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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/09/2025, n. 1623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1623 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. Dott.ssa Francesca Panarello, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G.A.C. 4327/2024 posta in decisione in esito all'udienza a trattazione scritta del 09.07.2025 promossa da
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio Pellegrino - Lise (C.F.
) e presso il suo studio elettivamente domiciliato, CodiceFiscale_1
ricorrente contro
(C.F. ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina (C.F.
, presso i cui uffici in Via dei Mille, isol. 221 è ope legis domiciliato C.F._2
resistente
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
CONCLUSIONI: come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 23.10.2024, i sig. Parte_1
, ut supra rappresentato e difeso, adiva questo Tribunale per chiedere il
[...]
riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Al fine di ottenere il riconoscimento di tale status, esponeva: di discendere dal cittadino italiano , nato a [...] il [...]; che il sig. Persona_1
sposava, a Lipari, in data 08.02.1900, la sig.ra ; Persona_1 Parte_2
che il sig. non si è mai naturalizzato cittadino argentino;
che dalle Persona_1
nozze tra il sig. e la sig.ra nasceva, in Persona_1 Parte_2
Argentina, in data 26.12.1912, la sig.ra ; che quest'ultima contraeva Parte_3
matrimonio il 14.07.1934, in Argentina, con il sig. ; che, in costanza di tal Pt_1
nozze, nasceva in Argentina, in data 13.09.1939, il sig. ; che quest'ultimo Persona_2
sposava, in Argentina, in data 13.09.1965, la sig.ra che da questo Persona_3
legame matrimoniale nasceva, in data il 20.03.1967, il ricorrente , in Parte_1
Argentina.
Gli atti di causa venivano trasmessi al Pubblico Ministero, che emetteva il visto.
Il si costituiva in giudizio per il tramite dell'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato, rimettendo al Tribunale adito la valutazione e l'accertamento della c.d. continuità genealogica al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana in favore del ricorrente e chiedendo, in caso di accoglimento della domanda, la compensazione delle spese di lite.
Istruita con produzioni documentali, la causa veniva assunta in decisione in esito alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 09.07.2025.
***
Va, innanzitutto, ritenuta la competenza di questo Tribunale, in virtù della previsione, di cui all'art. 1 co. 36 e 37 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, che ha devoluto le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del Tribunale del luogo del comune di nascita dell'avo cittadino italiano,
a far data dal 22.06.2022. Sicché, essendo l'avo del richiedente nato nel Comune di Lipari (ME), il procedimento è di competenza dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.L. 13/2017.
In secondo luogo, deve ritenersi altresì sussistente il requisito dell'interesse ad agire, atteso che, trattandosi di una discendenza con passaggi in linea femminili antecedenti all'entrata in vigore della Costituzione, il ricorrente non avrebbe potuto ottenere dal Consolato competente il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis;
in questi casi, infatti, l'Autorità amministrativa non può fare applicazione dei principi sanciti dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, dovendosi attenere alla normativa vigente.
Nel merito, occorre preliminarmente richiamare la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di cittadinanza.
Nel nostro ordinamento, la disciplina sulla cittadinanza è contenuta nella legge n. 91 del 1992, che detta i criteri volti all'acquisizione o alla perdita dello status civitatis, stabilendo che alla cittadinanza ha diritto il figlio di padre o madre cittadini o di genitori ignoti, se nasce sul territorio nazionale (art. 1) e che ad essa può rinunciare solo chi ne
è titolare (art. 11).
All'interno di suddetta legge, il legislatore nazionale ha mantenuto sostanzialmente il prevalente criterio di acquisizione della cittadinanza su cui poggiava la previgente normativa dando, tuttavia, maggior peso ai legami di sangue (ius sangiunis) rispetto ad altri indici di legame (ius soli); difatti, fino all'avvento della legge del 1992, questa materia era disciplinata dalla legge n. 555 del 13 giugno del 1912, intitolata “Sulla cittadinanza italiana”, rimasta vigente anche successivamente all'entrata in vigore della Costituzione.
