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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 25/06/2025, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1940/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Alberto Panu Presidente Estensore
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al n. 1940/2021 del Ruolo Generale il 19/11/2021, promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti DI TI Rason e Veronica Terrazzi ed elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. e (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
), successori universali della (C.F. C.F._3 Controparte_3
), rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Silvi Antonini ed elettivamente domiciliati P.IVA_1 come da procura in atti
PARTI APPELLATE avverso
la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2697/2021 del 21/10/2021;
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante : “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze Parte_1 ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta e previa ogni opportuna declaratoria di ragione e di legge, in accoglimento della presente impugnazione: a) In via preliminare: sospendere, ai sensi dell'art. dell'art. 283 c.p.c., per i motivi tutti di cui in
1 narrativa, l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. b) Nel merito: - in tesi: riformare ed annullare la sentenza impugnata e conseguentemente: IN VIA PRELIMINARE IN RITO ED IN
OGNI CASO: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione notificato ad istanza della società in data 19.12.2017, per mancato rispetto dei termini a comparire, giusto CP_3 disposto dell'art. 164 comma 1 c.p.c., con ogni opportuno e consequenziale provvedimento di legge e/o di ragione, per i motivi di cui in narrativa e per quelli ulteriori che ci si riserva di dedurre in proseguo di giudizio;
IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare l'estinzione, per intervenuta prescrizione, del diritto fatto valere dalla società nel proprio atto di CP_3 citazione notificato ad istanza della società in data 19.12.2017, per i motivi di cui in CP_3 narrativa e per quelli ulteriori che ci si riserva di dedurre in proseguo di giudizio;
NEL MERITO: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari sopra formulate, rigettare integralmente le domande tutte formulate dalla società nell'atto di CP_3 citazione notificato in data 19.12.2017, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in narrativa e per quelli ulteriori che ci si riserva di dedurre in prosieguo di giudizio;
con ogni consequenziale provvedimento di ragione e/o di legge. IN VIA ISTRUTTORIA: senza nessuna inversione dell'onere della prova, si insiste, sin d'ora, per mero tuziorismo di difesa, per l'ammissione delle istanze istruttorie, già articolate in atti. IN OGNI CASO: con vittoria di spese, compensi, oltre rimborso forfetario, C.A.P. ed I.V.A., dovuti come per legge per entrambi i gradi di giudizio…”.
Per le parti appellate e : “affinche l'Ecc.ma Corte d'Appello di CP_1 Controparte_2
Firenze voglia: 1) in via preliminare di rito, dichiarare l'inammissibilita dell'appello proposto dal sig. avverso la sentenza n. 2697/2021 pronunziata dal Tribunale di Parte_1
Firenze nel giudizio civile R.G. n. 17998/2017 in data 21.10.2021, depositata in pari data, per i motivi esposti in narrativa (in particolar modo espressi al capo VI); 2) in ipotesi denegata, nel merito, rigettare, per tutti i motivi esposti in narrativa,l'appello proposto dal sig.
[...]
promosso per la riforma della medesima sentenza e di conseguenza si richiede Parte_1 la conferma della sentenza di primo grado e piu specificamente piaccia all' Ecc.ma Corte
d'Appello di Firenze, per le causali di cui in narrativa, rigettata ogni domanda ed eccezione avversaria, condannare il Sig. come in atti identificato, al pagamento Parte_1 in favore dei sigg.ri e quali ex soci della estinta CP_1 Controparte_4 Parte_2 della somma di 15.520,80 euro oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali
[...] come per legge dal di del dovuto all'effettivo pagamento, con vittoria di spese, compensi di procedura, rimborsi forfettari, CAP ed IVA come per legge. In ogni caso con vittoria di compensi, rimborsi forfettari 15% spese oltre IVA e CAP come per legge, del presente giudizio
e del giudizio di primo grado…”.
1. I fatti di causa e le domande proposte.
2 Con atto di citazione la (d'ora in poi soltanto ”) ha Controparte_3 CP_3 convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze , chiedendo che Parte_1 venisse condannato al pagamento della somma di € 15.520,80, oltre rivalutazione e interessi legali, a titolo di saldo del corrispettivo pattuito inter-partes per l'installazione di un impianto di climatizzazione nell'immobile di cui era nudo proprietario. Parte_1
In particolare, la ha dedotto che, in data 09/03/2006, ha fornito a CP_3 Persona_1
(padre del convenuto ) un preventivo per la somma di €
[...] Parte_1
30.000,00 (€ 25.000,00 oltre IVA al 20%) per l'installazione di un impianto di climatizzazione di tipo VFR a gas ecologico R410A, presso la villa sita in Forte dei Marmi, Via Caduti sul lavoro
39-41 – villa della quale e il fratello DI erano nudi proprietari - ; che con fax Parte_1 del 24/03/2006 ha confermato alla l'accettazione del Parte_1 CP_3 preventivo: “faccio seguito al Suo preventivo in data 09/03/2006 per la fornitura dell'impianto di climatizzazione del complessivo importo di € 25.000,00 per confermarLe l'accettazione dello stesso”.
L'impianto è stato regolarmente fornito e montato a regola d'arte da parte della , senza CP_3 alcuna contestazione.
L'ammontare complessivo fatturato dei lavori era pari alla somma di € 31.120,80, suddiviso in tre fatture: la n. 111 del 06/06/2006 per € 15.600,00, la n. 198 del 03/08/2006 per €
12.000,00 e la n. 229 per € 3.520,80. Tali fatture venivano intestate, per volontà dell'ordinante, a DI TI Rason.
La prima fattura in scadenza, la n. 111, è stata saldata regolarmente da Persona_1
, mediante accredito avvenuto con bonifico bancario emesso dallo studio ,
[...] Parte_1 di cui facevano parte e i due figli DI e . Persona_1 Parte_1
Quest'ultimo ha richiesto che il rimanente fatturato di € 15.520,80 - di cui alle fatture n. 198 e n. 229 - fosse intestato alla società usufruttuaria della villa dove si erano svolti i lavori, la San
Pietro Real Estate s.r.l. (d'ora in poi soltanto “San Pietro”).
A seguito di tale richiesta, è stato stornato da DI TI Rason l'ammontare complessivo delle due fatture residue, ed è stata emessa la fattura n. 103 del 21/05/2007 nei confronti della società San Pietro, che si è tuttavia rifiutata di provvedere al pagamento richiesto.
Nel 2011 la ha richiesto detto pagamento alla San Pietro, in via monitoria, con decreto CP_3 ingiuntivo n. 4982/2011, che è stato revocato dal Tribunale di Firenze con sentenza n.
2327/2016, in ragione del fatto che aveva accettato il preventivo in Parte_1 Parte_1 nome proprio.
Per tali ragioni, con lettera raccomandata del 15/04/2017, la ha richiesto il pagamento CP_3 della somma residua di € 15.520,80 a , che ha rifiutato di provvedere Parte_1 al pagamento.
