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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 10/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1807/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice onorario presso il Tribunale civile di Parma, dott.ssa Federica Marconi,
acquisite le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 10 gennaio 2025,
celebrata secondo le modalità stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate nelle note autorizzate, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1807/2023, promossa da: rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fernando Pepe, Valentina Pepe e dal Prof. Parte_1
Avv. Matteo Rescigno ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Fernando Pepe in
Milano
- ricorrente in opposizione
CONTRO
, in qualità di del Fondo A del Trust Kilometro Lanciato, quale Controparte_1 CP_2 socio unico e liquidatore dell'estinta società rappresentato e difeso Controparte_3 dall'Avv. Alessandro Mogavero ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Stefano
Squarcina in Parma
- convenuto opposto avente ad oggetto: opposizione avverso il DI n. 632/2023, emesso il 4.5.2023, R.G. 1573/2023, relativo a rimborso deposito cauzionale.
Conclusioni: per parte ricorrente, come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente il 3.1.2025; per parte convenuta, come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente il 9.1.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 645 e 447 bis c.p.c., depositato telematicamente il 15.5.2023, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 632/2023, emesso dall'intestato Tribunale il 4.5.2023 (R.G. 1573/2023) e notificato unitamente all'atto di precetto il pagina 1 di 10 10.5.2023 dal sig. in qualità di del Fondo A del Trust Kilometro Controparte_1 CP_2
Lanciato, quale socio unico e liquidatore dell'estinta società (d'ora in poi, Controparte_3 più brevemente, . CP_3
Col predetto decreto veniva ingiunto il pagamento di € 28.615,00, oltre interessi, spese ed accessori di legge, a titolo di rimborso del deposito cauzionale, versato da in sede di stipula del CP_4 contratto denominato di affitto d'azienda in data 21.6.2004.
Con il medesimo ricorso, proponeva altresì opposizione all'esecuzione conseguente al Pt_1 summenzionato atto di precetto.
In primo luogo, la ricorrente eccepiva la carenza di legittimazione del sig. sotto molteplici CP_3 profili, partendo dalla ricostruzione “storica” del rapporto derivante dal contratto stipulato il
21.6.2004 con da Fidenza Village s.r.l., dante causa della medesima ricorrente, CP_4 invocando altresì alcuni precedenti di questo Tribunale.
Inoltre, l'eccezione veniva argomentata sulla base delle vicende del predetto contratto e negando il passaggio in capo all'odierno resistente delle pretese creditorie di estintasi e Controparte_3 cancellata il 24.11.2017, senza menzionare il credito oggetto di causa nel bilancio di liquidazione.
Nel merito, escludeva la sussistenza del diritto di credito restitutorio, poiché la somma Pt_1 doveva garantire il puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali, secondo quanto stabilito dall'art. 12.1. del contratto;
solo dopo aver constatato l'integrale adempimento delle obbligazioni assunte col predetto contratto e cessato il rapporto e, quindi esaurita la funzione del deposito cauzionale, poteva farsi luogo al rimborso. Secondo i conteggi della ricorrente, la stessa era creditrice di importi maturati alla data del rilascio (avvenuto il 28.3.2017), pari ad € 264.739,67, già al netto dei versamenti eseguiti da per € 148.793,14. Controparte_5
Oltre al suddetto importo, vantava un ulteriore credito, pari ad € 2.500,00 oltre spese Pt_1 generali, IVA e cpa per spese legali liquidate nel procedimento R.G. 589/2017 innanzi codesto
Tribunale.
La ricorrente contestava il riconoscimento degli interessi sul deposito, poiché l'art. 12.1 del contratto lo aveva escluso, affermando la legittimità della relativa clausola, sulla scorta di giurisprudenza di merito.
La ricorrente contestava inoltre l'avversa affermazione di mancata reimmissione nel possesso dei locali, perché mai richiesta e rilevando che da ciò sarebbe derivato l'obbligo di pagare canoni, penali e costi ulteriori.
Riguardo alle somme precettate, proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c., in quanto gli Pt_1 interessi a suo dire – oltre a non essere dovuti per contratto – erano stati calcolati erroneamente, con un eccesso di € 1.421,42.
pagina 2 di 10 formulava innanzitutto istanza ex art. 649 c.p.c., anche inaudita altera parte, di Pt_1 sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e dell'esecuzione preannunciata con l'atto di precetto, ai sensi dell'art. 624 c.p.c., offrendo il versamento di cauzione.
Inoltre, in via pregiudiziale, la ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione di nella qualità di Trustee come innanzi specificato, nonché la Controparte_1 nullità ed illegittimità del decreto ingiuntivo e del precetto. Nel merito, la ricorrente chiedeva di revocare il decreto ingiuntivo ed il precetto, dichiarando che nulla era dalla stessa dovuto al convenuto opposto;
di accertare e dichiarare il proprio diritto a trattenere il deposito cauzionale a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, incluso quello di pagamento dei canoni dovuti e non versati;
di accertare e dichiarare l'inesistenza e l'infondatezza di qualsivoglia pretesa e/o diritto di credito del convenuto nella qualità di Trustee specificata nonché di socio unico e liquidatore della società estinta dichiarando non dovute le somme di cui al Controparte_3 decreto ingiuntivo e susseguente atto di precetto.
In ipotesi di rigetto dell'istanza di sospensione, chiedeva la condanna di a Pt_1 CP_3 restituire la somma versata in ottemperanza del decreto ingiuntivo e del precetto;
in caso di disposta cauzione, chiedeva di ordinarne l'estinzione, con diritto di rientrare in possesso delle Pt_1 relative somme.
Con decreto del 23.5.2023, veniva sospesa inaudita altera parte la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.
Con memoria difensiva ex art. 649 c.p.c. depositata telematicamente il 5.6.2023, si costituiva nel subprocedimento il sig. nella sua qualità di trustee del Fondo A del “Trust Controparte_1
Kilometro Lanciato”, socio unico e liquidatore della società estinta Controparte_3 chiedendo innanzitutto la revoca del decreto di sospensione. Il convenuto contestava l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, richiamando precedenti atti e provvedimenti e contestava altresì
l'affermazione secondo cui non avrebbe avuto conoscenza della cessione a Pt_1 [...]
quanto alle somme pretese dalla ricorrente, il convenuto opposto sottolineava che il CP_3 versamento di € 148.793,14 sarebbe stato sufficiente a coprire i canoni per oltre cinque anni. Il sig. contestava l'avversa pretesa di trattenere il deposito cauzionale, invocando il contratto del CP_3
3.8.2004, stipulato per atto pubblico, nel quale non venivano riportate clausole che, pertanto, non gli sarebbero opponibili.
