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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 22/12/2025, n. 3431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3431 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R. G. n° 7766/2022
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 18 dicembre 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Maurizio CHILOIRO - Ricorrente – contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco BIANCO - Convenuto -
OGGETTO: “RENDITA AI SUPERSTITI ED ASSEGNO UNA TANTUM”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 17 ottobre 2022 la ricorrente in epigrafe indicata, in qualità di ex-coniuge del defunto , ha chiesto al Giudice Persona_1 del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto alla costituzione, inutilmente richiesta in sede amministrativa in data 20 gennaio 2022, della rendita ai superstiti ed alla corresponsione dell'assegno una tantum ex art. 85
T.U. 1965 e, conseguentemente, condannare l' al pagamento dei CP_1 relativi ratei nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese: in particolare, asseriva che il decesso del coniuge era avvenuto in conseguenza di patologia contratta in occasione ed a causa delle prestazioni lavorative rese, quale impiegato tecnico metalmeccanico, all'interno del locale stabilimento siderurgico. Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, CP_1 chiedendone il rigetto, sulla base dell'accertamento medico-legale effettuato dal medesimo , secondo il quale il decesso del predetto era stato CP_1 determinato da una patologia neoplastica senza alcun nesso causale con la pregressa attività lavorativa.
Escussi alcuni testi ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché di “note scritte” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc. (cfr. CASS. SS.UU. 30
GIUGNO 2025 N° 17603), con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**************************
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
L'art. 85 del DPR n° 1124/65 stabilisce che in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale aventi come conseguenza il decesso del lavoratore spetti a favore dei superstiti sia una rendita commisurata all'ammontare della retribuzione sia un assegno c.d. “una tantum” per le spese funerarie: ovviamente presupposto fondamentale per riconoscere la spettanza delle sopra indicate prestazioni è la sussistenza di un infortunio o di una malattia aventi natura professionale, ossia l'esistenza di un nesso eziologico tra il decesso e l'attività lavorativa svolta dal soggetto assicurato ed in particolare, nel caso di specie, tra la patologia contratta e le sostanze tossiche cui il lavoratore è stato nel tempo esposto.
In particolare, è stato rilevato che: «In caso di decesso del lavoratore titolare di rendita da malattia professionale, il coniuge superstite ha diritto al riconoscimento di una rendita di reversibilità ove tra l'originaria patologia e la morte del titolare del trattamento sussista un nesso di causalità idoneo a contribuire, quale concausa, al decesso medesimo, quantomeno determinandone l'anticipazione» (sic CASS. LAV. 26 GENNAIO 2010 N° 1570).
Orbene, se la prova della natura professionale della malattia è agevole per quel che concerne le c.d. malattie tabellate, ossia quelle patologie per le quali il legislatore ha previsto specificamente una eziologia professionale in presenza
2 Sentenza R.G. n° 7766/22 dello svolgimento di determinate attività o dell'esposizione a talune sostanze, sicché il lavoratore o i suoi eredi possono contare su una presunzione legale di esposizione a rischio che rende molto più semplice la prova del nesso causale, molto più complesso è dimostrare la sussistenza di un nesso eziologico per le malattie non tabellate, come nel caso di specie.
Ha affermato la SUPREMA CORTE che “in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata, la prova della derivazione della malattia da causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità” (CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAV.,
21 GIUGNO 2006 N. 14308). Il discrimen, pertanto, ormai pacificamente indicato dalla costante giurisprudenza di legittimità, per ritenere sussistente o meno l'esposizione al rischio come causa della malattia non tabellata, è dato dalla sussistenza di una elevata probabilità e non di una mera possibilità di collegamento causalmente efficiente tra patologia ed esposizione a sostanze morbigene (ex plurimis, si vedano CASS. CIV. 12909/00; CASS. CIV. 10004/01;
CASS. CIV. 5352/02; CASS. CIV. 15448/03; CASS. CIV. 4293/03; CIV. CP_2
9634/04; CASS. CIV. 11628/04; CASS. CIV. 4520/06).
