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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 22/05/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 393/23 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1
speciale alle liti, dall'Avv. Roberto Gullini;
appellante
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale Controparte_1 P.IVA_1
alle liti, dagli Avv.ti Marisa Olga Meroni e Maximilian Mairov;
(c.f. , rappresentata da (c.f. Parte_2 P.IVA_2 Parte_3
), che partecipa al giudizio per il tramite di Fire s.p.a. (c.f. ), P.IVA_3 P.IVA_4
quest'ultima rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti, dagli Avv.ti Alessandro
Barbaro e Mario Anzà; appellate;
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di contratti bancari;
conclusioni:
1 appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona riformare la sentenza n. 709/2022 del
20/10/2022 emessa dal tribunale di Pesaro –in composizione monocratica – depositata e pubblicata il 22/10/2022, con accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) Accertarsi e dichiararsi in accoglimento di tutti o taluni dei motivi esposti in atto di citazione in opposizione
e in successive memorie e atti di causa, l'invalidità, l'inesistenza e/o l'inapplicabilità delle garanzie fideiussorie azionate in fase monitoria da (CF: ), Controparte_2 P.IVA_5
con sede in Sondrio, Piazza Quadrivio n. 8, in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione della Banca e/o la cessionaria intervenuta e per Parte_2
essa quale mandataria nei confronti dell'odierno appellante, in quanto Controparte_3
illegittimamente pattuite, nonché nelle more estinte o quantomeno prescritte per decadenza ex artt. 1956 e/o 1957 c.c.; 2) Accertarsi e dichiararsi, in accoglimento di tutti o taluni dei motivi esposti l'illegittimità degli addebiti e delle somme di denaro anche a diverso titolo pretese e incassate dalla in premessa sul conto corrente bancario n. 3000679 acceso in data CP_4
4/12/2008, rideterminando il saldo finale sulla base degli estratti conto effettivamente allegati;
3) Accertarsi e dichiararsi, in accoglimento di tutti o taluni dei motivi esposti l'illegittimità degli addebiti e delle somme di denaro anche a diverso titolo pretese e incassate dalla in CP_4
premessa in relazione al mutuo chirografario del 10.12.2008, rideterminando il saldo dare/avere effettivamente dovuto;
4) Condannarsi, da (CF: ), con sede Controparte_2 P.IVA_5
in Sondrio, Piazza Quadrivio n. 8, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca e/o la cessionaria intervenuta e per essa quale Parte_2
mandataria in ragione dei motivi di cui alla suestesa narrativa, al Controparte_3
risarcimento dei danni patiti dall'odierno appellante, in corso di rapporto quantificabile nella complessiva somma di € 50.000,00=, ovvero, alternativamente ed in linea subordinata, condannarsi al risarcimento di quella diversa e minor somma di denaro che a tal titolo sarà ritenuta di giustizia o comunque equa dall'Ecc,ma Corte adita occorrendo anche ex art.1226
c.c.”;
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, nel merito, rigettare l'appello Controparte_1
avversario in quanto illegittimo e infondato;
in via incidentale, in riforma della sentenza di primo
grado esclusivamente quanto al capo relativo alle spese, condannare al Parte_1
2 pagamento delle spese di primo grado o procedere alla compensazione delle stesse tra le parti,
condannando lo stesso alla restituzione degli importi eventualmente medio termine versati da
Crédit Agricole Italia Spa a tale titolo, confermando per il resto la sentenza ex adverso appellata.
Con condanna della controparte alle spese di entrambi i gradi di giudizio”;
“Rigettare con ogni consequenziale statuizione l'appello proposto dal Parte_2
sig. ; per l'effetto confermare la sentenza n. 709/2022 del 20/10/2022 emessa Parte_1
dal Tribunale di Pesaro;
un ogni caso, condannare il sig. al pagamento in Parte_1
favore di dell'importo di € 60.271,29 oltre interessi stabiliti in contratto e spese dovute Pt_2
al saldo effettivo o di quella diversa somma ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese e compensi di lite”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta delle appellate e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei tre motivi cui è affidato il tempestivo appello e dell'unico motivo in cui si esaurisce l'appello incidentale promosso da Controparte_1
*******
I. Il primo motivo dell'appello principale censura la sentenza impugnata laddove ha omesso di dichiarare la nullità delle fideiussioni rilasciate tramite scritture private del 10.12.2008 e del 9.8.2010,
sottese al decreto ingiuntivo opposto ed attuative, secondo la prospettazione difensiva ora reiterata,
di una intesa anticoncorrenziale a monte e, dunque, affette da nullità testuale ai sensi della norma di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990.
Il motivo è infondato.
Come noto, “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287
del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata
3 e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale
costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia
desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (così, Sentenza
delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 41994 del 30/12/2021)”.
Declinando tale principio al caso di specie, occorre osservare che nel primo grado di giudizio la difesa opponente non ha fornito alcun elemento probatorio, tampoco di adeguata consistenza inferenziale e nemmeno sul piano della mera allegazione, idoneo a far ritenere che Parte_1
non avrebbe rilasciato le fideiussioni in carenza delle clausole con cui è stata compiuta
[...]
deroga alle norme di cui all'art. 1957 c.c.
Di contro, appare evidente che avrebbe assunto le obbligazioni di garanzia, Parte_1
che originano da contratti unilaterali perfezionatisi ai sensi dell'art. 1333 c.c., anche in carenza della clausola derogatoria alle norme di cui all'art. 1957 c.c., conseguendo così un più attenuato regime di responsabilità personale e, dunque, una più ampia utilità sostanziale.
Occorre poi chiarire che le norme di cui all'art. 1957 c.c. prevedono termini di decadenza (in tal senso, tra tante, Sentenza della Corte di Cassazione n. 18779 del 28/07/2017, Sentenza della Corte di Cassazione n. 1724 del 29/01/2016, Sentenza della Corte di Cassazione n. 13078 del
21/05/2008).
