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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 31/03/2025, n. 1469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1469 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 9588/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta della causa disposta per l'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 9588/2022
tra
, rapp.ta e difesa come in atti dall'avv. Antonio Cantile Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., CP_1
Resistente contumace
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.7.2022 parte ricorrente deduceva:
- di aver presentato in data 31/03/2022, quale erede del defunto sig. , domanda Persona_1
n. 2037922100018 volta ad ottenere i ratei maturati e non corrisposti a titolo di Invalidità Civile
n.07063371;
CP_
- che con provvedimento del 05/04/2022, l' ha comunicato l'ammontare dei ratei maturati e non corrisposti in favore del dante causa, pari ad € 16.605,61, nonché l'importo da corrispondere alla ricorrente, pari ad € 1.844,88, corrispondente alla quota spettante dell'11,11%;
1 CP_
- che in data 20/05/2022 l' nonostante abbia disposto il pagamento di € 1.844,88, quale quota erede, ha inspiegabilmente trattenuto, presso la Cassa sede, l'intero importo sul presupposto della presenza di indebiti previdenziali successivamente notificati alla ricorrente;
- che in data 21/06/2022, sono stati notificati alla ricorrente i seguenti indebiti previdenziali:
a) richiesta di ripetizione di € 9.102,84 per indebita fruizione dell'indennità di disoccupazione ordinaria n.6037505000004 per il periodo dal 29/06/2010 al 13/10/2010, in virtù di disconoscimento del rapporto di lavoro intrattenuto con la Soc. Coop. Europa 2008 A.R.L.
(indebito n. 17020366);
b) richiesta di ripetizione di € 2.672,40 per indebita fruizione dell'indennità di disoccupazione ordinaria n.6037589300475 per il periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012, in virtù di disconoscimento del rapporto di lavoro intrattenuto con la Soc. Coop. Europa 2008 A.R.L. indebito n. 17020369);
c) richiesta di ripetizione di € 8.328,60 per indebita fruizione dell'indennità di n.6037603000138 per il periodo dal 18/06/2013 al 25/06/2013, in virtù di Parte_2
disconoscimento del rapporto di lavoro intrattenuto con la la SOC. COOP. EDERA 012 A.R.L.
(indebito n.17020361);
CP_
- che nonostante la presenza degli indebiti predetti l' avrebbe dovuto trattenere, in cassa sede, solo l'importo di € 368,97, ossia il quinto (1/5) dell'importo corrisposto, così come previsto l'art.69 della legge n. 153/1969.
Deduceva la ricorrente che invece l'Ente aveva trattenuto illegittimamente l'intero importo a titolo di rateo pensionistico, nonostante l'indebito riguardasse una prestazione a sostegno del reddito mentre il CP_ credito vantato derivasse da una prestazione assistenziale. Secondo parte ricorrente infatti l' avrebbe dovuto trattenere solo l'1/5 dell'importo complessivo, non ricorrendo nel caso di specie un'ipotesi di compensazione impropria.
Eccepiva inoltre che nel caso in esame l'Ente ha anche omesso la comunicazione all'interessato, non essendo la ricorrente edotta della circostanza per cui gli arretrati pensionistici erano stati trattenuti per la presenza di indebiti previdenziali.
CP_
Eccepiva infine la prescrizione delle somme oggetto di ripetizione, avendo l' notificato l'Indebito previdenziale n.1702366 del 01/06/2022 ben oltre il termine prescrizionale di anni 10 (dieci) previsto
CP_ per legge ex art. 2033 c.c.. Pertanto, eccepiva che il diritto dell' alla ripetizione di € 9.102,84 per indebita fruizione della indennità di disoccupazione n.603750500004 dal 29/06/2010 al 13/10/2010 si è prescritto in data 13.10.2020 (dieci anni dal pagamento della prestazione), non essendoci stati atti
CP_ interruttivi della prescrizione antecedenti alla missiva del 01.06.2022, nella quale l' ha richiesto
"esplicitamente" il pagamento delle somme indebitamente fruite a titolo di disoccupazione.
