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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 17/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 196/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 196/2024
Oggi 17 gennaio 2025, alle ore 10.45, innanzi al Giudice Michela Boi, sono comparsi: per , e Parte_1 Controparte_1 CP_2
l'Avv. STRINGARI GIOVANNI anche in sostituzione dell'Avv. D'ANNIBALLE
[...]
DENISE per l'Avv. NAZZARRI CRISTINA e dell'Avv. Controparte_3 per , l'Avv. VITIELLO GIAMPAOLO Controparte_4
L'avv. STRINGARI precisa le conclusioni come da nota depositata il 16.1.2025. L'avv. NAZZARRI si riporta al figlio di precisazione delle conclusioni depositato il 16.1.2025, cui sono allegate, oltre alla nota spese, la fattura del CTU e la fattura del CTP relative al procedimento di ATP, e ribadisce di non accettare il contraddittorio in relazione alla domanda, così come modificata nelle conclusioni da ultimo rassegnate da parte ricorrente, in cui viene richiesta la condanna in via esclusiva, piuttosto che solidale, dell'arch. CP_3
L'avv. VITIELLO si riporta alla comparsa di costituzione e risposta e conclude come nella stessa;
dichiara di non accettare il contraddittorio sulla domanda nuova formulata da parte ricorrente.
L'avv. STRINGARI replica che non vi è alcuna modifica della domanda in quanto nelle conclusioni precisate non si parla di responsabilità esclusiva del direttore dei lavori e il fatto di non aver effettuato la notifica nei confronti della DSP, che al momento dell'introduzione del giudizio risultava fallita, rappresenta una rinuncia alla domanda giudiziale nei confronti della stessa. Eccepisce la tardività della produzione della liquidazione delle spese del CTP, relativamente alla difesa del in quanto si riferiscono al provvedimento ante causam, CP_3 pertanto ben potevano essere allegate sin dall'inizio del presente giudizio.
Dopo la discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio. I procuratori delle parti rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice
Michela Boi
1 Riaperto il verbale alle ore 16.25, il giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
TRIBUNALE DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in composizione monocratica, nella persona del giudice Michela Boi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 196/2024 r.g. promossa da
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Denise D'ANNIBALLE
SUFFREDINI COMMUNICATIONS SRL (P.IVA ), in persona del legale P.IVA_2
rappresentante pro tempore, e , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CP_2
Giovanni STRINGARI
RICORRENTI contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina CP_3 C.F._1
NAZZARRI
RESISTENTE nonché nei confronti di
(P.IVA ), in persona del procuratore Controparte_4 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giampaolo VITIELLO
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO
2 Appalto, responsabilità del direttore dei lavori
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito:
- Accertare e dichiarare la responsabilità del Direttore dei Lavori Arch. per CP_3
l'inadempimento dei propri obblighi/doveri professionali quale organo incaricato dalla committenza per quanto ai gravi vizi e i difetti riscontrati nell'esecuzione delle opere oggetto del contratto di appalto;
- conseguentemente, condannare il resistente Arch. in favore dei ricorrenti, al risarcimento CP_3 di tutte le spese necessarie per il ripristino dell'immobile per i gravi difetti delle opere eseguite dall'appaltatore e non supervisionate correttamente dalla DL che si quantificano in euro
49.000,00 oltre iva o nella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla domanda al saldo oltre ad euro 3000,00 oltre iva per compensi professionali per direzione lavori e coordinamento in fase di esecuzione lavori o nella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;
- Condannare altresì il resistente in favore dei ricorrenti, al risarcimento di tutti i danni CP_3
subiti e subendi per il mancato godimento degli immobili di cui è causa per la somma pari ad euro 46.896,00 o nella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
-Condannare il resistente in favore dei ricorrenti, al rimborso delle spese legali e delle CP_3
spese tecniche sostenute per il procedimento di ATP RG 1815/22 pari quanto a Parte_1
[... ad euro 5.947,06, quanto a ad euro 5.623,83 e quanto a Parte_2 [...]
ad euro 5.623,83, il tutto oltre interessi legali dal pagamento al saldo;
Parte_3
- Con vittoria di spese, compensi professionali, rimb. forf. 15 % via e cap come per legge”.
Per parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Lucca, previa, se del caso, ammissione delle prove testimoniali richieste in comparsa di costituzione e risposta e non ammesse (Cap. 1) DCV che nel mese di gennaio 2022 effettuavate sopralluogo sul cantiere sito in Barga (LU), Fraz. Fornaci di Barga, Via G Rossa ang.lo Via Pieve, presso l'immobile di proprietà di e , alla presenza di Parte_1 Controparte_1 CP_2
3 incaricati/legali rappresentanti di questi ultimi, del Direttore dei Lavori Architetto CP_3
e della ditta appaltatrice Cap. 2) DCV che a seguito del sopralluogo
[...] Controparte_5
di cui al capito precedente, le parti intervenute decidevano di utilizzare l'impermeabilizzante per la copertura dell'edificio. Indica a teste e Parte_4 Tes_1 Testimone_2
referenti Tecnici Weber c/o Saint Gobain Italia Spa, Via Giovanni Bensi, 8 – 10152 Milano. ), in tesi: “respingere le domande svolte nei confronti dell'Architetto perché infondate in CP_3
fatto, diritto e rito, con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, compresa altresì la refusione delle spese e competenze relative all'assistenza e difesa dell'Architetto nella fase dell'ATP ante causa, oltre al rimborso degli onorari del CTU CP_3
Per_ Geom. (€756,70) e del CTP Geom. (€1.577,00) sostenuti dal comparente, come da Per_2
Per_ documenti allegati (all 14 fattura CTU Geom. all. 15 fattura CTP Geom. ; Per_2
in via subordinata: Nella denegata ipotesi in cui la domanda attrice dovesse essere in tutto, o in parte, accolta, Voglia il Tribunale di Lucca dichiarare e condannare Controparte_4
[...
(già , in persona del legale rappresentante pro tempore, c/o il Controparte_6
Rappresentante Generale per l'Italia, a tenere e manlevare indenne il Direttore dei Lavori Arch. per tutte le somme che lo stesso fosse eventualmente condannato a pagare ai CP_3
ricorrenti a titolo di risarcimento dei danni dagli stessi richiesti o, comunque, a qualsiasi altro titolo compreso nel contratto assicurativo, compresa la refusione delle spese di lite cui il
Direttore dei Lavori venisse condannato nei confronti dei ricorrenti e compresa altresì la refusione delle spese e competenze relative all'assistenza e difesa dell'Architetto nel CP_3 presente giudizio e nella fase dell'ATP ante causa, oltre al rimborso degli onorari del CTU Per_ Geom. (€756,70) e del CTP Geom. (€1.577,00) sostenuti dal comparente, come da Per_2
documenti allegati.
In ogni caso, si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande ed eccezioni nuove, che si ritenessero ravvisabili nelle conclusioni rassegnate dai ricorrenti e dal terzo chiamato””.
Per la terza chiamata: “Voglia l'Ill.mo Giudice, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito, in via principale:
4 - respingere le domande proposte dai ricorrenti e da qualunque altra parte, nei confronti dell'Arch. in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, per CP_3
le ragioni esposte nelle difese dello stesso Arch. e per tutte le altre che verranno CP_3 eventualmente illustrate in corso di causa, e, per l'effetto,
- respingere e/o dichiarare assorbita la domanda di garanzia promossa verso Controparte_4
[...]