Invero, le prime vere disposizioni in materia di acquisto, perdita e riacquisto della cittadinanza risalgono allo Statuto Albertino e al Codice civile del 1865; nello specifico, gli articoli da 4 a 15 del Codice civile del 1865 prevedevano l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis da parte del figlio di padre cittadino e la perdita per rinuncia seguita da emigrazione o per avere ottenuto una cittadinanza straniera. Le regole stabilite dal codice civile del 1865, appena richiamate, hanno continuato a spiegare la loro efficacia fino al 1912, anno in cui venne approvata la legge n. 555, prima legge organica in materia di cittadinanza, la quale si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia.
Più precisamente, si riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre, che trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera ed espatrio;
di contro, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della l. 13 giugno 1912
n. 555, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana e, di conseguenza, non poteva più trasmetterla ai discendenti.
Sennonché, tale assetto normativo, divenuto non più attuale in seguito all'introduzione dalla Carta costituzionale nel 1948, ispirata al principio di uguaglianza tra uomo e donna ed a rinnovati valori sociali, ha reso necessario l'intervento della Corte
Costituzionale, dapprima, avverso quella disposizione che privava automaticamente della cittadinanza la donna che aveva contratto matrimonio con lo straniero assumendo la cittadinanza di tale Paese e, successivamente, contro quella disposizione che limitava la trasmissione della cittadinanza italiana al figlio da parte del padre, escludendo la madre.
Difatti, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 87 del 1975, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 della summenzionata legge, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero, determinando così che il marito straniero comunicasse automaticamente alla coniuge il proprio status civitatis.
Secondo la Corte, la norma in questione contrastava con i principi della Costituzione che attribuiscono pari dignità sociale ed uguaglianza davanti alla legge a tutti i cittadini, senza distinzione di genere (art. 3) e ordinano il matrimonio sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi (art. 29), poiché creava una ingiustificata disparità di trattamento tra uomo e donna, contraria all'art. 3 della Costituzione, e minava l'unità familiare voluta dall'art. 29 della Costituzione.
In virtù di tale pronuncia, è stata approvata la legge n. 151 del 1975, recante disposizioni in materia di riforma del diritto di famiglia, la quale ha stabilito che le donne che avevano perso la cittadinanza a causa del matrimonio con un cittadino straniero o per le vicende di cittadinanza riguardanti il marito, potevano riacquistarla tramite una espressa dichiarazione di volontà in tal senso.
Alla succitata sentenza costituzionale ha fatto seguito la sentenza n. 30 del 1983, con cui la Consulta ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio nato da madre cittadina. In particolare, la Corte evidenziava che “L'art. 1, n.
1, della legge n. 555 del 1912 è in chiaro contrasto con l'art. 3, 1 comma, (eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso) e con l'art. 29, 2 comma, (eguaglianza morale e giuridica dei coniugi). Né giustifica la differenziata disciplina in tema di acquisto della cittadinanza per nascita il richiamo ad un limite all'eguaglianza tra i coniugi, stabilito dalla legge a garanzia della unità familiare. Tra l'altro non si vede come la diversità di cittadinanza tra i coniugi, ammessa dalla sentenza n. 87/1975 e dall'art. 143 ter codice civile (introdotto dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia), sia stata ritenuta compatibile con l'unità familiare, mentre non potrebbe esserlo l'attribuzione congiunta al figlio minore della cittadinanza paterna e di quella materna. Nemmeno varrebbe poi, a giustificare il mancato ossequio ai principi degli artt. 3, primo comma, e 29, secondo comma,
l'esigenza di evitare i fenomeni di doppia cittadinanza, per gli impegni assunti anche in sede internazionale (cfr. Convenzione di Strasburgo del 1963, la cui ratifica fu autorizzata con L. 4 ottobre 1966, n. 876, e depositata dall'Italia con alcune riserve).
Deve infatti riconoscersi come prevalente, rispetto ad inconvenienti pur seri, la necessità di realizzare il principio costituzionale di eguaglianza anche a proposito di acquisto dello status civitatis per nascita. Né fanno difetto al legislatore i mezzi per ridurre in limiti tollerabili le difficoltà nascenti dalla pluralità di cittadinanze in capo al figlio”.