Respinto anche l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, la ha CP_3 citato in giudizio . Parte_1
3 Si è costituito in quella sede , il quale in via preliminare ha eccepito Parte_1 sia la prescrizione breve di un anno, che la prescrizione decennale del diritto di credito, in quanto, a fronte di un preventivo datato 09/03/2006, la prima fattura emessa dalla nei CP_3 confronti di era datata 07/02/2017; sempre in via preliminare, ha Parte_1 eccepito altresì la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c.
Nel merito, ha dedotto l'infondatezza della pretesa creditoria , in quanto la dichiarazione resa da nel fax del 24/03/2006 non integra un'accettazione del preventivo Parte_1 del 09.03.2006 , per via del suo contenuto generico, tale da integrare una mera offerta, e non una proposta contrattuale giuridicamente vincolante;
pertanto non si sarebbe perfezionato alcun contratto tra le parti.
Ha riferito , poi, che la non ha fornito alcuna prova dell'avvenuta esecuzione CP_3 dell'asserito rapporto contrattuale, non potendo rilevare a tal fine la fattura emessa nei confronti di nel febbraio del 2017; la restante documentazione Pt_1 Parte_1 versata in atti dalla si riferisce a soggetti diversi da (il CP_3 Parte_1 preventivo intestato al padre , le fatture n. 111, 198 e 229 intestate al fratello Per_1
DI e la fattura n. 103, intestata alla società San Pietro).
Rigettate le prove testimoniali richieste da , la causa è stata istruita attraverso Parte_1 produzioni documentali. Nelle more del giudizio, parte attrice ha comunicato lo scioglimento della società e la cessazione della propria attività, con conseguente cancellazione dal CP_3 registro delle imprese, e ha depositato la comparsa di prosecuzione del processo per conto dei successori a titolo universale e . CP_1 Controparte_2
Con la sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c., il Tribunale di Firenze ha così provveduto:
“accoglie la domanda e, conseguentemente, condanna il convenuto soccombente a pagare in favore di e quali ex soci della estinta CP_1 Controparte_2 Parte_2 della somma di 15.520,80 euro oltre interessi di legge dal di del dovuto al saldo effettivo;
condanna altresì il convenuto all'integrale rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice che vengono liquidate in complessivi euro 249,30 per anticipazioni, euro 4.835,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge”.
In particolare, il Giudice di prime cure ha osservato che l'eccepito vizio di nullità dell'atto di citazione, per concessione di termine a comparire inferiore a quello previsto dalla legge, è stato sanato dalla costituzione in giudizio del convenuto;
ha Parte_1 rigettato, poi, l'eccezione di prescrizione del credito, in quanto , Parte_1 anziché specificare di quale tipo di prescrizione intendesse avvalersi, ha eccepito in via cumulativa sia la prescrizione breve annuale che quella ordinaria decennale;
ha osservato che, in ogni caso, nessuna delle due ipotesi di prescrizione sarebbe applicabile nel caso di specie.
L'eccezione di prescrizione breve, infatti, presume l'esistenza del credito, contestato, invece, da;
l'eccezione di prescrizione decennale è stata ritenuta infondata, Parte_1 in quanto dalla documentazione versata in atti risulta che il suo decorso è stato interrotto in
4 data 22/03/20216 da due raccomandate di messa in mora, inviate ed effettivamente consegnate all'indirizzo di . Parte_1
Quanto all'eccepito mancato perfezionamento del contratto tra le parti, osserva il primo
Giudice che “a mente dell'art. 1326 c.c. il contratto può ritenersi concluso nel momento in cui colui che ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. E, nel caso di specie, non v'è dubbio che il convenuto, per ammissione di questi stessi, abbia sottoscritto il preventivo per confermarlo senza riserva alcuna o condizioni. L'accordo contrattuale tra le parti, dunque, deve ritenersi concluso nel momento della avvenuta sottoscrizione del preventivo”. Con riguardo poi all'eccepita carenza di prova del credito, il Giudice di prime cure ha osservato come non risulta in atti che abbia mai contestato la Parte_1 consegna o il montaggio dell'impianto; che una parte del preventivo sottoscritto è stata regolarmente pagata;
che, per contro, nessuna prova è stata fornita in ordine all'avvenuta estinzione del credito;
che le contestazioni e le prove fornite da in Parte_1 ordine a pretesi ritardi nell'esecuzione del contratto – e, in particolare, nella consegna dell'impianto – non si sono concretizzate in una specifica domanda di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto;
che parte attrice ha dato prova del credito lamentato, attraverso la documentazione prodotta nel corso del giudizio.
Avverso siffatta decisione ha interposto appello , chiedendo, in via Parte_1 preliminare la declaratoria nullità dell'atto di citazione in primo grado, per mancato rispetto dei termini a comparire, e comunque l'avvenuta prescrizione del diritto di credito;
nel merito, ha dedotto i seguenti motivi:
1. erroneità , carenza di motivazione e comunque violazione di legge (art.115 c.p.c.) per la mancata valutazione del materiale probatorio;
2. violazione e/o errata interpretazione e falsa applicazione dell'articolo 1326 c.c. ed errata individuazione della figura giuridica del preventivo;
3. violazione e/o falsa applicazione e comunque errata interpretazione dell'istituto della prescrizione, e conseguente violazione e/o falsa applicazione e comunque errata interpretazione dell'articolo 2946 c.c.;
4. violazione e/o falsa applicazione e comunque errata interpretazione della figura giuridica della fattura commerciale e conseguente violazione e/o falsa applicazione e comunque errata interpretazione dell'articolo 2967 c.c.;
5. violazione e/o falsa applicazione e comunque errata interpretazione dell'articolo 91 c.p.c..
Ha chiesto , altresì, la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e ha reiterato la richiesta di ammissione delle prove testimoniali, così come articolate nel giudizio di primo grado.
Si sono costituiti e , quali eredi dell'estinta società , i CP_1 Controparte_2 CP_3 quali, eccepita in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c., contestano nel merito i motivi di gravame, chiedono il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
5 Respinta l'istanza di inibitoria, senza ulteriore istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione una prima volta con ordinanza del 14/07/2023, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.; e poi rimessa sul ruolo per le dimissioni del relatore e trattenuta nuovamente in decisione sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La violazione dell'art. 348 bis c.p.c.
Gli appellati hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis e ter c.p.c., reiterando tale eccezione anche in sede di precisazione delle conclusioni;
tuttavia, l'eccezione non può rivestire alcun rilievo in questa fase processuale. Invero, la ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione compiuta dal giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non vi è più spazio alcuno per la pronuncia ex art. 348 bis e ter c.p.c.
2. L'eccezione di nullità dell'atto di citazione
Nelle conclusioni riportate nell'atto di citazione in appello si chiede “ di accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione notificato ad istanza della società in data 19.12.2017, per CP_3 mancato rispetto dei termini a comparire, giusto disposto dell'art. 164 ,co 1 c.p.c. ,con ogni opportuno e consequenziale provvedimento di legge e /o di ragione, per i motivi di cui in narrativa e per quelli ulteriori che ci si riserva di dedurre in prosieguo di giudizio” .