Nel merito, in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda dell'Arch. CP_3
- rigettare le domande di garanzia proposta da Arch. verso l'esponente CP_3 [...]
in forza della polizza in atti (doc. ti n. 2 e 3) per inoperatività e/o per non Controparte_4
dimostrata operatività del contratto assicurativo azionato, per tutte le ragioni che, limitandosi a mere difese, potranno eventualmente articolarsi in corso di causa;
In ulteriore subordine e senza che ciò implichi ammissione:
- nella ipotesi in cui l'Arch. dimostrasse la operatività della polizza, CP_3
- ritenere la tenuta nei limiti del danno risarcibile ai ricorrenti Controparte_4
nonché nei limiti delle sole condotte attribuibili all'Arch. e che questo CP_3
dimostrasse esser coperte da garanzia assicurativa e, comunque, nei limiti del massimale e/o sottomassimale, previa deduzione degli importi relativi ad ulteriori e diverse pretese da quelle che costituiscono il solo oggetto della garanzia assicurativa e, comunque, nei limiti della quota di responsabilità e di incidenza causale esclusivamente imputabili all' Arch. e, in CP_3
ogni caso, previa applicazione dei limiti, scoperti e franchigie contrattualmente previsti dalla polizza. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze oltre accessori come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del
18.6.2009)
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., Parte_1 [...]
e hanno adito l'intestato Tribunale esponendo che: - Controparte_1 CP_2
sono comproprietari di un fabbricato sito in Fornaci di Barga, via Provinciale;
- nell'ottobre 2021 avevano affidato all'impresa l'esecuzione di lavori di posa in opera Controparte_5
5 di membrana e impermeabilizzazione di vari locali del predetto immobile;
- successivamente, a inizio febbraio 2022, la aveva anche commissionato alla stessa Parte_1
impresa dei lavori di manutenzione straordinaria interna agli uffici posti al primo piano;
- avevano incaricato in qualità di direttore dei lavori l'arch. - nel corso CP_3
dell'esecuzione delle opere avevano rilevato diverse problematiche, tutte contestate all'appaltatrice la quale, cionondimeno, in data 18.3.2022 aveva comunicato la fine dei lavori e chiesto il saldo finale;
- nel giugno 2022 era stato introdotto un procedimento di accertamento tecnico preventivo ai sensi degli artt. 696 e 696-bis c.p.c. volto all'accertamento dei vizi e alla quantificazione dei danni sofferti;
- il CTU incaricato, geom. aveva confermato la Per_3
bontà delle loro doglianze, quantificando sia i danni da ripristino che quelli da mancato godimento dei locali. Ciò posto, i ricorrenti hanno dedotto la responsabilità sia dell'appaltatrice, sia del direttore dei lavori, in via solidale tra loro. Con particolare riferimento alla posizione dell'architetto, hanno contestato il fatto che la D.L. non avesse supervisionato alla corretta realizzazione dell'opera, finanche acconsentendo all'utilizzo di un materiale di impermeabilizzazione diverso rispetto a quello indicato nel computo metrico (marca Pt_4
anziché marca . In punto di quantum debeautur, hanno richiesto: CP_7
- il rimborso dei costi per l'esecuzione delle opere di sistemazione dei vizi, facendo riferimento alle fatture emesse dalle imprese incaricate dopo l'ATP per lo svolgimento dei lavori anziché ai computi metrici preventivati dal CTU;
- il rimborso del lucro cessante avuto riguardo a tutto il tempo intercorso tra la comparsa dei vizi
(a loro avviso risalente al dicembre 2021) fino all'esecuzione delle opere di ripristino, per un totale di 16 mesi;
- il rimborso delle spese sostenute nel corso del procedimento di ATP, sia tecniche che legali.
A seguito del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, i ricorrenti hanno notificato gli atti soltanto all'arch. e non invece all'appaltatrice, nei confronti della quale, CP_3
in data 8.3.2024, è stata aperta la liquidazione giudiziale.
Si è costituito in giudizio contestando in toto la responsabilità a lui ascritta. In CP_3
punto di fatto, ha in particolare esposto che: - prima del completamento delle opere, e precisamente a partire dal 15.2.2022, aveva cominciato a muovere contestazioni all'impresa
6 appaltatrice;
contestazioni tuttavia tutte ignorate dalla medesima;
- inoltre non gli sarebbe rimproverabile il fatto che in cantiere era stato utilizzato un prodotto impermeabilizzante diverso da quello inserito nel computo metrico giacché la modifica di tale elemento era stata concordata tra le parti una volta preso atto dell'indisponibilità sul mercato del prodotto;
- in ogni CP_7
caso, come chiarito dal CTU, il prodotto Weber applicato era risultato equivalente, e le problematiche sarebbero dipese, piuttosto, dall'errata e incompleta posa in opera;
- la propria condotta sarebbe quindi pienamente adempiente, come del resto comprovato dal fatto che, in un primo momento, la committenza non aveva mosso nei suoi confronti rimostranza alcuna, salvo poi mutare strategia una volta avvedutasi dello stato di crisi dell'appaltatrice. In punto di diritto, si
è soffermato sui presupposti che, secondo la giurisprudenza, devono ricorrere per ravvisare una corresponsabilità del direttore dei lavori nella causazione del danno, negando che, nel caso di specie, essi sussistano. Il resistente ha inoltre contestato l'ammontare dei danni lamentati e, infine, ha chiesto la chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice.
Il giudice, esclusa la necessità di interrompere il processo stante la non instaurazione del contraddittorio nei confronti della ha autorizzato la chiamata in Controparte_8
causa e ha rinviato la prima udienza.
Si è costituita in giudizio svolgendo sostanzialmente Controparte_4
difese sovrapponibili a quelle dell'arch. e compiendo alcune puntualizzazioni sui limiti di CP_3
copertura della polizza.
All'esito della prima udienza, sono state rigettate le richieste di prova e la causa è stata rinviata per l'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Udita la discussione, il giudice si è ritirato in camera di consiglio.
***
Preliminarmente, in ordine alle contestazioni svolte dall'arch. e terza chiamata CP_3
relativamente alle conclusioni oggi rassegnate dalla parte ricorrente, giova osservare come esse non si risolvono in una domanda nuova.
Invero, qualora più condotte concorrano nella produzione di un danno sussiste una responsabilità solidale a norma dell'art. 1292 c.c.. Il principio di solidarietà è posto dall'ordinamento a favore
7 del creditore, di talché quest'ultimo ha la facoltà di richiedere l'intero danno a tutti i presunti corresponsabili, fermo restando il diritto di regresso interno tra quest'ultimi in funzione delle rispettive quote di responsabilità. Del pari, però, l'asserito creditore può ritenere di chiedere l'intero anche solo a uno dei corresponsabili, impregiudicato il diritto di quest'ultimo di chiamare in giudizio l'altro o gli altri presunti corresponsabili (e in tal caso la sentenza di accertamento delle responsabilità sarà opponibile nei loro confronti) oppure di vocarli in un giudizio separato e distinto nell'ambito del quale le responsabilità dovranno essere accertate ex novo e potrà essere esercitato il diritto di regresso. Il creditore non è quindi costretto a citare in causa tutti i presunti corresponsabili, non configurandosi una fattispecie di litisconsorzio necessario ma meramente facoltativo, cui consegue la scindibilità del rapporto processuale;
nel caso in cui abbia deciso in un primo momento di agire contro tutti i presunti corresponsabili, nulla osta a che in corso di causa intervenga la rinuncia della domanda rivolta contro uno di essi, con conseguente estinzione del rapporto processuale, senza che tale iniziativa implichi la proposizione di una domanda nuova, trattandosi, piuttosto, di una limitazione (soggettiva) della domanda contenuta nel ricorso.
Nel caso di specie, il ricorrente in un primo momento ha indicato sia l'impresa che il direttore dei lavori come corresponsabili in solido, domandando ad entrambi il risarcimento del danno. In seguito alla fissazione dell'udienza, stante l'intervenuta apertura della liquidazione giudiziale dell'appaltatrice (in data 8.3.2024, come da visura in atti), ha ritenuto di notificare l'atto introduttivo del giudizio solo al direttore dei lavori, per l'ovvia ragione che l'eventuale diritto risarcitorio nei confronti dell'impresa potrà essere fatto valere soltanto nel concorso con gli altri creditori nell'ambito della verifica del passivo. Costituisce pertanto una conseguenza naturale di tale scelta processuale il fatto che oggi, in sede conclusionale, la stessa parte abbia limitato la domanda nei confronti del solo direttore dei lavori, giacché il rapporto processuale con l'impresa appaltatrice non si è mai instaurato e, come già detto, non si pone nessun problema di ampiamento o mutamento della domanda, quanto piuttosto una limitazione della domanda originaria sotto il versante soggettivo.