Sul solco delle precedenti decisioni, la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n.
4466/2009 ha esteso gli effetti delle predette pronunce, stabilendo che, in forza delle sentenze della Consulta n. 87 del 1975 e 30 del 1983, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi
(art. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Pertanto, la Suprema Corte, pur condividendo e riconoscendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, in base al quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme risalenti ad una epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, afferma che il diritto di cittadinanza costituisce uno status permanente ed imprescrittibile, fatta salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente e, di conseguenza, giustiziabile in ogni tempo;
ciò in forza dell'effetto dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale, che perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione.
Le Sezioni Unite hanno, altresì, precisato che suddetto diritto è giustiziabile anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il la trasmissione dello status civitatis. Giova, peraltro, evidenziare che la giurisprudenza successiva (v., tra le altre, Cass. n.
7127/2011 e Cass. n. 22608/2015) si è del tutto conformata a tale nuovo principio di diritto, cui si ritiene di aderire.
Pertanto, secondo un orientamento ormai costante della Suprema Corte, lo status di cittadina italiana spetta anche alla donna sposatasi con uno straniero in epoca pre- costituzionale e ha diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana anche il figlio di madre cittadina italiana nato prima del 1° gennaio 1948; diritto, quest'ultimo, che si trasmette ai figli iure sanguinis.
Da ultimo, il D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 ha modificato la L. n. 91/1992, ponendo un limite all'acquisto della cittadinanza italiana per discendenza attraverso l'introduzione dell'art. 3 bis. Tale nuova disposizione, entrata in vigore in data 29.03.2025, stabilisce che “In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno
1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al
27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di
Roma, della medesima data;
c) un genitore o adottante cittadino è nato in [...]; d) un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio;
e) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini è nato in [...]”.
Pertanto, in virtù della riforma appena richiamata, l'acquisto della cittadinanza italiana per i nati all'estero da ascendenti italiani non è automatico, salvo che non ricorra una delle seguenti condizioni: presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis entro il 27 marzo 2025; pendenza di un procedimento giudiziale alla stessa data;
nascita in Italia di un genitore o adottante cittadino;
residenza in Italia per almeno due anni continuativi di un genitore o adottante cittadino prima della nascita o adozione;
nascita in Italia di un ascendente di primo grado dei genitori o adottanti cittadini
Ciò posto, la linea di discendenza riportata all'interno dell'atto introduttivo trova perfetta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui risulta, in particolare, che il richiedente discende dal sig. , cittadino italiano, Persona_1
nato in data [...] nel Comune di Lipari (ME), il quale emigrava in Argentina senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Più precisamente, dalla documentazione in atti, che risulta debitamente tradotta e apostillata, si ricava, innanzitutto, che l'avo del ricorrente non ha mai perso la cittadinanza italiana.
La mancata naturalizzazione del sig. è attestata, infatti, dal Persona_1
certificato negativo di naturalizzazione n. 03251232 rilasciato dal Potere Giudiziario della Nazione – Corte Elettorale Nazionale (all. n. 6).
In ordine all'efficacia meramente dichiarativa del certificato negativo di naturalizzazione, con valenza negativa e suscettibile, come tale, di prova contraria, si deve rilevare che non è stato contestato dalla parte resistente, né è stata fornita prova in senso diverso.
Pertanto, in virtù del principio di non contestazione, di cui all'art. 115 c.p.c., rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti anche per il giudice, è d'obbligo astenersi da ulteriori controlli probatori del fatto non contestato, ritenendolo sussistente proprio in ragione della mancata contestazione e valutandolo, per tale motivo, quale prova della mancata perdita della cittadinanza italiana da parte dell'ascendente e della continuità genealogica.