Si deve tuttavia osservare che il Giudice di primo grado si è espresso su tale eccezione preliminare e l'ha rigettata con una motivazione ( vedi p. 5 della sentenza appellata) che non è stata fatta oggetto di uno specifico motivo di appello , per cui , non essendo stata devoluta al giudizio di questa Corte, non può essere esaminata. L'effetto devolutivo dell'appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione, infatti, preclude al giudice del gravame di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione. Nè può ritenersi che l'eccezione di nullità in argomento rientri fra le ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico.
3. Il terzo motivo di appello: L'eccezione di prescrizione del credito
6 Nell'esaminare i motivi di appello, sotto il profilo logico occorre vagliare dapprima il terzo motivo di impugnazione, giacché, ove lo stesso fosse fondato, risulterebbe superfluo l'esame degli altri.
Con tale doglianza l'appellante eccepisce l'avvenuta prescrizione del diritto di credito oggetto del presente giudizio.
In particolare, lamenta, a differenza di quanto sarebbe stato erroneamente statuito dal Giudice di prime cure, di non aver proposto in via cumulativa l'eccezione di prescrizione annuale e decennale, e che, comunque, anche qualora le parti non indichino la prescrizione della quale intendono avvalersi, è compito del Giudice procedere all'interpretazione della loro volontà.
Lamenta, altresì, l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel considerare come atti interruttivi della prescrizione le due raccomandate di messa in mora del 22/03/2016 versate in atti, poiché, trattandosi di atti di natura recettizia, mancherebbe la prova dell'avvenuta ricezione degli stessi da parte di , in quanto le relative ricevute di Parte_1 ritorno prodotte “sono completamente in bianco. In esse non vi è l'indicazione né del mittente né del destinatario, né dell'ufficio postale di riferimento e neppure della data di spedizione.”
(cfr. pag. 21 dell'atto di citazione in appello).
L'eccezione è infondata e deve essere respinta, con conseguente conferma della gravata sentenza sul punto.
In base ai principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, richiamata dallo stesso appellante nel proprio atto di citazione, “La parte che eccepisce in giudizio la prescrizione ha l'onere di puntualizzare se intende avvalersi di quella presuntiva o di quella estintiva, poiché si tratta di eccezioni tra loro logicamente incompatibili e fondate su fatti diversi […] Invero le varie ipotesi di prescrizione estintiva (ordinaria ed abbreviata) costituiscono un modo di estinzione dell'obbligazione, che può essere posto nel nulla soltanto per effetto dell'adempimento spontaneo del debitore, il quale tuttavia non ha l'effetto di far rivivere l'obbligazione ormai estinta, ma si pone piuttosto sul piano dell'adempimento dell'obbligazione naturale. La prescrizione presuntiva, invece, costituisce una presunzione legale di estinzione di uno specifico diritto per effetto del decorso del tempo previsto dalla norma, superabile con prova contraria. Ne deriva che i due istituti – prescrizione presuntiva ed estintiva– non sono tra loro assimilabili poiché si fondano su diversi presupposti e perseguono finalità non assimilabili: all'unico elemento comune del decorso del tempo, quindi, essi ricollegano effetti giuridici tutt'affatto differenti. Ne discende che le correlative eccezioni non possono essere assimilate, con conseguente onere dell'eccipiente di specificare se egli intende sollevare eccezione di prescrizione estintiva (nelle forme alternative, ordinaria ed abbreviata) ovvero presuntiva. In difetto, spetta al giudice del merito procedere all'interpretazione della volontà delle parti […] ferma restando la non fungibilità, in termini generali, delle due eccezioni di prescrizione estintiva e presuntiva e la non estensibilità dell'una all'altra, occorrendo comunque una formulazione distinta per ciascuna di esse…” (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. 6-2, Ordinanza n.
29822 del 18/11/2019).
7 Ebbene, nel caso di specie, ha avanzato in via cumulativa l'eccezione Parte_1 di prescrizione presuntiva annuale del credito, ai sensi dell'art. 2955, n. 5, c.c. e l'eccezione di prescrizione estintiva decennale dello stesso. A prescindere dall'interpretazione da parte del
Giudice di merito di quale sia la reale volontà delle parti, qualora dalle stesse non fosse specificato, nessuna delle due ipotesi di prescrizione potrebbe applicarsi al caso concreto.
Quanto alla prescrizione annuale, come correttamente statuito dal primo Giudice: “la prescrizione breve di cui all'art. 2955 c.c. presume l'esistenza del credito, mentre nel caso di specie il convenuto la contesta”.
Relativamente alla prescrizione decennale del credito, la gravata sentenza merita conferma.
Infatti, sorta l'obbligazione oggetto di causa con l'accettazione del preventivo da parte di
[...]
in data 24/03/2006, il decorso della prescrizione decennale è stato Parte_1 interrotto dalla ricezione, da parte del medesimo in data 22/03/2016, delle due lettere raccomandate a.r. di messa in mora versate in atti, datate entrambe 18/03/2016. Trattasi di atti stragiudiziali aventi natura recettizia idonei per il loro contenuto ad interrompere la prescrizione. A quest'ultimo riguardo, l'avvenuta ricezione delle stesse da parte dell'odierno appellante in data 22/03/2016 è stata altresì provata documentalmente dallo stesso appellante che, nel doc. n. 2 della comparsa di costituzione in primo grado, ammette tramite il suo avvocato Luisa Todisco, di aver ricevuto le raccomandate in data 22.03.2016.
Di seguito si riporta parte del documento:
Per tali ragioni tale motivo di appello va respinto.
4. Il primo motivo di appello: l'erroneo rigetto delle richieste istruttorie e l'errata interpretazione e omessa valutazione dei documenti prodotti in causa.
8 Con il primo motivo di gravame l'appellante ha reiterato l'istanza di assunzione dei mezzi di prova. In particolare, lamenta il mancato accoglimento delle prove per testi indicate nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., ritenute dal Giudice di primo grado inammissibili, le quali, al contrario, avrebbero confermato che tra le parti non si è mai concluso alcun contratto;
lamenta, altresì, l'errore che avrebbe commesso il primo Giudice nel considerare, quale prova dell'avvenuta costituzione e dello svolgimento del rapporto contrattuale tra le parti, il preventivo sottoscritto nel 2006 da e, di Parte_1 conseguenza, la fattura emessa nei suoi confronti nel 2017; lamenta, infine, l'omessa o erronea valutazione dei documenti presenti in atti, i quali fanno riferimento a soggetti diversi da (il padre , il fratello DI e la società San Pietro) e Parte_1 Per_1 dimostrano che ad aver avuto rapporti con la è sempre stato il solo CP_3 Persona_1
.
[...]
Il motivo è infondato.
Le prove testimoniali articolate nel corso del giudizio di primo grado dall'odierno appellante sono state correttamente ritenute non ammissibili dal Tribunale con l'ordinanza del 21/01/2019
“essendo fatti da provare documentalmente” e l'istanza di ammissione delle stesse, reiterata da parte appellante in questa sede, deve essere rigettata. Ciò in quanto , attraverso le richieste di prova testimoniale, l'appellante mira a smentire ciò che controparte ha già provato documentalmente, ossia il fatto che ad aver accettato il preventivo del 09/03/2006 e, dunque,
a concludere il contratto con la avente ad oggetto l'installazione dell'impianto di CP_3 climatizzazione, fosse stato proprio . Parte_1
5. il secondo e il quarto motivo di appello: mancato perfezionamento di un contratto tra le parti e carenza di prova dell'avvenuta costituzione ed esecuzione del rapporto contrattuale
In quanto strettamente connessi, tali motivi possono essere trattati congiuntamente. Con essi, infatti, l'appellante contesta sostanzialmente l'avvenuta costituzione di un rapporto contrattuale tra le parti e le prove poste dal primo Giudice a fondamento dell'esistenza di tale rapporto.