Ciò premesso, risulta dagli atti e documenti di causa che il 15.10.2021 gli odierni ricorrenti avevano sottoscritto con un contratto di appalto avente ad oggetto Controparte_9
l'esecuzione di opere di ristrutturazione di un immobile sito in Fornaci di Barga, via Provinciale
8 (doc. 1 e 2 dei ricorrenti). Tra le opere appaltate vi era anche la demolizione delle pavimentazioni e dei massetti sulla copertura e sulle terrazze, l'applicazione di uno schermo barriera vapore
"modello Sarmaap 300m o similari" (voce 11 computo metrico), la fornitura e posa in opera di un
"isolante modello " (voce 12 computo metrico) e la fornitura e posa in opera di CP_10
"membrana impermeabilizzante sintetico a base polioletine (FPO) (voce 13 computo CP_7
metrico).
Nel contratto non era individuato un termine iniziale di lavori, ma veniva previsto che essi sarebbero stati terminati entro 100 giorni dal loro inizio (clausola n. 7); è invece documentato che i lavori di manutenzione venivano terminati il 15.3.2022 (doc. 7 di parte attrice).
I ricorrenti hanno allegato che, nel corso dell'esecuzione delle opere, avevano contestato all'impresa appaltatrice numerosi difetti costruttivi, tuttavia mai risolti. La prima contestazione formale era tuttavia successiva all'ultimazione dei lavori, e precisamente era consistita in un messaggio a mezzo pec del 5.4.2022 (doc. 9), seguito a un sopralluogo avvenuto il giorno precedente alla presenza del direttore dei lavori (arch. , dei committenti e dei CP_3
loro tecnici di fiducia, del legale rappresentante dell'appaltatrice e di tre tecnici dell'impresa fornitrice del materiale impermeabilizzante (doc. 8). Nel corso del sopralluogo erano stati Pt_4
riscontrate: - copiose infiltrazioni di acqua piovana provenienti dalla copertura e dalla terrazza del primo piano;
- la non corretta stesura del prodotto impermeabilizzante fornito dall'impresa
- la scarsità di prodotto applicato in alcuni punti, affiorando dalla superficie la rete di Pt_4
posa posta tra la prima e la seconda mano;
- la mancanza di prodotto impermeabilizzante all'altezza delle canalette perimetrali.
Le problematiche appena elencate sono state confermate integralmente nel corso dell'approfondimento tecnico svolto nell'ambito del giudizio di accertamento tecnico preventivo
(R.G. 1815/2022), a firma del CTU geom. Più esattamente, nel corso delle operazioni Per_3
peritali sono state svolte alcune prove di tenuta e, quantomeno con riferimento alla terrazza del primo piano, l'appaltatrice ha anche tentato di compiere interventi risolutivi, senza tuttavia sanare del tutti i vizi riscontrati. Il CTU, quindi, ha quantificato i danni in misura pari alle somme necessarie per realizzare a regola d'arte le opere appaltate.
Le responsabilità dell'appaltatrice sono pertanto inequivoche, non avendo quest'ultima eseguito a
9 regola d'arte una parte delle opere appaltate. I ricorrenti tuttavia ritengono che la responsabilità della ditta appaltatrice concorra con quella del direttore dei lavori. All'arch. in particolare, CP_3
sono addebitati due inadempimenti: uno specifico (il fatto di aver consentito all'impresa appaltatrice di utilizzare un prodotto impermeabilizzante diverso rispetto a quello indicato nel computo metrico) e uno più generale (il fatto di non aver vigilato sulla corretta esecuzione delle opere, così permettendo che l'appaltatrice ultimasse i lavori non eseguiti a regola dell'arte).
Prima di analizzare l'asserita responsabilità del direttore dei lavori, giova rammentare quali sono i principi di diritto consolidati in giurisprudenza in subiecta materia.
La Suprema Corte ha ripetutamente affermato che "l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta comunque il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto
l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati” (Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
14456 del 24/05/2023; Cass. Sez. 2,14/03/2019, n. 7336; Cass. Sez. 2, 03/05/2016, n. 8700; Cass.
Sez. 2, 24/04/2008, n. 10728; Cass. Sez. 2, 27/02/2006, n. 4366; Cass. Sez. 2, 20/07/2005, n.
15255). Inoltre, anche di recente la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che “Il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, ai sensi dell'art.
2055 c.c. (cfr. sul punto Cass. n. 18289 del 2020; Cass. n. 29218 del 2017; Cass. n. 14650 del
2012), opera [infatti] solo se e nella misura in cui i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il medesimo evento dannoso: e non si estende, quindi, agli ulteriori danni che siano stati arrecati da un inadempimento commesso dall'appaltatore al quale, sulla base dell'accertamento in fatto operato dal giudice di merito, il direttore dei lavori e progettista non abbia, in alcun modo causalmente rilevante, concorso. L'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art. 2055 c.c., ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell'illecito, va intesa, invero, non in senso assoluto ma relativo, sicché ricorre tale responsabilità, volta a rafforzare la garanzia del danneggiato e non ad alleviare la responsabilità degli autori dell'illecito, pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od
10 omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti ed anche diversi, sempreché le singole azioni o omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno (Cass. n. 18899 del 2015). Ne consegue che il giudice, ove il fatto illecito che ha cagionato il danno si articoli in una pluralità di azioni od omissioni poste in essere da più soggetti, è tenuto a verificare, dandone conto in motivazione, se, alla luce del criterio predetto, ricorra un unico fatto dannoso ovvero non si tratti, anche in parte, di fatti autonomi e scindibili che abbiano, a loro volta, prodotto danni distinti: dei quali, evidentemente, in forza del principio secondo cui ognuno risponde esclusivamente dell'evento di danno rispetto al quale la sua condotta, attiva o omissiva, abbia operato come causa efficiente ponendosi come suo antecedente causale necessario, può essere chiamato a rispondere solo chi, con la sua azione od omissione, vi abbia concorso” (in questi termini, Cass., Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 1842 del 28/01/2021).
Ciò posto, ritiene questo giudicante che gli addebiti mossi dai ricorrenti al resistente non siano fondati.
Anzitutto, con riguardo all'utilizzo di un prodotto impermeabilizzante diverso rispetto a quello preventivato alla voce 13 del computo metrico (marca anziché marca , l'arch. Pt_4 CP_7
ha dedotto che la modifica del prodotto fosse stata concordata con la committenza al fine CP_3 di accelerare l'ultimazione delle opere e, per dimostrare l'assunto, ha anche articolato delle prove testimoniali, ritenute tuttavia superflue da questo giudice, per due ordini di motivi.
In primo luogo, a livello documentale emerge con sufficiente chiarezza che alla committenza fosse ben noto il cambio di materiale;
tenuto conto del contegno concretamente assunto, a fronte di tale conoscenza, non può che ritenersi – in chiave presuntiva – che tale modifica fosse stata condivisa. Invero, in occasione del sopralluogo del 4.4.2022 erano presenti ben tre tecnici dell'impresa i quali avevano anche redatto una relazione tecnica (tuttavia non prodotta in Pt_4
giudizio). Nel messaggio pec del giorno successivo, contenente le contestazioni da parte della committenza, si legge quanto segue: "nel corso del sopralluogo di ieri sono state riscontrate la non corretta stesura del prodotto impermeabilizzante fornito dalla posto che il prodotto Pt_4
non risulta dalla Vs impresa posato in modo uniforme su tutta la superficie da impermeabilizzare. In alcuni punto è ben visibile la scarsità di prodotto dalla Vs impresa
11 utilizzato, affiorando dalla superficie la rete di posa posta tra la prima e la seconda mano".
Insomma, dal tenore di tali dichiarazioni è chiaramente desumibile che i committenti fossero a conoscenza la presenza dei tecnici nel corso del sopralluogo;
inoltre – e soprattutto – essi Pt_4
non hanno espresso alcuna doglianza nei confronti dell'appaltatrice in ordine al fatto che fosse stato utilizzato un prodotto non conforme al capitolato, bensì si sono lamentati esclusivamente della non corretta applicazione. Tale aspetto, inoltre, non è censurato neanche nei ricorsi per ATP promossi dai committenti (doc. 11 e 12 di parte ricorrente), che anzi sembrano dare per scontato che il prodotto da utilizzare dovesse essere proprio quello.