La decadenza deve essere eccepita dalla parte nel rispetto dei termini di preclusione, così come previsto dalla norma di cui all'art. 2969 c.c., salva la dirette inerenza a materie sottratte alla disponibilità delle parti.
Tuttavia, come noto, le norme di cui all'art. 1957 c.c. sono derogabili dall'autonomia privata.
Invero, “la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria, ai sensi dell'art. 1957 cod. civ.,
per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può
formare oggetto di rinunzia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata
alla disponibilità delle parti, che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando
soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente alle condizioni
patrimoniali del debitore (così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 12456 del 09/12/1997; nei medesimi termini, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 21867 del 24/09/2013 nonché Ordinanza
della Corte di Cassazione n. 28943 del 04/12/2017)”.
4 Orbene, nel primo grado di giudizio , ovvero la parte convenuta in senso Parte_1
sostanziale, non ha sollevato alcuna tempestiva eccezione di decadenza (omettendo finanche la mera allegazione della circostanza della tardiva proposizione dell'istanza giudiziale nei confronti del debitore garantito), limitandosi, nell'atto introduttivo del giudizio a cognizione piena, a lamentare la nullità assoluta della fideiussione, con conseguente inosservanza dei termini di preclusione di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c.
Tale inerzia impedisce che dall'eventuale dichiarazione di nullità della clausola di deroga alle norme di cui all'art. 1957 c.c., e dunque di reviviscenza della portata effettuale di esse, possa derivare la caducazione dell'obbligazione di garanzia gravante su . Parte_1
Nonostante la portata dirimente di quanto testè osservato, si avverte l'esigenza di ribadire che il fideiussore, disattendendo il proprio onere probatorio, non ha dimostrato la sussistenza della lamentata intesa anticoncorrenziale, limitandosi, al riguardo, a richiamare il provvedimento della
Banca d'Italia n. 55 del 2005 ed il c.d. schema A.B.I. approntato nel 2003.
Tali documenti si rivelano insufficienti a lumeggiare l'avvenuta alterazione della concorrenza nel senso prospettato dalla difesa opponente.
In primo luogo, non vi è la necessaria sovrapposizione cronologica tra la portata effettuale del provvedimento della Banca d'Italia, che ha svolto una ricognizione del mercato limitata gli anni 2003
e 2004, e l'epoca in cui ebbe a rilasciare la fideiussione né, a fronte della concreta Parte_1
irrilevanza probatoria del richiamato provvedimento (che, peraltro, riguarda le sole fideiussioni
omnibus mentre la scrittura privata del 10.12.2008 attiene ad una fideiussione specifica), la difesa opponente ha fornito ulteriori elementi volti a dimostrare la sussistenza di intese anticoncorrenziali nel 2008 e nel 2010.
In secondo luogo, e con riferimento appunto al periodo “non coperto” dall'indagine dell'Autorità
Indipendente, occorre esprimere la necessità di rifuggire dal convincimento che l'intesa anticoncorrenziale possa essere dimostrata per il solo tramite della corrispondenza della formulazione letterale tra le clausole predisposte dall'associazione di categoria e quelle inserite nei moduli approntati dall'impresa associata, ciò che di per sé si configura come accadimento assolutamente neutro e fisiologico.
5 Di contro, è necessario provare almeno che la maggior parte delle imprese abbia adottato tali clausole in un determinato contesto temporale e, ciò che più rileva, per conseguire vantaggi indebiti che vanno oltre la mera convenienza dal derogare ad una specifica norma.
Invero, muovendo dall'assunto della natura derogabile dalle disposizioni di cui all'art. 1957 c.c. e dall'evidente convenienza dall'affrancarsi dal rispetto dell'onere di promuovere un giudizio nel termine di sei mesi, non si comprende perché debba necessariamente rimandare ad uno scenario patologico il parallelo proposito di tutte le banca, avvinte peraltro dalle medesime esigenze circa il contenimento dei rischi, di avvalersi di tale natura derogabile.
Quanto osservato non è incrinato dall'eccezione di giudicato esterno pure formulata dalla difesa appellante e che, del pari, si rivela non suscettibile d'accoglimento.
Vi è, infatti, che la sentenza del Tribunale di Pesaro del 21.2.2022 è stata pronunciata nel giudizio recante n.r.g. 2692/2018, cui è sempre stato estraneo . Parte_1
Difetta, pertanto, il necessario presupposto dell'identità delle parti (in tal senso, tra tante, Ordinanza
della Corte di Cassazione n. 32370 del 21/11/2023, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 27304 del
26/10/2018, Sentenza della Corte di Cassazione n. 25546 del 03/12/2014).
Peraltro, anche qualora per mera ipotesi si volesse sostenere l'avvenuto consolidamento del giudicato esterno, nondimeno esso sarebbe limitato alla dichiarazione della nullità parziale delle fideiussioni,
accadimento negoziale che, sebbene patologico, non è utilmente spendibile da Parte_1
che, come sopra già rilevato, ha omesso di eccepire la tempestiva decadenza del creditore garantito,
sicché l'ipotetica invalidità della clausola di deroga alle norme di cui all'art. 1957 c.c. si configura come evento inidoneo a condurre alla caducazione delle fideiussioni.
II. Il secondo motivo, articolato in due profili, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato al pagamento della somma complessiva di euro 49.459,97 oltre Parte_1
interessi convenzionali, sebbene, secondo la prospettazione difensiva ora in esame, Parte_2
disattendendo il proprio onere probatorio, non abbia fornito adeguata prova dell'entità
[...]
del credito.