In particolare, con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta che il preventivo del
09/03/2006 non presenterebbe un contenuto tale da integrare i requisiti di una proposta contrattuale;
di conseguenza, il fax del 24/03/2006 firmato da non Parte_1 integrerebbe una correlativa accettazione. Pertanto, nessun contratto si sarebbe concluso tra le parti e la richiesta economica avanzata da controparte sarebbe priva di un titolo idoneo.
Con il quarto motivo di gravame, l'appellante lamenta che il primo Giudice avrebbe errato nel considerare la fattura emessa nel 2017 nei confronti dell'appellante come prova dell'esistenza del credito;
oltre a tale fattura, non sarebbe stato prodotto alcun altro documento che dimostri l'avvenuta conforme effettuazione della fornitura dell'impianto.
Tali motivi sono infondati.
9 Con riferimento al secondo motivo di appello, deve rilevarsi che, a differenza di quanto affermato dall'appellante, il contratto avente ad oggetto l'installazione dell'impianto di climatizzazione si è concluso tra le parti ex art. 1326 c.c. in data 24/03/2006. In quella occasione , infatti, la – proponente – ha ricevuto il fax firmato da CP_3 Parte_1
per accettazione del preventivo del 09/03/2006 , ed in tal modo ha avuto conoscenza
[...] dell'accettazione della controparte. Quanto al preventivo, esso vale come proposta contrattuale, poiché contiene tutti gli elementi essenziali del contratto ex art. 1325 c.c.
Conseguentemente, il fax firmato da integra – per sua espressa Pt_1 Parte_1 ammissione – l'accettazione di tale proposta;
in esso si legge, infatti, quanto segue: “…Faccio seguito al Suo preventivo in data 09/03/2006 per la fornitura dell'impianto di climatizzazione del complessivo importo di € 25.000,00, per confermarLe l'accettazione dello stesso…”.
Le due dichiarazioni – preventivo e risposta inviata via fax – hanno un contenuto coincidente, e non risulta in alcun modo che le parti avessero inteso subordinare il perfezionamento del contratto ad ulteriori accordi su eventuali elementi secondari. A quest'ultimo riguardo, parte appellante lamenta la mancata indicazione - nel preventivo - del tempo di consegna dell'impianto e della modalità di pagamento. Secondo la giurisprudenza di legittimità, “…ai fini della configurabilità di un vincolo contrattuale definitivo, è necessario che l'accordo delle parti si formi su tutti gli elementi di cui all'art. 1325 c.c., non potendosene ravvisare la sussistenza ove i contraenti abbiano raggiunto un'intesa soltanto sugli elementi essenziali, rinviando ad un momento successivo la determinazione di quelli accessori. Ciò non di meno, in base al generale principio dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 c.c., un contratto con gli effetti di cui all'art. 1372 c.c. può considerarsi perfezionato ove, alla stregua della comune intenzione delle parti, possa ritenersi che le stesse abbiano inteso come vincolante un determinato assetto, anche se per taluni aspetti siano necessarie ulteriori specificazioni, il cui contenuto sia, però, da configurare come mera esecuzione del contratto già concluso…” (cfr. Cass. civ., Sez. 3,
Ordinanza n. 30851 del 29/11/2018).
Ebbene, nel caso che ci occupa il tempo di consegna e la modalità di pagamento – oltre a non essere in generale elementi essenziali del contratto – non ne costituiscono nemmeno elementi accidentali , come emerge dalla comune volontà manifestata espressamente da entrambe le parti. Ad abundantiam, deve rilevarsi che, con sentenza n. 2327 del 21/06/2016, il Tribunale di Firenze ha revocato il decreto ingiuntivo n. 4982/2011 azionato dalla nei confronti CP_3 della società San Pietro in quanto “…la comunicazione di accettazione del preventivo fu sottoscritta dall'Avv. […] ha accettato il Parte_1 Parte_1 preventivo in nome proprio…”
Per quel che riguarda il quarto motivo di appello, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, il primo Giudice ha ritenuto fondata la pretesa creditoria della , non già CP_3 sulla base della fattura n. 5 del 07/02/2017, emessa nei confronti di , Parte_1 bensì della documentazione prodotta dalla nel corso del giudizio di primo grado (cfr. CP_3 pag. 3 della sentenza). La ha fornito in giudizio la prova del fatto costitutivo del credito CP_3
10 vantato nei confronti di - l'avvenuta conclusione del contratto tra le Parte_1 parti, l'esecuzione del quale è avvalorata dal parziale pagamento del preventivo - . Per contro, non risulta contestata l' installazione dell'impianto e non ha dato in Parte_1 giudizio alcuna prova di eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito.
Conclusivamente, la sentenza di primo grado merita integrale conferma e deve ritenersi dimostrato che e , quali eredi dell'estinta società , vantano nei confronti di CP_1 CP_2 CP_3
un credito di € 15.520,80, oltre interessi legali dal dì del dovuto al Parte_1 saldo effettivo.
6. Il quinto motivo di appello: le spese di lite del giudizio di primo grado.
Con il quinto motivo di gravame l'appellante lamenta l'errore asseritamente commesso dal primo Giudice nel considerare l'allora convenuto totalmente Parte_1 soccombente e, dunque, la violazione dell'art. 91 c.p.c.; in ogni caso, rileva l'eccessivo ammontare delle spese processuali liquidate.
Tale motivo è infondato.
è stato condannato al pagamento delle spese di lite, in quanto Parte_1 totalmente soccombente a fronte dell'integrale accoglimento della domanda di controparte.
Inoltre, la somma liquidata dal Giudice di prime cure a titolo di spese processuali (€ 4.835,00) corrisponde esattamente ai parametri all'epoca vigenti (valori medi) dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000,00).
Alla stregua delle argomentazioni esposte, l'appello deve dunque essere integralmente respinto, in quanto infondato.
7. Le spese di lite del presente grado di giudizio
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M.
55/14, come modificato dal D.M. 147/2022, in base al valore della controversia (da € 5.201,00
a € 26.000,00) con applicazione dei parametri medi, con esclusione della fase di trattazione/istruttoria in quanto non espletata, nell'importo di € 3.966,00 per compenso professionale, oltre spese generali 15%, iva e cap come per legge (€ 1.134,00 per la fase di studio, € 901,00 per la fase introduttiva ed € 1.911,00 per la fase decisionale).