Dunque, il sig. ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana Persona_1
alla figlia e, per mezzo di quest'ultima, al nipote Parte_3 Persona_2 successivamente, per il tramite di quest'ultimo nipote, lo status civitatis italiano è stato comunicato al PO , odierno ricorrente. Parte_1
A margine, occorre precisare che la trasmissione della cittadinanza italiana attraverso passaggi in linea materna è dovuta all'applicazione dei principi sanciti dalla richiamata giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
Si noti che il suindicato discendente del sig. può considerarsi Persona_1
titolare di una doppia cittadinanza 'originaria', ovvero di uno stato di bipolidia involontaria e inevitabile, per effetto del concorrente criterio di attribuzione della cittadinanza italiana, attraverso la linea di sangue, e di quella statunitense, per effetto dello ius soli.
Si tratta, in buona sostanza, di un caso di doppia cittadinanza originaria, definitivamente ammesso, insieme a quello di doppia cittadinanza derivata, nel nostro ordinamento dalla L. n° 91/1992. Quest'ultimo corpo normativo, in particolare, ha fissato il principio della conservazione volontaria della cittadinanza, statuendo che “Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero” (art. 11) e al contempo ha abrogato, in forza della art 26, l'obbligo di opzione tra due cittadinanze, anteriormente imposto, dall'art. 5 L. n° 123/1983, nel caso di doppia cittadinanza, al figlio entro un anno dal raggiungimento della maggiore età.
In assenza di elementi da cui ricavare la sopravvenuta rinuncia, si può, dunque, a ragione ritenere, che il ricorrente abbia dato prova del fatto acquisitivo e della linea di trasmissione della cittadinanza italiana dalla nascita, quale discendente di PE
, atteso che “a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di
[...]
provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (Cass. Civ. SS. UU. n° 25317 del 24.08.2022; conforme SS. UU. n° 25318 del 24.08.2022), nel caso di specie non verificatasi. Per tutto quanto fin qui ritenuto e considerato, la domanda avanzata dall'odierno istante va accolta e, per l'effetto, va dichiarato che lo stesso è cittadino italiano dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1
conseguenti.
Rilevata la sostanziale non opposizione dell'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il GOP, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è cittadino italiano dalla nascita;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Messina, 17.09.2025
IL GOP
Dott.ssa Francesca Panarello
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giorgia
Cacciola, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima e la Terza
Sezione Civile del Tribunale di Messina.
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. Dott.ssa Francesca Panarello, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G.A.C. 4327/2024 posta in decisione in esito all'udienza a trattazione scritta del 09.07.2025 promossa da
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio Pellegrino - Lise (C.F.
) e presso il suo studio elettivamente domiciliato, CodiceFiscale_1
ricorrente contro
(C.F. ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina (C.F.
, presso i cui uffici in Via dei Mille, isol. 221 è ope legis domiciliato C.F._2
resistente
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
CONCLUSIONI: come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 23.10.2024, i sig. Parte_1
, ut supra rappresentato e difeso, adiva questo Tribunale per chiedere il
[...]
riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Al fine di ottenere il riconoscimento di tale status, esponeva: di discendere dal cittadino italiano , nato a [...] il [...]; che il sig. Persona_1
sposava, a Lipari, in data 08.02.1900, la sig.ra ; Persona_1 Parte_2
che il sig. non si è mai naturalizzato cittadino argentino;
che dalle Persona_1
nozze tra il sig. e la sig.ra nasceva, in Persona_1 Parte_2
Argentina, in data 26.12.1912, la sig.ra ; che quest'ultima contraeva Parte_3
matrimonio il 14.07.1934, in Argentina, con il sig. ; che, in costanza di tal Pt_1
nozze, nasceva in Argentina, in data 13.09.1939, il sig. ; che quest'ultimo Persona_2
sposava, in Argentina, in data 13.09.1965, la sig.ra che da questo Persona_3
legame matrimoniale nasceva, in data il 20.03.1967, il ricorrente , in Parte_1
Argentina.
Gli atti di causa venivano trasmessi al Pubblico Ministero, che emetteva il visto.
Il si costituiva in giudizio per il tramite dell'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato, rimettendo al Tribunale adito la valutazione e l'accertamento della c.d. continuità genealogica al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana in favore del ricorrente e chiedendo, in caso di accoglimento della domanda, la compensazione delle spese di lite.
Istruita con produzioni documentali, la causa veniva assunta in decisione in esito alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 09.07.2025.