All'udienza del 6 giugno 2023, parte ricorrente insisteva per l'accoglimento dell'istanza di sospensione;
parte convenuta chiedeva la revoca del decreto emesso inaudita altera parte e riconosceva la correttezza del diverso conteggio degli interessi riportato nel ricorso in opposizione.
A scioglimento della riserva, veniva confermata la sospensiva e la causa veniva rinviata all'esito dell'espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria.
pagina 3 di 10 Con memoria depositata telematicamente il 19.10.2023, si costituiva il sig. prendendo in CP_3 primo luogo posizione sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva. A tal proposito, il convenuto sottolineava che, oltre al sindacato del giudice del procedimento monitorio, nella causa di rinvio innanzi alla Corte d'appello di Bologna e definita con la sentenza n. 1785/2021 aveva Pt_1 notificato l'atto di riassunzione al sig. nella qualità di Trustee del Fondo A del Controparte_1
“Trust Kilometro Lanciato” e socio unico e liquidatore della società estinta Controparte_3
[...]
Inoltre, il convenuto richiamava le argomentazioni esposte da questo Tribunale nel provvedimento di rigetto del sequestro conservativo dal medesimo richiesto, nel quale la stessa eccezione era stata motivatamente respinta.
Infine, secondo il convenuto doveva considerarsi il contegno processuale di nel Pt_1 procedimento monitorio instaurato per la restituzione dello stesso importo innanzi al Tribunale di
Como, nel quale la ricorrente non aveva sollevato l'eccezione e il decreto ingiuntivo veniva revocato con la sentenza dichiarativa dell'incompetenza territoriale. CP_ Sempre secondo la ricostruzione di parte opposta, la cessione del contratto da 1882 a CP_3 sarebbe stata ritenuta valida dalla Suprema corte nella sentenza n. 3888/2020, con conseguente irrilevanza di qualsivoglia volontà contraria di Pt_1
A supporto della pretesa, il convenuto deduceva che la riqualificazione del rapporto come locazione commerciale comporta l'applicazione delle tutele previste dalla L. 392/1978, in primis l'obbligo di restituire la cauzione, nonché ogni altra somma versata sine titulo o in eccesso rispetto alle previsioni di legge, obiettando che nel 2017 non aveva agito per richiedere la compensazione tra Pt_1 importo corrisposto quale deposito ed eventuali crediti.
Il convenuto evidenziava altresì che la prova della sopravvenienza del credito sarebbe data dalla diversa qualificazione del contratto da parte della Suprema corte e della Corte d'appello, che costituisce il titolo per la restituzione della cauzione. Tale sopravvenienza risalirebbe dunque al mese di febbraio 2020.
Secondo il convenuto, l'unico contratto a lui opponibile sarebbe quello stipulato innanzi al Notaio il
3.8.2004, così come pattuito in sede di cessione di ramo d'azienda tra e CP_4 Controparte_5
nel predetto contratto – che avrebbe sostituito quello del 21.6.2004 – non vi erano tutte le
[...] clausole di quest'ultimo. Peraltro, il sig. – pur contestando la sussistenza di crediti di CP_3 [...]
– rilevava che ciò non farebbe venir meno l'obbligo di restituire la cauzione, poiché nessuna Pt_1 azione finalizzata all'incameramento del relativo importo era stata in precedenza esperita dalla ricorrente.
Partendo dall'assunto di essere tenuto solamente al versamento del canone di importo pari ad €
29.016,00 stabilito nel contratto del 3.8.2004, il sig. affermava di essere creditore di € CP_3
pagina 4 di 10 68.423,40 oltre interessi moratori, quale importo risultante dalla differenza tra € 148.793,14 corrisposti a ed € 80.370,00, che rappresentano i canoni dovuti sino al rilascio. Pt_1
Riguardo alle spese legali liquidate a favore della ricorrente nel procedimento R.G. 589/2017, il convenuto obiettava che tale importo era stato ammesso al passivo del Fallimento Saldarini 1882
s.r.l.
Pertanto, il convenuto chiedeva il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto oltre interessi;
in ogni caso, di accertare e dichiarare il proprio diritto alla restituzione della cauzione o della diversa somma che dovesse risultare in corso di causa.
All'udienza del 31.10.2023 parte ricorrente chiedeva la riunione di questa causa a quella pendente tra le stesse parti ed avente R.G. 4154/2022; sul punto, parte convenuta si rimetteva a giustizia e, in caso di mancato accoglimento dell'istanza, chiedeva fissarsi udienza di discussione, con termine per note.
A scioglimento della riserva, veniva rigettata l'istanza di riunione e fissata udienza di discussione, con termine per note.
Per la discussione, a seguito di rinvio d'ufficio, veniva fissata l'udienza del 10.1.2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., su istanza congiunta delle parti.
§§§
Occorre innanzitutto esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata da Pt_1
L'eccezione è fondata sulla base delle argomentazioni che seguono.
La Corte d'appello di Bologna, con la sentenza n. 1785/2021 emessa a seguito della sentenza della
Corte di cassazione n. 3888/2020, ha riqualificato il rapporto formato in data 21.6.2004 in termini di locazione, ritenendo pertanto applicabile la norma inderogabile di cui all'art. 27 L. 392/1978, con conseguente rigetto della domanda di restituzione del ramo d'azienda.
La predetta sentenza è stata impugnata con ricorso per Cassazione, come precisato dalla ricorrente, che ha ribadito trattarsi di affitto d'azienda, da cui deriverebbe l'applicabilità dell'art. 18.1 del contratto 21.6.2004, secondo il quale “L'Affittuario non potrà trasferire, assegnare, vendere o altrimenti cedere, affittare o subaffittare il Ramo di Azienda o l'Esercizio, il Know o i Servizi sia interamente che parzialmente, sia definitivamente che temporaneamente, in altra località o a terzi, senza il preventivo consenso scritto di Fidenza Village”.
In forza di tale clausola, il convenuto avrebbe dovuto provare il previo consenso scritto di Pt_1 alla cessione del ramo d'azienda da a e, pertanto, Controparte_5 Controparte_3
l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sarebbe fondata e, quindi, accoglibile sulla scorta della mancanza del prescritto consenso scritto, di cui non v'è documentazione.
Senonchè, a differenza di quanto può ritenersi in un rapporto d'affitto d'azienda, la precitata clausola non supera il vaglio del combinato disposto degli artt. 36 e 79 L. 392/1978 in ipotesi di locazione.
pagina 5 di 10 Non può pertanto tenersi conto della pattuizione relativa al preventivo consenso scritto di , Pt_1 poiché il rapporto contrattuale è stato riqualificato come locazione commerciale, con conseguente necessità di esaminare la fattispecie alla stregua della specifica disciplina.
