Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/05/2025, n. 2118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2118 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8677/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE FAMIGLIA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Gustavo Nanni Presidente
Claudia Gheri Giudice
Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8677/2022 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. Portesi Claudia
RICORRENTE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
con il patrocinio dell'Avv. Chiari Simona
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero e del Curatore speciale dei minori Avv. Persona_1
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate rispettivamente in data 30/4/2025 e 4/5/2025, le parti e il Curatore speciale hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni: “1. I coniugi vivranno separati, con
Per_ l'obbligo del mutuo rispetto;
2. Affido condiviso dei minori e che saranno collocati Per_2
prevalentemente presso la casa materna, ove avranno la residenza;
3. Le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole;
entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la
1
4. I coniugi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di loro, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
5. Il padre terrà con sé i figli a settimane alterne dal venerdì, prelevandoli direttamente dalla scuola alle ore 16,00 fino alla domenica alle ore 17,00, nonché, ogni settimana il martedì prelevandoli all'uscita di scuola fino al
Per_ mercoledì quando li riaccompagnerà a scuola;
6. Nel caso in cui la minore dovesse manifestare il desiderio di vedere la madre nei giorni di competenza del padre, tale desiderio verrà assecondato.
Nei giorni di rispettiva spettanza, il genitore che non ha con sé i minori potrà comunque contattarli telefonicamente nella fascia oraria dalle ore 20:30 alle ore 21:00, autorizzando fin d'ora la sig.ra le comunicazioni da parte del sig. esclusivamente a tale fine;
7. La sig.ra autorizza CP_1 Pt_1 CP_1 il sig. a inviare comunicazioni relative esclusivamente alla gestione dei minori all'utenza a lei Pt_1
intestata n. ;
8. I coniugi precisano che le condizioni di esercizio della genitorialità di P.IVA_1
cui sopra potranno essere variate a seconda delle necessità proprie e, soprattutto, dei figli anche in considerazione della loro età, impegnandosi a collaborare nell'individuare le scelte migliori per assicurare ai minori una crescita serena;
9. Nei periodi di competenza, ciascun genitore potrà gestire i minori con il supporto e l'aiuto di familiari e/o persone di fiducia, curando di riaccompagnare i figli alla casa dell'altro genitore o a scuola;
10. Durante le vacanze Natalizie e di Pasqua i minori trascorreranno metà periodo con il padre e metà con la madre, alternando di anno in anno le festività principali;
le restanti festività e/o ponti nell'anno solare verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza dei figli presso l'uno e l'altro dei genitori;
i minori trascorreranno la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori, così come i compleanni dei genitori;
durante le vacanze estive i minori trascorreranno con ciascun genitore le vacanze che il genitore deciderà di programmare lontano da casa, anche per più settimane consecutive, e che i genitori si impegnano a concordare possibilmente entro il 31 Maggio di ogni anno, in ogni caso ciascun genitore avrà diritto a trascorrere due settimane (anche non consecutive) di vacanze con i figli;
11. Il sig. verserà, a titolo di mantenimento per la prole, l'assegno di € Pt_1
400,00 mensili da agosto 2024, da corrispondere alla sig.ra entro il 20 di ogni mese;
tale CP_1
somma verrà versata fino a quando il signor avrà estinto (giugno 2028) il finanziamento FCA Pt_1
Bank n° 5915145 del 10/06/2020 – di cui, pertanto, si assume interamente il debito - per l'acquisto della vettura intestata alla signora (finanziamento intestato a - garante CP_1 CP_1 [...]