Oltre a ciò, non può inoltre mancarsi di rilevare come il CTU, pur avendo rilevato tale discrepanza, abbia anche puntualizzato che "il diverso materiale impermeabilizzante usato rispetto a quanto indicato nel Computo Metrico Estimativo in atti, non incide sull'esecuzione dei lavori" (pag. 20 relazione peritale). Il prodotto concretamente utilizzato, dunque, può ritenersi sostanzialmente equivalente a quello indicato nel computo e, in ogni caso, i vizi riscontrati non sono riconnessi alla qualità o alle caratteristiche dell'impermeabilizzante, ma all'errata posa in opera del medesimo.
Per quanto riguarda le ulteriori contestazioni, è documentato che:
- in data 15.2.2022 il direttore dei lavori aveva inoltrato a mezzo pec all'appaltatrice una contestazione di questo tenore: "a seguito delle intense piogge della scorsa notte si comunica a
Codesta Spett/le Ditta che si sono verificate copiose infiltrazioni di acqua piovana provenienti dalla copertura la cui impermeabilizzazione non è ancora completata. Per quanto sopra, si invita
Codesta Spett/le Ditta a voler effettuare immediatamente una verifica della reale situazione nonché a completare l'intervento di impermeabilizzazione mediante nuovo stato di prodotto, che in più punti si presenta con uno spessore non adeguato scoprendo la rete di posa. Si richiede inoltre una puntuale verifica delle vecchie tubazioni che continuano a portare acqua all'interno dell'edificio. Le risultanze di detta verifica dovranno essere tempestivamente comunicate dalla
Direzione Lavori con stabilità gli eventuali interventi necessari per ovviare alla problematica"
(doc. 3 resistente);
- in data 26.2.2022, con una nuova contestazione, l'architetto ha rilevato la comparsa di nuove infiltrazioni dopo le piogge dei due giorni precedenti;
infiltrazioni "provenienti dalla copertura i
12 cui lavori di impermeabilizzazioni sono ormai ultimati". L'appaltatrice è stata quindi invitata a verificare la provenienza esatta delle stesse, a risolvere la problematica e ad eseguire delle prove di tenuta alla sua presenza (doc. 4 resistente);
- ulteriori e più articolate contestazioni sono avvenute il 21.3.2022, a lavori ultimati (doc. 5 resistente), cui è seguito, circa due settimane dopo, il sopralluogo sopra richiamato.
Proprio sulla base di tali contestazioni i committenti, nei ricorsi per ATP, hanno rimarcato la negligenza dimostrata dall'impresa esecutrice la quale, nonostante fosse stata richiamata dalla direzione lavori, aveva proseguito imperterrita senza apportare i necessari correttivi, portando a compimento delle opere palesemente viziate.
Orbene, la cronologia delle censure mosse dalla direzione lavori nei confronti dell'appaltatrice smentisce per tabulas la tesi dei ricorrenti. È infatti documentato che l'arch. nelle due CP_3
contestazioni svolte prima della conclusione del cantiere, avesse: - rilevato le stesse carenze poi accertate fin dal sopralluogo del 4.4.2022; - preteso da parte della Controparte_5
di eseguire le verifiche opportune, poi avvenute solo nel corso della CTU;
- preteso, infine, che l'impresa esecutrice apportasse i correttivi del caso, anche alla sua presenza. Insomma, la direzione lavori si era attivata a salvaguardia degli interessi della committenza, salvo però essere del tutto ignorata dall'appaltatrice, piuttosto interessata a concludere quantomeno l'appalto ed emettere la fattura che le avrebbe consentito di incassare un credito fiscale.
Giova particolarmente rimarcare come la prima contestazione formale del direttore dei lavori aveva luogo quando ancora i lavori sulla copertura erano ancora in essere e, quindi, quando ancora la situazione era reversibile senza eccessivi aggravi. Tanto si desume dal contenuto della richiamata missiva a mezzo pec del 15.2.2022. Vero è – come rilevato dai ricorrenti – che nella
CTU si legge che i lavori in questione "sembra siano stati eseguiti nel periodo fine dicembre/inizio gennaio", ma, anche tralasciando la formula dubitativa impiegata dall'ausiliario, pare a questo giudicante un dato fattuale insuperabile quanto riportato nella lettera di contestazione del direttore dei lavori, che certo non aveva alcun interesse a mentire sul punto.
Alla luce della giurisprudenza già citata, è dunque palese l'inesistenza di una responsabilità in capo al direttore dei lavori. Va qui ribadito che al direttore dei lavori non è addebitabile una sorta di responsabilità da posizione, tale per cui ogni errore da parte dell'appaltatore si riverbera su di
13 lui. Il direttore dei lavori è chiamato a supervisionare l'andamento dell'opera, ma non è tenuto a seguire costantemente ogni singola attività dell'impresa, piuttosto a controllare periodicamente le varie fasi (la frequenza di tale controllo è evidentemente correlata alla durata complessiva dell'appalto e alla sua complessità). Nella fattispecie, il direttore dei lavori, riscontrata la presenza di infiltrazioni a seguito della comparsa di fenomeni piovosi, ha contestato i vizi e difetti esecutivi, anche verificati in loco (come si evince dalla comunicazione del 15.2.2022), con contestuale richiesta di rimessa in pristino e compimento delle verifiche di tenuta che, tuttavia, venivano completamente ignorate dalla La condotta gravemente Controparte_5 negligente serbata da quest'ultima non può certo ribaltarsi oggi sul direttore dei lavori, il quale invece ha dimostrato di essersi attivato nell'interesse della committenza, la quale non a caso, almeno fino all'esito del giudizio di ATP, si è fatta forte proprio delle contestazioni formali dell'arch. er rivendicare un diritto risarcitorio. CP_3
Per tutte le ragioni che precedono, le domande svolte dai ricorrenti devono essere rigettate. A ciò consegue la condanna dei ricorrenti (in via solidale) alla refusione delle spese di lite sostenute tanto dall'arch. quanto dalla compagnia assicuratrice. Da quest'ultimo punto di vista, CP_3 giova richiamare la costante giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (cfr. Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 31889 del
06/12/2019); e nel caso di specie è evidente che la chiamata in causa non sia stata affatto arbitraria.
Le spese vengono quantificate tenuto conto del valore di causa dichiarato e facendo applicazione dei minimi tabellari in considerazione della semplicità delle questioni in fatto, dell'assenza di istruttoria e del modulo procedimentale prescelto (semplificato).
14 In merito, invece, alle spese connesse alle spese per CTU e CTP svolte nell'ambito del giudizio di ATP, costituisce orientamento assolutamente consolidato quello secondo cui le spese sostenute nel giudizio di accertamento tecnico preventivo sono soggette allo stesso regime delle spese stragiudiziali, ragion per cui il loro rimborso presuppone un'espressa domanda nel giudizio di merito (da ultimo, si veda Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15640 del 04/06/2024) supportata da idonea prova, non potendo essere trattate alla stregua di spese giudiziali, come tali richiedibili con la nota spese prevista dall'art. 75 disp. att. c.p.c. (analogamente vds. Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
30854 del 06/11/2023 “Le spese per la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., rientrando nelle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite, non hanno natura giudiziale, con la conseguenza che non danno luogo ad un'autonoma liquidazione da parte del giudice che ha disposto la consulenza, ma devono essere liquidate all'esito del giudizio di merito, come danno emergente, purché provate e documentate”).
Ciò posto, il resistente ha documentato solo mediante deposito in data 16.1.2025 gli esborsi sostenuti per le spese di CTP, nonché di CTU (dagli atti dell'ATP, invero si evince che il decreto di liquidazione aveva posto le spese a carico delle parti in via solidale e, dunque, non prova l'effettivo esborso sostenuto da una delle parti). La tardività della produzione documentale
(rilevabile anche d'ufficio, cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16800 del 26/06/2018; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 7270 del 18/03/2008) preclude dunque ogni possibilità di rimborso, sulla scorta dei principi giurisprudenziali sopra richiamati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, in composizione monocratica, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte: rigetta le domande proposte dai ricorrenti;
condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere le spese sostenute dal resistente e dal terzo chiamato liquidate, cadauno, in misura pari a € 7.052,00 oltre rimborso delle spese generali, cap e iva (se dovuti).