Al contratto di locazione ad uso commerciale si applica infatti l'art. 36 L. 392/1978, che consente la sublocazione o la cessione del contratto di locazione qualora venga locata o ceduta contestualmente l'azienda, anche senza il consenso del locatore e nonostante la pattuizione di un divieto in tal senso.
La norma prevede però la comunicazione al locatore che può opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.
La cessione di ramo d'azienda stipulata da e con Controparte_5 Controparte_3 scrittura privata autenticata per notaio dott. il 24.10.2016, da cui discenderebbe la Persona_1 legittimazione attiva dell'odierno convenuto, non risulta essere stata comunicata alla parte locatrice.
In passato, come risulta dalla documentazione presente nel fascicolo telematico, la cessione del credito relativo al deposito cauzionale da a in data 3.3.2011 era stata CP_4 Controparte_5 comunicata a mezzo racc. a/r a in pari data alla cessione del ramo d'azienda svolto nel Pt_1
Fidenza Village;
non sembrano esservi dubbi sull'opponibilità della predetta prima cessione, come si evince altresì dalla comunicazione inviata da Value Retail Management Italy s.r.l., in qualità di agente autorizzato di in data 10.1.2014. Parte_1
Ancor prima, in data 18.2.2011, la cessione da a era contenuta in un CP_4 Controparte_5 impegno sottoscritto dai legali rappresentanti di tali società, a definizione di un contenzioso nel quale aveva impugnato il recesso di impegno che si articolava in diversi punti, tra cui: CP_4 Pt_1
“ quindi cederà alla società il contratto de quo con atto pubblico a CP_4 Controparte_5 firma del Notaio di Milano” e contestualmente la società si impegnava a Per_1 Controparte_5 stipulare un accordo integrativo al contratto rilevato da che prevedeva tra l'altro un CP_4 adeguamento sia del canone base, sia del canone sul fatturato.
Da quanto sopra emerge che l'operazione era stata concordata e che era al corrente della Pt_1 cessione ancor prima della stipula, avendo formato oggetto di uno specifico impegno, a definizione del contenzioso dianzi menzionato.
Al contrario, la cessione del ramo da a (da cui Controparte_5 Controparte_3 deriverebbe la legittimazione del sig. nella qualità riportata in epigrafe) non è Controparte_1 stata comunicata a o, quanto meno, non v'è prova che tale comunicazione sia stata Pt_1 recapitata.
L'obbligo del conduttore di comunicare al locatore la cessione non è requisito di validità della cessione del contratto di locazione, ma la sua inosservanza comporta l'inopponibilità della cessione al locatore.
La conoscenza aliunde della cessione da parte del locatore non rileva, a meno che egli l'abbia accettata secondo la disciplina comune dettata dall'art. 1407 c.c. (Cass., n. 17545/2018).
pagina 6 di 10 E' stata ammessa la possibilità di effettuare tardivamente la comunicazione, che sanerebbe l'irregolarità nel momento in cui viene effettuata, come si desume dal fatto che l'art. 36 L. 392/1978 non fissa un termine per la comunicazione, a differenza di quanto previsto dalla stessa norma per l'opposizione del locatore. Peraltro una comunicazione, seppure tardiva, presuppone un rapporto contrattuale in essere, diversamente non potrebbe sanare un'irregolarità, se non v'è più un contratto
(scaduto, risolto, ecc…).
Sotto il profilo del contenuto, la comunicazione deve contenere ogni indicazione per l'identificazione del subentrante, necessaria ai fini dell'eventuale opposizione, in quanto il locatore deve essere posto in grado di valutare correttamente e precisamente le caratteristiche personali e finanziarie del nuovo conduttore. Inoltre, è stato precisato che nella comunicazione devono essere contenuti gli elementi essenziali del contratto posto in essere col cessionario.
In sintesi: accertato che non ha comunicato a la cessione del ramo Controparte_5 Pt_1
d'azienda, con conseguente cessione del contratto denominato di affitto ma riqualificato come locazione (e, va ribadito, sempre ritenuto da un contratto di locazione commerciale), né CP_3 all'epoca della stipula, né successivamente, è escluso che tale cessione sia opponibile alla ricorrente che, di conseguenza, non è tenuta alla restituzione del deposito cauzionale all'odierno convenuto.
In giurisprudenza, è stata confermata la sentenza che aveva escluso la debenza dell'indennità per la perdita dell'avviamento nei confronti del cessionario dell'azienda, in quanto la cessione non era stata comunicata ai sensi dell'art. 36 L. 392/1978, né constava l'accettazione del locatore (Cass., n.
4067/2014).
Nel caso che occupa, la conclusione dianzi raggiunta non è contraddetta dalla proposizione del ricorso in riassunzione della ricorrente innanzi alla Corte d'appello di Bologna, a seguito della sentenza n. 3888/2020 della Cassazione, nei confronti del Controparte_6
e del sig. in proprio e nella sua qualità di Trustee del Trust
[...] Controparte_1 denominato “Kilometro Lanciato”, trust socio unico della Controparte_7 al momento della sua cancellazione, nonché nella sua qualità di liquidatore della stessa
[...]
, cancellata dal Registro delle imprese il 24.11.2017. Controparte_7
Da tale proposizione non si ricava l'accettazione della cessione per fatti concludenti, considerando che a pag. 3 del ricorso veniva semplicemente menzionata la cessione del contratto a Controparte_3 dopo la sentenza parziale di questo Tribunale che aveva condannato la conduttrice al
[...] rilascio. La notifica del ricorso non implica accettazione della cessione, potendo piuttosto ricondursi al fatto che la sentenza di primo grado era stata appellata anche dalla società Controparte_3
e, pertanto, il ricorso in riassunzione per l'instaurazione del giudizio di rinvio veniva promosso
[...] nei confronti degli originari appellanti.
pagina 7 di 10 Peraltro, come ribadito dalla ricorrente, la mancata accettazione ovvero l'opposizione alla cessione è stata più volte manifestata, sebbene sul diverso presupposto della ritenuta cessazione degli effetti del contratto in epoca anteriore, in linea con l'ordinanza di questo Tribunale del 20.6.2017.
La legittimazione del convenuto ai fini della presente causa non si ricava dalla sentenza n.
3888/2000, posto che la menzione della cessione non riguarda tale aspetto;
nemmeno si rinviene una presa d'atto della validità della cessione, cessione che comunque – come dianzi osservato in linea di principio – è valida ed efficace tra cedente e cessionario, ma semplicemente non opponibile alla ceduta se non comunicata.