Con il primo profilo, la difesa lamenta che il Tribunale di Pesaro, disattendendo gli addentellati giurisprudenziali di riferimento, non ha compiuto applicazione del criterio dell'azzeramento del saldo di partenza dell'ultimo estratto conto, esito necessario della circostanza pacifica del
6 mancato deposito, ad opera del creditore, dell'estratto conto relativo al terzo trimestre del 2017 relativo al contratto di conto corrente n. 3000679.
La doglianza è infondata.
La consueta dinamica degli oneri probatori in tema di responsabilità contrattuale pone in capo al creditore l'onere della prova della fonte negoziale e dell'entità dell'obbligazione.
Qualora la fonte del credito sia un contratto di conto corrente affetto da nullità parziale, la produzione integrale degli estratti conto, o di documentazione veicolante analoga portata conoscitiva, si rende necessaria quando, proprio in ragione dei ravvisati profili di invalidità, occorra compiere la rettifica del saldo previa eliminazione degli addebiti privi di valido sostegno causale.
Nell'ipotesi in cui difettino gli estratti conto, o altra documentazione del pari idonea a lumeggiare i movimenti dare e avere all'epoca degli addebiti illegittimi (come, ad esempio, i riassunti scalari), con correlato impedimento alla operazioni di rettifica, deve trovare applicazione il criterio del saldo zero, quale conseguenza e nei limiti del mancato soddisfacimento dell'onere probatorio gravante sul creditore (in tal senso, tra tante, Sentenza della Corte di Cassazione n. 1763 del
17/01/2024 e Sentenza della Corte di Cassazione n. 23852 del 29/10/2020).
Analoghe considerazioni devono essere svolte nell'ipotesi in cui il correntista, tramite allegazioni specifiche e salvi gli effetti lato sensu preclusivi che discendono dalle norme di cui all'art. 1832
c.c. (in tal senso, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 29415 del 23/12/2020 e Ordinanza della
Corte di Cassazione n. 15177 del 30/05/2024), abbia a contestare la veridicità dei dati riportati nell'estratto conto.
Dunque, il criterio del saldo zero, diversamente da quanto sembra sottintendere la difesa appellante, non opera in via automatica e sanzionatoria, ma costituisce unicamente un rimedio per evitare che il creditore tragga un vantaggio dal mancato soddisfacimento del proprio onere dimostrativo circa l'entità della pretesa creditoria né, peraltro, l'estratto conto costituisce prova legale e non surrogabile (in tal senso, tra tante, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 9526 del
04/04/2019 e Ordinanza della Corte di Cassazione n. 22290 del 25/07/2023).
Declinando tali considerazioni al caso di specie, va osservato che nel corso del pregresso grado sono stati prodotti tutti gli estratti conto, dall'inizio del rapporto fino alla sua conclusione, ad
7 eccezione di quello relativo al terzo trimestre del 2017, ciò che già di per sé sottrae ogni spazio operativo alla declinazione del criterio del saldo zero nei termini prospettati da . Parte_1
Quest'ultimo, invero, laddove sostiene che il saldo del conto corrente debba essere rideterminato in euro 98,28 a debito della correntista (come erroneamente affermato anche dal consulente nella seconda relazione) nonostante l'avvenuto deposito della serie completa di estratti conto, ed eccezione di quello riguardante del terzo trimestre del 2017 (ed il rapporto si è estinto nel quarto trimestre del 2017), pretende di non considerare tutti i movimenti (addebiti ed accrediti) verificatisi a far tempo dal 5.1.2009 fino al 30.6.2017 (quando il conto corrente presentava un saldo debitore di euro 28.321,25) sebbene, con riferimento a tale periodo, la banca (o la cessionaria del credito) abbia soddisfatto il proprio onere probatorio, sì da consentire la rettifica previa eliminazione delle somme addebitate a titolo di commissione sull'accordato e spese per istruttoria veloce;
pretende, altresì, di azzerare totalmente il saldo alla data del 30.9.2017, ovvero il saldo iniziale dell'ultimo trimestre, pari ad euro 28.586,10.
Appare evidente che una simile pretesa è totalmente dissonante rispetto alla consistenza del materiale probatorio vagliato alla luce dei principi sopra prospettati in tema di riparto dell'onere della prova.
Diversamente, come correttamente osservato dal Tribunale di Pesaro e dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione depositata in data 7.6.2021 (il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato in uno con gli allegati), la mancata produzione dell'estratto conto del terzo trimestre del 2017, ossia la circostanza che la banca non abbia soddisfatto il proprio onere probatorio limitatamente a tale ristretto arco temporale, comporta unicamente che non si debba tener conto degli addebiti verificatisi dal 30.6.2017 al 30.9.2017 e che, dunque, il saldo iniziale al 30.9.2017, lungi dall'essere azzerato, debba essere rideterminato in misura pari al saldo al 30.6.2017, come a sua volta rettificato previa eliminazione di tutti gli addebiti relativi alla commissione sull'accordato e alle spese per l'istruttoria civile.
In tale ottica, vi è che la banca, laddove vede espunti dal saldo finale gli addebiti verificatisi nel terzo trimestre del 2017 (gli addebiti ulteriori rispetto a quelli sprovvisti di adeguato sostegno causale), subisce un pregiudizio legittimo poiché diretta conseguenza del mancato
8 soddisfacimento del proprio onere dimostrativo e calibrato perfettamente sulla consistenza del materiale probatorio.
L'allegazione, pure compiuta dalla difesa appellante, secondo cui nel trimestre “scoperto”
avrebbe compiuto plurime rimesse, risulta sprovvista di ogni dimostrazione. Parte_1
Al riguardo, occorre sottolineare che, in ragione della consueta dinamica del riparto dell'onere della prova in tema di responsabilità contrattuale ( proiezione specifica del principio generale di cui all'art. 2697 c.c.), una volta che la banca abbia dimostrato una certa consistenza del saldo debitore finale, grava in capo al correntista l'onere della prova di aver compiuto ulteriori rimesse nel periodo non coperto da estratti conto.