Così deciso in Lucca, 17.1.2025
Il Giudice
Michela Boi
15
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 196/2024
Oggi 17 gennaio 2025, alle ore 10.45, innanzi al Giudice Michela Boi, sono comparsi: per , e Parte_1 Controparte_1 CP_2
l'Avv. STRINGARI GIOVANNI anche in sostituzione dell'Avv. D'ANNIBALLE
[...]
DENISE per l'Avv. NAZZARRI CRISTINA e dell'Avv. Controparte_3 per , l'Avv. VITIELLO GIAMPAOLO Controparte_4
L'avv. STRINGARI precisa le conclusioni come da nota depositata il 16.1.2025. L'avv. NAZZARRI si riporta al figlio di precisazione delle conclusioni depositato il 16.1.2025, cui sono allegate, oltre alla nota spese, la fattura del CTU e la fattura del CTP relative al procedimento di ATP, e ribadisce di non accettare il contraddittorio in relazione alla domanda, così come modificata nelle conclusioni da ultimo rassegnate da parte ricorrente, in cui viene richiesta la condanna in via esclusiva, piuttosto che solidale, dell'arch. CP_3
L'avv. VITIELLO si riporta alla comparsa di costituzione e risposta e conclude come nella stessa;
dichiara di non accettare il contraddittorio sulla domanda nuova formulata da parte ricorrente.
L'avv. STRINGARI replica che non vi è alcuna modifica della domanda in quanto nelle conclusioni precisate non si parla di responsabilità esclusiva del direttore dei lavori e il fatto di non aver effettuato la notifica nei confronti della DSP, che al momento dell'introduzione del giudizio risultava fallita, rappresenta una rinuncia alla domanda giudiziale nei confronti della stessa. Eccepisce la tardività della produzione della liquidazione delle spese del CTP, relativamente alla difesa del in quanto si riferiscono al provvedimento ante causam, CP_3 pertanto ben potevano essere allegate sin dall'inizio del presente giudizio.
Dopo la discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio. I procuratori delle parti rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice
Michela Boi
1 Riaperto il verbale alle ore 16.25, il giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
TRIBUNALE DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in composizione monocratica, nella persona del giudice Michela Boi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 196/2024 r.g. promossa da
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Denise D'ANNIBALLE
SUFFREDINI COMMUNICATIONS SRL (P.IVA ), in persona del legale P.IVA_2
rappresentante pro tempore, e , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CP_2
Giovanni STRINGARI
RICORRENTI contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina CP_3 C.F._1
NAZZARRI
RESISTENTE nonché nei confronti di
(P.IVA ), in persona del procuratore Controparte_4 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giampaolo VITIELLO
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO
2 Appalto, responsabilità del direttore dei lavori
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito:
- Accertare e dichiarare la responsabilità del Direttore dei Lavori Arch. per CP_3
l'inadempimento dei propri obblighi/doveri professionali quale organo incaricato dalla committenza per quanto ai gravi vizi e i difetti riscontrati nell'esecuzione delle opere oggetto del contratto di appalto;
- conseguentemente, condannare il resistente Arch. in favore dei ricorrenti, al risarcimento CP_3 di tutte le spese necessarie per il ripristino dell'immobile per i gravi difetti delle opere eseguite dall'appaltatore e non supervisionate correttamente dalla DL che si quantificano in euro
49.000,00 oltre iva o nella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla domanda al saldo oltre ad euro 3000,00 oltre iva per compensi professionali per direzione lavori e coordinamento in fase di esecuzione lavori o nella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;
- Condannare altresì il resistente in favore dei ricorrenti, al risarcimento di tutti i danni CP_3
subiti e subendi per il mancato godimento degli immobili di cui è causa per la somma pari ad euro 46.896,00 o nella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
-Condannare il resistente in favore dei ricorrenti, al rimborso delle spese legali e delle CP_3
spese tecniche sostenute per il procedimento di ATP RG 1815/22 pari quanto a Parte_1
[... ad euro 5.947,06, quanto a ad euro 5.623,83 e quanto a Parte_2 [...]
ad euro 5.623,83, il tutto oltre interessi legali dal pagamento al saldo;
Parte_3
- Con vittoria di spese, compensi professionali, rimb. forf. 15 % via e cap come per legge”.
Per parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Lucca, previa, se del caso, ammissione delle prove testimoniali richieste in comparsa di costituzione e risposta e non ammesse (Cap. 1) DCV che nel mese di gennaio 2022 effettuavate sopralluogo sul cantiere sito in Barga (LU), Fraz. Fornaci di Barga, Via G Rossa ang.lo Via Pieve, presso l'immobile di proprietà di e , alla presenza di Parte_1 Controparte_1 CP_2
3 incaricati/legali rappresentanti di questi ultimi, del Direttore dei Lavori Architetto CP_3
e della ditta appaltatrice Cap. 2) DCV che a seguito del sopralluogo
[...] Controparte_5
di cui al capito precedente, le parti intervenute decidevano di utilizzare l'impermeabilizzante per la copertura dell'edificio. Indica a teste e Parte_4 Tes_1 Testimone_2
referenti Tecnici Weber c/o Saint Gobain Italia Spa, Via Giovanni Bensi, 8 – 10152 Milano. ), in tesi: “respingere le domande svolte nei confronti dell'Architetto perché infondate in CP_3
fatto, diritto e rito, con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, compresa altresì la refusione delle spese e competenze relative all'assistenza e difesa dell'Architetto nella fase dell'ATP ante causa, oltre al rimborso degli onorari del CTU CP_3
Per_ Geom. (€756,70) e del CTP Geom. (€1.577,00) sostenuti dal comparente, come da Per_2
Per_ documenti allegati (all 14 fattura CTU Geom. all. 15 fattura CTP Geom. ; Per_2
in via subordinata: Nella denegata ipotesi in cui la domanda attrice dovesse essere in tutto, o in parte, accolta, Voglia il Tribunale di Lucca dichiarare e condannare Controparte_4
[...
(già , in persona del legale rappresentante pro tempore, c/o il Controparte_6
Rappresentante Generale per l'Italia, a tenere e manlevare indenne il Direttore dei Lavori Arch. per tutte le somme che lo stesso fosse eventualmente condannato a pagare ai CP_3
ricorrenti a titolo di risarcimento dei danni dagli stessi richiesti o, comunque, a qualsiasi altro titolo compreso nel contratto assicurativo, compresa la refusione delle spese di lite cui il
Direttore dei Lavori venisse condannato nei confronti dei ricorrenti e compresa altresì la refusione delle spese e competenze relative all'assistenza e difesa dell'Architetto nel CP_3 presente giudizio e nella fase dell'ATP ante causa, oltre al rimborso degli onorari del CTU Per_ Geom. (€756,70) e del CTP Geom. (€1.577,00) sostenuti dal comparente, come da Per_2
documenti allegati.
In ogni caso, si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande ed eccezioni nuove, che si ritenessero ravvisabili nelle conclusioni rassegnate dai ricorrenti e dal terzo chiamato””.
Per la terza chiamata: “Voglia l'Ill.mo Giudice, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito, in via principale:
4 - respingere le domande proposte dai ricorrenti e da qualunque altra parte, nei confronti dell'Arch. in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, per CP_3
le ragioni esposte nelle difese dello stesso Arch. e per tutte le altre che verranno CP_3 eventualmente illustrate in corso di causa, e, per l'effetto,
- respingere e/o dichiarare assorbita la domanda di garanzia promossa verso Controparte_4
[...]