Nella predetta sentenza, la Cassazione si è limitata a riportare che l'appello avverso la sentenza n.
1115/2016 era stato proposto da unitamente a “quest'ultima CP_5 Controparte_3 cessionaria del ramo d'azienda de quo” (pag. 3). La cessione esiste, è documentata e produce effetti tra le parti che l'hanno stipulata: corrisponde quindi alla realtà fattuale e documentale che il ramo d'azienda sia stato ceduto.
L'assunto del convenuto non trova conferma nemmeno nel successivo passaggio motivazionale nel quale, ritenendo che l'azienda sia stata organizzata ex se dalla parte conduttrice così CP_5 che la cessione da quest'ultima ad un terzo avrebbe potuto costituire una cessione di azienda e pertanto essere correttamente qualificata dalle parti contraenti come tale, la Corte ha ritenuto indimostrato che anche il primo contratto (tra parti diverse) fosse di quello stesso tipo, poiché necessariamente oggetto di accertamento autonomo (pag. 8-9).
A ben vedere, la Corte ha utilizzato le vicende sopra menzionate per affermare l'irrilevanza del nomen utilizzato da e l'ininfluenza ai fini della qualificazione del rapporto con CP_3 Pt_1 sicchè è fuorviante dedurne la conferma dell'opponibilità dell'ultima cessione all'odierna ricorrente.
Semplicemente, tale aspetto non è stato esaminato, poiché il focus era rappresentato dalla qualificazione del contratto, oggetto del primo motivo, che ha dato luogo all'annullamento con rinvio della sentenza n. 2507/2017.
Appare evidente come il riferimento ai vari passaggi, di cui ripetesi non è qui in discussione la validità ma solo l'opponibilità dell'ultimo a era funzionale alla confutazione Pt_1 dell'affermata natura confessoria della qualificazione data al rapporto dalle parti, in particolare dalla stessa CP_3
Non si ritiene che costituiscano giudicato sulla questione che occupa i precedenti invocati dalle parti.
Riassumendo: in mancanza (accertata) della comunicazione che il conduttore è tenuto a fare al locatore e in difetto di qualsiasi atto o fatto che dimostri inequivocabilmente l'accettazione da parte del locatore, la cessione del contratto di locazione non è efficace nei suoi confronti, con la conseguente esclusione della sostituzione del cessionario al cedente nella veste di conduttore, cedente in capo al quale permane la legittimazione ad agire e contraddire con riferimento alle azioni scaturenti dal contratto.
pagina 8 di 10 Stabilito il principio generale della liceità della cessione del contratto di locazione o della stipula di un contratto di sublocazione da parte del conduttore, l'art. 36 L. 392/1978 sottopone tali operazioni a due precise condizioni: la prima, costituita dalla contemporanea cessione o locazione dell'azienda; la seconda, costituita dalla comunicazione al locatore con raccomandata con avviso di ricevimento (o in altra forma equipollente). Dal ricevimento della comunicazione decorre il termine di trenta giorni per l'eventuale opposizione del locatore, sussistendo gravi motivi.
La giurisprudenza della Cassazione ha ripetutamente affermato che fino a quando il conduttore non provveda all'incombenza imposta dalla suddetta norma, la cessione o la sublocazione non sono opponibili al locatore (ex multis, Cass. n. 5699/1990, che richiama Id. n. 6237/1978). E' stato precisato che la decorrenza del termine per l'opposizione è intimamente connessa all'adempimento dell'onere previsto espressamente a carico del conduttore, che non potrebbe trovare equipollente alcuno in linea di fatto (Cass., n. 5699/1990). E' stata esplicitamente ritenuta inefficace nei confronti del locatore la cessione comunicatagli da altro soggetto, sia pur esso il difensore del conduttore nel giudizio pendente nei confronti del medesimo (Cass., 2675/1998).
In luogo che a mezzo raccomandata a/r, la comunicazione può essere data anche con altra idonea forma, non essendo prescritta la prima a pena di nullità; tuttavia, se manca la comunicazione in qualsiasi idonea forma, la conoscenza acquisita altrimenti dal locatore ceduto è irrilevante, perché non è il risultato dell'esercizio del potere, da parte del soggetto del rapporto cui tale potere spetta, di rendere efficace la cessione anche nei confronti del contraente ceduto (Cass., n. 2675/1998).
La comunicazione al locatore, pur non costituendo requisito di validità della cessione nel rapporto tra cedente e cessionario, condiziona tuttavia l'efficacia della cessione stessa nei confronti del contraente ceduto, nel senso che essa non è opponibile al locatore sino a quando la comunicazione non avvenga (e salva comunque la possibilità che il locatore vi si opponga per gravi motivi nel termine di trenta giorni), sicchè la conoscenza aliunde della cessione da parte del locatore non rileva,
a meno che egli, avendola conosciuta, l'abbia accettata secondo la disciplina comune dettata dall'art. 1407 c.c. (Cass., n. 4067/2014 cit. da Id. n. 17545/2018).
Occorre dunque accertare, positivamente o negativamente, il ricorso di indici probatori nel loro complesso idonei a dar conto dell'effettiva trasmissione della comunicazione di cui all'art. 36 L.
392/1978 anche con modalità diverse dalla lettera raccomandata con avviso di ricevimento, purchè idonee a consentire la conoscenza della modificazione soggettiva del rapporto: nel caso di specie,
l'indagine ha dato esito negativo.
In alternativa, in mancanza della comunicazione con le modalità sopradette, occorre valutare se sussistono indici probatori nel loro complesso idonei a dar conto dell'avvenuta accettazione, da parte del locatore, di detta cessione avendola conosciuta aliunde, secondo la disciplina comune dettata dall'art. 1407 c.c. (Cass. n. 17545/2018).
pagina 9 di 10 Come dianzi esposto, anche tale valutazione ha dato esito negativo, in quanto non è stato rinvenuta alcuna accettazione della cessione, sia in linea di fatto che attraverso gli atti ed i provvedimenti invocati dal convenuto.
L'accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva, sotto il profilo dell'inopponibilità della cessione stipulata il 24.10.2016 a ha valore assorbente. Parte_1
L'opposizione viene pertanto accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 632/2023 e caducazione del precetto notificato in virtù del predetto decreto ingiuntivo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria, stante la natura documentale della causa e dell'attività effettivamente svolta;
la liquidazione viene fatta sulla base del DM 55/2014, applicando i medi tariffari in relazione al valore della controversia.
P.Q.M.
Il giudice, così definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione,
-.- in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
-.- condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in € 5.810,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e cpa come per legge.