Al di là di tali considerazioni, e con precipuo riferimento al caso di specie, vi è che l'allegazione
è smentita dal contenuto del riassunto scalare relativo al terzo trimestre del 2017 (che, a differenza dell'estratto conto, è stato tempestivamente prodotto).
Invero, il confronto tra i numeri debitori e i numeri creditori, riportati appunti nel riassunto scalare, evidenzia come nel terzo trimestre del 2017 vi siano stati più addebiti che accrediti.
Con il secondo profilo, la difesa appellante deduce quanto segue: “il socio (o fideiussore) Parte_1
non ha avuto la possibilità di verificare il numero di rate del mutuo che abbia o meno CP_5
onorato; infatti, nulla esclude, in particolare, che durante il trimestre mancante (omissione imputabile alla banca), abbia versato ulteriori rate se non addirittura saldato il credito CP_5
residuo. Tale ipotesi è plausibile, posto che al doc. 2 (fasc. monitorio) si legge che l'accredito del prestito ordinario confluiva proprio sul C/c 01/029/30000679. Pertanto, ricade sulla banca opposta tale onere probatorio “specifico”, anche solo considerando che è la banca a redigere
“unilateralmente” gli estratti conto, senza cioè che vi partecipi, in qualche forma di contraddittorio, l'utente”.
La doglianza è infondata.
In ragione dell'avvenuta produzione della scrittura privata del 10.12.2008 e dell'allegato documento di sintesi, per il cui tramite fu concluso il contratto di mutuo, scritture contenenti l'indicazione di tutti gli elementi integranti il complessivo carico obbligatorio del mutuatario
(sorte capitale, interessi corrispettivi e moratori, numero di rate, spese accessorie, modalità di
9 composizione delle rate), è stata fornita adeguata prova della fonte negoziale del credito e della sua entità.
Il creditore, altresì, ha allegato l'inadempimento del mutuatario e del fideiussore (vantando, peraltro, un credito residuo inferiore alla somma mutuata), sì da traslare (anche) in capo a l'onere della prova dell'integrale pagamento. Parte_1
Il fideiussore, tuttavia, non ha dimostrato l'avvenuta estinzione dell'obbligazione, limitandosi, nella presente sede, a lamentare la mancata produzione integrale degli estratti conto del conto corrente in cui era regolato il mutuo, ciò che si risolve nell'allegazione di una circostanza di per sé irrilevante e che sottintende il vano tentativo di conseguire l'inversione dell'onere della prova.
III. L'infondatezza del primo e del secondo motivo conduce al rigetto del terzo motivo, volto a censurare la sentenza impugnata nella parte in cui non ha accolto la domanda di risarcimento del danno incentrato sul pregiudizio asseritamente patito da all'esito delle Parte_1
comunicazioni effettuate dall'istituto di credito alla Centrale Rischi gestita dalla Banca d'Italia.
Invero, ponendo a latere la circostanza che non ha fornito alcuna prova del danno Parte_1
(aspetto pure stigmatizzato dal Tribunale di Pesaro), vi è che quest'ultimo era (ed è) creditore della somma complessiva di 49.459,97 oltre interessi e, dunque, l'avvenuta comunicazione non si configura come condotta no iure e contra ius.
IV. L'unico motivo dell'appello incidentale censura la sentenza impugnata ove, con riferimento al rapporto processuale intercorso tra e ha compensato Parte_1 Controparte_1
le spese in misura di un quarto ed ha condannato la seconda al pagamento, in favore del primo, dei restanti tre quarti.
Il motivo è fondato nei limiti che seguono.
Tra e vi è stata una piena soccombenza reciproca. Parte_1 Controparte_1
Invero, a fronte dell'accoglimento dell'eccezione incentrata sull'avvenuta cessione del credito in epoca anteriore al deposito del ricorso ex art. 633 c.p.c., vi è stato il totale rigetto della domanda di risarcimento del danno formulata da nei confronti della banca. Parte_1
, pur avendo ceduto il credito (ed essendo stata comunque privata CP_6 Controparte_1
del rimborso delle spese relative alla fase monitoria quale conseguenza della revoca del decreto ingiuntivo), era comunque portatrice di interesse alla partecipazione al giudizio a cognizione piena al fine, quantomeno in prospettiva, di tutelare le proprie ragioni nei confronti della cessionaria;
il
10 giudizio a cognizione piena, peraltro, si è concluso con l'accertamento della sussistenza del credito
(sebbene di un importo minore) ceduto.
Appare equo e congruo, pertanto, operare l'integrale compensazione delle spese del pregresso grado.
La carenza di prova circa i pagamenti eseguiti da in esecuzione della Controparte_1
sentenza ora riformata, solleva dall'assumere statuizioni decisionali relative alle correlate restituzioni.
V. La liquidazione delle spese del presente grado deve avvenire in ragione della soccombenza attesa la carenza di circostanze idonee a sostenere ipotesi di compensazione integrale o parziale.
Le difese delle parti appellate hanno svolto attività nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno effettivamente profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per tutte e tre le fasi;
il valore della controversia deve essere determinato alla luce della domanda riconvenzionale formulata da . Parte_1
L'esito dell'appello principale evidenzia di per sé la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, in parziale riforma della sentenza impugnata, così decide:
- rigetta l'appello principale;
- compensa integralmente le spese del primo grado tra e Parte_1 Controparte_1
[...]