***
Va, innanzitutto, ritenuta la competenza di questo Tribunale, in virtù della previsione, di cui all'art. 1 co. 36 e 37 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, che ha devoluto le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del Tribunale del luogo del comune di nascita dell'avo cittadino italiano,
a far data dal 22.06.2022. Sicché, essendo l'avo del richiedente nato nel Comune di Lipari (ME), il procedimento è di competenza dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.L. 13/2017.
In secondo luogo, deve ritenersi altresì sussistente il requisito dell'interesse ad agire, atteso che, trattandosi di una discendenza con passaggi in linea femminili antecedenti all'entrata in vigore della Costituzione, il ricorrente non avrebbe potuto ottenere dal Consolato competente il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis;
in questi casi, infatti, l'Autorità amministrativa non può fare applicazione dei principi sanciti dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, dovendosi attenere alla normativa vigente.
Nel merito, occorre preliminarmente richiamare la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di cittadinanza.
Nel nostro ordinamento, la disciplina sulla cittadinanza è contenuta nella legge n. 91 del 1992, che detta i criteri volti all'acquisizione o alla perdita dello status civitatis, stabilendo che alla cittadinanza ha diritto il figlio di padre o madre cittadini o di genitori ignoti, se nasce sul territorio nazionale (art. 1) e che ad essa può rinunciare solo chi ne
è titolare (art. 11).
All'interno di suddetta legge, il legislatore nazionale ha mantenuto sostanzialmente il prevalente criterio di acquisizione della cittadinanza su cui poggiava la previgente normativa dando, tuttavia, maggior peso ai legami di sangue (ius sangiunis) rispetto ad altri indici di legame (ius soli); difatti, fino all'avvento della legge del 1992, questa materia era disciplinata dalla legge n. 555 del 13 giugno del 1912, intitolata “Sulla cittadinanza italiana”, rimasta vigente anche successivamente all'entrata in vigore della Costituzione.
Invero, le prime vere disposizioni in materia di acquisto, perdita e riacquisto della cittadinanza risalgono allo Statuto Albertino e al Codice civile del 1865; nello specifico, gli articoli da 4 a 15 del Codice civile del 1865 prevedevano l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis da parte del figlio di padre cittadino e la perdita per rinuncia seguita da emigrazione o per avere ottenuto una cittadinanza straniera. Le regole stabilite dal codice civile del 1865, appena richiamate, hanno continuato a spiegare la loro efficacia fino al 1912, anno in cui venne approvata la legge n. 555, prima legge organica in materia di cittadinanza, la quale si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia.
Più precisamente, si riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre, che trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera ed espatrio;
di contro, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della l. 13 giugno 1912
n. 555, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana e, di conseguenza, non poteva più trasmetterla ai discendenti.
Sennonché, tale assetto normativo, divenuto non più attuale in seguito all'introduzione dalla Carta costituzionale nel 1948, ispirata al principio di uguaglianza tra uomo e donna ed a rinnovati valori sociali, ha reso necessario l'intervento della Corte
Costituzionale, dapprima, avverso quella disposizione che privava automaticamente della cittadinanza la donna che aveva contratto matrimonio con lo straniero assumendo la cittadinanza di tale Paese e, successivamente, contro quella disposizione che limitava la trasmissione della cittadinanza italiana al figlio da parte del padre, escludendo la madre.
Difatti, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 87 del 1975, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 della summenzionata legge, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero, determinando così che il marito straniero comunicasse automaticamente alla coniuge il proprio status civitatis.
Secondo la Corte, la norma in questione contrastava con i principi della Costituzione che attribuiscono pari dignità sociale ed uguaglianza davanti alla legge a tutti i cittadini, senza distinzione di genere (art. 3) e ordinano il matrimonio sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi (art. 29), poiché creava una ingiustificata disparità di trattamento tra uomo e donna, contraria all'art. 3 della Costituzione, e minava l'unità familiare voluta dall'art. 29 della Costituzione.