Così deciso il 13 gennaio 2025 Il giudice onorario dott.ssa Federica Marconi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice onorario presso il Tribunale civile di Parma, dott.ssa Federica Marconi,
acquisite le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 10 gennaio 2025,
celebrata secondo le modalità stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate nelle note autorizzate, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1807/2023, promossa da: rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fernando Pepe, Valentina Pepe e dal Prof. Parte_1
Avv. Matteo Rescigno ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Fernando Pepe in
Milano
- ricorrente in opposizione
CONTRO
, in qualità di del Fondo A del Trust Kilometro Lanciato, quale Controparte_1 CP_2 socio unico e liquidatore dell'estinta società rappresentato e difeso Controparte_3 dall'Avv. Alessandro Mogavero ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Stefano
Squarcina in Parma
- convenuto opposto avente ad oggetto: opposizione avverso il DI n. 632/2023, emesso il 4.5.2023, R.G. 1573/2023, relativo a rimborso deposito cauzionale.
Conclusioni: per parte ricorrente, come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente il 3.1.2025; per parte convenuta, come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente il 9.1.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 645 e 447 bis c.p.c., depositato telematicamente il 15.5.2023, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 632/2023, emesso dall'intestato Tribunale il 4.5.2023 (R.G. 1573/2023) e notificato unitamente all'atto di precetto il pagina 1 di 10 10.5.2023 dal sig. in qualità di del Fondo A del Trust Kilometro Controparte_1 CP_2
Lanciato, quale socio unico e liquidatore dell'estinta società (d'ora in poi, Controparte_3 più brevemente, . CP_3
Col predetto decreto veniva ingiunto il pagamento di € 28.615,00, oltre interessi, spese ed accessori di legge, a titolo di rimborso del deposito cauzionale, versato da in sede di stipula del CP_4 contratto denominato di affitto d'azienda in data 21.6.2004.
Con il medesimo ricorso, proponeva altresì opposizione all'esecuzione conseguente al Pt_1 summenzionato atto di precetto.
In primo luogo, la ricorrente eccepiva la carenza di legittimazione del sig. sotto molteplici CP_3 profili, partendo dalla ricostruzione “storica” del rapporto derivante dal contratto stipulato il
21.6.2004 con da Fidenza Village s.r.l., dante causa della medesima ricorrente, CP_4 invocando altresì alcuni precedenti di questo Tribunale.
Inoltre, l'eccezione veniva argomentata sulla base delle vicende del predetto contratto e negando il passaggio in capo all'odierno resistente delle pretese creditorie di estintasi e Controparte_3 cancellata il 24.11.2017, senza menzionare il credito oggetto di causa nel bilancio di liquidazione.
Nel merito, escludeva la sussistenza del diritto di credito restitutorio, poiché la somma Pt_1 doveva garantire il puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali, secondo quanto stabilito dall'art. 12.1. del contratto;
solo dopo aver constatato l'integrale adempimento delle obbligazioni assunte col predetto contratto e cessato il rapporto e, quindi esaurita la funzione del deposito cauzionale, poteva farsi luogo al rimborso. Secondo i conteggi della ricorrente, la stessa era creditrice di importi maturati alla data del rilascio (avvenuto il 28.3.2017), pari ad € 264.739,67, già al netto dei versamenti eseguiti da per € 148.793,14. Controparte_5
Oltre al suddetto importo, vantava un ulteriore credito, pari ad € 2.500,00 oltre spese Pt_1 generali, IVA e cpa per spese legali liquidate nel procedimento R.G. 589/2017 innanzi codesto
Tribunale.
La ricorrente contestava il riconoscimento degli interessi sul deposito, poiché l'art. 12.1 del contratto lo aveva escluso, affermando la legittimità della relativa clausola, sulla scorta di giurisprudenza di merito.
La ricorrente contestava inoltre l'avversa affermazione di mancata reimmissione nel possesso dei locali, perché mai richiesta e rilevando che da ciò sarebbe derivato l'obbligo di pagare canoni, penali e costi ulteriori.
Riguardo alle somme precettate, proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c., in quanto gli Pt_1 interessi a suo dire – oltre a non essere dovuti per contratto – erano stati calcolati erroneamente, con un eccesso di € 1.421,42.
pagina 2 di 10 formulava innanzitutto istanza ex art. 649 c.p.c., anche inaudita altera parte, di Pt_1 sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e dell'esecuzione preannunciata con l'atto di precetto, ai sensi dell'art. 624 c.p.c., offrendo il versamento di cauzione.
Inoltre, in via pregiudiziale, la ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione di nella qualità di Trustee come innanzi specificato, nonché la Controparte_1 nullità ed illegittimità del decreto ingiuntivo e del precetto. Nel merito, la ricorrente chiedeva di revocare il decreto ingiuntivo ed il precetto, dichiarando che nulla era dalla stessa dovuto al convenuto opposto;
di accertare e dichiarare il proprio diritto a trattenere il deposito cauzionale a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, incluso quello di pagamento dei canoni dovuti e non versati;
di accertare e dichiarare l'inesistenza e l'infondatezza di qualsivoglia pretesa e/o diritto di credito del convenuto nella qualità di Trustee specificata nonché di socio unico e liquidatore della società estinta dichiarando non dovute le somme di cui al Controparte_3 decreto ingiuntivo e susseguente atto di precetto.
In ipotesi di rigetto dell'istanza di sospensione, chiedeva la condanna di a Pt_1 CP_3 restituire la somma versata in ottemperanza del decreto ingiuntivo e del precetto;
in caso di disposta cauzione, chiedeva di ordinarne l'estinzione, con diritto di rientrare in possesso delle Pt_1 relative somme.
Con decreto del 23.5.2023, veniva sospesa inaudita altera parte la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.
Con memoria difensiva ex art. 649 c.p.c. depositata telematicamente il 5.6.2023, si costituiva nel subprocedimento il sig. nella sua qualità di trustee del Fondo A del “Trust Controparte_1
Kilometro Lanciato”, socio unico e liquidatore della società estinta Controparte_3 chiedendo innanzitutto la revoca del decreto di sospensione. Il convenuto contestava l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, richiamando precedenti atti e provvedimenti e contestava altresì
l'affermazione secondo cui non avrebbe avuto conoscenza della cessione a Pt_1 [...]
quanto alle somme pretese dalla ricorrente, il convenuto opposto sottolineava che il CP_3 versamento di € 148.793,14 sarebbe stato sufficiente a coprire i canoni per oltre cinque anni. Il sig. contestava l'avversa pretesa di trattenere il deposito cauzionale, invocando il contratto del CP_3
3.8.2004, stipulato per atto pubblico, nel quale non venivano riportate clausole che, pertanto, non gli sarebbero opponibili.
