneva a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere in favore di un assegno mensile di € Controparte_1
850,00, di cui € 500,00 a titolo di assegno divorzile e € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento della GL , somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e Per_1
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, dichiarava le parti tenute al
Pag. 3 di 11 pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole, compensava tra le stesse le spese del giudizio.
5. Con ricorso depositato in data 4.04.2023 ha Parte_1 impugnato la predetta sentenza, chiedendone la riforma con l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe. L'appellante, in particolare, ha censurato la quantificazione dell'assegno divorzile per avere il Tribunale di Palermo erroneamente ritenuto sussistenti i requisiti di cui all'art. 5 della l. 898 del 1970; la quantificazione del contributo da versare alla GL , ormai maggiorenne;
Per_1
l'omessa considerazione degli esborsi mensili gravanti sul ricorrente.
6. Con atto depositato il 26 gennaio 2024 si è costituita , Controparte_1
la quale, riportandosi alle conclusioni in epigrafe, ha chiesto il rigetto dell'appello.
7. Il procuratore Generale presso questa Corte di Appello ha parimenti chiesto il rigetto dell'appello.
8. Sostituita l'udienza del giorno 11.10.2024 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato le note conclusive e la causa è stata assunta in decisione.
9. Con un unico motivo di impugnazione ha chiesto la Parte_1 riforma del provvedimento impugnato nella parte in cui ha posto a carico dello stesso l'obbligo di corrispondere in favore di un assegno mensile di € Controparte_1
850,00, di cui € 500,00 a titolo di assegno divorzile ed € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento della GL . Per_1
10. In ordine all'assegno divorzile, il Tribunale di Palermo ha ritenuto che nel caso di specie sussistesse la sperequazione economica tra le situazioni reddituali delle parti, dal momento che la resistente risultava priva di attività lavorativa e non percettrice di alcun sussidio pubblico, essendosi occupata durante tutto l'arco della vita matrimoniale dell'accudimento e della crescita quattro figli nati dall'unione. Di contro, risultava avere dei redditi provenienti dall'espletamento Parte_1
della sua attività lavorativa pari ad € 31.504,00 per l'anno 2021, e pur essendo gravato da alcuni finanziamenti contratti anche per sostenere le spese di mantenimento in favore della moglie e dei figli, comunque godeva di una situazione economica nettamente migliore rispetto a quella della moglie.
Pag. 4 di 11 11. A fronte di ciò, la difesa dell'appellante ha rilevato come il giudice di primo grado non abbia effettuato alcun approfondimento volto ad indagare l'incidenza causale dell'apporto di al menage familiare, il sacrificio Controparte_1 di aspettative professionali e lavorative mancate da parte della stessa e il contributo da lei fornito alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
12. Il ricorrente ha lamentato l'omessa valutazione comparativa, da parte del Tribunale di Palermo, delle condizioni economico-patrimoniali delle parti e l'errata applicazione dei principi in materia di riconoscimento dell'assegno divorzile, in particolare del “principio dell'autoresponsabilità economica di ciascuno dei coniugi, quali persone singole, una volta reciso definitivamente il vincolo matrimoniale”, atteso che l'appellata, non provando di essere iscritta al centro per l'impiego né di avere fatto domanda di reddito di cittadinanza o altre sovvenzioni pubbliche, non ha dimostrato la oggettiva impossibilità di ottenere un reddito proprio adeguato al contributo fornito nella vita familiare, contributo da lei genericamente affermato.
13. Inoltre, l'appellante, riportandosi alla documentazione allegata già nel giudizio di primo grado in ordine agli esborsi che lo stesso deve sostenere, ha aggiunto che con l'ulteriore somma di € 850,00 da versare alla moglie e da detrarre dalla sua attuale retribuzione di circa € 2.000,00, gli residua una somma di € 344,00 per far fronte ai propri bisogni personali e per condurre una vita dignitosa. Per tali ragioni ha chiesto la riduzione dell'assegno divorzile ad € 200,00. Parte_1
14. Con riferimento all'assegno divorzile è utile ricordare che l'art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970, come sostituito dall'art. 10 della legge n. 74/1987, stabilisce che: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone
l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno
Pag. 5 di 11 quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
15. Al riguardo è noto che la Corte di Cassazione, con la sentenza n.
11504/2017 ha mutato il suo orientamento quasi trentennale (secondo il quale il presupposto per concedere l'assegno divorzile era costituito dall'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio) e ha individuato un diverso parametro cui rapportare la nozione di adeguatezza dei mezzi del richiedente l'assegno divorzile, costituito dall'autosufficienza economica.