2 Concludeva pertanto chiedendo “in via preliminare, di dichiarare la prescrizione del credito di 9.102,84 vantato dall' nei confronti della sig.ra , con provvedimento n. 17020366 del 01.06.2022, CP_1 Pt_1
non essendoci stati atti interruttivi della prescrizione nei dieci ex art. 2033 c.c.; in via principale,
CP_ ordinare all' l'esibizione dei pagamenti effettuati alla ricorrente a titolo di disoccupazione n.
6037589300475, di cui all'Indebito previdenziale n. 17020369, e, qualora dovesse risultare che i pagamenti de quibus fossero tutti, o in parte, stati effettuati in data antecedente al 20/06/2022, dichiarare la prescrizione del credito per quelle somme erogate in data antecedente al 20/06/2022;
Accertato quindi l'ammontare complessivo dell'Indebito previdenziale, rimodulato sia in base ai crediti CP_ prescritti che alla trattenuta di € 368,97 che l' effettuerà sul rateo pensionistico Inv-Civ
n.07063371, dichiarare il diritto della sig.ra al pagamento di €1.475,91 a titolo di rateo Parte_1
pensionistico n.07063371 – quale erede, corrispondente alla differenza tra il rateo che avrebbe CP_2
CP_ dovuto percepire (€ 1.844,88) e la trattenuta del quinto (€ 368,97) che dovrà essere operata dall' per la presenza di Indebiti previdenziali ex art.69 della legge n. 153/1969; Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, da liquidarsi con distrazione”.
L' , sebbene ritualmente convenuto in giudizio, non si costituiva, e pertanto ne viene dichiarata la CP_1
contumacia.
Rinviata la causa per la decisione, e disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter cpc per l'udienza, lette le note scritte depositate, è pronunciata la presente sentenza.
In via preliminare, occorre chiarire che la presente controversia ha ad oggetto la legittimità della pretesa restitutoria dell' costituente il presupposto della formulazione dell'indebito oggettivo CP_1 riguardante l'assegno di invalidità civile.
In altre parole, nel caso in esame non è esperita un'azione di annullamento del provvedimento amministrativo emesso dall' ma un'azione di accertamento negativo della pretesa restitutoria CP_1 avanzata dall'ente previdenziale.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, infatti, il processo relativo a prestazioni di tipo previdenziale ed assistenziale non ha struttura impugnatoria poiché ha ad oggetto non l'atto od il provvedimento amministrativo emesso dall' ma il diritto del privato all'erogazione di quella CP_1 determinata prestazione in presenza di tutti i requisiti previsti direttamente dalla legge.
I provvedimenti amministrativi emessi dall' in ordine all'erogazione di una prestazione CP_1 previdenziale od assistenziale non hanno e non possono mai avere natura costitutiva del diritto fatto valere ma costituiscono meri atti ricognitivi, con funzione di certazione o di mero accertamento, dei requisiti previsti direttamente dalla legge. Il che costituisce il logico corollario delle caratteristiche strutturali e funzionali dell'intero sistema previdenziale ed assistenziale proprio perché è lo stesso legislatore a stabilire in modo puntuale quali siano i presupposti per l'erogazione di ogni singola prestazione e l' svolge una funzione di mero accertamento. Si tratta, quindi, di un'attività CP_1
3 vincolata nell'interesse del privato senza alcun margine di discrezionalità. Se, infatti, l' fosse CP_1
titolare di un ampio potere discrezionale e se la legge non avesse individuato in modo puntuale i requisiti per l'erogazione di ogni prestazione, il provvedimento avrebbe natura concessoria e costitutiva ed il privato sarebbe titolare non di un diritto soggettivo perfetto ma di un mero interesse legittimo di tipo pretensivo (cfr. ad es. Cass. sez. un. 529/2000, 13664/2002 e 24862/2006).
Tali considerazioni sono state ribadite dalla giurisprudenza più recente in caso di revoca della prestazione assistenziale o previdenziale (cfr. Cass. 3404/2006 e 3688/2015).
Non è condivisibile la prospettazione di parte ricorrente che invoca l'applicabilità dell'art. 13, L.
412/1991.