All'udienza del 6 giugno 2023, parte ricorrente insisteva per l'accoglimento dell'istanza di sospensione;
parte convenuta chiedeva la revoca del decreto emesso inaudita altera parte e riconosceva la correttezza del diverso conteggio degli interessi riportato nel ricorso in opposizione.
A scioglimento della riserva, veniva confermata la sospensiva e la causa veniva rinviata all'esito dell'espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria.
pagina 3 di 10 Con memoria depositata telematicamente il 19.10.2023, si costituiva il sig. prendendo in CP_3 primo luogo posizione sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva. A tal proposito, il convenuto sottolineava che, oltre al sindacato del giudice del procedimento monitorio, nella causa di rinvio innanzi alla Corte d'appello di Bologna e definita con la sentenza n. 1785/2021 aveva Pt_1 notificato l'atto di riassunzione al sig. nella qualità di Trustee del Fondo A del Controparte_1
“Trust Kilometro Lanciato” e socio unico e liquidatore della società estinta Controparte_3
[...]
Inoltre, il convenuto richiamava le argomentazioni esposte da questo Tribunale nel provvedimento di rigetto del sequestro conservativo dal medesimo richiesto, nel quale la stessa eccezione era stata motivatamente respinta.
Infine, secondo il convenuto doveva considerarsi il contegno processuale di nel Pt_1 procedimento monitorio instaurato per la restituzione dello stesso importo innanzi al Tribunale di
Como, nel quale la ricorrente non aveva sollevato l'eccezione e il decreto ingiuntivo veniva revocato con la sentenza dichiarativa dell'incompetenza territoriale. CP_ Sempre secondo la ricostruzione di parte opposta, la cessione del contratto da 1882 a CP_3 sarebbe stata ritenuta valida dalla Suprema corte nella sentenza n. 3888/2020, con conseguente irrilevanza di qualsivoglia volontà contraria di Pt_1
A supporto della pretesa, il convenuto deduceva che la riqualificazione del rapporto come locazione commerciale comporta l'applicazione delle tutele previste dalla L. 392/1978, in primis l'obbligo di restituire la cauzione, nonché ogni altra somma versata sine titulo o in eccesso rispetto alle previsioni di legge, obiettando che nel 2017 non aveva agito per richiedere la compensazione tra Pt_1 importo corrisposto quale deposito ed eventuali crediti.
Il convenuto evidenziava altresì che la prova della sopravvenienza del credito sarebbe data dalla diversa qualificazione del contratto da parte della Suprema corte e della Corte d'appello, che costituisce il titolo per la restituzione della cauzione. Tale sopravvenienza risalirebbe dunque al mese di febbraio 2020.
Secondo il convenuto, l'unico contratto a lui opponibile sarebbe quello stipulato innanzi al Notaio il
3.8.2004, così come pattuito in sede di cessione di ramo d'azienda tra e CP_4 Controparte_5
nel predetto contratto – che avrebbe sostituito quello del 21.6.2004 – non vi erano tutte le
[...] clausole di quest'ultimo. Peraltro, il sig. – pur contestando la sussistenza di crediti di CP_3 [...]
– rilevava che ciò non farebbe venir meno l'obbligo di restituire la cauzione, poiché nessuna Pt_1 azione finalizzata all'incameramento del relativo importo era stata in precedenza esperita dalla ricorrente.
Partendo dall'assunto di essere tenuto solamente al versamento del canone di importo pari ad €
29.016,00 stabilito nel contratto del 3.8.2004, il sig. affermava di essere creditore di € CP_3
pagina 4 di 10 68.423,40 oltre interessi moratori, quale importo risultante dalla differenza tra € 148.793,14 corrisposti a ed € 80.370,00, che rappresentano i canoni dovuti sino al rilascio. Pt_1
Riguardo alle spese legali liquidate a favore della ricorrente nel procedimento R.G. 589/2017, il convenuto obiettava che tale importo era stato ammesso al passivo del Fallimento Saldarini 1882
s.r.l.
Pertanto, il convenuto chiedeva il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto oltre interessi;
in ogni caso, di accertare e dichiarare il proprio diritto alla restituzione della cauzione o della diversa somma che dovesse risultare in corso di causa.
All'udienza del 31.10.2023 parte ricorrente chiedeva la riunione di questa causa a quella pendente tra le stesse parti ed avente R.G. 4154/2022; sul punto, parte convenuta si rimetteva a giustizia e, in caso di mancato accoglimento dell'istanza, chiedeva fissarsi udienza di discussione, con termine per note.
A scioglimento della riserva, veniva rigettata l'istanza di riunione e fissata udienza di discussione, con termine per note.
Per la discussione, a seguito di rinvio d'ufficio, veniva fissata l'udienza del 10.1.2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., su istanza congiunta delle parti.
§§§
Occorre innanzitutto esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata da Pt_1
L'eccezione è fondata sulla base delle argomentazioni che seguono.
La Corte d'appello di Bologna, con la sentenza n. 1785/2021 emessa a seguito della sentenza della
Corte di cassazione n. 3888/2020, ha riqualificato il rapporto formato in data 21.6.2004 in termini di locazione, ritenendo pertanto applicabile la norma inderogabile di cui all'art. 27 L. 392/1978, con conseguente rigetto della domanda di restituzione del ramo d'azienda.
La predetta sentenza è stata impugnata con ricorso per Cassazione, come precisato dalla ricorrente, che ha ribadito trattarsi di affitto d'azienda, da cui deriverebbe l'applicabilità dell'art. 18.1 del contratto 21.6.2004, secondo il quale “L'Affittuario non potrà trasferire, assegnare, vendere o altrimenti cedere, affittare o subaffittare il Ramo di Azienda o l'Esercizio, il Know o i Servizi sia interamente che parzialmente, sia definitivamente che temporaneamente, in altra località o a terzi, senza il preventivo consenso scritto di Fidenza Village”.
In forza di tale clausola, il convenuto avrebbe dovuto provare il previo consenso scritto di Pt_1 alla cessione del ramo d'azienda da a e, pertanto, Controparte_5 Controparte_3
l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sarebbe fondata e, quindi, accoglibile sulla scorta della mancanza del prescritto consenso scritto, di cui non v'è documentazione.
Senonchè, a differenza di quanto può ritenersi in un rapporto d'affitto d'azienda, la precitata clausola non supera il vaglio del combinato disposto degli artt. 36 e 79 L. 392/1978 in ipotesi di locazione.
pagina 5 di 10 Non può pertanto tenersi conto della pattuizione relativa al preventivo consenso scritto di , Pt_1 poiché il rapporto contrattuale è stato riqualificato come locazione commerciale, con conseguente necessità di esaminare la fattispecie alla stregua della specifica disciplina.