In particolare ha statuito la SUPREMA CORTE che “nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, quale appunto il tumore, il nesso di causalità relativo all'origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di "probabilità qualificata", da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico”
(CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAV., 20 MAGGIO 2004, N. 9634). Ed ancora, di recente, che "in tema di infortunio e malattia professionale, il dipendente che sostenga la dipendenza dell'infermità da una causa di servizio ha l'onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell'affezione denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni inerenti la
3 Sentenza R.G. n° 7766/22 qualifica rivestita. Ne consegue che, ove la patologia presenti una eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio" (CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAV., 26 GIUGNO
2009, N. 15080; in termini si veda anche CASS. LAV. 13 LUGLIO 2011 N° 15400).
-----------------
D'altra parte, secondo i più recenti e condivisibili arresti della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi che: “Nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta
l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi
l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge” (sic CASS. LAV. 4 GIUGNO
2008 N° 14770 e CASS. LAV. 17 GIUGNO 2011 N° 13361, nonché CASS. LAV. 26
OTTOBRE 2012 N° 18472).
Approfondendo tali concetti, la SUPREMA CORTE ha ulteriormente precisato – sempre in tema di responsabilità civile – che « … lo standard di cd. "certezza probabilistica" della materia civile "non può essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa - statistica delle frequenze di classi di eventi
(c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana)"» (sic CASS. LAV. 3 GENNAIO 2017 N° 47, richiamando CASS. SS. UU. 11 GENNAIO 2008 N° 576).
4 Sentenza R.G. n° 7766/22 E concetti del tutto analoghi sono stati rassegnati anche in relazione all'accertamento delle malattie professionali non tabellate – nel caso di patologie ad origine multifattoriale - da CASS. LAV. 27 APRILE 2017 N° 10430, per le quali il nesso di causalità certamente non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili
(necessitando di concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, anche in relazione alla concreta esposizione al rischio ambientale e alla sua idoneità causale alla determinazione dell'evento morboso, con onere probatorio a carico del lavoratore ovvero del/i soggetto/i avente/i causa), ma nondimeno può essere fondata su un giudizio di affidabilità della comunità scientifica e sulla corretta valutazione delle circostanze del caso concreto.
In particolare, pure nel caso di malattia multifattoriale, il nesso causale con l'attività lavorativa può essere identificato considerando che, anche dinanzi all'eventuale intreccio dei fattori causali, non è ammissibile un approccio rigidamente deterministico, non essendo indispensabile che si raggiunga sempre la certezza assoluta, una connessione immancabile, tra i due termini del nesso causale ma, al contrario, essendo sufficiente allo scopo una relazione di tipo probabilistico che attinga ad un livello di "alta probabilità logica" nel singolo caso concreto.
Con la precisazione che: “… perché l'evento risulti attribuibile ad un agente partendo da una legge statistica (anche con una frequenza medio-bassa)
o da una indagine epidemiologica è necessario dimostrare nel singolo caso, in modo razionalmente controllabile, che senza il comportamento dell'agente, con un alto grado di probabilità logica, l'evento non si sarebbe verificato
(attraverso l'impiego del c.d. giudizio
contro
-fattuale). Occorre, in sostanza, che le informazioni rilevanti sul piano della causalità generale (la c.d. legge scientifica o di copertura) vengano confrontate con le specifiche emergenze relative al caso concreto, perché si possa restringere lo spettro delle possibili cause alternative. …”.
°°°°°°°°
Chiarito dunque il quadro normativo e giurisprudenziale nel quale occorre collocare il caso di specie, è necessario valutare se possa dirsi sussistente un
5 Sentenza R.G. n° 7766/22 nesso eziologico tra la patologia che ha determinato la morte del lavoratore e le mansioni cui è stato adibito nel corso della sua attività lavorativa, facendo applicazione dei principi sopra enunciati e che questo Giudice ritiene di dover pienamente condividere.