Ed infatti, l'art. 13 co. 2 l. 412/1991 e l'art. 52 l. 88/1989 sono norme eccezionali che derogano al regime generale di cui all'art. 2033 c.c. ma riguardano solo ed esclusivamente la materia dell'indebito previdenziale di tipo pensionistico e, per tali ragioni, non possono essere applicate ad altre tipologie di prestazioni in ragione della loro natura speciale ed eccezionale (cfr. Cassazione civile, sez. lav.,
12/12/2016 n. 25371; Cassazione civile, sez. lav., 31/01/2017, n. 2506; Cassazione civile, sez. un.,
07/03/2005, n. 4809 nonché Cass. civ. sez. un. sentenze n.900, n. 901, n.902, n. 1315, n. 1317 e n. 1966 del 1995).
L'indebito assistenziale, infatti, è disciplinato dal legislatore in modo differente rispetto all'indebito previdenziale.
Sul punto, infatti, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 28771/2018), “in proposito
è noto che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' "affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui "non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione" (Corte Costituzionale 22 luglio 2004,
n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448).
4.1 Ciò premesso si è andato affermando, in ambito assistenziale, un quadro di fondo tale per cui "in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale" (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n.
4 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977 (secondo cui "gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore...degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento") ed il D.L. n. 173 del 1988, art.
3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 (secondo cui "con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte" (risultando invece abrogata la L. n. 537 del 1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma 4, e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, il D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5: sul tema v. in dettaglio,
Cass. 7048/2006, cit.).
4.2 Sicchè la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
4.3 Regole specifiche ricorrono per
l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre non può dirsi che sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici. L' in CP_1
realtà sostiene che, rispetto al venire meno dei requisiti economici, la regola sarebbe quella di piena ripetibilità e che essa andrebbe desunta dal disposto del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 5, conv. in L. n. 326 del 2003, e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che "non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali". Sicchè, secondo l'ente erogatore, dalla limitazione della ripetibilità ai periodi anteriori rispetto all'entrata in vigore del decreto legge, dovrebbe trarsi la conclusione che, rispetto ai periodi successivi, varrebbe un regime di piena ripetibilità, secondo le regole civilistiche di cui all'art. 2033 c.c. Tale conclusione non può però essere condivisa, in quanto il significato del predetto disposto non è univoco nel far concludere per l'esistenza di un contrasto rispetto alle precedenti previsioni generali già citate (secondo cui la ripetizione è
5 ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito: art. 3, comma 9, cit.; D.L.
n. 850 del 1976, art. 3 ter, cit.) e per l'introduzione di una regola di generalizzata ripetibilità per il venire meno dei requisiti economici della prestazione assistenziale. Infatti la disposizione, per un verso, non contiene nulla di esplicito rispetto alla disciplina, per il futuro, della ripetibilità; del resto essa conserva comunque portata normativa, ove la si intenda quale generalizzata sanatoria del pregresso, estesa anche al caso in cui vi fossero già stati accertamenti di indebito, in connessione con le regole interdirigenziali di verifica che venivano contestualmente previste. Pertanto non può dirsi che la disposizione in questione abbia l'effetto di escludere il venire meno dei requisiti reddituali dall'applicazione della citata disciplina generale dell'indebito assistenziale.
5. Si deve in definitiva confermare il principio, desumibile dall'insieme delle norme e delle pronunce sopra esaminate, per cui
l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito”.
Secondo la giurisprudenza consolidata (Cassazione civile, sez. lav., 14/05/2008, n. 12092) l'azione di ripetizione dell' è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2646 c.c. e tale termine CP_1
inizia a decorre dal momento del pagamento.
Giova evidenziare che la fattispecie in esame rientra nella disciplina dell'indebito oggettivo sopravvenuto, atteso che il carattere indebito dell'erogazione è emerso a seguito di un successivo accertamento.
In tema di indebito sopravvenuto la Suprema Corte a Sezioni Unite ha affermato, con sentenza n. 5624 del 9 marzo 2009, che “l'art. 2033 cod. civ., pur essendo formulato con riferimento all'ipotesi del pagamento "ab origine" indebito, è applicabile per analogia anche alle ipotesi di indebito oggettivo sopravvenuto per essere venuta meno, in dipendenza di qualsiasi ragione, in un momento successivo al pagamento, la "causa debendi".