; a partire dal mese successivo all'estinzione del suddetto finanziamento (quindi da luglio Pt_1
2028) il signor verserà alla signora a titolo di contributo per il mantenimento dei figli Pt_1 CP_1
2 l'importo mensile di euro 600,00; le spese straordinarie saranno ripartite al 50% tra le parti, come da Protocollo in uso al Tribunale di Brescia;
12. Quanto all'assegno unico, eventuali misure di sostegno al reddito in favore dei figli, deduzioni e/o detrazioni in ragione della prole o di spese sostenute per la medesima, le parti concordano che: l'assegno unico venga attribuito (richiesto ed erogato) al 100% alla madre in aggiunta all'assegno di mantenimento a partire dall'anno 2023; la detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota alla quale devono concorrervi (50%) a partire da quest'anno 2025 con riferimento all'anno 2024. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole a partire da oggi vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota in cui ciascuno le ha effettivamente sostenute;
la madre percepirà altresì al 100% anche l'indennità di invalidità spettante al figlio , o altro emolumento al medesimo spettante per legge in considerazione della sua Per_2
condizione, quale – ad esempio – l'indennità di frequenza, a partire dall'anno 2023, con diritto agli arretrati, impegnandosi il padre a compilare eventuali documenti si rendessero necessari per far percepire dette agevolazioni alla moglie in favore del figlio;
eventuali spese dipendenti dalla condizione di fragilità del minore saranno pagate al 100% dalla madre che percepisce integralmente la relativa indennità nei limiti dell'importo percepito;
13. I ricorrenti, nel pieno e consapevole esercizio della responsabilità genitoriale, ritengono l'accordo rispondente all'interesse dei figli minori e ritengono la loro audizione da parte del Tribunale manifestamente superflua e comunque contraria al loro interesse;
14. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, per cui nessun assegno verrà corrisposto dall'una all'altra parte, dichiarano di aver regolato ogni questione e di non aver reciprocamente nulla da pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo e/o ragione dipendente dal matrimonio, anche a titolo di spese straordinarie pregresse per i figli;
15. Il signor a fronte degli accordi intercorsi si impegna a non azionare il decreto ingiuntivo n° Pt_1
1342/2025 Rg 5073/2023 rep. 971/2025 del 26/02/2025 decreto ingiuntivo n° cron. 2291/2025 del
26/02/2025 depositato presso il Giudice di Pace di Brescia in data 01.08.2023 nonché di rinunciare alla relativa domanda, dichiarando altresì sin da ora di nulla pretendere dalla sig. CP_1 in relazione all'acquisto dell'autovettura Lancia Y, già intestata alla moglie, e di cui al finanziamento sopra menzionato FCA Bank n° 5915145 del 10/06/2020. 16. Le parti danno atto che la casa coniugale è stata rilasciata dalla signora nei termini di cui all'accordo di cui all'ordinanza CP_1
del 27.09.2023 del Tribunale. 17. I coniugi dichiarano di accettare la giurisdizione del giudice italiano per la regolamentazione dei loro rapporti inerenti la separazione, sia personali che con riferimento alla prole, e chiedono altresì l'applicazione della legge italiana. 18. I coniugi rilasciano reciproco assenso al rilascio del passaporto per sé e per i figli minori. 19. Le spese vengono
3 compensate fra le parti, con la precisazione che le spese di lite del curatore speciale dei minori verranno poste a carico dell'Erario previa richiesta di liquidazione da parte della medesima curatrice nominata. 20. I genitori chiedono la revoca della nomina del curatore speciale, non sussistendone più i presupposti previsti dalla legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26/7/2022, ha assunto di aver contratto matrimonio Parte_1
civile con la resistente a Brescia (BS), in data 12/9/2019, iscritto al n. 186, parte I, anno 2019, del registro degli atti di matrimonio del predetto comune, unione dalla quale sono nati i figli Per_2
(n. 15/11/2017) e (n. 5/1/2021). Per_3
Parte ricorrente ha chiesto: i) la pronuncia della separazione personale con addebito alla moglie, ii)
l'affido esclusivo della prole a sé con conseguente assegnazione della casa coniugale, iii) porsi a carico della resistente un contributo al mantenimento dei figli nella mistura ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie e iv) la corresponsione del 100% dell'assegno unico al padre.