Orbene, l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che il coniuge (status non oggetto di contestazione) della ricorrente è deceduto (in data 10 ottobre 2021, giusta certificato di morte) anche a causa delle complicanze derivanti da “neoplasia polmonare”, patologia da ricondurre eziologicamente all'esposizione professionale a sostanze tossiche, giusta quanto osservato nella relazione depositata telematicamente.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico- legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza: tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Va infatti richiamato il consolidato principio di diritto (cfr. CASS. LAV. 9 GENNAIO
2025 N° 529 e CASS. LAV. 26 GENNAIO 2023 N° 2446) in forza del quale: «Il
Giudice di merito può aderire al parere del consulente tecnico d'ufficio, senza necessità di esporne in modo specifico le ragioni della manifestata condivisione;
l'accettazione del parere delinea, pur sempre, il percorso logico della decisione e ne costituisce un'adeguata motivazione, non suscettibile, in quanto tale, di censure in sede di legittimità. Il richiamo dell'elaborato implica, infatti, una compiuta e positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (Cass. nr. 15147 del 2018; in motivazione, Cass. nr. 800 del 2021). Peraltro, si è pure affermato (tra le più recenti, Cass. nr. 3126 del 2021) che al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di merito non è tenuto ad esaminare tutte le
6 Sentenza R.G. n° 7766/22 allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse. Il mancato esame di tesi difensive non integra il vizio di cui all'art. 132, comma 4, cod.proc.civ., dovendosi considerare le stesse implicitamente disattese (Cass. nr. 27402 del 2018; Cass. nr. 26184 del 2019)».
Risulta infatti essere stata garantita alle parti la possibilità di muovere critiche puntuali e dettagliate, così consentendo al giudice, in sede di trattazione della causa successiva al deposito della relazione definitiva, di disporre di un elaborato tecnico già frutto del contraddittorio tra le parti e il consulente, non essendo peraltro state evidenziate contestazioni difensive diverse da quelle già esaminate dal CTU (cfr. CASS. SS.UU. 21 FEBBRAIO 2022 N°
5624).
Quanto al nesso eziologico tra patologia ed attività lavorativa svolta dal de cuius, eventuali dubbi possono comunque essere agevolmente superati alla stregua degli esiti della espletata prova testimoniale (in particolare, i testi escussi, tutti ex-colleghi del defunto, hanno concordemente ed attendibilmente confermato che il predetto si occupava di mansioni che lo esponevano a sostanze tossiche).
Opina dunque questo giudice che siano state comprovate dalla parte ricorrente sia le mansioni svolte in concreto dal predetto, sia l'effettiva esposizione lavorativa ai fattori di rischio indicati nel ricorso, cioè le circostanze sul presupposto delle quali l'ausiliario medico-legale ha concluso qualificando il decesso del lavoratore come concausalmente correlato ad esse e quindi determinato da malattia professionale.
Nel caso di specie, invero, a tali principî sembra essersi attenuta la espletata
CTU nella quale – a fronte di eventuali ulteriori cause alternative – sono state evidenziate concrete circostanze fattuali sulla base delle quali può ragionevolmente ritenersi raggiunta, rispetto alla eziologia lavorativa, una alta probabilità logica rispetto al singolo caso concreto, potendosi in particolare richiamare la configurabilità nel caso di specie dei criteri medico- legali della concausalità.
7 Sentenza R.G. n° 7766/22 Sicché, a fronte di tali elementi, il mero dubbio residuato in ordine ad una possibile diversa alternativa eziologica, comunque non risulta tale da elidere la connessione causale individuata con l'attività lavorativa la quale in ogni caso si pone, nel caso concreto, come suffragata da una ben maggiore probabilità logica che, quindi, deve condurre all'accoglimento della prospettazione attorea, in applicazione del principio di equivalenza causale e della regola del "più probabile che non”.
Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio, patologie contratte e decesso, “secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica”, essendo compatibile con tale conclusione anche una valutazione in termini non di certezza ma di "presunzione di rischio", ossia di elevata probabilità (sic
CASS. LAV. 17 GENNAIO 2005 N° 753).