- conferma per il resto la sentenza impugnata;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 9.991,00 per compenso ed euro 355,50 per spese, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2
delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 9.991,00 per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- dà atto della sussistenza, nei confronti di , dei presupposti di cui all'art. 13, Parte_1
comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 13.5.2025
11 Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 393/23 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1
speciale alle liti, dall'Avv. Roberto Gullini;
appellante
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale Controparte_1 P.IVA_1
alle liti, dagli Avv.ti Marisa Olga Meroni e Maximilian Mairov;
(c.f. , rappresentata da (c.f. Parte_2 P.IVA_2 Parte_3
), che partecipa al giudizio per il tramite di Fire s.p.a. (c.f. ), P.IVA_3 P.IVA_4
quest'ultima rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti, dagli Avv.ti Alessandro
Barbaro e Mario Anzà; appellate;
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di contratti bancari;
conclusioni:
1 appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona riformare la sentenza n. 709/2022 del
20/10/2022 emessa dal tribunale di Pesaro –in composizione monocratica – depositata e pubblicata il 22/10/2022, con accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) Accertarsi e dichiararsi in accoglimento di tutti o taluni dei motivi esposti in atto di citazione in opposizione
e in successive memorie e atti di causa, l'invalidità, l'inesistenza e/o l'inapplicabilità delle garanzie fideiussorie azionate in fase monitoria da (CF: ), Controparte_2 P.IVA_5
con sede in Sondrio, Piazza Quadrivio n. 8, in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione della Banca e/o la cessionaria intervenuta e per Parte_2
essa quale mandataria nei confronti dell'odierno appellante, in quanto Controparte_3
illegittimamente pattuite, nonché nelle more estinte o quantomeno prescritte per decadenza ex artt. 1956 e/o 1957 c.c.; 2) Accertarsi e dichiararsi, in accoglimento di tutti o taluni dei motivi esposti l'illegittimità degli addebiti e delle somme di denaro anche a diverso titolo pretese e incassate dalla in premessa sul conto corrente bancario n. 3000679 acceso in data CP_4
4/12/2008, rideterminando il saldo finale sulla base degli estratti conto effettivamente allegati;
3) Accertarsi e dichiararsi, in accoglimento di tutti o taluni dei motivi esposti l'illegittimità degli addebiti e delle somme di denaro anche a diverso titolo pretese e incassate dalla in CP_4
premessa in relazione al mutuo chirografario del 10.12.2008, rideterminando il saldo dare/avere effettivamente dovuto;
4) Condannarsi, da (CF: ), con sede Controparte_2 P.IVA_5
in Sondrio, Piazza Quadrivio n. 8, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca e/o la cessionaria intervenuta e per essa quale Parte_2
mandataria in ragione dei motivi di cui alla suestesa narrativa, al Controparte_3
risarcimento dei danni patiti dall'odierno appellante, in corso di rapporto quantificabile nella complessiva somma di € 50.000,00=, ovvero, alternativamente ed in linea subordinata, condannarsi al risarcimento di quella diversa e minor somma di denaro che a tal titolo sarà ritenuta di giustizia o comunque equa dall'Ecc,ma Corte adita occorrendo anche ex art.1226
c.c.”;
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, nel merito, rigettare l'appello Controparte_1
avversario in quanto illegittimo e infondato;
in via incidentale, in riforma della sentenza di primo
grado esclusivamente quanto al capo relativo alle spese, condannare al Parte_1
2 pagamento delle spese di primo grado o procedere alla compensazione delle stesse tra le parti,
condannando lo stesso alla restituzione degli importi eventualmente medio termine versati da
Crédit Agricole Italia Spa a tale titolo, confermando per il resto la sentenza ex adverso appellata.
Con condanna della controparte alle spese di entrambi i gradi di giudizio”;
“Rigettare con ogni consequenziale statuizione l'appello proposto dal Parte_2
sig. ; per l'effetto confermare la sentenza n. 709/2022 del 20/10/2022 emessa Parte_1
dal Tribunale di Pesaro;
un ogni caso, condannare il sig. al pagamento in Parte_1
favore di dell'importo di € 60.271,29 oltre interessi stabiliti in contratto e spese dovute Pt_2
al saldo effettivo o di quella diversa somma ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese e compensi di lite”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta delle appellate e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei tre motivi cui è affidato il tempestivo appello e dell'unico motivo in cui si esaurisce l'appello incidentale promosso da Controparte_1
*******
I. Il primo motivo dell'appello principale censura la sentenza impugnata laddove ha omesso di dichiarare la nullità delle fideiussioni rilasciate tramite scritture private del 10.12.2008 e del 9.8.2010,
sottese al decreto ingiuntivo opposto ed attuative, secondo la prospettazione difensiva ora reiterata,
di una intesa anticoncorrenziale a monte e, dunque, affette da nullità testuale ai sensi della norma di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990.
Il motivo è infondato.
Come noto, “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287
del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata
3 e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale
costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia
desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (così, Sentenza
delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 41994 del 30/12/2021)”.
Declinando tale principio al caso di specie, occorre osservare che nel primo grado di giudizio la difesa opponente non ha fornito alcun elemento probatorio, tampoco di adeguata consistenza inferenziale e nemmeno sul piano della mera allegazione, idoneo a far ritenere che Parte_1
non avrebbe rilasciato le fideiussioni in carenza delle clausole con cui è stata compiuta
[...]
deroga alle norme di cui all'art. 1957 c.c.
Di contro, appare evidente che avrebbe assunto le obbligazioni di garanzia, Parte_1
che originano da contratti unilaterali perfezionatisi ai sensi dell'art. 1333 c.c., anche in carenza della clausola derogatoria alle norme di cui all'art. 1957 c.c., conseguendo così un più attenuato regime di responsabilità personale e, dunque, una più ampia utilità sostanziale.
Occorre poi chiarire che le norme di cui all'art. 1957 c.c. prevedono termini di decadenza (in tal senso, tra tante, Sentenza della Corte di Cassazione n. 18779 del 28/07/2017, Sentenza della Corte di Cassazione n. 1724 del 29/01/2016, Sentenza della Corte di Cassazione n. 13078 del
21/05/2008).
