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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 11/11/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2726/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice Relatore
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. R.G. 2726/2024 V.G. promossa da:
nata a [...] il [...]; Parte_1
e
, nato a [...] l'[...]; Controparte_1
entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. Lucia GAZZERA e l'Avv. Luisa BERGAMINO, che li rappresentano e difendono per procura in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Separazione consensuale e Divorzio congiunto (Cessazione degli effetti civili del matrimonio)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473 bis.49 c.p.c. e 473 bis.51 c.p.c., i sig.ri e Parte_1 Controparte_1
esponevano: di aver contratto matrimonio concordatario in Gonnosfanadiga l'11.5.2008, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 3, Parte II, Serie A, dell'anno 2008; che dal matrimonio sono nati i figli a Cuneo l'8.6.2009, , a Persona_1 Persona_2
Cuneo l'8.5.2011, , a Cuneo il 7.3.2013, , a Cuneo il 26.6.2014 e Persona_3 Persona_4
, a Cuneo il 7.10.2016. Persona_5
I coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente con ordinanza emessa il 3.4.2025 e la separazione è stata omologata con sentenza n. 171/2025 emessa il 3.4.2025 e pubblicata il 28.4.2025.
Con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo davanti al Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio, al verificarsi delle condizioni di legge.
Il Giudice relatore ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza sino al 24.10.2025 e le parti hanno provveduto in conformità instando per l'accoglimento delle conclusioni riportate in ricorso, che qui di seguito si riportano integralmente:
1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra i IGg.ri CP_1
e in data 11 maggio 2008 in Gonnosfanadiga (SU), trascritto nel
[...] Parte_1
Reg. Atti matrimonio del Comune di Genola (CN) dell'anno 2008, parte II, serie B, Atto n. 5;
2) Comandare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Margarita (CN) di trascrivere la emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge;
3) Confermare tutte le condizioni stabilite con la separazione personale dei coniugi e che di seguito si riportano:
A) I coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto.
4) B) AFFIDAMENTO DEI FIGLI.
5) B.
1. I figli minori , , Persona_1 Persona_2 Persona_3 [...]
e vengono affidati in modo esclusivo al padre che pertanto ne Per_4 Persona_5
eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale, relativamente alle questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Ciò per ragioni esclusivamente burocratiche e di praticità della gestione familiare. La IG.ra
, infatti, che sino ad oggi si è dedicata in modo quasi esclusivo alla famiglia, Parte_1
è intenzionata a perseguire una soddisfazione personale anche dal punto di vista lavorativo.
Per raggiungere i suoi obiettivi ella ha la necessità di spostarsi per brevi o lunghi periodi, all'interno dell'Italia ed eventualmente anche all'estero. In ragione di ciò ella ha sottoscritto contratto di locazione transitorio della durata di 18 mesi, che le permette di muoversi e svincolarsi dal luogo di residenza in modo più semplice e veloce. Pertanto, in accordo fra di loro, i coniugi hanno deciso di agevolare la gestione burocratica ed organizzativa dei cinque figli concedendo al padre l'affidamento esclusivo, poiché egli ha una situazione economica, lavorativa e familiare stabile in Genola (CN), luogo fulcro della vita familiare sino ad oggi, e può garantire la stabilità ai cinque figli.
Resta inteso che la mamma, nonostante quanto sopra e come meglio specificato in seguito, non sarà esclusa in alcun modo dalla vita dei figli, né dalle decisioni su di essi, li frequenterà
e sarà messa al corrente dal padre di tutte le questioni riguardanti i figli, in particolare nei periodi in cui potrà essere più lontana dagli stessi.
I coniugi concordano inoltre che nel caso in cui il padre dovesse avere difficoltà e pertanto dovesse venire a mancare il suo supporto ai figli per qualsivoglia motivo, sarà la madre ad occuparsi dei figli ed a sostituire il padre nella gestione degli stessi. I figli dovranno pertanto essere affidati alla IG.ra in luogo di persone terze. Pt_1
B.