16. Tale indirizzo è stato, tuttavia, superato con la pronunzia delle S.U. della Suprema Corte n. 18287/2018, avendo i giudici di legittimità precisato che il parametro dell'inadeguatezza dei mezzi (o dell'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive), di cui all'ultima parte dell'art. 5, comma 6, l. div., costituisce una nozione indeterminata e relativa, che, per la sua concretizzazione, non deve ricorrere a criteri estranei al testo normativo (come è stato il tenore di vita, indicato dalle
SS.UU. nel 1990, o l'autosufficienza del richiedente, richiamata dalla citata sentenza n.
11504/2017), ma deve basarsi su parametri interni alla stessa disposizione normativa,
e in particolare su quelli, definiti anche indici, di cui alla prima parte del medesimo comma.
17. L'indicazione è quella di superare la rigida ripartizione fra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di una interpretazione dell'art. 5, comma 6, l. div., più coerente con il quadro costituzionale di riferimento, costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost. In altri termini, il giudizio di adeguatezza impone una “valutazione composita”, sicché l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi (e dell'incapacità di procurarseli per ragioni obiettive) va ancorato alle caratteristiche concrete di conduzione della relazione familiare e alla ripartizione dei ruoli endofamiliari (fattori valorizzati dall'art. 5, comma 6, prima parte), in quanto il giudice è chiamato alla valutazione dell'effettivo contributo offerto dal coniuge risultato economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune (e di quello di ciascuno dei due), “anche in relazione alle potenzialità future”.
Pag. 6 di 11 18. In tal modo la Suprema Corte ha ribadito come, alla stregua del principio solidaristico anche post-coniugale, l'assegno divorzile svolge sì una funzione assistenziale, ma anche, e in misura prevalente, equilibratrice e perequativa- compensativa (espressa, questa, dai più volte richiamati criteri di cui all'art. 5, comma
6, prima parte, l. div.). D'altra parte, l'inclusione di tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5, comma 6, in posizione equiordinata consente di escludere i rischi d'ingiustificato arricchimento, derivanti dalla adozione della valutazione comparativa dei redditi in via prevalente ed esclusiva, e, per converso, di non trascurare una disparità di condizioni economico-patrimoniali, conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
19. Qualora, pertanto, sia stata accertata una sperequazione della posizione economico - reddituale dei coniugi, se solo una parte non ha redditi propri, può venire in rilievo (in via prevalente) il profilo assistenziale dell'assegno.
20. Nelle fattispecie più complesse, invece, la disparità economica tra i coniugi non è sufficiente per il riconoscimento dell'assegno: il giudice deve compiere un ulteriore accertamento, valutando se tale disparità economica, sussistente al momento del divorzio, discenda o meno dalle scelte condivise dai coniugi, in costanza di vita matrimoniale, circa la conduzione di quest'ultima e la divisione dei ruoli, con sacrificio delle aspettative professionali e reddituali della parte risultata, con il divorzio, economicamente più debole.
21. Nell'ambito di tale accertamento assumono importanza dirimente la durata del matrimonio e l'età del coniuge richiedente, sotto il profilo della possibilità, per quest'ultimo, di ricollocarsi nel mondo del lavoro.
22. Una volta riconosciuto il nesso causale tra la deteriore condizione economica del richiedente e il suo ruolo nella famiglia, da accertare con riferimento agli indicatori previsti dalla prima parte dell'art. 5 comma 6, l'entità dell'assegno non va rapportata ad una astratta nozione di autosufficienza e non deve essere finalizzata alla ricostruzione del tenore di vita endoconiugale, ma deve essere tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo da esso fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto, appunto, delle aspettative
Pag. 7 di 11 professionali ed economiche sacrificate, considerando sempre la durata del matrimonio e l'età dello stesso richiedente.
23. Nella fattispecie in esame, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, il Tribunale di Palermo ha fatto corretta applicazione dei superiori principi avendo rilevato una evidente sperequazione reddituale tra i due ex coniugi.