Nel merito, in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda dell'Arch. CP_3
- rigettare le domande di garanzia proposta da Arch. verso l'esponente CP_3 [...]
in forza della polizza in atti (doc. ti n. 2 e 3) per inoperatività e/o per non Controparte_4
dimostrata operatività del contratto assicurativo azionato, per tutte le ragioni che, limitandosi a mere difese, potranno eventualmente articolarsi in corso di causa;
In ulteriore subordine e senza che ciò implichi ammissione:
- nella ipotesi in cui l'Arch. dimostrasse la operatività della polizza, CP_3
- ritenere la tenuta nei limiti del danno risarcibile ai ricorrenti Controparte_4
nonché nei limiti delle sole condotte attribuibili all'Arch. e che questo CP_3
dimostrasse esser coperte da garanzia assicurativa e, comunque, nei limiti del massimale e/o sottomassimale, previa deduzione degli importi relativi ad ulteriori e diverse pretese da quelle che costituiscono il solo oggetto della garanzia assicurativa e, comunque, nei limiti della quota di responsabilità e di incidenza causale esclusivamente imputabili all' Arch. e, in CP_3
ogni caso, previa applicazione dei limiti, scoperti e franchigie contrattualmente previsti dalla polizza. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze oltre accessori come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del
18.6.2009)
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., Parte_1 [...]
e hanno adito l'intestato Tribunale esponendo che: - Controparte_1 CP_2
sono comproprietari di un fabbricato sito in Fornaci di Barga, via Provinciale;
- nell'ottobre 2021 avevano affidato all'impresa l'esecuzione di lavori di posa in opera Controparte_5
5 di membrana e impermeabilizzazione di vari locali del predetto immobile;
- successivamente, a inizio febbraio 2022, la aveva anche commissionato alla stessa Parte_1
impresa dei lavori di manutenzione straordinaria interna agli uffici posti al primo piano;
- avevano incaricato in qualità di direttore dei lavori l'arch. - nel corso CP_3
dell'esecuzione delle opere avevano rilevato diverse problematiche, tutte contestate all'appaltatrice la quale, cionondimeno, in data 18.3.2022 aveva comunicato la fine dei lavori e chiesto il saldo finale;
- nel giugno 2022 era stato introdotto un procedimento di accertamento tecnico preventivo ai sensi degli artt. 696 e 696-bis c.p.c. volto all'accertamento dei vizi e alla quantificazione dei danni sofferti;
- il CTU incaricato, geom. aveva confermato la Per_3
bontà delle loro doglianze, quantificando sia i danni da ripristino che quelli da mancato godimento dei locali. Ciò posto, i ricorrenti hanno dedotto la responsabilità sia dell'appaltatrice, sia del direttore dei lavori, in via solidale tra loro. Con particolare riferimento alla posizione dell'architetto, hanno contestato il fatto che la D.L. non avesse supervisionato alla corretta realizzazione dell'opera, finanche acconsentendo all'utilizzo di un materiale di impermeabilizzazione diverso rispetto a quello indicato nel computo metrico (marca Pt_4
anziché marca . In punto di quantum debeautur, hanno richiesto: CP_7
- il rimborso dei costi per l'esecuzione delle opere di sistemazione dei vizi, facendo riferimento alle fatture emesse dalle imprese incaricate dopo l'ATP per lo svolgimento dei lavori anziché ai computi metrici preventivati dal CTU;
- il rimborso del lucro cessante avuto riguardo a tutto il tempo intercorso tra la comparsa dei vizi
(a loro avviso risalente al dicembre 2021) fino all'esecuzione delle opere di ripristino, per un totale di 16 mesi;
- il rimborso delle spese sostenute nel corso del procedimento di ATP, sia tecniche che legali.
A seguito del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, i ricorrenti hanno notificato gli atti soltanto all'arch. e non invece all'appaltatrice, nei confronti della quale, CP_3
in data 8.3.2024, è stata aperta la liquidazione giudiziale.
Si è costituito in giudizio contestando in toto la responsabilità a lui ascritta. In CP_3
punto di fatto, ha in particolare esposto che: - prima del completamento delle opere, e precisamente a partire dal 15.2.2022, aveva cominciato a muovere contestazioni all'impresa
6 appaltatrice;
contestazioni tuttavia tutte ignorate dalla medesima;
- inoltre non gli sarebbe rimproverabile il fatto che in cantiere era stato utilizzato un prodotto impermeabilizzante diverso da quello inserito nel computo metrico giacché la modifica di tale elemento era stata concordata tra le parti una volta preso atto dell'indisponibilità sul mercato del prodotto;
- in ogni CP_7
caso, come chiarito dal CTU, il prodotto Weber applicato era risultato equivalente, e le problematiche sarebbero dipese, piuttosto, dall'errata e incompleta posa in opera;
- la propria condotta sarebbe quindi pienamente adempiente, come del resto comprovato dal fatto che, in un primo momento, la committenza non aveva mosso nei suoi confronti rimostranza alcuna, salvo poi mutare strategia una volta avvedutasi dello stato di crisi dell'appaltatrice. In punto di diritto, si
è soffermato sui presupposti che, secondo la giurisprudenza, devono ricorrere per ravvisare una corresponsabilità del direttore dei lavori nella causazione del danno, negando che, nel caso di specie, essi sussistano. Il resistente ha inoltre contestato l'ammontare dei danni lamentati e, infine, ha chiesto la chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice.
Il giudice, esclusa la necessità di interrompere il processo stante la non instaurazione del contraddittorio nei confronti della ha autorizzato la chiamata in Controparte_8
causa e ha rinviato la prima udienza.
Si è costituita in giudizio svolgendo sostanzialmente Controparte_4
difese sovrapponibili a quelle dell'arch. e compiendo alcune puntualizzazioni sui limiti di CP_3
copertura della polizza.
All'esito della prima udienza, sono state rigettate le richieste di prova e la causa è stata rinviata per l'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Udita la discussione, il giudice si è ritirato in camera di consiglio.
***
Preliminarmente, in ordine alle contestazioni svolte dall'arch. e terza chiamata CP_3
relativamente alle conclusioni oggi rassegnate dalla parte ricorrente, giova osservare come esse non si risolvono in una domanda nuova.
Invero, qualora più condotte concorrano nella produzione di un danno sussiste una responsabilità solidale a norma dell'art. 1292 c.c.. Il principio di solidarietà è posto dall'ordinamento a favore
7 del creditore, di talché quest'ultimo ha la facoltà di richiedere l'intero danno a tutti i presunti corresponsabili, fermo restando il diritto di regresso interno tra quest'ultimi in funzione delle rispettive quote di responsabilità. Del pari, però, l'asserito creditore può ritenere di chiedere l'intero anche solo a uno dei corresponsabili, impregiudicato il diritto di quest'ultimo di chiamare in giudizio l'altro o gli altri presunti corresponsabili (e in tal caso la sentenza di accertamento delle responsabilità sarà opponibile nei loro confronti) oppure di vocarli in un giudizio separato e distinto nell'ambito del quale le responsabilità dovranno essere accertate ex novo e potrà essere esercitato il diritto di regresso. Il creditore non è quindi costretto a citare in causa tutti i presunti corresponsabili, non configurandosi una fattispecie di litisconsorzio necessario ma meramente facoltativo, cui consegue la scindibilità del rapporto processuale;
nel caso in cui abbia deciso in un primo momento di agire contro tutti i presunti corresponsabili, nulla osta a che in corso di causa intervenga la rinuncia della domanda rivolta contro uno di essi, con conseguente estinzione del rapporto processuale, senza che tale iniziativa implichi la proposizione di una domanda nuova, trattandosi, piuttosto, di una limitazione (soggettiva) della domanda contenuta nel ricorso.
Nel caso di specie, il ricorrente in un primo momento ha indicato sia l'impresa che il direttore dei lavori come corresponsabili in solido, domandando ad entrambi il risarcimento del danno. In seguito alla fissazione dell'udienza, stante l'intervenuta apertura della liquidazione giudiziale dell'appaltatrice (in data 8.3.2024, come da visura in atti), ha ritenuto di notificare l'atto introduttivo del giudizio solo al direttore dei lavori, per l'ovvia ragione che l'eventuale diritto risarcitorio nei confronti dell'impresa potrà essere fatto valere soltanto nel concorso con gli altri creditori nell'ambito della verifica del passivo. Costituisce pertanto una conseguenza naturale di tale scelta processuale il fatto che oggi, in sede conclusionale, la stessa parte abbia limitato la domanda nei confronti del solo direttore dei lavori, giacché il rapporto processuale con l'impresa appaltatrice non si è mai instaurato e, come già detto, non si pone nessun problema di ampiamento o mutamento della domanda, quanto piuttosto una limitazione della domanda originaria sotto il versante soggettivo.