Poiché l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma
17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
11 1) rigetta l'appello promosso da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1
n. 2697/2021 del 21/10/2021 del Tribunale di Firenze;
2) condanna l'appellante a rimborsare agli appellati le spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 3.966,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali 15%, iva e cap come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 4 ottobre 2024
Il Presidente estensore
Dott. Alberto Panu
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
12 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Alberto Panu Presidente Estensore
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al n. 1940/2021 del Ruolo Generale il 19/11/2021, promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti DI TI Rason e Veronica Terrazzi ed elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. e (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
), successori universali della (C.F. C.F._3 Controparte_3
), rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Silvi Antonini ed elettivamente domiciliati P.IVA_1 come da procura in atti
PARTI APPELLATE avverso
la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2697/2021 del 21/10/2021;
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante : “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze Parte_1 ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta e previa ogni opportuna declaratoria di ragione e di legge, in accoglimento della presente impugnazione: a) In via preliminare: sospendere, ai sensi dell'art. dell'art. 283 c.p.c., per i motivi tutti di cui in
1 narrativa, l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. b) Nel merito: - in tesi: riformare ed annullare la sentenza impugnata e conseguentemente: IN VIA PRELIMINARE IN RITO ED IN
OGNI CASO: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione notificato ad istanza della società in data 19.12.2017, per mancato rispetto dei termini a comparire, giusto CP_3 disposto dell'art. 164 comma 1 c.p.c., con ogni opportuno e consequenziale provvedimento di legge e/o di ragione, per i motivi di cui in narrativa e per quelli ulteriori che ci si riserva di dedurre in proseguo di giudizio;
IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare l'estinzione, per intervenuta prescrizione, del diritto fatto valere dalla società nel proprio atto di CP_3 citazione notificato ad istanza della società in data 19.12.2017, per i motivi di cui in CP_3 narrativa e per quelli ulteriori che ci si riserva di dedurre in proseguo di giudizio;
NEL MERITO: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari sopra formulate, rigettare integralmente le domande tutte formulate dalla società nell'atto di CP_3 citazione notificato in data 19.12.2017, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in narrativa e per quelli ulteriori che ci si riserva di dedurre in prosieguo di giudizio;
con ogni consequenziale provvedimento di ragione e/o di legge. IN VIA ISTRUTTORIA: senza nessuna inversione dell'onere della prova, si insiste, sin d'ora, per mero tuziorismo di difesa, per l'ammissione delle istanze istruttorie, già articolate in atti. IN OGNI CASO: con vittoria di spese, compensi, oltre rimborso forfetario, C.A.P. ed I.V.A., dovuti come per legge per entrambi i gradi di giudizio…”.
Per le parti appellate e : “affinche l'Ecc.ma Corte d'Appello di CP_1 Controparte_2
Firenze voglia: 1) in via preliminare di rito, dichiarare l'inammissibilita dell'appello proposto dal sig. avverso la sentenza n. 2697/2021 pronunziata dal Tribunale di Parte_1
Firenze nel giudizio civile R.G. n. 17998/2017 in data 21.10.2021, depositata in pari data, per i motivi esposti in narrativa (in particolar modo espressi al capo VI); 2) in ipotesi denegata, nel merito, rigettare, per tutti i motivi esposti in narrativa,l'appello proposto dal sig.
[...]
promosso per la riforma della medesima sentenza e di conseguenza si richiede Parte_1 la conferma della sentenza di primo grado e piu specificamente piaccia all' Ecc.ma Corte
d'Appello di Firenze, per le causali di cui in narrativa, rigettata ogni domanda ed eccezione avversaria, condannare il Sig. come in atti identificato, al pagamento Parte_1 in favore dei sigg.ri e quali ex soci della estinta CP_1 Controparte_4 Parte_2 della somma di 15.520,80 euro oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali
[...] come per legge dal di del dovuto all'effettivo pagamento, con vittoria di spese, compensi di procedura, rimborsi forfettari, CAP ed IVA come per legge. In ogni caso con vittoria di compensi, rimborsi forfettari 15% spese oltre IVA e CAP come per legge, del presente giudizio
e del giudizio di primo grado…”.
1. I fatti di causa e le domande proposte.
2 Con atto di citazione la (d'ora in poi soltanto ”) ha Controparte_3 CP_3 convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze , chiedendo che Parte_1 venisse condannato al pagamento della somma di € 15.520,80, oltre rivalutazione e interessi legali, a titolo di saldo del corrispettivo pattuito inter-partes per l'installazione di un impianto di climatizzazione nell'immobile di cui era nudo proprietario. Parte_1
In particolare, la ha dedotto che, in data 09/03/2006, ha fornito a CP_3 Persona_1
(padre del convenuto ) un preventivo per la somma di €
[...] Parte_1
30.000,00 (€ 25.000,00 oltre IVA al 20%) per l'installazione di un impianto di climatizzazione di tipo VFR a gas ecologico R410A, presso la villa sita in Forte dei Marmi, Via Caduti sul lavoro
39-41 – villa della quale e il fratello DI erano nudi proprietari - ; che con fax Parte_1 del 24/03/2006 ha confermato alla l'accettazione del Parte_1 CP_3 preventivo: “faccio seguito al Suo preventivo in data 09/03/2006 per la fornitura dell'impianto di climatizzazione del complessivo importo di € 25.000,00 per confermarLe l'accettazione dello stesso”.
L'impianto è stato regolarmente fornito e montato a regola d'arte da parte della , senza CP_3 alcuna contestazione.
L'ammontare complessivo fatturato dei lavori era pari alla somma di € 31.120,80, suddiviso in tre fatture: la n. 111 del 06/06/2006 per € 15.600,00, la n. 198 del 03/08/2006 per €
12.000,00 e la n. 229 per € 3.520,80. Tali fatture venivano intestate, per volontà dell'ordinante, a DI TI Rason.
La prima fattura in scadenza, la n. 111, è stata saldata regolarmente da Persona_1
, mediante accredito avvenuto con bonifico bancario emesso dallo studio ,
[...] Parte_1 di cui facevano parte e i due figli DI e . Persona_1 Parte_1
Quest'ultimo ha richiesto che il rimanente fatturato di € 15.520,80 - di cui alle fatture n. 198 e n. 229 - fosse intestato alla società usufruttuaria della villa dove si erano svolti i lavori, la San
Pietro Real Estate s.r.l. (d'ora in poi soltanto “San Pietro”).
A seguito di tale richiesta, è stato stornato da DI TI Rason l'ammontare complessivo delle due fatture residue, ed è stata emessa la fattura n. 103 del 21/05/2007 nei confronti della società San Pietro, che si è tuttavia rifiutata di provvedere al pagamento richiesto.
Nel 2011 la ha richiesto detto pagamento alla San Pietro, in via monitoria, con decreto CP_3 ingiuntivo n. 4982/2011, che è stato revocato dal Tribunale di Firenze con sentenza n.
2327/2016, in ragione del fatto che aveva accettato il preventivo in Parte_1 Parte_1 nome proprio.
Per tali ragioni, con lettera raccomandata del 15/04/2017, la ha richiesto il pagamento CP_3 della somma residua di € 15.520,80 a , che ha rifiutato di provvedere Parte_1 al pagamento.