24. Tale sperequazione continua ad essere sussistente, infatti CP_1 risulta priva di attività lavorativa, essendosi occupata della crescita dei
[...]
quattro figli e continuandolo a fare con la GL - che ha da poco raggiunto la Per_1 maggiore età - e non percettrice di sussidi pubblici. La stessa, poi, è gravata del pagamento del canone mensile di locazione di € 300,00 per la casa di abitazione sua e della GL . Dall'esame delle attestazioni ISEE dell'odierna appellata, inoltre, Per_1 si evince che l'unica sua fonte di reddito è costituita dall'assegno di mantenimento versato dal marito.
25. Quanto a , invece, dalle sue dichiarazioni dei redditi Parte_1 risulta per l'anno 2021 un reddito lordo di € 31.504,00 e per l'anno 2022 di € 32.030,00; dagli atti dallo stesso depositati, inoltre, emerge che il finanziamento presso la Pt_2 si è estinto, essendo spirata l'ultima rata il 10.07.2024 (cfr. all. 2 Controparte_3
continuando a gravare su di esso, oltre al canone di locazione di €400,00, la somma di
€ 103,03 mensili da versare all'Agenzia delle Entrate per una rateizzazione dallo stesso richiesta con scadenza 30.11.2027.
26. Ritiene il Collegio, alla luce delle superiori evidenze, che risultino integrati i presupposti di cui all'art. 5 della l. 898/1970 - mancanza di redditi adeguati o comunque impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive – conformemente a quanto statuito dal primo giudice, vieppiù ove si consideri che ha Controparte_1
64 anni, durante il matrimonio – durato 23 anni - si è sempre presa cura dei quattro figli a tempo pieno, della casa e del marito, rinunciando ad un'eventuale vita professionale. Tale scelta, che si presume assunta dai coniugi di comune accordo, non può non essere valutata alla stregua di contributo della moglie al menage familiare e alla crescita del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, dovendosi
Pag. 8 di 11 ragionevolmente ritenere che tale apporto abbia significativamente inciso sul bilancio familiare evitando altri esborsi.
27. Pertanto, va confermata la statuizione del Tribunale di Palermo che ha posto a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 CP_1
un assegno divorzile di € 500,00, trattandosi di somma idonea a limitare gli
[...]
effetti negativi dell'evidente disparità economica delle parti creatasi in seguito al divorzio.
28. In ordine al mantenimento della GL , la difesa dell'appellante Per_1 ha rilevato che nulla è stato provato in ordine al concreto impegno della GL in un corso di studi o di formazione professionale e che il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto delle condizioni economiche del genitore obbligato. Per tali ragioni Parte_1
ha chiesto la riduzione del contributo al mantenimento della GL nella
[...]
misura di € 250,00.
29. Questa Corte aderisce all'orientamento della Cassazione in base al quale il principio di autoresponsabilità, come noto, postula il dovere del figlio maggiorenne di curare la propria preparazione tecnica e professionale e di impegnarsi nella ricerca di un lavoro. Inoltre, per costante giurisprudenza, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura (così da ultimo Cass. civ. n. 358/2023);
30. La Cassazione ha aggiunto che “l'applicazione in buona fede di tali principi mai potrà permettere al genitore di negare il suo mantenimento al figlio, convivente o no, non appena e solo perché questi entri nella maggiore età, ove impegnato ancora negli studi superiori (se non universitari), poiché non si legittima affatto la cessazione del contributo da parte del genitore verso il figlio solo in quanto sia divenuto maggiorenne. Di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il c.d. "figlio adulto": che, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, si valuterà, caso per caso, se possa ancora pretendere di essere
Pag. 9 di 11 mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa (Cass. civ. 26875/23).
31. Nel caso di specie , appena maggiorenne e convivente con la Per_1 madre, non risulta aver raggiunto un livello di autosufficienza economica, ed evidentemente, vista la giovane età, è ancora alla ricerca di una propria affermazione dal punto di vista del percorso di studi/lavoro da intraprendere, pertanto questa
Corte ritiene congruo confermare la sentenza del Tribunale di Palermo là dove prevede che debba versare € 350,00 a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento della stessa.
32. Le superiori considerazioni conducono al rigetto dell'appello.
33. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche.
34. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, l'obbligo per l'appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti e il Procuratore Generale
- Rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 420/2023, pronunciata dal Tribunale di
[...]
Palermo, in composizione collegiale, in data 25.01.2023 - 30.01.2023;
- Condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 3.500,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello, il 25 ottobre 2024
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso Pag. 10 di 11 Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
Pag. 11 di 11