Come sopra già ampiamente chiarito, infatti, in materia di malattia professionale non tabellata una lunga serie di decisioni afferma che la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità.
A tale riguardo il giudice deve valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa
"ex officio" diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità ed all'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio ed anche considerando che la natura professionale della malattia può essere desunta con elevato grado di probabilità dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa e dall'assenza di altri fattori extralavorativi, alternativi o concorrenti, che possano costituire causa della malattia.
Peraltro è fondamentale anche richiamare un altro importantissimo principio in tema di malattia professionale, ossia quello di equivalenza delle cause fissato dall'art. 41 del codice penale, ma pacificamente applicabile anche al di là degli ambiti penalistici, secondo cui la presenza di cause simultanee o
8 Sentenza R.G. n° 7766/22 sopravvenute non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento, che è invece escluso quando le cause sopravvenute siano state da sole sufficienti a determinare l'evento.
Pertanto, anche la eventuale ipotizzabilità di altre concause della patologia riscontrata al lavoratore non esclude comunque la sussistenza di un nesso eziologico con l'esposizione a sostanze nocive.
In definitiva, alla luce di quanto esposto, deve conseguentemente ritenersi provata con elevata probabilità la natura professionale della patologia che ha determinato la morte del predetto, sicché deve riconoscersi nei limiti e nelle misure di legge, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 85 comma 1, n. 1) e n. 2) DPR n° 1124/65 (ossia fino ad eventuale nuovo matrimonio del coniuge o fino ai ventuno anni di età per il figlio studente di scuola media o professionale e fino ai ventisei anni per il figlio studente universitario), il diritto dei superstiti (e, nel caso di specie, della ricorrente ex- coniuge) alla rendita, nonché all'assegno funerario "una tantum" di cui al comma 3 del medesimo articolo, con decorrenza dal giorno successivo alla data del decesso (cfr. art. 105, comma 2, T.U.), oltre accessori come per legge.
L' deve dunque essere condannato al pagamento dei relativi ratei CP_1 maturati e maturandi nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n.
412 dal 31.12.91, dal dovuto al soddisfo.
****************************
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate e distratte come da dispositivo, così come le già liquidate spese di CTU, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' quale unico titolare (dal lato passivo) CP_1 del rapporto fatto valere in giudizio.
Si precisa che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014
n° 55 - si è avuto riguardo alla semplicità sia dell'oggetto (anche con valutazione ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale) sia della attività istruttoria in concreto svolta
(invero tale da non presentare specifiche problematiche valutative):
9 Sentenza R.G. n° 7766/22 sull'argomento, si vedano N° 13452 (quanto alla Parte_2 applicazione dell'ART. 60 del R.D.L. N. 1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui alla
L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14.