Sebbene si tratti di un indebito sopravvenuto la prescrizione non può che decorrere dal momento del pagamento, così come afferma la giurisprudenza di legittimità granitica, considerato che, argomentando diversamente, sarebbero lese le comuni e generali regole dell'affidamento attribuendo all'Istituto la possibilità sine die di recuperare i crediti ritenuti presuntivamente non dovuti.
Invero, nel caso di specie parte ricorrente non ha fornito prova – su di essa incombente – circa la data del pagamento in suo favore della indennità di disoccupazione.
6 Dunque, non è possibile in questa sede verificare la decorrenza del termine di prescrizione decennale dei provvedimenti di indebito impugnati.
Quanto alla disciplina del recupero diretto da parte dell'istituto, essa è dettata dall'art. 69 della legge n.
153/1969 nei seguenti termini: “Le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni di cui all'articolo
11 della legge 5 novembre 1968 n. 1115, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l' derivanti da Controparte_3 indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall' stesso, ovvero da CP_1
omissioni contributive, escluse, in questo caso, le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative.
Per le pensioni ordinarie liquidate a carico della assicurazione generale obbligatoria, viene comunque fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo. Le somme dovute all' Controparte_3
, per prestazioni indebitamente percepite, non possono essere gravate da interessi
[...] salvo che la indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
La norma, quindi, prevede che l' possa trattenere un quinto dell'importo pensionistico fatto salvo CP_4
il trattamento minimo.
Pertanto, il pensionato ha diritto, in caso di trattenuta diretta sulla pensione, a conservare il cd. trattamento minimo di pensione, e non il cd. minimo vitale.
La Suprema Corte (si vedano Cass. n. 12040/2003 e ancor prima Cass. 4987/1987) ha già affermato che la disposizione speciale di cui all'art. 69, comma 1, della legge n. 153/1969 non pregiudica il diritto dell'ente alla restituzione delle somme spettanti mediante trattenuta, in via di compensazione, entro i limiti peraltro stabiliti dalla riportata norma.
L' salvo il diritto di avvalersi, come ogni creditore, dell'azione di ripetizione di cui all'art. 2033 CP_1
c.c., può recuperare gli indebiti o le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, col duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo della pensione ( n. 1532/1978; Cass. n. 383/1989), laddove il principio de quo opera anche sugli arretrati di pensione (Cass. n. 9001/2003).
Diversamente argomentando, il pensionato che non riceva la pensione nella misura spettante per un periodo più o meno lungo, e che per ciò stesso subisce un danno (potendo essere costretto, al limite, a ricorrere al credito per sopperire alle proprie necessità), verrebbe ad essere ulteriormente danneggiato per il fatto che la somma finalmente riconosciutagli e liquidatagli a titolo di arretrati pensionistici gli potrebbe essere interamente pignorata o trattenuta;
nel mentre il pensionato che ha sempre percepito la pensione nella misura corretta potrebbe essere assoggettato a pignoramento o trattenuta della stessa solo nei limiti del quinto e con salvezza del trattamento minimo;
con la precisazione (Cass. n. 3648/2019) che in caso di compensazione attuata dall' per propri crediti sugli importi pignorabili dei CP_1
7 trattamenti pensionistici da erogare, il calcolo della quota pignorabile e dunque compensabile, pari ad un quinto, va effettuato al netto delle ritenute applicate a titolo fiscale.
Pertanto, deve ritenersi che l'importo previsto di € 1.844,88, a titolo di rateo pensionistico, dovrà essere CP_ decurtato dall' di soli € 368,97, ovverossia pari al quinto (1/5) dell'importo corrisposto, così come previsto l'art.69 della legge n. 153/1969.
Deve, pertanto, dedursi che la ricorrente ha comunque diritto al pagamento di € 1.475,91 a titolo di rateo pensionistico Inv-Civ n.07063371 – quale erede, corrispondente alla differenza tra il rateo che avrebbe dovuto percepire (€ 1.844,88) e la trattenuta del quinto (€ 368,97).
Il ricorso pertanto va accolto nei limiti suindicati.
Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda, della natura e del valore della causa, nonché dell'attività processuale espletata.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni avversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso, e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente al pagamento di
€1.475,91 a titolo di rateo pensionistico Inv-Civ n.07063371; CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.348,50 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Aversa, lì 31.3.2025.