Ciò premesso, risulta dagli atti e documenti di causa che il 15.10.2021 gli odierni ricorrenti avevano sottoscritto con un contratto di appalto avente ad oggetto Controparte_9
l'esecuzione di opere di ristrutturazione di un immobile sito in Fornaci di Barga, via Provinciale
8 (doc. 1 e 2 dei ricorrenti). Tra le opere appaltate vi era anche la demolizione delle pavimentazioni e dei massetti sulla copertura e sulle terrazze, l'applicazione di uno schermo barriera vapore
"modello Sarmaap 300m o similari" (voce 11 computo metrico), la fornitura e posa in opera di un
"isolante modello " (voce 12 computo metrico) e la fornitura e posa in opera di CP_10
"membrana impermeabilizzante sintetico a base polioletine (FPO) (voce 13 computo CP_7
metrico).
Nel contratto non era individuato un termine iniziale di lavori, ma veniva previsto che essi sarebbero stati terminati entro 100 giorni dal loro inizio (clausola n. 7); è invece documentato che i lavori di manutenzione venivano terminati il 15.3.2022 (doc. 7 di parte attrice).
I ricorrenti hanno allegato che, nel corso dell'esecuzione delle opere, avevano contestato all'impresa appaltatrice numerosi difetti costruttivi, tuttavia mai risolti. La prima contestazione formale era tuttavia successiva all'ultimazione dei lavori, e precisamente era consistita in un messaggio a mezzo pec del 5.4.2022 (doc. 9), seguito a un sopralluogo avvenuto il giorno precedente alla presenza del direttore dei lavori (arch. , dei committenti e dei CP_3
loro tecnici di fiducia, del legale rappresentante dell'appaltatrice e di tre tecnici dell'impresa fornitrice del materiale impermeabilizzante (doc. 8). Nel corso del sopralluogo erano stati Pt_4
riscontrate: - copiose infiltrazioni di acqua piovana provenienti dalla copertura e dalla terrazza del primo piano;
- la non corretta stesura del prodotto impermeabilizzante fornito dall'impresa
- la scarsità di prodotto applicato in alcuni punti, affiorando dalla superficie la rete di Pt_4
posa posta tra la prima e la seconda mano;
- la mancanza di prodotto impermeabilizzante all'altezza delle canalette perimetrali.
Le problematiche appena elencate sono state confermate integralmente nel corso dell'approfondimento tecnico svolto nell'ambito del giudizio di accertamento tecnico preventivo
(R.G. 1815/2022), a firma del CTU geom. Più esattamente, nel corso delle operazioni Per_3
peritali sono state svolte alcune prove di tenuta e, quantomeno con riferimento alla terrazza del primo piano, l'appaltatrice ha anche tentato di compiere interventi risolutivi, senza tuttavia sanare del tutti i vizi riscontrati. Il CTU, quindi, ha quantificato i danni in misura pari alle somme necessarie per realizzare a regola d'arte le opere appaltate.
Le responsabilità dell'appaltatrice sono pertanto inequivoche, non avendo quest'ultima eseguito a
9 regola d'arte una parte delle opere appaltate. I ricorrenti tuttavia ritengono che la responsabilità della ditta appaltatrice concorra con quella del direttore dei lavori. All'arch. in particolare, CP_3
sono addebitati due inadempimenti: uno specifico (il fatto di aver consentito all'impresa appaltatrice di utilizzare un prodotto impermeabilizzante diverso rispetto a quello indicato nel computo metrico) e uno più generale (il fatto di non aver vigilato sulla corretta esecuzione delle opere, così permettendo che l'appaltatrice ultimasse i lavori non eseguiti a regola dell'arte).
Prima di analizzare l'asserita responsabilità del direttore dei lavori, giova rammentare quali sono i principi di diritto consolidati in giurisprudenza in subiecta materia.
La Suprema Corte ha ripetutamente affermato che "l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta comunque il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto
l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati” (Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
14456 del 24/05/2023; Cass. Sez. 2,14/03/2019, n. 7336; Cass. Sez. 2, 03/05/2016, n. 8700; Cass.
Sez. 2, 24/04/2008, n. 10728; Cass. Sez. 2, 27/02/2006, n. 4366; Cass. Sez. 2, 20/07/2005, n.
15255). Inoltre, anche di recente la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che “Il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, ai sensi dell'art.
2055 c.c. (cfr. sul punto Cass. n. 18289 del 2020; Cass. n. 29218 del 2017; Cass. n. 14650 del
2012), opera [infatti] solo se e nella misura in cui i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il medesimo evento dannoso: e non si estende, quindi, agli ulteriori danni che siano stati arrecati da un inadempimento commesso dall'appaltatore al quale, sulla base dell'accertamento in fatto operato dal giudice di merito, il direttore dei lavori e progettista non abbia, in alcun modo causalmente rilevante, concorso. L'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art. 2055 c.c., ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell'illecito, va intesa, invero, non in senso assoluto ma relativo, sicché ricorre tale responsabilità, volta a rafforzare la garanzia del danneggiato e non ad alleviare la responsabilità degli autori dell'illecito, pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od
10 omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti ed anche diversi, sempreché le singole azioni o omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno (Cass. n. 18899 del 2015). Ne consegue che il giudice, ove il fatto illecito che ha cagionato il danno si articoli in una pluralità di azioni od omissioni poste in essere da più soggetti, è tenuto a verificare, dandone conto in motivazione, se, alla luce del criterio predetto, ricorra un unico fatto dannoso ovvero non si tratti, anche in parte, di fatti autonomi e scindibili che abbiano, a loro volta, prodotto danni distinti: dei quali, evidentemente, in forza del principio secondo cui ognuno risponde esclusivamente dell'evento di danno rispetto al quale la sua condotta, attiva o omissiva, abbia operato come causa efficiente ponendosi come suo antecedente causale necessario, può essere chiamato a rispondere solo chi, con la sua azione od omissione, vi abbia concorso” (in questi termini, Cass., Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 1842 del 28/01/2021).
Ciò posto, ritiene questo giudicante che gli addebiti mossi dai ricorrenti al resistente non siano fondati.
Anzitutto, con riguardo all'utilizzo di un prodotto impermeabilizzante diverso rispetto a quello preventivato alla voce 13 del computo metrico (marca anziché marca , l'arch. Pt_4 CP_7
ha dedotto che la modifica del prodotto fosse stata concordata con la committenza al fine CP_3 di accelerare l'ultimazione delle opere e, per dimostrare l'assunto, ha anche articolato delle prove testimoniali, ritenute tuttavia superflue da questo giudice, per due ordini di motivi.
In primo luogo, a livello documentale emerge con sufficiente chiarezza che alla committenza fosse ben noto il cambio di materiale;
tenuto conto del contegno concretamente assunto, a fronte di tale conoscenza, non può che ritenersi – in chiave presuntiva – che tale modifica fosse stata condivisa. Invero, in occasione del sopralluogo del 4.4.2022 erano presenti ben tre tecnici dell'impresa i quali avevano anche redatto una relazione tecnica (tuttavia non prodotta in Pt_4
giudizio). Nel messaggio pec del giorno successivo, contenente le contestazioni da parte della committenza, si legge quanto segue: "nel corso del sopralluogo di ieri sono state riscontrate la non corretta stesura del prodotto impermeabilizzante fornito dalla posto che il prodotto Pt_4
non risulta dalla Vs impresa posato in modo uniforme su tutta la superficie da impermeabilizzare. In alcuni punto è ben visibile la scarsità di prodotto dalla Vs impresa
11 utilizzato, affiorando dalla superficie la rete di posa posta tra la prima e la seconda mano".
Insomma, dal tenore di tali dichiarazioni è chiaramente desumibile che i committenti fossero a conoscenza la presenza dei tecnici nel corso del sopralluogo;
inoltre – e soprattutto – essi Pt_4
non hanno espresso alcuna doglianza nei confronti dell'appaltatrice in ordine al fatto che fosse stato utilizzato un prodotto non conforme al capitolato, bensì si sono lamentati esclusivamente della non corretta applicazione. Tale aspetto, inoltre, non è censurato neanche nei ricorsi per ATP promossi dai committenti (doc. 11 e 12 di parte ricorrente), che anzi sembrano dare per scontato che il prodotto da utilizzare dovesse essere proprio quello.