2. I figli minori manterranno la propria residenza presso la casa familiare, assegnata al padre, completa di mobili e arredi, che rimarranno nella sua piena proprietà, in Genola (CN),
Via Pagliani n. 10.
B.
3. I genitori concordano che, salvo diversi accordi fra di loro, la madre potrà vedere e frequentare i figli ogni volta che lo vorrà, compatibilmente con l'organizzazione e gli impegni lavorativi di entrambi i genitori, nonché con gli impegni scolastici e non dei figli.
Durante i giorni di visita la madre avrà la facoltà di portare i figli con sé ove desideri, previo accordo con il padre per l'organizzazione logistica degli incontri.
La mamma terrà inoltre con sé i figli un fine settimana ogni 15 giorni, indicativamente dal venerdì dopo l'uscita dalla scuola sino alla domenica sera, quando ne curerà
l'accompagnamento a scuola. La mamma potrà tenere i figli presso la propria abitazione ovvero potrà restare nell'attuale casa coniugale insieme ai figli, previo accordo con l'altro genitore.
I figli minori , , Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
e salvo diversi accordi fra i genitori, potranno trascorrere tutte le Persona_5
principali festività con la mamma. Ove la stessa avesse difficoltà o diverse esigenze, si accorderà con il padre sulla diversa modalità.
I figli minori , , Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
e trascorreranno inoltre con la mamma almeno quindici giorni, anche non Persona_5
consecutivi, durante le vacanze estive, in periodi da concordarsi tra i genitori con un congruo preavviso. B.
4. Nel caso di assenza del padre dovuto ad esigenze di lavoro o personali, previo accordo sulle modalità e sui tempi, sarà la mamma ad occuparsi dei figli mantenendo l'abitazione ed il fulcro della vita quotidiana degli stessi presso la casa familiare in Genola (CN).
B.
5. In caso di vacanze, trasferte, viaggi o spostamenti di più giorni con i figli minori, ciascun genitore dovrà informare reciprocamente l'altro relativamente ai giorni di permanenza e al luogo in cui si troveranno i figli.
B.
6. I coniugi si impegnano a consentire il contatto telefonico quotidiano dei figli con ciascuno di essi, in orario serale o nell'orario fra gli stessi concordato.
C) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO FIGLI MINORI
C.
1. Il IG. , data la differenza reddituale dei coniugi, provvederà in via Controparte_1
esclusiva al mantenimento dei figli minori.
C.
3. Le spese straordinarie (medico-specialistiche non coperte dal SSN, spese scolastiche, mensa, sportive, ricreative o di svago, ecc…) che si renderanno necessarie nell' interesse esclusivo dei figli, resteranno totalmente a carico del IG. . Per_1
D) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEL CONIUGE
D.
1. Il IG. , considerata l'attuale posizione lavorativa della moglie, Controparte_1
concorrerà nel mantenimento della stessa versando mensilmente sul conto corrente intestato alla IG.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 1.500,00, somma Parte_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. Tale somma verrà versata a partire dal mese di novembre 2024 e per la durata di 48 mesi, trascorsi i quali il IG. non Controparte_1
sarà più tenuto a versare alcuna somma a titolo di contributo al mantenimento alla IG.ra
Pt_1
E) CASA CONIUGALE E QUESTIONI PATRIMONIALI
E.
1. La casa coniugale sita in Genola (CN), Via Pagliani n. 10 viene assegnata al IG. CP_1
, che vi continuerà a vivere con i figli minori, completa di tutti i mobili ed arredi, che
[...]
si intendono di sua esclusiva proprietà.
E.
2. La IG.ra ha già provveduto a sottoscrivere un contratto di locazione Parte_1
abitativa di natura transitoria per la durata di mesi 18, pertanto trasferirà la propria residenza in Savigliano (CN), Via Pylos n. 22 (doc. 12).
F) ULTERIORI PATTUIZIONI
F.
1. Gli assegni familiari continueranno ad essere richiesti e percepiti dal IG. CP_1
nella misura del 100%.
[...] Terminati i 48 mesi in cui la IG.ra percepirà l'assegno di mantenimento Parte_1
mensile dal marito (come indicato al punto D.1.), lo stesso verserà il 50% degli assegni familiari alla moglie.