Respinto anche l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, la ha CP_3 citato in giudizio . Parte_1
3 Si è costituito in quella sede , il quale in via preliminare ha eccepito Parte_1 sia la prescrizione breve di un anno, che la prescrizione decennale del diritto di credito, in quanto, a fronte di un preventivo datato 09/03/2006, la prima fattura emessa dalla nei CP_3 confronti di era datata 07/02/2017; sempre in via preliminare, ha Parte_1 eccepito altresì la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c.
Nel merito, ha dedotto l'infondatezza della pretesa creditoria , in quanto la dichiarazione resa da nel fax del 24/03/2006 non integra un'accettazione del preventivo Parte_1 del 09.03.2006 , per via del suo contenuto generico, tale da integrare una mera offerta, e non una proposta contrattuale giuridicamente vincolante;
pertanto non si sarebbe perfezionato alcun contratto tra le parti.
Ha riferito , poi, che la non ha fornito alcuna prova dell'avvenuta esecuzione CP_3 dell'asserito rapporto contrattuale, non potendo rilevare a tal fine la fattura emessa nei confronti di nel febbraio del 2017; la restante documentazione Pt_1 Parte_1 versata in atti dalla si riferisce a soggetti diversi da (il CP_3 Parte_1 preventivo intestato al padre , le fatture n. 111, 198 e 229 intestate al fratello Per_1
DI e la fattura n. 103, intestata alla società San Pietro).
Rigettate le prove testimoniali richieste da , la causa è stata istruita attraverso Parte_1 produzioni documentali. Nelle more del giudizio, parte attrice ha comunicato lo scioglimento della società e la cessazione della propria attività, con conseguente cancellazione dal CP_3 registro delle imprese, e ha depositato la comparsa di prosecuzione del processo per conto dei successori a titolo universale e . CP_1 Controparte_2
Con la sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c., il Tribunale di Firenze ha così provveduto:
“accoglie la domanda e, conseguentemente, condanna il convenuto soccombente a pagare in favore di e quali ex soci della estinta CP_1 Controparte_2 Parte_2 della somma di 15.520,80 euro oltre interessi di legge dal di del dovuto al saldo effettivo;
condanna altresì il convenuto all'integrale rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice che vengono liquidate in complessivi euro 249,30 per anticipazioni, euro 4.835,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge”.
In particolare, il Giudice di prime cure ha osservato che l'eccepito vizio di nullità dell'atto di citazione, per concessione di termine a comparire inferiore a quello previsto dalla legge, è stato sanato dalla costituzione in giudizio del convenuto;
ha Parte_1 rigettato, poi, l'eccezione di prescrizione del credito, in quanto , Parte_1 anziché specificare di quale tipo di prescrizione intendesse avvalersi, ha eccepito in via cumulativa sia la prescrizione breve annuale che quella ordinaria decennale;
ha osservato che, in ogni caso, nessuna delle due ipotesi di prescrizione sarebbe applicabile nel caso di specie.
L'eccezione di prescrizione breve, infatti, presume l'esistenza del credito, contestato, invece, da;
l'eccezione di prescrizione decennale è stata ritenuta infondata, Parte_1 in quanto dalla documentazione versata in atti risulta che il suo decorso è stato interrotto in
4 data 22/03/20216 da due raccomandate di messa in mora, inviate ed effettivamente consegnate all'indirizzo di . Parte_1
Quanto all'eccepito mancato perfezionamento del contratto tra le parti, osserva il primo
Giudice che “a mente dell'art. 1326 c.c. il contratto può ritenersi concluso nel momento in cui colui che ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. E, nel caso di specie, non v'è dubbio che il convenuto, per ammissione di questi stessi, abbia sottoscritto il preventivo per confermarlo senza riserva alcuna o condizioni. L'accordo contrattuale tra le parti, dunque, deve ritenersi concluso nel momento della avvenuta sottoscrizione del preventivo”. Con riguardo poi all'eccepita carenza di prova del credito, il Giudice di prime cure ha osservato come non risulta in atti che abbia mai contestato la Parte_1 consegna o il montaggio dell'impianto; che una parte del preventivo sottoscritto è stata regolarmente pagata;
che, per contro, nessuna prova è stata fornita in ordine all'avvenuta estinzione del credito;
che le contestazioni e le prove fornite da in Parte_1 ordine a pretesi ritardi nell'esecuzione del contratto – e, in particolare, nella consegna dell'impianto – non si sono concretizzate in una specifica domanda di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto;
che parte attrice ha dato prova del credito lamentato, attraverso la documentazione prodotta nel corso del giudizio.
Avverso siffatta decisione ha interposto appello , chiedendo, in via Parte_1 preliminare la declaratoria nullità dell'atto di citazione in primo grado, per mancato rispetto dei termini a comparire, e comunque l'avvenuta prescrizione del diritto di credito;
nel merito, ha dedotto i seguenti motivi:
1. erroneità , carenza di motivazione e comunque violazione di legge (art.115 c.p.c.) per la mancata valutazione del materiale probatorio;
2. violazione e/o errata interpretazione e falsa applicazione dell'articolo 1326 c.c. ed errata individuazione della figura giuridica del preventivo;
3. violazione e/o falsa applicazione e comunque errata interpretazione dell'istituto della prescrizione, e conseguente violazione e/o falsa applicazione e comunque errata interpretazione dell'articolo 2946 c.c.;
4. violazione e/o falsa applicazione e comunque errata interpretazione della figura giuridica della fattura commerciale e conseguente violazione e/o falsa applicazione e comunque errata interpretazione dell'articolo 2967 c.c.;
5. violazione e/o falsa applicazione e comunque errata interpretazione dell'articolo 91 c.p.c..
Ha chiesto , altresì, la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e ha reiterato la richiesta di ammissione delle prove testimoniali, così come articolate nel giudizio di primo grado.
Si sono costituiti e , quali eredi dell'estinta società , i CP_1 Controparte_2 CP_3 quali, eccepita in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c., contestano nel merito i motivi di gravame, chiedono il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
5 Respinta l'istanza di inibitoria, senza ulteriore istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione una prima volta con ordinanza del 14/07/2023, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.; e poi rimessa sul ruolo per le dimissioni del relatore e trattenuta nuovamente in decisione sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La violazione dell'art. 348 bis c.p.c.
Gli appellati hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis e ter c.p.c., reiterando tale eccezione anche in sede di precisazione delle conclusioni;
tuttavia, l'eccezione non può rivestire alcun rilievo in questa fase processuale. Invero, la ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione compiuta dal giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non vi è più spazio alcuno per la pronuncia ex art. 348 bis e ter c.p.c.
2. L'eccezione di nullità dell'atto di citazione
Nelle conclusioni riportate nell'atto di citazione in appello si chiede “ di accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione notificato ad istanza della società in data 19.12.2017, per CP_3 mancato rispetto dei termini a comparire, giusto disposto dell'art. 164 ,co 1 c.p.c. ,con ogni opportuno e consequenziale provvedimento di legge e /o di ragione, per i motivi di cui in narrativa e per quelli ulteriori che ci si riserva di dedurre in prosieguo di giudizio” .