Oltre a ciò, non può inoltre mancarsi di rilevare come il CTU, pur avendo rilevato tale discrepanza, abbia anche puntualizzato che "il diverso materiale impermeabilizzante usato rispetto a quanto indicato nel Computo Metrico Estimativo in atti, non incide sull'esecuzione dei lavori" (pag. 20 relazione peritale). Il prodotto concretamente utilizzato, dunque, può ritenersi sostanzialmente equivalente a quello indicato nel computo e, in ogni caso, i vizi riscontrati non sono riconnessi alla qualità o alle caratteristiche dell'impermeabilizzante, ma all'errata posa in opera del medesimo.
Per quanto riguarda le ulteriori contestazioni, è documentato che:
- in data 15.2.2022 il direttore dei lavori aveva inoltrato a mezzo pec all'appaltatrice una contestazione di questo tenore: "a seguito delle intense piogge della scorsa notte si comunica a
Codesta Spett/le Ditta che si sono verificate copiose infiltrazioni di acqua piovana provenienti dalla copertura la cui impermeabilizzazione non è ancora completata. Per quanto sopra, si invita
Codesta Spett/le Ditta a voler effettuare immediatamente una verifica della reale situazione nonché a completare l'intervento di impermeabilizzazione mediante nuovo stato di prodotto, che in più punti si presenta con uno spessore non adeguato scoprendo la rete di posa. Si richiede inoltre una puntuale verifica delle vecchie tubazioni che continuano a portare acqua all'interno dell'edificio. Le risultanze di detta verifica dovranno essere tempestivamente comunicate dalla
Direzione Lavori con stabilità gli eventuali interventi necessari per ovviare alla problematica"
(doc. 3 resistente);
- in data 26.2.2022, con una nuova contestazione, l'architetto ha rilevato la comparsa di nuove infiltrazioni dopo le piogge dei due giorni precedenti;
infiltrazioni "provenienti dalla copertura i
12 cui lavori di impermeabilizzazioni sono ormai ultimati". L'appaltatrice è stata quindi invitata a verificare la provenienza esatta delle stesse, a risolvere la problematica e ad eseguire delle prove di tenuta alla sua presenza (doc. 4 resistente);
- ulteriori e più articolate contestazioni sono avvenute il 21.3.2022, a lavori ultimati (doc. 5 resistente), cui è seguito, circa due settimane dopo, il sopralluogo sopra richiamato.
Proprio sulla base di tali contestazioni i committenti, nei ricorsi per ATP, hanno rimarcato la negligenza dimostrata dall'impresa esecutrice la quale, nonostante fosse stata richiamata dalla direzione lavori, aveva proseguito imperterrita senza apportare i necessari correttivi, portando a compimento delle opere palesemente viziate.
Orbene, la cronologia delle censure mosse dalla direzione lavori nei confronti dell'appaltatrice smentisce per tabulas la tesi dei ricorrenti. È infatti documentato che l'arch. nelle due CP_3
contestazioni svolte prima della conclusione del cantiere, avesse: - rilevato le stesse carenze poi accertate fin dal sopralluogo del 4.4.2022; - preteso da parte della Controparte_5
di eseguire le verifiche opportune, poi avvenute solo nel corso della CTU;
- preteso, infine, che l'impresa esecutrice apportasse i correttivi del caso, anche alla sua presenza. Insomma, la direzione lavori si era attivata a salvaguardia degli interessi della committenza, salvo però essere del tutto ignorata dall'appaltatrice, piuttosto interessata a concludere quantomeno l'appalto ed emettere la fattura che le avrebbe consentito di incassare un credito fiscale.
Giova particolarmente rimarcare come la prima contestazione formale del direttore dei lavori aveva luogo quando ancora i lavori sulla copertura erano ancora in essere e, quindi, quando ancora la situazione era reversibile senza eccessivi aggravi. Tanto si desume dal contenuto della richiamata missiva a mezzo pec del 15.2.2022. Vero è – come rilevato dai ricorrenti – che nella
CTU si legge che i lavori in questione "sembra siano stati eseguiti nel periodo fine dicembre/inizio gennaio", ma, anche tralasciando la formula dubitativa impiegata dall'ausiliario, pare a questo giudicante un dato fattuale insuperabile quanto riportato nella lettera di contestazione del direttore dei lavori, che certo non aveva alcun interesse a mentire sul punto.
Alla luce della giurisprudenza già citata, è dunque palese l'inesistenza di una responsabilità in capo al direttore dei lavori. Va qui ribadito che al direttore dei lavori non è addebitabile una sorta di responsabilità da posizione, tale per cui ogni errore da parte dell'appaltatore si riverbera su di
13 lui. Il direttore dei lavori è chiamato a supervisionare l'andamento dell'opera, ma non è tenuto a seguire costantemente ogni singola attività dell'impresa, piuttosto a controllare periodicamente le varie fasi (la frequenza di tale controllo è evidentemente correlata alla durata complessiva dell'appalto e alla sua complessità). Nella fattispecie, il direttore dei lavori, riscontrata la presenza di infiltrazioni a seguito della comparsa di fenomeni piovosi, ha contestato i vizi e difetti esecutivi, anche verificati in loco (come si evince dalla comunicazione del 15.2.2022), con contestuale richiesta di rimessa in pristino e compimento delle verifiche di tenuta che, tuttavia, venivano completamente ignorate dalla La condotta gravemente Controparte_5 negligente serbata da quest'ultima non può certo ribaltarsi oggi sul direttore dei lavori, il quale invece ha dimostrato di essersi attivato nell'interesse della committenza, la quale non a caso, almeno fino all'esito del giudizio di ATP, si è fatta forte proprio delle contestazioni formali dell'arch. er rivendicare un diritto risarcitorio. CP_3
Per tutte le ragioni che precedono, le domande svolte dai ricorrenti devono essere rigettate. A ciò consegue la condanna dei ricorrenti (in via solidale) alla refusione delle spese di lite sostenute tanto dall'arch. quanto dalla compagnia assicuratrice. Da quest'ultimo punto di vista, CP_3 giova richiamare la costante giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (cfr. Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 31889 del
06/12/2019); e nel caso di specie è evidente che la chiamata in causa non sia stata affatto arbitraria.
Le spese vengono quantificate tenuto conto del valore di causa dichiarato e facendo applicazione dei minimi tabellari in considerazione della semplicità delle questioni in fatto, dell'assenza di istruttoria e del modulo procedimentale prescelto (semplificato).
14 In merito, invece, alle spese connesse alle spese per CTU e CTP svolte nell'ambito del giudizio di ATP, costituisce orientamento assolutamente consolidato quello secondo cui le spese sostenute nel giudizio di accertamento tecnico preventivo sono soggette allo stesso regime delle spese stragiudiziali, ragion per cui il loro rimborso presuppone un'espressa domanda nel giudizio di merito (da ultimo, si veda Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15640 del 04/06/2024) supportata da idonea prova, non potendo essere trattate alla stregua di spese giudiziali, come tali richiedibili con la nota spese prevista dall'art. 75 disp. att. c.p.c. (analogamente vds. Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
30854 del 06/11/2023 “Le spese per la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., rientrando nelle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite, non hanno natura giudiziale, con la conseguenza che non danno luogo ad un'autonoma liquidazione da parte del giudice che ha disposto la consulenza, ma devono essere liquidate all'esito del giudizio di merito, come danno emergente, purché provate e documentate”).
Ciò posto, il resistente ha documentato solo mediante deposito in data 16.1.2025 gli esborsi sostenuti per le spese di CTP, nonché di CTU (dagli atti dell'ATP, invero si evince che il decreto di liquidazione aveva posto le spese a carico delle parti in via solidale e, dunque, non prova l'effettivo esborso sostenuto da una delle parti). La tardività della produzione documentale
(rilevabile anche d'ufficio, cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16800 del 26/06/2018; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 7270 del 18/03/2008) preclude dunque ogni possibilità di rimborso, sulla scorta dei principi giurisprudenziali sopra richiamati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, in composizione monocratica, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte: rigetta le domande proposte dai ricorrenti;
condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere le spese sostenute dal resistente e dal terzo chiamato liquidate, cadauno, in misura pari a € 7.052,00 oltre rimborso delle spese generali, cap e iva (se dovuti).
Così deciso in Lucca, 17.1.2025
Il Giudice
Michela Boi
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