In virtù di tale pronuncia, è stata approvata la legge n. 151 del 1975, recante disposizioni in materia di riforma del diritto di famiglia, la quale ha stabilito che le donne che avevano perso la cittadinanza a causa del matrimonio con un cittadino straniero o per le vicende di cittadinanza riguardanti il marito, potevano riacquistarla tramite una espressa dichiarazione di volontà in tal senso.
Alla succitata sentenza costituzionale ha fatto seguito la sentenza n. 30 del 1983, con cui la Consulta ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio nato da madre cittadina. In particolare, la Corte evidenziava che “L'art. 1, n.
1, della legge n. 555 del 1912 è in chiaro contrasto con l'art. 3, 1 comma, (eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso) e con l'art. 29, 2 comma, (eguaglianza morale e giuridica dei coniugi). Né giustifica la differenziata disciplina in tema di acquisto della cittadinanza per nascita il richiamo ad un limite all'eguaglianza tra i coniugi, stabilito dalla legge a garanzia della unità familiare. Tra l'altro non si vede come la diversità di cittadinanza tra i coniugi, ammessa dalla sentenza n. 87/1975 e dall'art. 143 ter codice civile (introdotto dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia), sia stata ritenuta compatibile con l'unità familiare, mentre non potrebbe esserlo l'attribuzione congiunta al figlio minore della cittadinanza paterna e di quella materna. Nemmeno varrebbe poi, a giustificare il mancato ossequio ai principi degli artt. 3, primo comma, e 29, secondo comma,
l'esigenza di evitare i fenomeni di doppia cittadinanza, per gli impegni assunti anche in sede internazionale (cfr. Convenzione di Strasburgo del 1963, la cui ratifica fu autorizzata con L. 4 ottobre 1966, n. 876, e depositata dall'Italia con alcune riserve).
Deve infatti riconoscersi come prevalente, rispetto ad inconvenienti pur seri, la necessità di realizzare il principio costituzionale di eguaglianza anche a proposito di acquisto dello status civitatis per nascita. Né fanno difetto al legislatore i mezzi per ridurre in limiti tollerabili le difficoltà nascenti dalla pluralità di cittadinanze in capo al figlio”.
Sul solco delle precedenti decisioni, la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n.
4466/2009 ha esteso gli effetti delle predette pronunce, stabilendo che, in forza delle sentenze della Consulta n. 87 del 1975 e 30 del 1983, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi
(art. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Pertanto, la Suprema Corte, pur condividendo e riconoscendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, in base al quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme risalenti ad una epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, afferma che il diritto di cittadinanza costituisce uno status permanente ed imprescrittibile, fatta salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente e, di conseguenza, giustiziabile in ogni tempo;
ciò in forza dell'effetto dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale, che perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione.
Le Sezioni Unite hanno, altresì, precisato che suddetto diritto è giustiziabile anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il la trasmissione dello status civitatis. Giova, peraltro, evidenziare che la giurisprudenza successiva (v., tra le altre, Cass. n.
7127/2011 e Cass. n. 22608/2015) si è del tutto conformata a tale nuovo principio di diritto, cui si ritiene di aderire.
Pertanto, secondo un orientamento ormai costante della Suprema Corte, lo status di cittadina italiana spetta anche alla donna sposatasi con uno straniero in epoca pre- costituzionale e ha diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana anche il figlio di madre cittadina italiana nato prima del 1° gennaio 1948; diritto, quest'ultimo, che si trasmette ai figli iure sanguinis.
Da ultimo, il D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 ha modificato la L. n. 91/1992, ponendo un limite all'acquisto della cittadinanza italiana per discendenza attraverso l'introduzione dell'art. 3 bis. Tale nuova disposizione, entrata in vigore in data 29.03.2025, stabilisce che “In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno
1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al
27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di
Roma, della medesima data;
c) un genitore o adottante cittadino è nato in [...]; d) un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio;
e) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini è nato in [...]”.