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta della causa disposta per l'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 9588/2022
tra
, rapp.ta e difesa come in atti dall'avv. Antonio Cantile Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., CP_1
Resistente contumace
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.7.2022 parte ricorrente deduceva:
- di aver presentato in data 31/03/2022, quale erede del defunto sig. , domanda Persona_1
n. 2037922100018 volta ad ottenere i ratei maturati e non corrisposti a titolo di Invalidità Civile
n.07063371;
CP_
- che con provvedimento del 05/04/2022, l' ha comunicato l'ammontare dei ratei maturati e non corrisposti in favore del dante causa, pari ad € 16.605,61, nonché l'importo da corrispondere alla ricorrente, pari ad € 1.844,88, corrispondente alla quota spettante dell'11,11%;
1 CP_
- che in data 20/05/2022 l' nonostante abbia disposto il pagamento di € 1.844,88, quale quota erede, ha inspiegabilmente trattenuto, presso la Cassa sede, l'intero importo sul presupposto della presenza di indebiti previdenziali successivamente notificati alla ricorrente;
- che in data 21/06/2022, sono stati notificati alla ricorrente i seguenti indebiti previdenziali:
a) richiesta di ripetizione di € 9.102,84 per indebita fruizione dell'indennità di disoccupazione ordinaria n.6037505000004 per il periodo dal 29/06/2010 al 13/10/2010, in virtù di disconoscimento del rapporto di lavoro intrattenuto con la Soc. Coop. Europa 2008 A.R.L.
(indebito n. 17020366);
b) richiesta di ripetizione di € 2.672,40 per indebita fruizione dell'indennità di disoccupazione ordinaria n.6037589300475 per il periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012, in virtù di disconoscimento del rapporto di lavoro intrattenuto con la Soc. Coop. Europa 2008 A.R.L. indebito n. 17020369);
c) richiesta di ripetizione di € 8.328,60 per indebita fruizione dell'indennità di n.6037603000138 per il periodo dal 18/06/2013 al 25/06/2013, in virtù di Parte_2
disconoscimento del rapporto di lavoro intrattenuto con la la SOC. COOP. EDERA 012 A.R.L.
(indebito n.17020361);
CP_
- che nonostante la presenza degli indebiti predetti l' avrebbe dovuto trattenere, in cassa sede, solo l'importo di € 368,97, ossia il quinto (1/5) dell'importo corrisposto, così come previsto l'art.69 della legge n. 153/1969.
Deduceva la ricorrente che invece l'Ente aveva trattenuto illegittimamente l'intero importo a titolo di rateo pensionistico, nonostante l'indebito riguardasse una prestazione a sostegno del reddito mentre il CP_ credito vantato derivasse da una prestazione assistenziale. Secondo parte ricorrente infatti l' avrebbe dovuto trattenere solo l'1/5 dell'importo complessivo, non ricorrendo nel caso di specie un'ipotesi di compensazione impropria.
Eccepiva inoltre che nel caso in esame l'Ente ha anche omesso la comunicazione all'interessato, non essendo la ricorrente edotta della circostanza per cui gli arretrati pensionistici erano stati trattenuti per la presenza di indebiti previdenziali.
CP_
Eccepiva infine la prescrizione delle somme oggetto di ripetizione, avendo l' notificato l'Indebito previdenziale n.1702366 del 01/06/2022 ben oltre il termine prescrizionale di anni 10 (dieci) previsto
CP_ per legge ex art. 2033 c.c.. Pertanto, eccepiva che il diritto dell' alla ripetizione di € 9.102,84 per indebita fruizione della indennità di disoccupazione n.603750500004 dal 29/06/2010 al 13/10/2010 si è prescritto in data 13.10.2020 (dieci anni dal pagamento della prestazione), non essendoci stati atti
CP_ interruttivi della prescrizione antecedenti alla missiva del 01.06.2022, nella quale l' ha richiesto
"esplicitamente" il pagamento delle somme indebitamente fruite a titolo di disoccupazione.