La decadenza deve essere eccepita dalla parte nel rispetto dei termini di preclusione, così come previsto dalla norma di cui all'art. 2969 c.c., salva la dirette inerenza a materie sottratte alla disponibilità delle parti.
Tuttavia, come noto, le norme di cui all'art. 1957 c.c. sono derogabili dall'autonomia privata.
Invero, “la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria, ai sensi dell'art. 1957 cod. civ.,
per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può
formare oggetto di rinunzia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata
alla disponibilità delle parti, che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando
soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente alle condizioni
patrimoniali del debitore (così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 12456 del 09/12/1997; nei medesimi termini, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 21867 del 24/09/2013 nonché Ordinanza
della Corte di Cassazione n. 28943 del 04/12/2017)”.
4 Orbene, nel primo grado di giudizio , ovvero la parte convenuta in senso Parte_1
sostanziale, non ha sollevato alcuna tempestiva eccezione di decadenza (omettendo finanche la mera allegazione della circostanza della tardiva proposizione dell'istanza giudiziale nei confronti del debitore garantito), limitandosi, nell'atto introduttivo del giudizio a cognizione piena, a lamentare la nullità assoluta della fideiussione, con conseguente inosservanza dei termini di preclusione di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c.
Tale inerzia impedisce che dall'eventuale dichiarazione di nullità della clausola di deroga alle norme di cui all'art. 1957 c.c., e dunque di reviviscenza della portata effettuale di esse, possa derivare la caducazione dell'obbligazione di garanzia gravante su . Parte_1
Nonostante la portata dirimente di quanto testè osservato, si avverte l'esigenza di ribadire che il fideiussore, disattendendo il proprio onere probatorio, non ha dimostrato la sussistenza della lamentata intesa anticoncorrenziale, limitandosi, al riguardo, a richiamare il provvedimento della
Banca d'Italia n. 55 del 2005 ed il c.d. schema A.B.I. approntato nel 2003.
Tali documenti si rivelano insufficienti a lumeggiare l'avvenuta alterazione della concorrenza nel senso prospettato dalla difesa opponente.
In primo luogo, non vi è la necessaria sovrapposizione cronologica tra la portata effettuale del provvedimento della Banca d'Italia, che ha svolto una ricognizione del mercato limitata gli anni 2003
e 2004, e l'epoca in cui ebbe a rilasciare la fideiussione né, a fronte della concreta Parte_1
irrilevanza probatoria del richiamato provvedimento (che, peraltro, riguarda le sole fideiussioni
omnibus mentre la scrittura privata del 10.12.2008 attiene ad una fideiussione specifica), la difesa opponente ha fornito ulteriori elementi volti a dimostrare la sussistenza di intese anticoncorrenziali nel 2008 e nel 2010.
In secondo luogo, e con riferimento appunto al periodo “non coperto” dall'indagine dell'Autorità
Indipendente, occorre esprimere la necessità di rifuggire dal convincimento che l'intesa anticoncorrenziale possa essere dimostrata per il solo tramite della corrispondenza della formulazione letterale tra le clausole predisposte dall'associazione di categoria e quelle inserite nei moduli approntati dall'impresa associata, ciò che di per sé si configura come accadimento assolutamente neutro e fisiologico.
5 Di contro, è necessario provare almeno che la maggior parte delle imprese abbia adottato tali clausole in un determinato contesto temporale e, ciò che più rileva, per conseguire vantaggi indebiti che vanno oltre la mera convenienza dal derogare ad una specifica norma.
Invero, muovendo dall'assunto della natura derogabile dalle disposizioni di cui all'art. 1957 c.c. e dall'evidente convenienza dall'affrancarsi dal rispetto dell'onere di promuovere un giudizio nel termine di sei mesi, non si comprende perché debba necessariamente rimandare ad uno scenario patologico il parallelo proposito di tutte le banca, avvinte peraltro dalle medesime esigenze circa il contenimento dei rischi, di avvalersi di tale natura derogabile.
Quanto osservato non è incrinato dall'eccezione di giudicato esterno pure formulata dalla difesa appellante e che, del pari, si rivela non suscettibile d'accoglimento.
Vi è, infatti, che la sentenza del Tribunale di Pesaro del 21.2.2022 è stata pronunciata nel giudizio recante n.r.g. 2692/2018, cui è sempre stato estraneo . Parte_1
Difetta, pertanto, il necessario presupposto dell'identità delle parti (in tal senso, tra tante, Ordinanza
della Corte di Cassazione n. 32370 del 21/11/2023, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 27304 del
26/10/2018, Sentenza della Corte di Cassazione n. 25546 del 03/12/2014).
Peraltro, anche qualora per mera ipotesi si volesse sostenere l'avvenuto consolidamento del giudicato esterno, nondimeno esso sarebbe limitato alla dichiarazione della nullità parziale delle fideiussioni,
accadimento negoziale che, sebbene patologico, non è utilmente spendibile da Parte_1
che, come sopra già rilevato, ha omesso di eccepire la tempestiva decadenza del creditore garantito,
sicché l'ipotetica invalidità della clausola di deroga alle norme di cui all'art. 1957 c.c. si configura come evento inidoneo a condurre alla caducazione delle fideiussioni.
II. Il secondo motivo, articolato in due profili, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato al pagamento della somma complessiva di euro 49.459,97 oltre Parte_1
interessi convenzionali, sebbene, secondo la prospettazione difensiva ora in esame, Parte_2
disattendendo il proprio onere probatorio, non abbia fornito adeguata prova dell'entità
[...]
del credito.