Inoltre, quanto alla determinazione del valore della controversia, si è fatta applicazione del criterio dettato dalla seconda parte del secondo comma dell'art. 13 cod. proc. civ., cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate, con riferimento specifico ai ratei maturati fino alla data della presente pronuncia, non potendosi considerare anche le annualità successive a quelle oggetto della condanna (sul punto, cfr. CASS. LAV. 31
GENNAIO 2011 N° 2148 e, soprattutto, 18 SETTEMBRE 2012 N° Parte_3
15656).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' a pagare, in favore della CP_1 ricorrente in qualità di ex-coniuge del defunto , la rendita di Persona_1 cui all'art. 85, co. 1, num. 1), DPR 1124/65, con decorrenza dall'11 ottobre
2021, nonché l'assegno “una tantum” di cui al co. 3 del predetto articolo, oltre rivalutazione e interessi nei limiti di legge;
2. condanna altresì l' convenuto al pagamento in favore di parte CP_1 ricorrente delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi
€.4.700,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Maurizio
CHILOIRO, dichiaratosi anticipatario;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già liquidate. CP_1
Taranto, 22 dicembre 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Sentenza R.G. n° 7766/22
10 Sentenza R.G. n° 7766/22
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 18 dicembre 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Maurizio CHILOIRO - Ricorrente – contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco BIANCO - Convenuto -
OGGETTO: “RENDITA AI SUPERSTITI ED ASSEGNO UNA TANTUM”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 17 ottobre 2022 la ricorrente in epigrafe indicata, in qualità di ex-coniuge del defunto , ha chiesto al Giudice Persona_1 del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto alla costituzione, inutilmente richiesta in sede amministrativa in data 20 gennaio 2022, della rendita ai superstiti ed alla corresponsione dell'assegno una tantum ex art. 85
T.U. 1965 e, conseguentemente, condannare l' al pagamento dei CP_1 relativi ratei nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese: in particolare, asseriva che il decesso del coniuge era avvenuto in conseguenza di patologia contratta in occasione ed a causa delle prestazioni lavorative rese, quale impiegato tecnico metalmeccanico, all'interno del locale stabilimento siderurgico. Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, CP_1 chiedendone il rigetto, sulla base dell'accertamento medico-legale effettuato dal medesimo , secondo il quale il decesso del predetto era stato CP_1 determinato da una patologia neoplastica senza alcun nesso causale con la pregressa attività lavorativa.
Escussi alcuni testi ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché di “note scritte” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc. (cfr. CASS. SS.UU. 30
GIUGNO 2025 N° 17603), con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
L'art. 85 del DPR n° 1124/65 stabilisce che in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale aventi come conseguenza il decesso del lavoratore spetti a favore dei superstiti sia una rendita commisurata all'ammontare della retribuzione sia un assegno c.d. “una tantum” per le spese funerarie: ovviamente presupposto fondamentale per riconoscere la spettanza delle sopra indicate prestazioni è la sussistenza di un infortunio o di una malattia aventi natura professionale, ossia l'esistenza di un nesso eziologico tra il decesso e l'attività lavorativa svolta dal soggetto assicurato ed in particolare, nel caso di specie, tra la patologia contratta e le sostanze tossiche cui il lavoratore è stato nel tempo esposto.
In particolare, è stato rilevato che: «In caso di decesso del lavoratore titolare di rendita da malattia professionale, il coniuge superstite ha diritto al riconoscimento di una rendita di reversibilità ove tra l'originaria patologia e la morte del titolare del trattamento sussista un nesso di causalità idoneo a contribuire, quale concausa, al decesso medesimo, quantomeno determinandone l'anticipazione» (sic CASS. LAV. 26 GENNAIO 2010 N° 1570).
Orbene, se la prova della natura professionale della malattia è agevole per quel che concerne le c.d. malattie tabellate, ossia quelle patologie per le quali il legislatore ha previsto specificamente una eziologia professionale in presenza
2 Sentenza R.G. n° 7766/22 dello svolgimento di determinate attività o dell'esposizione a talune sostanze, sicché il lavoratore o i suoi eredi possono contare su una presunzione legale di esposizione a rischio che rende molto più semplice la prova del nesso causale, molto più complesso è dimostrare la sussistenza di un nesso eziologico per le malattie non tabellate, come nel caso di specie.
Ha affermato la SUPREMA CORTE che “in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata, la prova della derivazione della malattia da causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità” (CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAV.,
21 GIUGNO 2006 N. 14308). Il discrimen, pertanto, ormai pacificamente indicato dalla costante giurisprudenza di legittimità, per ritenere sussistente o meno l'esposizione al rischio come causa della malattia non tabellata, è dato dalla sussistenza di una elevata probabilità e non di una mera possibilità di collegamento causalmente efficiente tra patologia ed esposizione a sostanze morbigene (ex plurimis, si vedano CASS. CIV. 12909/00; CASS. CIV. 10004/01;
CASS. CIV. 5352/02; CASS. CIV. 15448/03; CASS. CIV. 4293/03; CIV. CP_2
9634/04; CASS. CIV. 11628/04; CASS. CIV. 4520/06).