Al contratto di locazione ad uso commerciale si applica infatti l'art. 36 L. 392/1978, che consente la sublocazione o la cessione del contratto di locazione qualora venga locata o ceduta contestualmente l'azienda, anche senza il consenso del locatore e nonostante la pattuizione di un divieto in tal senso.
La norma prevede però la comunicazione al locatore che può opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.
La cessione di ramo d'azienda stipulata da e con Controparte_5 Controparte_3 scrittura privata autenticata per notaio dott. il 24.10.2016, da cui discenderebbe la Persona_1 legittimazione attiva dell'odierno convenuto, non risulta essere stata comunicata alla parte locatrice.
In passato, come risulta dalla documentazione presente nel fascicolo telematico, la cessione del credito relativo al deposito cauzionale da a in data 3.3.2011 era stata CP_4 Controparte_5 comunicata a mezzo racc. a/r a in pari data alla cessione del ramo d'azienda svolto nel Pt_1
Fidenza Village;
non sembrano esservi dubbi sull'opponibilità della predetta prima cessione, come si evince altresì dalla comunicazione inviata da Value Retail Management Italy s.r.l., in qualità di agente autorizzato di in data 10.1.2014. Parte_1
Ancor prima, in data 18.2.2011, la cessione da a era contenuta in un CP_4 Controparte_5 impegno sottoscritto dai legali rappresentanti di tali società, a definizione di un contenzioso nel quale aveva impugnato il recesso di impegno che si articolava in diversi punti, tra cui: CP_4 Pt_1
“ quindi cederà alla società il contratto de quo con atto pubblico a CP_4 Controparte_5 firma del Notaio di Milano” e contestualmente la società si impegnava a Per_1 Controparte_5 stipulare un accordo integrativo al contratto rilevato da che prevedeva tra l'altro un CP_4 adeguamento sia del canone base, sia del canone sul fatturato.
Da quanto sopra emerge che l'operazione era stata concordata e che era al corrente della Pt_1 cessione ancor prima della stipula, avendo formato oggetto di uno specifico impegno, a definizione del contenzioso dianzi menzionato.
Al contrario, la cessione del ramo da a (da cui Controparte_5 Controparte_3 deriverebbe la legittimazione del sig. nella qualità riportata in epigrafe) non è Controparte_1 stata comunicata a o, quanto meno, non v'è prova che tale comunicazione sia stata Pt_1 recapitata.
L'obbligo del conduttore di comunicare al locatore la cessione non è requisito di validità della cessione del contratto di locazione, ma la sua inosservanza comporta l'inopponibilità della cessione al locatore.
La conoscenza aliunde della cessione da parte del locatore non rileva, a meno che egli l'abbia accettata secondo la disciplina comune dettata dall'art. 1407 c.c. (Cass., n. 17545/2018).
pagina 6 di 10 E' stata ammessa la possibilità di effettuare tardivamente la comunicazione, che sanerebbe l'irregolarità nel momento in cui viene effettuata, come si desume dal fatto che l'art. 36 L. 392/1978 non fissa un termine per la comunicazione, a differenza di quanto previsto dalla stessa norma per l'opposizione del locatore. Peraltro una comunicazione, seppure tardiva, presuppone un rapporto contrattuale in essere, diversamente non potrebbe sanare un'irregolarità, se non v'è più un contratto
(scaduto, risolto, ecc…).
Sotto il profilo del contenuto, la comunicazione deve contenere ogni indicazione per l'identificazione del subentrante, necessaria ai fini dell'eventuale opposizione, in quanto il locatore deve essere posto in grado di valutare correttamente e precisamente le caratteristiche personali e finanziarie del nuovo conduttore. Inoltre, è stato precisato che nella comunicazione devono essere contenuti gli elementi essenziali del contratto posto in essere col cessionario.
In sintesi: accertato che non ha comunicato a la cessione del ramo Controparte_5 Pt_1
d'azienda, con conseguente cessione del contratto denominato di affitto ma riqualificato come locazione (e, va ribadito, sempre ritenuto da un contratto di locazione commerciale), né CP_3 all'epoca della stipula, né successivamente, è escluso che tale cessione sia opponibile alla ricorrente che, di conseguenza, non è tenuta alla restituzione del deposito cauzionale all'odierno convenuto.
In giurisprudenza, è stata confermata la sentenza che aveva escluso la debenza dell'indennità per la perdita dell'avviamento nei confronti del cessionario dell'azienda, in quanto la cessione non era stata comunicata ai sensi dell'art. 36 L. 392/1978, né constava l'accettazione del locatore (Cass., n.
4067/2014).
Nel caso che occupa, la conclusione dianzi raggiunta non è contraddetta dalla proposizione del ricorso in riassunzione della ricorrente innanzi alla Corte d'appello di Bologna, a seguito della sentenza n. 3888/2020 della Cassazione, nei confronti del Controparte_6
e del sig. in proprio e nella sua qualità di Trustee del Trust
[...] Controparte_1 denominato “Kilometro Lanciato”, trust socio unico della Controparte_7 al momento della sua cancellazione, nonché nella sua qualità di liquidatore della stessa
[...]
, cancellata dal Registro delle imprese il 24.11.2017. Controparte_7
Da tale proposizione non si ricava l'accettazione della cessione per fatti concludenti, considerando che a pag. 3 del ricorso veniva semplicemente menzionata la cessione del contratto a Controparte_3 dopo la sentenza parziale di questo Tribunale che aveva condannato la conduttrice al
[...] rilascio. La notifica del ricorso non implica accettazione della cessione, potendo piuttosto ricondursi al fatto che la sentenza di primo grado era stata appellata anche dalla società Controparte_3
e, pertanto, il ricorso in riassunzione per l'instaurazione del giudizio di rinvio veniva promosso
[...] nei confronti degli originari appellanti.
pagina 7 di 10 Peraltro, come ribadito dalla ricorrente, la mancata accettazione ovvero l'opposizione alla cessione è stata più volte manifestata, sebbene sul diverso presupposto della ritenuta cessazione degli effetti del contratto in epoca anteriore, in linea con l'ordinanza di questo Tribunale del 20.6.2017.
La legittimazione del convenuto ai fini della presente causa non si ricava dalla sentenza n.
3888/2000, posto che la menzione della cessione non riguarda tale aspetto;
nemmeno si rinviene una presa d'atto della validità della cessione, cessione che comunque – come dianzi osservato in linea di principio – è valida ed efficace tra cedente e cessionario, ma semplicemente non opponibile alla ceduta se non comunicata.