Si deve tuttavia osservare che il Giudice di primo grado si è espresso su tale eccezione preliminare e l'ha rigettata con una motivazione ( vedi p. 5 della sentenza appellata) che non è stata fatta oggetto di uno specifico motivo di appello , per cui , non essendo stata devoluta al giudizio di questa Corte, non può essere esaminata. L'effetto devolutivo dell'appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione, infatti, preclude al giudice del gravame di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione. Nè può ritenersi che l'eccezione di nullità in argomento rientri fra le ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico.
3. Il terzo motivo di appello: L'eccezione di prescrizione del credito
6 Nell'esaminare i motivi di appello, sotto il profilo logico occorre vagliare dapprima il terzo motivo di impugnazione, giacché, ove lo stesso fosse fondato, risulterebbe superfluo l'esame degli altri.
Con tale doglianza l'appellante eccepisce l'avvenuta prescrizione del diritto di credito oggetto del presente giudizio.
In particolare, lamenta, a differenza di quanto sarebbe stato erroneamente statuito dal Giudice di prime cure, di non aver proposto in via cumulativa l'eccezione di prescrizione annuale e decennale, e che, comunque, anche qualora le parti non indichino la prescrizione della quale intendono avvalersi, è compito del Giudice procedere all'interpretazione della loro volontà.
Lamenta, altresì, l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel considerare come atti interruttivi della prescrizione le due raccomandate di messa in mora del 22/03/2016 versate in atti, poiché, trattandosi di atti di natura recettizia, mancherebbe la prova dell'avvenuta ricezione degli stessi da parte di , in quanto le relative ricevute di Parte_1 ritorno prodotte “sono completamente in bianco. In esse non vi è l'indicazione né del mittente né del destinatario, né dell'ufficio postale di riferimento e neppure della data di spedizione.”
(cfr. pag. 21 dell'atto di citazione in appello).
L'eccezione è infondata e deve essere respinta, con conseguente conferma della gravata sentenza sul punto.
In base ai principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, richiamata dallo stesso appellante nel proprio atto di citazione, “La parte che eccepisce in giudizio la prescrizione ha l'onere di puntualizzare se intende avvalersi di quella presuntiva o di quella estintiva, poiché si tratta di eccezioni tra loro logicamente incompatibili e fondate su fatti diversi […] Invero le varie ipotesi di prescrizione estintiva (ordinaria ed abbreviata) costituiscono un modo di estinzione dell'obbligazione, che può essere posto nel nulla soltanto per effetto dell'adempimento spontaneo del debitore, il quale tuttavia non ha l'effetto di far rivivere l'obbligazione ormai estinta, ma si pone piuttosto sul piano dell'adempimento dell'obbligazione naturale. La prescrizione presuntiva, invece, costituisce una presunzione legale di estinzione di uno specifico diritto per effetto del decorso del tempo previsto dalla norma, superabile con prova contraria. Ne deriva che i due istituti – prescrizione presuntiva ed estintiva– non sono tra loro assimilabili poiché si fondano su diversi presupposti e perseguono finalità non assimilabili: all'unico elemento comune del decorso del tempo, quindi, essi ricollegano effetti giuridici tutt'affatto differenti. Ne discende che le correlative eccezioni non possono essere assimilate, con conseguente onere dell'eccipiente di specificare se egli intende sollevare eccezione di prescrizione estintiva (nelle forme alternative, ordinaria ed abbreviata) ovvero presuntiva. In difetto, spetta al giudice del merito procedere all'interpretazione della volontà delle parti […] ferma restando la non fungibilità, in termini generali, delle due eccezioni di prescrizione estintiva e presuntiva e la non estensibilità dell'una all'altra, occorrendo comunque una formulazione distinta per ciascuna di esse…” (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. 6-2, Ordinanza n.
29822 del 18/11/2019).
7 Ebbene, nel caso di specie, ha avanzato in via cumulativa l'eccezione Parte_1 di prescrizione presuntiva annuale del credito, ai sensi dell'art. 2955, n. 5, c.c. e l'eccezione di prescrizione estintiva decennale dello stesso. A prescindere dall'interpretazione da parte del
Giudice di merito di quale sia la reale volontà delle parti, qualora dalle stesse non fosse specificato, nessuna delle due ipotesi di prescrizione potrebbe applicarsi al caso concreto.
Quanto alla prescrizione annuale, come correttamente statuito dal primo Giudice: “la prescrizione breve di cui all'art. 2955 c.c. presume l'esistenza del credito, mentre nel caso di specie il convenuto la contesta”.
Relativamente alla prescrizione decennale del credito, la gravata sentenza merita conferma.
Infatti, sorta l'obbligazione oggetto di causa con l'accettazione del preventivo da parte di
[...]
in data 24/03/2006, il decorso della prescrizione decennale è stato Parte_1 interrotto dalla ricezione, da parte del medesimo in data 22/03/2016, delle due lettere raccomandate a.r. di messa in mora versate in atti, datate entrambe 18/03/2016. Trattasi di atti stragiudiziali aventi natura recettizia idonei per il loro contenuto ad interrompere la prescrizione. A quest'ultimo riguardo, l'avvenuta ricezione delle stesse da parte dell'odierno appellante in data 22/03/2016 è stata altresì provata documentalmente dallo stesso appellante che, nel doc. n. 2 della comparsa di costituzione in primo grado, ammette tramite il suo avvocato Luisa Todisco, di aver ricevuto le raccomandate in data 22.03.2016.
Di seguito si riporta parte del documento:
Per tali ragioni tale motivo di appello va respinto.
4. Il primo motivo di appello: l'erroneo rigetto delle richieste istruttorie e l'errata interpretazione e omessa valutazione dei documenti prodotti in causa.
8 Con il primo motivo di gravame l'appellante ha reiterato l'istanza di assunzione dei mezzi di prova. In particolare, lamenta il mancato accoglimento delle prove per testi indicate nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., ritenute dal Giudice di primo grado inammissibili, le quali, al contrario, avrebbero confermato che tra le parti non si è mai concluso alcun contratto;
lamenta, altresì, l'errore che avrebbe commesso il primo Giudice nel considerare, quale prova dell'avvenuta costituzione e dello svolgimento del rapporto contrattuale tra le parti, il preventivo sottoscritto nel 2006 da e, di Parte_1 conseguenza, la fattura emessa nei suoi confronti nel 2017; lamenta, infine, l'omessa o erronea valutazione dei documenti presenti in atti, i quali fanno riferimento a soggetti diversi da (il padre , il fratello DI e la società San Pietro) e Parte_1 Per_1 dimostrano che ad aver avuto rapporti con la è sempre stato il solo CP_3 Persona_1
.
[...]
Il motivo è infondato.
Le prove testimoniali articolate nel corso del giudizio di primo grado dall'odierno appellante sono state correttamente ritenute non ammissibili dal Tribunale con l'ordinanza del 21/01/2019
“essendo fatti da provare documentalmente” e l'istanza di ammissione delle stesse, reiterata da parte appellante in questa sede, deve essere rigettata. Ciò in quanto , attraverso le richieste di prova testimoniale, l'appellante mira a smentire ciò che controparte ha già provato documentalmente, ossia il fatto che ad aver accettato il preventivo del 09/03/2006 e, dunque,
a concludere il contratto con la avente ad oggetto l'installazione dell'impianto di CP_3 climatizzazione, fosse stato proprio . Parte_1
5. il secondo e il quarto motivo di appello: mancato perfezionamento di un contratto tra le parti e carenza di prova dell'avvenuta costituzione ed esecuzione del rapporto contrattuale
In quanto strettamente connessi, tali motivi possono essere trattati congiuntamente. Con essi, infatti, l'appellante contesta sostanzialmente l'avvenuta costituzione di un rapporto contrattuale tra le parti e le prove poste dal primo Giudice a fondamento dell'esistenza di tale rapporto.