In particolare ha statuito la SUPREMA CORTE che “nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, quale appunto il tumore, il nesso di causalità relativo all'origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di "probabilità qualificata", da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico”
(CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAV., 20 MAGGIO 2004, N. 9634). Ed ancora, di recente, che "in tema di infortunio e malattia professionale, il dipendente che sostenga la dipendenza dell'infermità da una causa di servizio ha l'onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell'affezione denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni inerenti la
3 Sentenza R.G. n° 7766/22 qualifica rivestita. Ne consegue che, ove la patologia presenti una eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio" (CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAV., 26 GIUGNO
2009, N. 15080; in termini si veda anche CASS. LAV. 13 LUGLIO 2011 N° 15400).
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D'altra parte, secondo i più recenti e condivisibili arresti della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi che: “Nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta
l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi
l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge” (sic CASS. LAV. 4 GIUGNO
2008 N° 14770 e CASS. LAV. 17 GIUGNO 2011 N° 13361, nonché CASS. LAV. 26
OTTOBRE 2012 N° 18472).
Approfondendo tali concetti, la SUPREMA CORTE ha ulteriormente precisato – sempre in tema di responsabilità civile – che « … lo standard di cd. "certezza probabilistica" della materia civile "non può essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa - statistica delle frequenze di classi di eventi
(c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana)"» (sic CASS. LAV. 3 GENNAIO 2017 N° 47, richiamando CASS. SS. UU. 11 GENNAIO 2008 N° 576).
4 Sentenza R.G. n° 7766/22 E concetti del tutto analoghi sono stati rassegnati anche in relazione all'accertamento delle malattie professionali non tabellate – nel caso di patologie ad origine multifattoriale - da CASS. LAV. 27 APRILE 2017 N° 10430, per le quali il nesso di causalità certamente non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili
(necessitando di concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, anche in relazione alla concreta esposizione al rischio ambientale e alla sua idoneità causale alla determinazione dell'evento morboso, con onere probatorio a carico del lavoratore ovvero del/i soggetto/i avente/i causa), ma nondimeno può essere fondata su un giudizio di affidabilità della comunità scientifica e sulla corretta valutazione delle circostanze del caso concreto.
In particolare, pure nel caso di malattia multifattoriale, il nesso causale con l'attività lavorativa può essere identificato considerando che, anche dinanzi all'eventuale intreccio dei fattori causali, non è ammissibile un approccio rigidamente deterministico, non essendo indispensabile che si raggiunga sempre la certezza assoluta, una connessione immancabile, tra i due termini del nesso causale ma, al contrario, essendo sufficiente allo scopo una relazione di tipo probabilistico che attinga ad un livello di "alta probabilità logica" nel singolo caso concreto.
Con la precisazione che: “… perché l'evento risulti attribuibile ad un agente partendo da una legge statistica (anche con una frequenza medio-bassa)
o da una indagine epidemiologica è necessario dimostrare nel singolo caso, in modo razionalmente controllabile, che senza il comportamento dell'agente, con un alto grado di probabilità logica, l'evento non si sarebbe verificato
(attraverso l'impiego del c.d. giudizio
contro
-fattuale). Occorre, in sostanza, che le informazioni rilevanti sul piano della causalità generale (la c.d. legge scientifica o di copertura) vengano confrontate con le specifiche emergenze relative al caso concreto, perché si possa restringere lo spettro delle possibili cause alternative. …”.
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Chiarito dunque il quadro normativo e giurisprudenziale nel quale occorre collocare il caso di specie, è necessario valutare se possa dirsi sussistente un
5 Sentenza R.G. n° 7766/22 nesso eziologico tra la patologia che ha determinato la morte del lavoratore e le mansioni cui è stato adibito nel corso della sua attività lavorativa, facendo applicazione dei principi sopra enunciati e che questo Giudice ritiene di dover pienamente condividere.