Nella predetta sentenza, la Cassazione si è limitata a riportare che l'appello avverso la sentenza n.
1115/2016 era stato proposto da unitamente a “quest'ultima CP_5 Controparte_3 cessionaria del ramo d'azienda de quo” (pag. 3). La cessione esiste, è documentata e produce effetti tra le parti che l'hanno stipulata: corrisponde quindi alla realtà fattuale e documentale che il ramo d'azienda sia stato ceduto.
L'assunto del convenuto non trova conferma nemmeno nel successivo passaggio motivazionale nel quale, ritenendo che l'azienda sia stata organizzata ex se dalla parte conduttrice così CP_5 che la cessione da quest'ultima ad un terzo avrebbe potuto costituire una cessione di azienda e pertanto essere correttamente qualificata dalle parti contraenti come tale, la Corte ha ritenuto indimostrato che anche il primo contratto (tra parti diverse) fosse di quello stesso tipo, poiché necessariamente oggetto di accertamento autonomo (pag. 8-9).
A ben vedere, la Corte ha utilizzato le vicende sopra menzionate per affermare l'irrilevanza del nomen utilizzato da e l'ininfluenza ai fini della qualificazione del rapporto con CP_3 Pt_1 sicchè è fuorviante dedurne la conferma dell'opponibilità dell'ultima cessione all'odierna ricorrente.
Semplicemente, tale aspetto non è stato esaminato, poiché il focus era rappresentato dalla qualificazione del contratto, oggetto del primo motivo, che ha dato luogo all'annullamento con rinvio della sentenza n. 2507/2017.
Appare evidente come il riferimento ai vari passaggi, di cui ripetesi non è qui in discussione la validità ma solo l'opponibilità dell'ultimo a era funzionale alla confutazione Pt_1 dell'affermata natura confessoria della qualificazione data al rapporto dalle parti, in particolare dalla stessa CP_3
Non si ritiene che costituiscano giudicato sulla questione che occupa i precedenti invocati dalle parti.
Riassumendo: in mancanza (accertata) della comunicazione che il conduttore è tenuto a fare al locatore e in difetto di qualsiasi atto o fatto che dimostri inequivocabilmente l'accettazione da parte del locatore, la cessione del contratto di locazione non è efficace nei suoi confronti, con la conseguente esclusione della sostituzione del cessionario al cedente nella veste di conduttore, cedente in capo al quale permane la legittimazione ad agire e contraddire con riferimento alle azioni scaturenti dal contratto.
pagina 8 di 10 Stabilito il principio generale della liceità della cessione del contratto di locazione o della stipula di un contratto di sublocazione da parte del conduttore, l'art. 36 L. 392/1978 sottopone tali operazioni a due precise condizioni: la prima, costituita dalla contemporanea cessione o locazione dell'azienda; la seconda, costituita dalla comunicazione al locatore con raccomandata con avviso di ricevimento (o in altra forma equipollente). Dal ricevimento della comunicazione decorre il termine di trenta giorni per l'eventuale opposizione del locatore, sussistendo gravi motivi.
La giurisprudenza della Cassazione ha ripetutamente affermato che fino a quando il conduttore non provveda all'incombenza imposta dalla suddetta norma, la cessione o la sublocazione non sono opponibili al locatore (ex multis, Cass. n. 5699/1990, che richiama Id. n. 6237/1978). E' stato precisato che la decorrenza del termine per l'opposizione è intimamente connessa all'adempimento dell'onere previsto espressamente a carico del conduttore, che non potrebbe trovare equipollente alcuno in linea di fatto (Cass., n. 5699/1990). E' stata esplicitamente ritenuta inefficace nei confronti del locatore la cessione comunicatagli da altro soggetto, sia pur esso il difensore del conduttore nel giudizio pendente nei confronti del medesimo (Cass., 2675/1998).
In luogo che a mezzo raccomandata a/r, la comunicazione può essere data anche con altra idonea forma, non essendo prescritta la prima a pena di nullità; tuttavia, se manca la comunicazione in qualsiasi idonea forma, la conoscenza acquisita altrimenti dal locatore ceduto è irrilevante, perché non è il risultato dell'esercizio del potere, da parte del soggetto del rapporto cui tale potere spetta, di rendere efficace la cessione anche nei confronti del contraente ceduto (Cass., n. 2675/1998).
La comunicazione al locatore, pur non costituendo requisito di validità della cessione nel rapporto tra cedente e cessionario, condiziona tuttavia l'efficacia della cessione stessa nei confronti del contraente ceduto, nel senso che essa non è opponibile al locatore sino a quando la comunicazione non avvenga (e salva comunque la possibilità che il locatore vi si opponga per gravi motivi nel termine di trenta giorni), sicchè la conoscenza aliunde della cessione da parte del locatore non rileva,
a meno che egli, avendola conosciuta, l'abbia accettata secondo la disciplina comune dettata dall'art. 1407 c.c. (Cass., n. 4067/2014 cit. da Id. n. 17545/2018).
Occorre dunque accertare, positivamente o negativamente, il ricorso di indici probatori nel loro complesso idonei a dar conto dell'effettiva trasmissione della comunicazione di cui all'art. 36 L.
392/1978 anche con modalità diverse dalla lettera raccomandata con avviso di ricevimento, purchè idonee a consentire la conoscenza della modificazione soggettiva del rapporto: nel caso di specie,
l'indagine ha dato esito negativo.
In alternativa, in mancanza della comunicazione con le modalità sopradette, occorre valutare se sussistono indici probatori nel loro complesso idonei a dar conto dell'avvenuta accettazione, da parte del locatore, di detta cessione avendola conosciuta aliunde, secondo la disciplina comune dettata dall'art. 1407 c.c. (Cass. n. 17545/2018).
pagina 9 di 10 Come dianzi esposto, anche tale valutazione ha dato esito negativo, in quanto non è stato rinvenuta alcuna accettazione della cessione, sia in linea di fatto che attraverso gli atti ed i provvedimenti invocati dal convenuto.
L'accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva, sotto il profilo dell'inopponibilità della cessione stipulata il 24.10.2016 a ha valore assorbente. Parte_1
L'opposizione viene pertanto accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 632/2023 e caducazione del precetto notificato in virtù del predetto decreto ingiuntivo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria, stante la natura documentale della causa e dell'attività effettivamente svolta;
la liquidazione viene fatta sulla base del DM 55/2014, applicando i medi tariffari in relazione al valore della controversia.
P.Q.M.
Il giudice, così definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione,
-.- in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
-.- condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in € 5.810,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e cpa come per legge.
Così deciso il 13 gennaio 2025 Il giudice onorario dott.ssa Federica Marconi
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