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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 04/07/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 61/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 61 /2023 promossa da:
), rappresentato e difeso dall'avv. Luisa Di Curzio Parte_1 CodiceFiscale_1
( ), ed elettivamente domiciliato presso lo Studio in Perugia via Cesarei n. 4, (studio C.F._2
Avv. Cecilia Confidati) digitalmente domiciliato al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
APPELLANTE contro
( , rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Controparte_1 CodiceFiscale_3
Gallo presso il cui studio professionale sito in Perugia (PG), Via Oberdan n. 50, ha eletto domicili, con domicilio digitale all'indirizzo PEC: Email_2
APPELLATO
avente ad
OGGETTO
Vendita di cose immobili- impugnazione sentenza Tribunale di Spoleto n. 936/2022 del 29/12/2022 pagina 1 di 3 sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appellante impugna la sentenza indicata in oggetto lamentando l'omessa notifica della citazione e, nel merito, l'insussistenza dell'inadempimento riconosciuto dal Giudice di prime cure, in quanto deduce di avere regolarmente provveduto al saldo del prezzo del contratto di compravendita
(a mezzo di consegna di assegni bancari alla controparte citati nell'atto notarile di compravendita), regolarmente quietanzato nella scrittura privata autenticata prodotta in atti. A sostegno del motivo produce copia degli assegni fronte retro con la firma di girata della ed estratti del conto CP_1
corrente dal quale risulta l'addebito delle somme per incasso degli assegni.
L'appellato contesta i motivi deducendo che la prima notifica era stata regolarmente ricevuta
(anche se la causa non era poi stata iscritta a ruolo) e vi era stata interlocuzione con la difesa della controparte che chiedeva di conoscere se la causa fosse stata iscritta a ruolo;
inoltre, nel merito l'appellata chiedeva ripetutamente al procuratore di controparte di comprovare il pagamento del residuo prezzo, senza ottenere risposta. Né in primo grado, nella contumacia del convenuto, tale prova veniva fornita.
Ritiene la Corte che l'appello sia fondato, decidendo sulla base della ragione più liquida.
In un caso speculare al presente, in cui il ricorrente contestava che la Corte territoriale non aveva rilevato che, quando nel contratto è prevista una quietanza di pagamento mediante consegna di assegno bancario, grava sull'accipiens l'onere di dimostrare il mancato incasso del titolo, la Suprema
Corte ha accolto il ricorso ed ha affermato (Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 33566 11.11.2021; Sez. I, Sent.,
30.07.2009, n. 17749) “In caso di pagamento effettuato mediante assegni di conto corrente, l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, “pro solvendo”; tuttavia, poiché
l'assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo invece al creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una “probatio diabolica”, in quanto, avuto riguardo alla legge di circolazione
pagina 2 di 3 del titolo, il possesso dello stesso da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pagamento”.
L'attore lamentava in primo grado che solamente uno dei tre titoli rilasciati per il pagamento del prezzo risultava incassato, quindi il residuo corrispettivo non risultava corrisposto.
Tuttavia, l'attore non ha, prima di tutto allegato, né, poi, comprovato il mancato incasso degli assegni, di cui non ha prodotto gli originali;
in particolare, non ha allegato di aver presentato per l'incasso l'assegno e che lo steso risultasse privo di copertura, ovvero che non ci fossero fondi sufficienti sul conto del traente.
Alla luce della giurisprudenza sopra citata, quindi, la domanda attorea non poteva essere accolta in quanto carente sul piano stesso delle allegazioni, indipendentemente dalla documentazione offerta dall'appellante all'atto di costituzione nel presente giudizio.
L'appello deve quindi essere accolto, con rigetto della domanda attorea.
Non sussiste la responsabilità aggravata invocata dall'appellante dovendosi escludere mala fede o colpa grave in quanto il difensore della parte appellata prima del giudizio ha richiesto alla controparte di dare conferma dell'avvenuto addebito da incasso degli assegni, la controparte avrebbe potuto secondo buona fede fornire la documentazione che ha prodotto nel presente grado di giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza per il presente grado. Spese irripetibili per il primo grado di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
-in accoglimento dell'appello rigetta la domanda attorea
-rigetta ogni altra domanda
-condanna al rimborso in favore di delle spese di lite Controparte_1 Parte_1
del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 1.984,00 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge;
-dichiara irripetibili le spese di primo grado.