Parte resistente si è costituita in giudizio e, nulla opponendo alla domanda sullo status familiae, ha contestato le deduzioni ed allegazioni avversarie e ha chiesto l'attribuzione del diritto al mantenimento, oltreché l'addebito della separazione al marito.
Con ordinanza presidenziale del 24/1/2023, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente ed in via temporanea ed urgente sono stati adottati i seguenti provvedimenti: “autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
affida i figli minori (n. 15/11/2017) Per_2
Per_ e (n. 5/1/2021) in via esclusiva alla madre con estensione della responsabilità genitoriale di quest'ultima all'assunzione delle decisioni di maggiore interesse riguardanti l'istruzione,
l'educazione, la salute, la residenza abituale, il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio; dispone che i figli conservino la residenza abituale presso la madre, alla quale assegna la casa coniugale sita in Brescia, via G. Tavelli, n. 41, di proprietà del ricorrente […]; dispone che gli incontri padre-figli avvengano in modalità protetta secondo tempi e modalità che saranno definiti dal Servizio incaricato tenendo conto dei prioritari interessi della prole;
dispone che, con decorrenza dalla data della presente ordinanza e detratte le eventuali somme già corrisposte a tale titolo, il padre contribuisca al mantenimento dei figli versando alla madre, entro il giorno dieci (10) di ogni mese, un assegno di € 600,00 mensili (i.e. € 300,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT. Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio
2016”.
4 Con note scritte depositate rispettivamente il 30/4/2025 e il 4/5/2025, le parti hanno assunto di avere raggiunto un accordo a definizione della lite;
hanno dunque precisato le conclusioni in conformità all'accordo e rinunciato alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
A seguito della rimessione al Collegio, la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 8/5/2025.
***
Deve preliminarmente dichiararsi la sussistenza della giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3, par. 1, lettera a), § iii), del regolamento UE n. 2019/1111, a norma del quale: “Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: […] iii) la residenza abituale del convenuto”.
Ebbene, il certificato di residenza della resistente dà conto del fatto che quest'ultima risiede in Italia
e più precisamente a Brescia, in via Giuseppe Tavelli n. 41 (cfr. doc. 1 ricorso), con conseguente radicamento della giurisdizione del Giudice italiano.
Quanto alla competenza per territorio, trattandosi di ricorso depositato il 26/7/2022 (anteriormente quindi all'entrata in vigore della cd. “Riforma Cartabia” ex art. 1, comma 380, L. 197/2022), la stessa
è determinata in forza dell'art. 706, comma 1, c.p.c., vigente ratione temporis, in base al luogo di
“ultima residenza comune dei coniugi, ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio” (doc. 1 ricorso).
Quanto all'applicazione della legge italiana, tale opzione è consentita dall'art. 5, par. 1, lett. b), del regolamento UE n. 1259/2010.
Ne consegue che il Tribunale adito è competente a conoscere della causa.
Venendo alla disamina della domanda di separazione dei coniugi, la stessa merita accoglimento.
Si osserva infatti quanto segue.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, c.c.; si deve ritenere provato che la vita matrimoniale
è divenuta intollerabile e non proseguibile, giusta le convergenti allegazioni delle parti.
Deve dunque essere pronunciata la separazione personale delle parti.
Quanto alle ulteriori questioni, le condizioni concordate dalle parti sono conformi all'interesse morale e materiale dei figli minori della coppia, che si è omesso di sentire perché l'audizione sarebbe stata manifestamente superflua alla luce della loro tenera età.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti e provvede in conformità ad esso.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia della separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti e avallate dal Curatore, a spese compensate.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la separazione personale delle parti alle condizioni di cui in parte motiva;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brescia (BS) di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (anno 2019, parte I, n.
186) e alle ulteriori incombenze di legge;
3. dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 08/05/2025.
Il Presidente Il Giudice est.
Gustavo Nanni Andrea Marchesi
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