2 Concludeva pertanto chiedendo “in via preliminare, di dichiarare la prescrizione del credito di 9.102,84 vantato dall' nei confronti della sig.ra , con provvedimento n. 17020366 del 01.06.2022, CP_1 Pt_1
non essendoci stati atti interruttivi della prescrizione nei dieci ex art. 2033 c.c.; in via principale,
CP_ ordinare all' l'esibizione dei pagamenti effettuati alla ricorrente a titolo di disoccupazione n.
6037589300475, di cui all'Indebito previdenziale n. 17020369, e, qualora dovesse risultare che i pagamenti de quibus fossero tutti, o in parte, stati effettuati in data antecedente al 20/06/2022, dichiarare la prescrizione del credito per quelle somme erogate in data antecedente al 20/06/2022;
Accertato quindi l'ammontare complessivo dell'Indebito previdenziale, rimodulato sia in base ai crediti CP_ prescritti che alla trattenuta di € 368,97 che l' effettuerà sul rateo pensionistico Inv-Civ
n.07063371, dichiarare il diritto della sig.ra al pagamento di €1.475,91 a titolo di rateo Parte_1
pensionistico n.07063371 – quale erede, corrispondente alla differenza tra il rateo che avrebbe CP_2
CP_ dovuto percepire (€ 1.844,88) e la trattenuta del quinto (€ 368,97) che dovrà essere operata dall' per la presenza di Indebiti previdenziali ex art.69 della legge n. 153/1969; Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, da liquidarsi con distrazione”.
L' , sebbene ritualmente convenuto in giudizio, non si costituiva, e pertanto ne viene dichiarata la CP_1
contumacia.
Rinviata la causa per la decisione, e disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter cpc per l'udienza, lette le note scritte depositate, è pronunciata la presente sentenza.
In via preliminare, occorre chiarire che la presente controversia ha ad oggetto la legittimità della pretesa restitutoria dell' costituente il presupposto della formulazione dell'indebito oggettivo CP_1 riguardante l'assegno di invalidità civile.
In altre parole, nel caso in esame non è esperita un'azione di annullamento del provvedimento amministrativo emesso dall' ma un'azione di accertamento negativo della pretesa restitutoria CP_1 avanzata dall'ente previdenziale.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, infatti, il processo relativo a prestazioni di tipo previdenziale ed assistenziale non ha struttura impugnatoria poiché ha ad oggetto non l'atto od il provvedimento amministrativo emesso dall' ma il diritto del privato all'erogazione di quella CP_1 determinata prestazione in presenza di tutti i requisiti previsti direttamente dalla legge.
I provvedimenti amministrativi emessi dall' in ordine all'erogazione di una prestazione CP_1 previdenziale od assistenziale non hanno e non possono mai avere natura costitutiva del diritto fatto valere ma costituiscono meri atti ricognitivi, con funzione di certazione o di mero accertamento, dei requisiti previsti direttamente dalla legge. Il che costituisce il logico corollario delle caratteristiche strutturali e funzionali dell'intero sistema previdenziale ed assistenziale proprio perché è lo stesso legislatore a stabilire in modo puntuale quali siano i presupposti per l'erogazione di ogni singola prestazione e l' svolge una funzione di mero accertamento. Si tratta, quindi, di un'attività CP_1
3 vincolata nell'interesse del privato senza alcun margine di discrezionalità. Se, infatti, l' fosse CP_1
titolare di un ampio potere discrezionale e se la legge non avesse individuato in modo puntuale i requisiti per l'erogazione di ogni prestazione, il provvedimento avrebbe natura concessoria e costitutiva ed il privato sarebbe titolare non di un diritto soggettivo perfetto ma di un mero interesse legittimo di tipo pretensivo (cfr. ad es. Cass. sez. un. 529/2000, 13664/2002 e 24862/2006).
Tali considerazioni sono state ribadite dalla giurisprudenza più recente in caso di revoca della prestazione assistenziale o previdenziale (cfr. Cass. 3404/2006 e 3688/2015).
Non è condivisibile la prospettazione di parte ricorrente che invoca l'applicabilità dell'art. 13, L.
412/1991.