F.
2. Si dà atto che il IG. ha versato euro 2.000,00 a titolo di deposito Controparte_1 cauzionale e prima mensilità alla sottoscrizione del contratto di locazione dell'immobile sito in Savigliano (CN) Via Pylos n. 22, dove la sig.ra trasferirà la propria residenza. Pt_1
La somma di euro 1.500,00 quale deposito cauzionale verrà riscattata dalla sig.ra
[...]
al momento dell'eventuale fine della locazione, senza alcuna pretesa da parte del Pt_1
IG. . Controparte_1
F.
3. Fatto salvo quanto sopra, le parti si impegnano a dichiararsi tacitate di ogni diritto a loro derivante dal rapporto coniugale, dichiarando di rinunciare reciprocamente a qualunque altra pretesa o rivendicazione.
F.
4. I coniugi si scambiano il reciproco consenso per la domanda di rilascio di passaporto per sé stessi e individuali per i figli minori e per la carta di identità degli stessi o documenti equipollenti validi per l'espatrio.
Le spese per la presente procedura, sia per la fase della separazione che per la fase del divorzio, sono interamente a carico del IG. . Controparte_1
Il P.M. interveniva nel giudizio e concludeva in data 29.7.2025 chiedendo che si accogliessero le conclusioni congiunte.
***
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
Ed infatti, i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per i figli minori , , e nati dal Persona_1 Per_2 Per_3 Per_4 Per_5
matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori relativamente alle condizioni di affidamento. Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto l'11.5.2008 in Gonnosfanadiga da: nata a [...] il Parte_1
22.9.1980, e da , nato a [...] l'[...], matrimonio trascritto nei Controparte_1
Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Gonnosfanadiga al n. 3, Parte II, Serie A, dell'anno 2008, alle
CONDIZIONI
di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con lo scambio delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione ex art. 473 bis.51 comma 2 ultima parte c.p.c., come da relativa ordinanza di rimessione al Collegio del 24.10.2025, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gonnosfanadiga di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 30/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice Relatore
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. R.G. 2726/2024 V.G. promossa da:
nata a [...] il [...]; Parte_1
e
, nato a [...] l'[...]; Controparte_1
entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. Lucia GAZZERA e l'Avv. Luisa BERGAMINO, che li rappresentano e difendono per procura in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Separazione consensuale e Divorzio congiunto (Cessazione degli effetti civili del matrimonio)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473 bis.49 c.p.c. e 473 bis.51 c.p.c., i sig.ri e Parte_1 Controparte_1
esponevano: di aver contratto matrimonio concordatario in Gonnosfanadiga l'11.5.2008, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 3, Parte II, Serie A, dell'anno 2008; che dal matrimonio sono nati i figli a Cuneo l'8.6.2009, , a Persona_1 Persona_2
Cuneo l'8.5.2011, , a Cuneo il 7.3.2013, , a Cuneo il 26.6.2014 e Persona_3 Persona_4
, a Cuneo il 7.10.2016. Persona_5
I coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente con ordinanza emessa il 3.4.2025 e la separazione è stata omologata con sentenza n. 171/2025 emessa il 3.4.2025 e pubblicata il 28.4.2025.
Con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo davanti al Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio, al verificarsi delle condizioni di legge.
Il Giudice relatore ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza sino al 24.10.2025 e le parti hanno provveduto in conformità instando per l'accoglimento delle conclusioni riportate in ricorso, che qui di seguito si riportano integralmente:
1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra i IGg.ri CP_1
e in data 11 maggio 2008 in Gonnosfanadiga (SU), trascritto nel
[...] Parte_1
Reg. Atti matrimonio del Comune di Genola (CN) dell'anno 2008, parte II, serie B, Atto n. 5;
2) Comandare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Margarita (CN) di trascrivere la emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge;
3) Confermare tutte le condizioni stabilite con la separazione personale dei coniugi e che di seguito si riportano:
A) I coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto.
4) B) AFFIDAMENTO DEI FIGLI.
5) B.