In particolare, con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta che il preventivo del
09/03/2006 non presenterebbe un contenuto tale da integrare i requisiti di una proposta contrattuale;
di conseguenza, il fax del 24/03/2006 firmato da non Parte_1 integrerebbe una correlativa accettazione. Pertanto, nessun contratto si sarebbe concluso tra le parti e la richiesta economica avanzata da controparte sarebbe priva di un titolo idoneo.
Con il quarto motivo di gravame, l'appellante lamenta che il primo Giudice avrebbe errato nel considerare la fattura emessa nel 2017 nei confronti dell'appellante come prova dell'esistenza del credito;
oltre a tale fattura, non sarebbe stato prodotto alcun altro documento che dimostri l'avvenuta conforme effettuazione della fornitura dell'impianto.
Tali motivi sono infondati.
9 Con riferimento al secondo motivo di appello, deve rilevarsi che, a differenza di quanto affermato dall'appellante, il contratto avente ad oggetto l'installazione dell'impianto di climatizzazione si è concluso tra le parti ex art. 1326 c.c. in data 24/03/2006. In quella occasione , infatti, la – proponente – ha ricevuto il fax firmato da CP_3 Parte_1
per accettazione del preventivo del 09/03/2006 , ed in tal modo ha avuto conoscenza
[...] dell'accettazione della controparte. Quanto al preventivo, esso vale come proposta contrattuale, poiché contiene tutti gli elementi essenziali del contratto ex art. 1325 c.c.
Conseguentemente, il fax firmato da integra – per sua espressa Pt_1 Parte_1 ammissione – l'accettazione di tale proposta;
in esso si legge, infatti, quanto segue: “…Faccio seguito al Suo preventivo in data 09/03/2006 per la fornitura dell'impianto di climatizzazione del complessivo importo di € 25.000,00, per confermarLe l'accettazione dello stesso…”.
Le due dichiarazioni – preventivo e risposta inviata via fax – hanno un contenuto coincidente, e non risulta in alcun modo che le parti avessero inteso subordinare il perfezionamento del contratto ad ulteriori accordi su eventuali elementi secondari. A quest'ultimo riguardo, parte appellante lamenta la mancata indicazione - nel preventivo - del tempo di consegna dell'impianto e della modalità di pagamento. Secondo la giurisprudenza di legittimità, “…ai fini della configurabilità di un vincolo contrattuale definitivo, è necessario che l'accordo delle parti si formi su tutti gli elementi di cui all'art. 1325 c.c., non potendosene ravvisare la sussistenza ove i contraenti abbiano raggiunto un'intesa soltanto sugli elementi essenziali, rinviando ad un momento successivo la determinazione di quelli accessori. Ciò non di meno, in base al generale principio dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 c.c., un contratto con gli effetti di cui all'art. 1372 c.c. può considerarsi perfezionato ove, alla stregua della comune intenzione delle parti, possa ritenersi che le stesse abbiano inteso come vincolante un determinato assetto, anche se per taluni aspetti siano necessarie ulteriori specificazioni, il cui contenuto sia, però, da configurare come mera esecuzione del contratto già concluso…” (cfr. Cass. civ., Sez. 3,
Ordinanza n. 30851 del 29/11/2018).
Ebbene, nel caso che ci occupa il tempo di consegna e la modalità di pagamento – oltre a non essere in generale elementi essenziali del contratto – non ne costituiscono nemmeno elementi accidentali , come emerge dalla comune volontà manifestata espressamente da entrambe le parti. Ad abundantiam, deve rilevarsi che, con sentenza n. 2327 del 21/06/2016, il Tribunale di Firenze ha revocato il decreto ingiuntivo n. 4982/2011 azionato dalla nei confronti CP_3 della società San Pietro in quanto “…la comunicazione di accettazione del preventivo fu sottoscritta dall'Avv. […] ha accettato il Parte_1 Parte_1 preventivo in nome proprio…”
Per quel che riguarda il quarto motivo di appello, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, il primo Giudice ha ritenuto fondata la pretesa creditoria della , non già CP_3 sulla base della fattura n. 5 del 07/02/2017, emessa nei confronti di , Parte_1 bensì della documentazione prodotta dalla nel corso del giudizio di primo grado (cfr. CP_3 pag. 3 della sentenza). La ha fornito in giudizio la prova del fatto costitutivo del credito CP_3
10 vantato nei confronti di - l'avvenuta conclusione del contratto tra le Parte_1 parti, l'esecuzione del quale è avvalorata dal parziale pagamento del preventivo - . Per contro, non risulta contestata l' installazione dell'impianto e non ha dato in Parte_1 giudizio alcuna prova di eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito.
Conclusivamente, la sentenza di primo grado merita integrale conferma e deve ritenersi dimostrato che e , quali eredi dell'estinta società , vantano nei confronti di CP_1 CP_2 CP_3
un credito di € 15.520,80, oltre interessi legali dal dì del dovuto al Parte_1 saldo effettivo.
6. Il quinto motivo di appello: le spese di lite del giudizio di primo grado.
Con il quinto motivo di gravame l'appellante lamenta l'errore asseritamente commesso dal primo Giudice nel considerare l'allora convenuto totalmente Parte_1 soccombente e, dunque, la violazione dell'art. 91 c.p.c.; in ogni caso, rileva l'eccessivo ammontare delle spese processuali liquidate.
Tale motivo è infondato.
è stato condannato al pagamento delle spese di lite, in quanto Parte_1 totalmente soccombente a fronte dell'integrale accoglimento della domanda di controparte.
Inoltre, la somma liquidata dal Giudice di prime cure a titolo di spese processuali (€ 4.835,00) corrisponde esattamente ai parametri all'epoca vigenti (valori medi) dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000,00).
Alla stregua delle argomentazioni esposte, l'appello deve dunque essere integralmente respinto, in quanto infondato.
7. Le spese di lite del presente grado di giudizio
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M.
55/14, come modificato dal D.M. 147/2022, in base al valore della controversia (da € 5.201,00
a € 26.000,00) con applicazione dei parametri medi, con esclusione della fase di trattazione/istruttoria in quanto non espletata, nell'importo di € 3.966,00 per compenso professionale, oltre spese generali 15%, iva e cap come per legge (€ 1.134,00 per la fase di studio, € 901,00 per la fase introduttiva ed € 1.911,00 per la fase decisionale).
Poiché l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma
17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
11 1) rigetta l'appello promosso da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1
n. 2697/2021 del 21/10/2021 del Tribunale di Firenze;
2) condanna l'appellante a rimborsare agli appellati le spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 3.966,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali 15%, iva e cap come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 4 ottobre 2024
Il Presidente estensore
Dott. Alberto Panu
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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