Orbene, l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che il coniuge (status non oggetto di contestazione) della ricorrente è deceduto (in data 10 ottobre 2021, giusta certificato di morte) anche a causa delle complicanze derivanti da “neoplasia polmonare”, patologia da ricondurre eziologicamente all'esposizione professionale a sostanze tossiche, giusta quanto osservato nella relazione depositata telematicamente.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico- legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza: tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Va infatti richiamato il consolidato principio di diritto (cfr. CASS. LAV. 9 GENNAIO
2025 N° 529 e CASS. LAV. 26 GENNAIO 2023 N° 2446) in forza del quale: «Il
Giudice di merito può aderire al parere del consulente tecnico d'ufficio, senza necessità di esporne in modo specifico le ragioni della manifestata condivisione;
l'accettazione del parere delinea, pur sempre, il percorso logico della decisione e ne costituisce un'adeguata motivazione, non suscettibile, in quanto tale, di censure in sede di legittimità. Il richiamo dell'elaborato implica, infatti, una compiuta e positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (Cass. nr. 15147 del 2018; in motivazione, Cass. nr. 800 del 2021). Peraltro, si è pure affermato (tra le più recenti, Cass. nr. 3126 del 2021) che al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di merito non è tenuto ad esaminare tutte le
6 Sentenza R.G. n° 7766/22 allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse. Il mancato esame di tesi difensive non integra il vizio di cui all'art. 132, comma 4, cod.proc.civ., dovendosi considerare le stesse implicitamente disattese (Cass. nr. 27402 del 2018; Cass. nr. 26184 del 2019)».
Risulta infatti essere stata garantita alle parti la possibilità di muovere critiche puntuali e dettagliate, così consentendo al giudice, in sede di trattazione della causa successiva al deposito della relazione definitiva, di disporre di un elaborato tecnico già frutto del contraddittorio tra le parti e il consulente, non essendo peraltro state evidenziate contestazioni difensive diverse da quelle già esaminate dal CTU (cfr. CASS. SS.UU. 21 FEBBRAIO 2022 N°
5624).
Quanto al nesso eziologico tra patologia ed attività lavorativa svolta dal de cuius, eventuali dubbi possono comunque essere agevolmente superati alla stregua degli esiti della espletata prova testimoniale (in particolare, i testi escussi, tutti ex-colleghi del defunto, hanno concordemente ed attendibilmente confermato che il predetto si occupava di mansioni che lo esponevano a sostanze tossiche).
Opina dunque questo giudice che siano state comprovate dalla parte ricorrente sia le mansioni svolte in concreto dal predetto, sia l'effettiva esposizione lavorativa ai fattori di rischio indicati nel ricorso, cioè le circostanze sul presupposto delle quali l'ausiliario medico-legale ha concluso qualificando il decesso del lavoratore come concausalmente correlato ad esse e quindi determinato da malattia professionale.
Nel caso di specie, invero, a tali principî sembra essersi attenuta la espletata
CTU nella quale – a fronte di eventuali ulteriori cause alternative – sono state evidenziate concrete circostanze fattuali sulla base delle quali può ragionevolmente ritenersi raggiunta, rispetto alla eziologia lavorativa, una alta probabilità logica rispetto al singolo caso concreto, potendosi in particolare richiamare la configurabilità nel caso di specie dei criteri medico- legali della concausalità.
7 Sentenza R.G. n° 7766/22 Sicché, a fronte di tali elementi, il mero dubbio residuato in ordine ad una possibile diversa alternativa eziologica, comunque non risulta tale da elidere la connessione causale individuata con l'attività lavorativa la quale in ogni caso si pone, nel caso concreto, come suffragata da una ben maggiore probabilità logica che, quindi, deve condurre all'accoglimento della prospettazione attorea, in applicazione del principio di equivalenza causale e della regola del "più probabile che non”.
Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio, patologie contratte e decesso, “secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica”, essendo compatibile con tale conclusione anche una valutazione in termini non di certezza ma di "presunzione di rischio", ossia di elevata probabilità (sic
CASS. LAV. 17 GENNAIO 2005 N° 753).