Perugia, 29/06/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Altrui dott. Claudio Baglioni
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 61 /2023 promossa da:
), rappresentato e difeso dall'avv. Luisa Di Curzio Parte_1 CodiceFiscale_1
( ), ed elettivamente domiciliato presso lo Studio in Perugia via Cesarei n. 4, (studio C.F._2
Avv. Cecilia Confidati) digitalmente domiciliato al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
APPELLANTE contro
( , rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Controparte_1 CodiceFiscale_3
Gallo presso il cui studio professionale sito in Perugia (PG), Via Oberdan n. 50, ha eletto domicili, con domicilio digitale all'indirizzo PEC: Email_2
APPELLATO
avente ad
OGGETTO
Vendita di cose immobili- impugnazione sentenza Tribunale di Spoleto n. 936/2022 del 29/12/2022 pagina 1 di 3 sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appellante impugna la sentenza indicata in oggetto lamentando l'omessa notifica della citazione e, nel merito, l'insussistenza dell'inadempimento riconosciuto dal Giudice di prime cure, in quanto deduce di avere regolarmente provveduto al saldo del prezzo del contratto di compravendita
(a mezzo di consegna di assegni bancari alla controparte citati nell'atto notarile di compravendita), regolarmente quietanzato nella scrittura privata autenticata prodotta in atti. A sostegno del motivo produce copia degli assegni fronte retro con la firma di girata della ed estratti del conto CP_1
corrente dal quale risulta l'addebito delle somme per incasso degli assegni.
L'appellato contesta i motivi deducendo che la prima notifica era stata regolarmente ricevuta
(anche se la causa non era poi stata iscritta a ruolo) e vi era stata interlocuzione con la difesa della controparte che chiedeva di conoscere se la causa fosse stata iscritta a ruolo;
inoltre, nel merito l'appellata chiedeva ripetutamente al procuratore di controparte di comprovare il pagamento del residuo prezzo, senza ottenere risposta. Né in primo grado, nella contumacia del convenuto, tale prova veniva fornita.
Ritiene la Corte che l'appello sia fondato, decidendo sulla base della ragione più liquida.
In un caso speculare al presente, in cui il ricorrente contestava che la Corte territoriale non aveva rilevato che, quando nel contratto è prevista una quietanza di pagamento mediante consegna di assegno bancario, grava sull'accipiens l'onere di dimostrare il mancato incasso del titolo, la Suprema
Corte ha accolto il ricorso ed ha affermato (Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 33566 11.11.2021; Sez. I, Sent.,
30.07.2009, n. 17749) “In caso di pagamento effettuato mediante assegni di conto corrente, l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, “pro solvendo”; tuttavia, poiché
l'assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo invece al creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una “probatio diabolica”, in quanto, avuto riguardo alla legge di circolazione
pagina 2 di 3 del titolo, il possesso dello stesso da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pagamento”.
L'attore lamentava in primo grado che solamente uno dei tre titoli rilasciati per il pagamento del prezzo risultava incassato, quindi il residuo corrispettivo non risultava corrisposto.
Tuttavia, l'attore non ha, prima di tutto allegato, né, poi, comprovato il mancato incasso degli assegni, di cui non ha prodotto gli originali;
in particolare, non ha allegato di aver presentato per l'incasso l'assegno e che lo steso risultasse privo di copertura, ovvero che non ci fossero fondi sufficienti sul conto del traente.
Alla luce della giurisprudenza sopra citata, quindi, la domanda attorea non poteva essere accolta in quanto carente sul piano stesso delle allegazioni, indipendentemente dalla documentazione offerta dall'appellante all'atto di costituzione nel presente giudizio.
L'appello deve quindi essere accolto, con rigetto della domanda attorea.
Non sussiste la responsabilità aggravata invocata dall'appellante dovendosi escludere mala fede o colpa grave in quanto il difensore della parte appellata prima del giudizio ha richiesto alla controparte di dare conferma dell'avvenuto addebito da incasso degli assegni, la controparte avrebbe potuto secondo buona fede fornire la documentazione che ha prodotto nel presente grado di giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza per il presente grado. Spese irripetibili per il primo grado di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
-in accoglimento dell'appello rigetta la domanda attorea
-rigetta ogni altra domanda
-condanna al rimborso in favore di delle spese di lite Controparte_1 Parte_1
del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 1.984,00 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge;
-dichiara irripetibili le spese di primo grado.
Perugia, 29/06/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Altrui dott. Claudio Baglioni
pagina 3 di 3