Con il primo profilo, la difesa lamenta che il Tribunale di Pesaro, disattendendo gli addentellati giurisprudenziali di riferimento, non ha compiuto applicazione del criterio dell'azzeramento del saldo di partenza dell'ultimo estratto conto, esito necessario della circostanza pacifica del
6 mancato deposito, ad opera del creditore, dell'estratto conto relativo al terzo trimestre del 2017 relativo al contratto di conto corrente n. 3000679.
La doglianza è infondata.
La consueta dinamica degli oneri probatori in tema di responsabilità contrattuale pone in capo al creditore l'onere della prova della fonte negoziale e dell'entità dell'obbligazione.
Qualora la fonte del credito sia un contratto di conto corrente affetto da nullità parziale, la produzione integrale degli estratti conto, o di documentazione veicolante analoga portata conoscitiva, si rende necessaria quando, proprio in ragione dei ravvisati profili di invalidità, occorra compiere la rettifica del saldo previa eliminazione degli addebiti privi di valido sostegno causale.
Nell'ipotesi in cui difettino gli estratti conto, o altra documentazione del pari idonea a lumeggiare i movimenti dare e avere all'epoca degli addebiti illegittimi (come, ad esempio, i riassunti scalari), con correlato impedimento alla operazioni di rettifica, deve trovare applicazione il criterio del saldo zero, quale conseguenza e nei limiti del mancato soddisfacimento dell'onere probatorio gravante sul creditore (in tal senso, tra tante, Sentenza della Corte di Cassazione n. 1763 del
17/01/2024 e Sentenza della Corte di Cassazione n. 23852 del 29/10/2020).
Analoghe considerazioni devono essere svolte nell'ipotesi in cui il correntista, tramite allegazioni specifiche e salvi gli effetti lato sensu preclusivi che discendono dalle norme di cui all'art. 1832
c.c. (in tal senso, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 29415 del 23/12/2020 e Ordinanza della
Corte di Cassazione n. 15177 del 30/05/2024), abbia a contestare la veridicità dei dati riportati nell'estratto conto.
Dunque, il criterio del saldo zero, diversamente da quanto sembra sottintendere la difesa appellante, non opera in via automatica e sanzionatoria, ma costituisce unicamente un rimedio per evitare che il creditore tragga un vantaggio dal mancato soddisfacimento del proprio onere dimostrativo circa l'entità della pretesa creditoria né, peraltro, l'estratto conto costituisce prova legale e non surrogabile (in tal senso, tra tante, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 9526 del
04/04/2019 e Ordinanza della Corte di Cassazione n. 22290 del 25/07/2023).
Declinando tali considerazioni al caso di specie, va osservato che nel corso del pregresso grado sono stati prodotti tutti gli estratti conto, dall'inizio del rapporto fino alla sua conclusione, ad
7 eccezione di quello relativo al terzo trimestre del 2017, ciò che già di per sé sottrae ogni spazio operativo alla declinazione del criterio del saldo zero nei termini prospettati da . Parte_1
Quest'ultimo, invero, laddove sostiene che il saldo del conto corrente debba essere rideterminato in euro 98,28 a debito della correntista (come erroneamente affermato anche dal consulente nella seconda relazione) nonostante l'avvenuto deposito della serie completa di estratti conto, ed eccezione di quello riguardante del terzo trimestre del 2017 (ed il rapporto si è estinto nel quarto trimestre del 2017), pretende di non considerare tutti i movimenti (addebiti ed accrediti) verificatisi a far tempo dal 5.1.2009 fino al 30.6.2017 (quando il conto corrente presentava un saldo debitore di euro 28.321,25) sebbene, con riferimento a tale periodo, la banca (o la cessionaria del credito) abbia soddisfatto il proprio onere probatorio, sì da consentire la rettifica previa eliminazione delle somme addebitate a titolo di commissione sull'accordato e spese per istruttoria veloce;
pretende, altresì, di azzerare totalmente il saldo alla data del 30.9.2017, ovvero il saldo iniziale dell'ultimo trimestre, pari ad euro 28.586,10.
Appare evidente che una simile pretesa è totalmente dissonante rispetto alla consistenza del materiale probatorio vagliato alla luce dei principi sopra prospettati in tema di riparto dell'onere della prova.
Diversamente, come correttamente osservato dal Tribunale di Pesaro e dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione depositata in data 7.6.2021 (il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato in uno con gli allegati), la mancata produzione dell'estratto conto del terzo trimestre del 2017, ossia la circostanza che la banca non abbia soddisfatto il proprio onere probatorio limitatamente a tale ristretto arco temporale, comporta unicamente che non si debba tener conto degli addebiti verificatisi dal 30.6.2017 al 30.9.2017 e che, dunque, il saldo iniziale al 30.9.2017, lungi dall'essere azzerato, debba essere rideterminato in misura pari al saldo al 30.6.2017, come a sua volta rettificato previa eliminazione di tutti gli addebiti relativi alla commissione sull'accordato e alle spese per l'istruttoria civile.
In tale ottica, vi è che la banca, laddove vede espunti dal saldo finale gli addebiti verificatisi nel terzo trimestre del 2017 (gli addebiti ulteriori rispetto a quelli sprovvisti di adeguato sostegno causale), subisce un pregiudizio legittimo poiché diretta conseguenza del mancato
8 soddisfacimento del proprio onere dimostrativo e calibrato perfettamente sulla consistenza del materiale probatorio.
L'allegazione, pure compiuta dalla difesa appellante, secondo cui nel trimestre “scoperto”
avrebbe compiuto plurime rimesse, risulta sprovvista di ogni dimostrazione. Parte_1
Al riguardo, occorre sottolineare che, in ragione della consueta dinamica del riparto dell'onere della prova in tema di responsabilità contrattuale ( proiezione specifica del principio generale di cui all'art. 2697 c.c.), una volta che la banca abbia dimostrato una certa consistenza del saldo debitore finale, grava in capo al correntista l'onere della prova di aver compiuto ulteriori rimesse nel periodo non coperto da estratti conto.