Pertanto, in virtù della riforma appena richiamata, l'acquisto della cittadinanza italiana per i nati all'estero da ascendenti italiani non è automatico, salvo che non ricorra una delle seguenti condizioni: presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis entro il 27 marzo 2025; pendenza di un procedimento giudiziale alla stessa data;
nascita in Italia di un genitore o adottante cittadino;
residenza in Italia per almeno due anni continuativi di un genitore o adottante cittadino prima della nascita o adozione;
nascita in Italia di un ascendente di primo grado dei genitori o adottanti cittadini
Ciò posto, la linea di discendenza riportata all'interno dell'atto introduttivo trova perfetta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui risulta, in particolare, che il richiedente discende dal sig. , cittadino italiano, Persona_1
nato in data [...] nel Comune di Lipari (ME), il quale emigrava in Argentina senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Più precisamente, dalla documentazione in atti, che risulta debitamente tradotta e apostillata, si ricava, innanzitutto, che l'avo del ricorrente non ha mai perso la cittadinanza italiana.
La mancata naturalizzazione del sig. è attestata, infatti, dal Persona_1
certificato negativo di naturalizzazione n. 03251232 rilasciato dal Potere Giudiziario della Nazione – Corte Elettorale Nazionale (all. n. 6).
In ordine all'efficacia meramente dichiarativa del certificato negativo di naturalizzazione, con valenza negativa e suscettibile, come tale, di prova contraria, si deve rilevare che non è stato contestato dalla parte resistente, né è stata fornita prova in senso diverso.
Pertanto, in virtù del principio di non contestazione, di cui all'art. 115 c.p.c., rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti anche per il giudice, è d'obbligo astenersi da ulteriori controlli probatori del fatto non contestato, ritenendolo sussistente proprio in ragione della mancata contestazione e valutandolo, per tale motivo, quale prova della mancata perdita della cittadinanza italiana da parte dell'ascendente e della continuità genealogica.
Dunque, il sig. ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana Persona_1
alla figlia e, per mezzo di quest'ultima, al nipote Parte_3 Persona_2 successivamente, per il tramite di quest'ultimo nipote, lo status civitatis italiano è stato comunicato al PO , odierno ricorrente. Parte_1
A margine, occorre precisare che la trasmissione della cittadinanza italiana attraverso passaggi in linea materna è dovuta all'applicazione dei principi sanciti dalla richiamata giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
Si noti che il suindicato discendente del sig. può considerarsi Persona_1
titolare di una doppia cittadinanza 'originaria', ovvero di uno stato di bipolidia involontaria e inevitabile, per effetto del concorrente criterio di attribuzione della cittadinanza italiana, attraverso la linea di sangue, e di quella statunitense, per effetto dello ius soli.
Si tratta, in buona sostanza, di un caso di doppia cittadinanza originaria, definitivamente ammesso, insieme a quello di doppia cittadinanza derivata, nel nostro ordinamento dalla L. n° 91/1992. Quest'ultimo corpo normativo, in particolare, ha fissato il principio della conservazione volontaria della cittadinanza, statuendo che “Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero” (art. 11) e al contempo ha abrogato, in forza della art 26, l'obbligo di opzione tra due cittadinanze, anteriormente imposto, dall'art. 5 L. n° 123/1983, nel caso di doppia cittadinanza, al figlio entro un anno dal raggiungimento della maggiore età.
In assenza di elementi da cui ricavare la sopravvenuta rinuncia, si può, dunque, a ragione ritenere, che il ricorrente abbia dato prova del fatto acquisitivo e della linea di trasmissione della cittadinanza italiana dalla nascita, quale discendente di PE
, atteso che “a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di
[...]
provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (Cass. Civ. SS. UU. n° 25317 del 24.08.2022; conforme SS. UU. n° 25318 del 24.08.2022), nel caso di specie non verificatasi. Per tutto quanto fin qui ritenuto e considerato, la domanda avanzata dall'odierno istante va accolta e, per l'effetto, va dichiarato che lo stesso è cittadino italiano dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1
conseguenti.
Rilevata la sostanziale non opposizione dell'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il GOP, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è cittadino italiano dalla nascita;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Messina, 17.09.2025
IL GOP
Dott.ssa Francesca Panarello
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giorgia
Cacciola, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima e la Terza
Sezione Civile del Tribunale di Messina.