Ed infatti, l'art. 13 co. 2 l. 412/1991 e l'art. 52 l. 88/1989 sono norme eccezionali che derogano al regime generale di cui all'art. 2033 c.c. ma riguardano solo ed esclusivamente la materia dell'indebito previdenziale di tipo pensionistico e, per tali ragioni, non possono essere applicate ad altre tipologie di prestazioni in ragione della loro natura speciale ed eccezionale (cfr. Cassazione civile, sez. lav.,
12/12/2016 n. 25371; Cassazione civile, sez. lav., 31/01/2017, n. 2506; Cassazione civile, sez. un.,
07/03/2005, n. 4809 nonché Cass. civ. sez. un. sentenze n.900, n. 901, n.902, n. 1315, n. 1317 e n. 1966 del 1995).
L'indebito assistenziale, infatti, è disciplinato dal legislatore in modo differente rispetto all'indebito previdenziale.
Sul punto, infatti, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 28771/2018), “in proposito
è noto che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' "affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui "non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione" (Corte Costituzionale 22 luglio 2004,
n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448).
4.1 Ciò premesso si è andato affermando, in ambito assistenziale, un quadro di fondo tale per cui "in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale" (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n.
4 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977 (secondo cui "gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore...degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento") ed il D.L. n. 173 del 1988, art.
3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 (secondo cui "con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte" (risultando invece abrogata la L. n. 537 del 1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma 4, e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, il D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5: sul tema v. in dettaglio,
Cass. 7048/2006, cit.).
4.2 Sicchè la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
4.3 Regole specifiche ricorrono per
l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre non può dirsi che sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici. L' in CP_1
realtà sostiene che, rispetto al venire meno dei requisiti economici, la regola sarebbe quella di piena ripetibilità e che essa andrebbe desunta dal disposto del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 5, conv. in L. n. 326 del 2003, e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che "non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali". Sicchè, secondo l'ente erogatore, dalla limitazione della ripetibilità ai periodi anteriori rispetto all'entrata in vigore del decreto legge, dovrebbe trarsi la conclusione che, rispetto ai periodi successivi, varrebbe un regime di piena ripetibilità, secondo le regole civilistiche di cui all'art. 2033 c.c. Tale conclusione non può però essere condivisa, in quanto il significato del predetto disposto non è univoco nel far concludere per l'esistenza di un contrasto rispetto alle precedenti previsioni generali già citate (secondo cui la ripetizione è
5 ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito: art. 3, comma 9, cit.; D.L.
n. 850 del 1976, art. 3 ter, cit.) e per l'introduzione di una regola di generalizzata ripetibilità per il venire meno dei requisiti economici della prestazione assistenziale. Infatti la disposizione, per un verso, non contiene nulla di esplicito rispetto alla disciplina, per il futuro, della ripetibilità; del resto essa conserva comunque portata normativa, ove la si intenda quale generalizzata sanatoria del pregresso, estesa anche al caso in cui vi fossero già stati accertamenti di indebito, in connessione con le regole interdirigenziali di verifica che venivano contestualmente previste. Pertanto non può dirsi che la disposizione in questione abbia l'effetto di escludere il venire meno dei requisiti reddituali dall'applicazione della citata disciplina generale dell'indebito assistenziale.
5. Si deve in definitiva confermare il principio, desumibile dall'insieme delle norme e delle pronunce sopra esaminate, per cui
l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito”.
Secondo la giurisprudenza consolidata (Cassazione civile, sez. lav., 14/05/2008, n. 12092) l'azione di ripetizione dell' è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2646 c.c. e tale termine CP_1
inizia a decorre dal momento del pagamento.
Giova evidenziare che la fattispecie in esame rientra nella disciplina dell'indebito oggettivo sopravvenuto, atteso che il carattere indebito dell'erogazione è emerso a seguito di un successivo accertamento.
In tema di indebito sopravvenuto la Suprema Corte a Sezioni Unite ha affermato, con sentenza n. 5624 del 9 marzo 2009, che “l'art. 2033 cod. civ., pur essendo formulato con riferimento all'ipotesi del pagamento "ab origine" indebito, è applicabile per analogia anche alle ipotesi di indebito oggettivo sopravvenuto per essere venuta meno, in dipendenza di qualsiasi ragione, in un momento successivo al pagamento, la "causa debendi".