Al di là di tali considerazioni, e con precipuo riferimento al caso di specie, vi è che l'allegazione
è smentita dal contenuto del riassunto scalare relativo al terzo trimestre del 2017 (che, a differenza dell'estratto conto, è stato tempestivamente prodotto).
Invero, il confronto tra i numeri debitori e i numeri creditori, riportati appunti nel riassunto scalare, evidenzia come nel terzo trimestre del 2017 vi siano stati più addebiti che accrediti.
Con il secondo profilo, la difesa appellante deduce quanto segue: “il socio (o fideiussore) Parte_1
non ha avuto la possibilità di verificare il numero di rate del mutuo che abbia o meno CP_5
onorato; infatti, nulla esclude, in particolare, che durante il trimestre mancante (omissione imputabile alla banca), abbia versato ulteriori rate se non addirittura saldato il credito CP_5
residuo. Tale ipotesi è plausibile, posto che al doc. 2 (fasc. monitorio) si legge che l'accredito del prestito ordinario confluiva proprio sul C/c 01/029/30000679. Pertanto, ricade sulla banca opposta tale onere probatorio “specifico”, anche solo considerando che è la banca a redigere
“unilateralmente” gli estratti conto, senza cioè che vi partecipi, in qualche forma di contraddittorio, l'utente”.
La doglianza è infondata.
In ragione dell'avvenuta produzione della scrittura privata del 10.12.2008 e dell'allegato documento di sintesi, per il cui tramite fu concluso il contratto di mutuo, scritture contenenti l'indicazione di tutti gli elementi integranti il complessivo carico obbligatorio del mutuatario
(sorte capitale, interessi corrispettivi e moratori, numero di rate, spese accessorie, modalità di
9 composizione delle rate), è stata fornita adeguata prova della fonte negoziale del credito e della sua entità.
Il creditore, altresì, ha allegato l'inadempimento del mutuatario e del fideiussore (vantando, peraltro, un credito residuo inferiore alla somma mutuata), sì da traslare (anche) in capo a l'onere della prova dell'integrale pagamento. Parte_1
Il fideiussore, tuttavia, non ha dimostrato l'avvenuta estinzione dell'obbligazione, limitandosi, nella presente sede, a lamentare la mancata produzione integrale degli estratti conto del conto corrente in cui era regolato il mutuo, ciò che si risolve nell'allegazione di una circostanza di per sé irrilevante e che sottintende il vano tentativo di conseguire l'inversione dell'onere della prova.
III. L'infondatezza del primo e del secondo motivo conduce al rigetto del terzo motivo, volto a censurare la sentenza impugnata nella parte in cui non ha accolto la domanda di risarcimento del danno incentrato sul pregiudizio asseritamente patito da all'esito delle Parte_1
comunicazioni effettuate dall'istituto di credito alla Centrale Rischi gestita dalla Banca d'Italia.
Invero, ponendo a latere la circostanza che non ha fornito alcuna prova del danno Parte_1
(aspetto pure stigmatizzato dal Tribunale di Pesaro), vi è che quest'ultimo era (ed è) creditore della somma complessiva di 49.459,97 oltre interessi e, dunque, l'avvenuta comunicazione non si configura come condotta no iure e contra ius.
IV. L'unico motivo dell'appello incidentale censura la sentenza impugnata ove, con riferimento al rapporto processuale intercorso tra e ha compensato Parte_1 Controparte_1
le spese in misura di un quarto ed ha condannato la seconda al pagamento, in favore del primo, dei restanti tre quarti.
Il motivo è fondato nei limiti che seguono.
Tra e vi è stata una piena soccombenza reciproca. Parte_1 Controparte_1
Invero, a fronte dell'accoglimento dell'eccezione incentrata sull'avvenuta cessione del credito in epoca anteriore al deposito del ricorso ex art. 633 c.p.c., vi è stato il totale rigetto della domanda di risarcimento del danno formulata da nei confronti della banca. Parte_1
, pur avendo ceduto il credito (ed essendo stata comunque privata CP_6 Controparte_1
del rimborso delle spese relative alla fase monitoria quale conseguenza della revoca del decreto ingiuntivo), era comunque portatrice di interesse alla partecipazione al giudizio a cognizione piena al fine, quantomeno in prospettiva, di tutelare le proprie ragioni nei confronti della cessionaria;
il
10 giudizio a cognizione piena, peraltro, si è concluso con l'accertamento della sussistenza del credito
(sebbene di un importo minore) ceduto.
Appare equo e congruo, pertanto, operare l'integrale compensazione delle spese del pregresso grado.
La carenza di prova circa i pagamenti eseguiti da in esecuzione della Controparte_1
sentenza ora riformata, solleva dall'assumere statuizioni decisionali relative alle correlate restituzioni.
V. La liquidazione delle spese del presente grado deve avvenire in ragione della soccombenza attesa la carenza di circostanze idonee a sostenere ipotesi di compensazione integrale o parziale.
Le difese delle parti appellate hanno svolto attività nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno effettivamente profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per tutte e tre le fasi;
il valore della controversia deve essere determinato alla luce della domanda riconvenzionale formulata da . Parte_1
L'esito dell'appello principale evidenzia di per sé la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, in parziale riforma della sentenza impugnata, così decide:
- rigetta l'appello principale;
- compensa integralmente le spese del primo grado tra e Parte_1 Controparte_1
[...]
- conferma per il resto la sentenza impugnata;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 9.991,00 per compenso ed euro 355,50 per spese, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2
delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 9.991,00 per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- dà atto della sussistenza, nei confronti di , dei presupposti di cui all'art. 13, Parte_1
comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 13.5.2025
11 Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
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