Come sopra già ampiamente chiarito, infatti, in materia di malattia professionale non tabellata una lunga serie di decisioni afferma che la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità.
A tale riguardo il giudice deve valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa
"ex officio" diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità ed all'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio ed anche considerando che la natura professionale della malattia può essere desunta con elevato grado di probabilità dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa e dall'assenza di altri fattori extralavorativi, alternativi o concorrenti, che possano costituire causa della malattia.
Peraltro è fondamentale anche richiamare un altro importantissimo principio in tema di malattia professionale, ossia quello di equivalenza delle cause fissato dall'art. 41 del codice penale, ma pacificamente applicabile anche al di là degli ambiti penalistici, secondo cui la presenza di cause simultanee o
8 Sentenza R.G. n° 7766/22 sopravvenute non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento, che è invece escluso quando le cause sopravvenute siano state da sole sufficienti a determinare l'evento.
Pertanto, anche la eventuale ipotizzabilità di altre concause della patologia riscontrata al lavoratore non esclude comunque la sussistenza di un nesso eziologico con l'esposizione a sostanze nocive.
In definitiva, alla luce di quanto esposto, deve conseguentemente ritenersi provata con elevata probabilità la natura professionale della patologia che ha determinato la morte del predetto, sicché deve riconoscersi nei limiti e nelle misure di legge, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 85 comma 1, n. 1) e n. 2) DPR n° 1124/65 (ossia fino ad eventuale nuovo matrimonio del coniuge o fino ai ventuno anni di età per il figlio studente di scuola media o professionale e fino ai ventisei anni per il figlio studente universitario), il diritto dei superstiti (e, nel caso di specie, della ricorrente ex- coniuge) alla rendita, nonché all'assegno funerario "una tantum" di cui al comma 3 del medesimo articolo, con decorrenza dal giorno successivo alla data del decesso (cfr. art. 105, comma 2, T.U.), oltre accessori come per legge.
L' deve dunque essere condannato al pagamento dei relativi ratei CP_1 maturati e maturandi nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n.
412 dal 31.12.91, dal dovuto al soddisfo.
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Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate e distratte come da dispositivo, così come le già liquidate spese di CTU, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' quale unico titolare (dal lato passivo) CP_1 del rapporto fatto valere in giudizio.
Si precisa che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014
n° 55 - si è avuto riguardo alla semplicità sia dell'oggetto (anche con valutazione ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale) sia della attività istruttoria in concreto svolta
(invero tale da non presentare specifiche problematiche valutative):
9 Sentenza R.G. n° 7766/22 sull'argomento, si vedano N° 13452 (quanto alla Parte_2 applicazione dell'ART. 60 del R.D.L. N. 1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui alla
L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14.
Inoltre, quanto alla determinazione del valore della controversia, si è fatta applicazione del criterio dettato dalla seconda parte del secondo comma dell'art. 13 cod. proc. civ., cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate, con riferimento specifico ai ratei maturati fino alla data della presente pronuncia, non potendosi considerare anche le annualità successive a quelle oggetto della condanna (sul punto, cfr. CASS. LAV. 31
GENNAIO 2011 N° 2148 e, soprattutto, 18 SETTEMBRE 2012 N° Parte_3
15656).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' a pagare, in favore della CP_1 ricorrente in qualità di ex-coniuge del defunto , la rendita di Persona_1 cui all'art. 85, co. 1, num. 1), DPR 1124/65, con decorrenza dall'11 ottobre
2021, nonché l'assegno “una tantum” di cui al co. 3 del predetto articolo, oltre rivalutazione e interessi nei limiti di legge;
2. condanna altresì l' convenuto al pagamento in favore di parte CP_1 ricorrente delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi
€.4.700,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Maurizio
CHILOIRO, dichiaratosi anticipatario;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già liquidate. CP_1
Taranto, 22 dicembre 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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