Sebbene si tratti di un indebito sopravvenuto la prescrizione non può che decorrere dal momento del pagamento, così come afferma la giurisprudenza di legittimità granitica, considerato che, argomentando diversamente, sarebbero lese le comuni e generali regole dell'affidamento attribuendo all'Istituto la possibilità sine die di recuperare i crediti ritenuti presuntivamente non dovuti.
Invero, nel caso di specie parte ricorrente non ha fornito prova – su di essa incombente – circa la data del pagamento in suo favore della indennità di disoccupazione.
6 Dunque, non è possibile in questa sede verificare la decorrenza del termine di prescrizione decennale dei provvedimenti di indebito impugnati.
Quanto alla disciplina del recupero diretto da parte dell'istituto, essa è dettata dall'art. 69 della legge n.
153/1969 nei seguenti termini: “Le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni di cui all'articolo
11 della legge 5 novembre 1968 n. 1115, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l' derivanti da Controparte_3 indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall' stesso, ovvero da CP_1
omissioni contributive, escluse, in questo caso, le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative.
Per le pensioni ordinarie liquidate a carico della assicurazione generale obbligatoria, viene comunque fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo. Le somme dovute all' Controparte_3
, per prestazioni indebitamente percepite, non possono essere gravate da interessi
[...] salvo che la indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
La norma, quindi, prevede che l' possa trattenere un quinto dell'importo pensionistico fatto salvo CP_4
il trattamento minimo.
Pertanto, il pensionato ha diritto, in caso di trattenuta diretta sulla pensione, a conservare il cd. trattamento minimo di pensione, e non il cd. minimo vitale.
La Suprema Corte (si vedano Cass. n. 12040/2003 e ancor prima Cass. 4987/1987) ha già affermato che la disposizione speciale di cui all'art. 69, comma 1, della legge n. 153/1969 non pregiudica il diritto dell'ente alla restituzione delle somme spettanti mediante trattenuta, in via di compensazione, entro i limiti peraltro stabiliti dalla riportata norma.
L' salvo il diritto di avvalersi, come ogni creditore, dell'azione di ripetizione di cui all'art. 2033 CP_1
c.c., può recuperare gli indebiti o le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, col duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo della pensione ( n. 1532/1978; Cass. n. 383/1989), laddove il principio de quo opera anche sugli arretrati di pensione (Cass. n. 9001/2003).
Diversamente argomentando, il pensionato che non riceva la pensione nella misura spettante per un periodo più o meno lungo, e che per ciò stesso subisce un danno (potendo essere costretto, al limite, a ricorrere al credito per sopperire alle proprie necessità), verrebbe ad essere ulteriormente danneggiato per il fatto che la somma finalmente riconosciutagli e liquidatagli a titolo di arretrati pensionistici gli potrebbe essere interamente pignorata o trattenuta;
nel mentre il pensionato che ha sempre percepito la pensione nella misura corretta potrebbe essere assoggettato a pignoramento o trattenuta della stessa solo nei limiti del quinto e con salvezza del trattamento minimo;
con la precisazione (Cass. n. 3648/2019) che in caso di compensazione attuata dall' per propri crediti sugli importi pignorabili dei CP_1
7 trattamenti pensionistici da erogare, il calcolo della quota pignorabile e dunque compensabile, pari ad un quinto, va effettuato al netto delle ritenute applicate a titolo fiscale.
Pertanto, deve ritenersi che l'importo previsto di € 1.844,88, a titolo di rateo pensionistico, dovrà essere CP_ decurtato dall' di soli € 368,97, ovverossia pari al quinto (1/5) dell'importo corrisposto, così come previsto l'art.69 della legge n. 153/1969.
Deve, pertanto, dedursi che la ricorrente ha comunque diritto al pagamento di € 1.475,91 a titolo di rateo pensionistico Inv-Civ n.07063371 – quale erede, corrispondente alla differenza tra il rateo che avrebbe dovuto percepire (€ 1.844,88) e la trattenuta del quinto (€ 368,97).
Il ricorso pertanto va accolto nei limiti suindicati.
Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda, della natura e del valore della causa, nonché dell'attività processuale espletata.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni avversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso, e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente al pagamento di
€1.475,91 a titolo di rateo pensionistico Inv-Civ n.07063371; CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.348,50 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Aversa, lì 31.3.2025.
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo
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