1. I figli minori , , Persona_1 Persona_2 Persona_3 [...]
e vengono affidati in modo esclusivo al padre che pertanto ne Per_4 Persona_5
eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale, relativamente alle questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Ciò per ragioni esclusivamente burocratiche e di praticità della gestione familiare. La IG.ra
, infatti, che sino ad oggi si è dedicata in modo quasi esclusivo alla famiglia, Parte_1
è intenzionata a perseguire una soddisfazione personale anche dal punto di vista lavorativo.
Per raggiungere i suoi obiettivi ella ha la necessità di spostarsi per brevi o lunghi periodi, all'interno dell'Italia ed eventualmente anche all'estero. In ragione di ciò ella ha sottoscritto contratto di locazione transitorio della durata di 18 mesi, che le permette di muoversi e svincolarsi dal luogo di residenza in modo più semplice e veloce. Pertanto, in accordo fra di loro, i coniugi hanno deciso di agevolare la gestione burocratica ed organizzativa dei cinque figli concedendo al padre l'affidamento esclusivo, poiché egli ha una situazione economica, lavorativa e familiare stabile in Genola (CN), luogo fulcro della vita familiare sino ad oggi, e può garantire la stabilità ai cinque figli.
Resta inteso che la mamma, nonostante quanto sopra e come meglio specificato in seguito, non sarà esclusa in alcun modo dalla vita dei figli, né dalle decisioni su di essi, li frequenterà
e sarà messa al corrente dal padre di tutte le questioni riguardanti i figli, in particolare nei periodi in cui potrà essere più lontana dagli stessi.
I coniugi concordano inoltre che nel caso in cui il padre dovesse avere difficoltà e pertanto dovesse venire a mancare il suo supporto ai figli per qualsivoglia motivo, sarà la madre ad occuparsi dei figli ed a sostituire il padre nella gestione degli stessi. I figli dovranno pertanto essere affidati alla IG.ra in luogo di persone terze. Pt_1
B.
2. I figli minori manterranno la propria residenza presso la casa familiare, assegnata al padre, completa di mobili e arredi, che rimarranno nella sua piena proprietà, in Genola (CN),
Via Pagliani n. 10.
B.
3. I genitori concordano che, salvo diversi accordi fra di loro, la madre potrà vedere e frequentare i figli ogni volta che lo vorrà, compatibilmente con l'organizzazione e gli impegni lavorativi di entrambi i genitori, nonché con gli impegni scolastici e non dei figli.
Durante i giorni di visita la madre avrà la facoltà di portare i figli con sé ove desideri, previo accordo con il padre per l'organizzazione logistica degli incontri.
La mamma terrà inoltre con sé i figli un fine settimana ogni 15 giorni, indicativamente dal venerdì dopo l'uscita dalla scuola sino alla domenica sera, quando ne curerà
l'accompagnamento a scuola. La mamma potrà tenere i figli presso la propria abitazione ovvero potrà restare nell'attuale casa coniugale insieme ai figli, previo accordo con l'altro genitore.
I figli minori , , Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
e salvo diversi accordi fra i genitori, potranno trascorrere tutte le Persona_5
principali festività con la mamma. Ove la stessa avesse difficoltà o diverse esigenze, si accorderà con il padre sulla diversa modalità.
I figli minori , , Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
e trascorreranno inoltre con la mamma almeno quindici giorni, anche non Persona_5
consecutivi, durante le vacanze estive, in periodi da concordarsi tra i genitori con un congruo preavviso. B.
4. Nel caso di assenza del padre dovuto ad esigenze di lavoro o personali, previo accordo sulle modalità e sui tempi, sarà la mamma ad occuparsi dei figli mantenendo l'abitazione ed il fulcro della vita quotidiana degli stessi presso la casa familiare in Genola (CN).
B.
5. In caso di vacanze, trasferte, viaggi o spostamenti di più giorni con i figli minori, ciascun genitore dovrà informare reciprocamente l'altro relativamente ai giorni di permanenza e al luogo in cui si troveranno i figli.
B.
6. I coniugi si impegnano a consentire il contatto telefonico quotidiano dei figli con ciascuno di essi, in orario serale o nell'orario fra gli stessi concordato.
C) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO FIGLI MINORI
C.
1. Il IG. , data la differenza reddituale dei coniugi, provvederà in via Controparte_1
esclusiva al mantenimento dei figli minori.
C.
3. Le spese straordinarie (medico-specialistiche non coperte dal SSN, spese scolastiche, mensa, sportive, ricreative o di svago, ecc…) che si renderanno necessarie nell' interesse esclusivo dei figli, resteranno totalmente a carico del IG. . Per_1
D) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEL CONIUGE
D.
1. Il IG. , considerata l'attuale posizione lavorativa della moglie, Controparte_1
concorrerà nel mantenimento della stessa versando mensilmente sul conto corrente intestato alla IG.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 1.500,00, somma Parte_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. Tale somma verrà versata a partire dal mese di novembre 2024 e per la durata di 48 mesi, trascorsi i quali il IG. non Controparte_1
sarà più tenuto a versare alcuna somma a titolo di contributo al mantenimento alla IG.ra
Pt_1
E) CASA CONIUGALE E QUESTIONI PATRIMONIALI
E.
1. La casa coniugale sita in Genola (CN), Via Pagliani n. 10 viene assegnata al IG. CP_1
, che vi continuerà a vivere con i figli minori, completa di tutti i mobili ed arredi, che
[...]
si intendono di sua esclusiva proprietà.
E.
2. La IG.ra ha già provveduto a sottoscrivere un contratto di locazione Parte_1
abitativa di natura transitoria per la durata di mesi 18, pertanto trasferirà la propria residenza in Savigliano (CN), Via Pylos n. 22 (doc. 12).
F) ULTERIORI PATTUIZIONI
F.
1. Gli assegni familiari continueranno ad essere richiesti e percepiti dal IG. CP_1
nella misura del 100%.
[...] Terminati i 48 mesi in cui la IG.ra percepirà l'assegno di mantenimento Parte_1
mensile dal marito (come indicato al punto D.1.), lo stesso verserà il 50% degli assegni familiari alla moglie.
F.
2. Si dà atto che il IG. ha versato euro 2.000,00 a titolo di deposito Controparte_1 cauzionale e prima mensilità alla sottoscrizione del contratto di locazione dell'immobile sito in Savigliano (CN) Via Pylos n. 22, dove la sig.ra trasferirà la propria residenza. Pt_1
La somma di euro 1.500,00 quale deposito cauzionale verrà riscattata dalla sig.ra
[...]
al momento dell'eventuale fine della locazione, senza alcuna pretesa da parte del Pt_1
IG. . Controparte_1
F.
3. Fatto salvo quanto sopra, le parti si impegnano a dichiararsi tacitate di ogni diritto a loro derivante dal rapporto coniugale, dichiarando di rinunciare reciprocamente a qualunque altra pretesa o rivendicazione.
F.
4. I coniugi si scambiano il reciproco consenso per la domanda di rilascio di passaporto per sé stessi e individuali per i figli minori e per la carta di identità degli stessi o documenti equipollenti validi per l'espatrio.
Le spese per la presente procedura, sia per la fase della separazione che per la fase del divorzio, sono interamente a carico del IG. . Controparte_1
Il P.M. interveniva nel giudizio e concludeva in data 29.7.2025 chiedendo che si accogliessero le conclusioni congiunte.
***
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
Ed infatti, i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per i figli minori , , e nati dal Persona_1 Per_2 Per_3 Per_4 Per_5
matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori relativamente alle condizioni di affidamento. Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto l'11.5.2008 in Gonnosfanadiga da: nata a [...] il Parte_1
22.9.1980, e da , nato a [...] l'[...], matrimonio trascritto nei Controparte_1
Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Gonnosfanadiga al n. 3, Parte II, Serie A, dell'anno 2008, alle
CONDIZIONI
di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con lo scambio delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione ex art. 473 bis.51 comma 2 ultima parte c.p.c., come da relativa ordinanza di rimessione al Collegio del 24.10.2025, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gonnosfanadiga di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 30/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott.ssa Roberta Bonaudi